provvedimento 29 aprile 2024
Studi - Cultura Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive (AC 836-AS 1120)

E' stata approvata dell'Assemblea della Camera dei deputati, il 23 aprile 2024, con modificazioni, la proposta di legge AC 836, recante "Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive", composta di 9 articoli. Il testo è quindi passato all'esame del Senato (AS 1120).

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L' articolo 1 della proposta di legge in esame reca le  finalità e i  princìpi della stessa.
 
Nello specifico, ai sensi del  comma 1, in coerenza con i valori tutelati dagli  articoli 23secondo comma33, ultimo comma e  41 della Costituzione, la presente proposta di legge prevede misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, per il tramite dell'ente di partecipazione popolare sportiva di cui al successivo articolo 3, al capitale sociale delle società sportive di cui all'articolo 2, da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei princìpi di legalità.

Si ricorda che l' articolo 2 della Carta costituzionale prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale,  mentre l'articolo 3secondo comma, prevede che sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. L' articolo 33, ultimo comma, prevede che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. L 'articolo 41, infine, dispone che  l'iniziativa economica privata è libera e che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente,  alla sicurezza, alla libertà, e alla dignità umana. Prevede, inoltre, che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Ai sensi del  comma 2 del medesimo articolo 1, le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive nonché degli enti pubblici di partecipazione popolare sportiva, sono utilizzabili anche dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici.
Il  comma 3 prevede che, ai fini della presente proposta di legge,  per  società sportive si intendono le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico. Per  attività sportiva  agonistica o sport agonistico si intende l'attività praticata per il raggiungimento, attraverso la partecipazione a gare, competizioni e manifestazioni sportive, di risultati omologati dall'organismo sportivo competente in forza della normativa nazionale e o internazionale, al fine di stilare classifiche e graduatorie.
 
L' articolo 2 regola le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.
Il  comma 1 prevede che, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, sono assoggettate a partecipazione popolare:
a) le società sportive dilettantistiche nelle quali ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute;
b) le società sportive professionistiche in cui l'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3 detenga una quota minima dell'uno per cento del capitale nominale.
Ai sensi de comma 2, ai fini di cui al  comma 1, lettera a)le società sportive dilettantistiche sono assoggettate a partecipazione popolare qualora venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società sportiva dilettantistica dell'ente di partecipazione popolare sportiva in caso di decisioni di particolare rilevanza e lo statuto possegga i requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, del  decreto legislativo n. 36 del 2021 (per un approfondimento, si rinvia al  relativo dossier) (qui il  registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche gestito dal CONI).

Si ricorda che  il citato  articolo 7comma 1 del  decreto legislativo n. 36 del 2021 prevede che  le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscano  con atto scritto nel quale deve, tra l'altro, essere indicata la sede legale. Nello  statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del  codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. 

Secondo il  comma 3, ai fini di cui al  comma 1, lettera b),  le società sportive professionistiche sono a assoggettate a partecipazione popolare qualora ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:
 a ) venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza dell'ente di partecipazione popolare sportiva all'interno della società sportiva professionistica in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie;
  b)  venga garantito il diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva a nominare un componente del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica qualora possegga una partecipazione di almeno il 30 per cento in azioni o quote del capitale sociale.

Si rileva che  le società sportive professionistiche riconosciute dal CONI sono relative agli sport del  calcio, del  ciclismo, del  golf e della  pallacanestro, come riportato - ai fini del rapporto di lavoro - al punto 4 della  circolare dell'INPS n. 88 del 31 ottobre 2023.

 

L' articolo 3 definisce gli  enti di partecipazione popolare sportiva .
 
Ai sensi del  comma 1, sono  enti di partecipazione popolare sportiva gli enti che assumono la forma giuridica di società o di associazione, compatibilmente con lo scopo sociale o associativo, che  sono adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva, ai sensi del successivo comma 4, e nel cui statuto o atto costitutivo:
a)  sia previsto che  a ciascun partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva;
b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna  caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza;
c) sia prescritto l' obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, compreso quanto stabilito dall'art. 9 del  decreto legislativo n. 36 del 2021,  e per campagne di sensibilizzazione e di educazione contro la violenza di genere e qualsiasi forma di discriminazione nonché l'obbligo di impiegare quota parte degli utili o degli avanzi di gestione per la riqualificazione e la gestione degli impianti sportivi e per il sostegno delle attività sociali sportive giovanili;

Si ricorda che il citato  art. 9 del  decreto legislativo n. 36 del 2021 disciplina  le attività secondarie e strumentali nello sport dilettantistico. Nel dettaglio, esso prevede, al comma 1, che l e associazioni e le società sportive dilettantistiche possano esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 1-bis del medesimo art. 9 dispone che i  proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al precedente comma 1. Ai sensi del comma  1-ter, infine, i l mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

d) sia previsto il  divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti.

Il  comma 2 specifica che, ai fini di cui alla lettera  b) del comma 1 (che impone all'ente di dotarsi di una  struttura organizzativa interna inclusiva, partecipativa, democratica e trasparente):
a) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta,  l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati;
b) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente,  l'organo competente ai sensi del numero 1)  deve, entro sessanta giorni,  motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;
c) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente,  chi ha proposto la domanda  può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,  chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Il  comma 3 specifica che, ai fini di cui alla lettera  d ) del comma 1 (che impone all'ente il divieto di distribuzione dell'utile),  si  considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la  corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta  cariche sociali di  compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b)  la  corresponsione a  lavoratori subordinati o autonomi di  retribuzioni o compensi superiori del 40 per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche,  dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del  decreto legislativo n. 81 del 2015, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni".

Si ricorda che l'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede che, salvo diversa previsione, ai fini del medesimo decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

c)  l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano  superiori al loro valore normale;
d) le  cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro  qualità;
e)  la  corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati,  di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,  superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Secondo il  comma 4 dell'articolo 3, ai fini del medesimo articolo, si considera  adeguatamente rappresentativo dei sostenitori partecipanti della società sportiva  l'ente i cui partecipanti siano pari o superiori al 30 per cento della media degli spettatori paganti a ciascuna gara rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato, ivi compresi gli intestatari di tessere di abbonamento, rilevata negli ultimi tre anni e determinata come segue:
a) quanto alle  società sportive calcistiche professionistiche, utilizzando il dato riguardante il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, e utilizzato per la definizione del radicamento sociale di ciascuna società sportiva professionistica partecipante al  Campionato di calcio di serie A, ai sensi del  decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse";
b) quanto alle  società sportive professionistiche diverse da quelle indicate alla lettera a)  e alle società sportive dilettantistiche, utilizzando i dati ufficiali dell'organizzatore del campionato nazionale cui la società ha partecipato.
Il comma 5, infine, prevede che, in via transitoria per un biennio, la percentuale (di adeguata rappresentatività) di cui al precedente comma 4, alinea, è ridotta al 10 per cento nel primo anno di applicazione della presente proposta di legge e al 20  per cento nell'anno successivo.

L' articolo 4 prevede i  requisiti per l'accesso al diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo.
 
Nello specifico, il  comma 1 prevede che  le società sportive partecipate  da enti di partecipazione popolare sportiva beneficiano del  diritto di prelazione di cui all'articolo 5 della presente proposta di legge, qualora concorrano le seguenti condizioni:
a)  quanto alle  società  sportive professionistiche, la distribuzione tra i soci, in misura non superiore al 50 per cento, degli utili, nei limiti previsti dalla legislazione vigente; quanto alle s ocietà sportive dilettantistiche, il pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del citato  decreto legislativo n. 36 del 2021;
Si ricorda che il suddetto  articolo 8 del  decreto legislativo n. 36 del 2021, prevede, al comma 1, che le  associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Ai sensi del comma 2, a i fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 4- bis,  è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Secondo il comma 3, s costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,  del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Il comma 4, poi, prevede che n egli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,  del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3. Il comma 4 -bis, infine, prevede che, a l fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. 

b) il  reinvestimento, pari ad almeno il 25 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del  settore giovanile maschile e femminile della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente, e in misura pari almeno al 25 per cento nella realizzazione e nel potenziamento di attività sportive per i disabili, comprensive di attività integrate con i normodotati, fermo restando l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni (di cui alla lettera  h) del comma 1 dell'art. 7 del  decreto legislativo n. 36 del 2021);
c) la previsione statutaria, modificabile esclusivamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, secondo cui  le riserve accantonate non possono essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società sportiva,  vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle situate nel medesimo comune della società sportiva sciolta. Alle associazioni sportive di cui al periodo precedente è vietata la trasformazione in enti lucrativi e, in caso di inosservanza del divieto, si procede alla restituzione di quanto percepito maggiorato dell'interesse legale. Tali somme sono destinate ad altre associazioni sportive dilettantistiche che rispettino i predetti requisiti.
Ai sensi del  comma 2 dell'articolo 4, il venir meno di una delle condizioni previste alle lettere  a),  b) e  c) del comma 1 per un esercizio sociale comporta l'inapplicabilità alle società sportive a partecipazione popolare del diritto di prelazione di cui all'articolo 5, per il medesimo anno.
Il  comma 3, infine, prevede che, qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva ometta la comunicazione al  Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei nominativi dei propri partecipanti e di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso, alla società sportiva partecipata dallo stesso ente non si applica il diritto di prelazione previsto dall'articolo 5. Esso si applica alle società sportive a partecipazione popolare, in presenza degli altri requisiti prescritti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il citato ente di partecipazione popolare sportiva effettua la comunicazione di cui al primo periodo.
 
L'articolo 5 disciplina il diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo.
In particolare, il comma 1 prevede che, nel caso di perdita del diritto al titolo sportivo della società sportiva per intervenuto accertamento dello stato di insolvenza o per altre cause previste dall'ordinamento, alle società sportive a partecipazione popolare di cui all'articolo 2, a parità di condizioni e di garanzie, anche patrimoniali, spetta un diritto di prelazione per l'assegnazione del medesimo titolo sportivo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: 
a) l'ente di partecipazione popolare che ne detiene le quote o le azioni sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente proposta di legge;
b) la società sportiva a partecipazione popolare abbia i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b);
c) nello statuto della società sportiva a partecipazione popolare sia inserita la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
d) la società sportiva a partecipazione popolare abbia la sede ed eserciti l'attività principale nel medesimo comune o, ove consentito dai regolamenti federali per le rispettive discipline a squadre e in mancanza di soggetti interessati nel medesimo comune, nella medesima provincia o città metropolitana ovvero, in ulteriore mancanza di soggetti interessati, nella medesima regione in cui la società sportiva che deteneva originariamente il titolo sportivo aveva la propria sede ed esercitava l'attività principale.
 
L' articolo 6  disciplina le  attività del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Ai sensi del  comma 1, per le finalità di cui alla presente proposta di legge, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a)  vigila  sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4;
b) nell'ambito del  Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituisce una  sezione con l'elenco, per singola federazione sportiva nazionale,  delle società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;
c) nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituisce una  sezione relativa agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3.
Ai sensi del  comma 2, in caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, il Dipartimento di cui al comma 1 provvede d'ufficio alla cancellazione degli enti di partecipazione popolare sportiva dalla relativa sezione del Registro.
L' articolo 7 disciplina la  c ostituzione e iscrizione alla sezione del  Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche degli enti di partecipazione popolare sportiva.
Nello specifico, il  comma 1 prevede che,  al fine  di beneficiare del diritto di prelazione di cui alla presente proposta di legge, la società sportiva a partecipazione popolare sia tenuta ad avere al proprio interno un  unico ente di partecipazione popolare sportiva titolare di azioni o di quote.
Ai sensi del  comma 2, per i primi diciotto mesi a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui al successivo  articolo 9, comma 2, lcostituzione e l'iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6  sono riservate, nell'ambito delle società sportive di riferimento,  agli enti di partecipazione popolare che dimostrino un'attività di più lunga durata, tenuto conto della partecipazione popolare e dell'azionariato reale diffuso.
Secondo il  comma 3decorso  il termine di cui al comma 2, in assenza di costituzione ed iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, di un ente di partecipazione popolare sportiva,  la costituzione è promossa dall'ente che  per primo abbia manifestato  la propria disponibilità al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. La durata massima dell'incarico è di 12 mesi.
Il  comma 4, infine, prevede che il  controllo sulla costituzione di un ente di partecipazione popolare sportiva sia esercitato dal  Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui spetta la tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6.
L'articolo 8 - introdotto in recepimento della condizione ex articolo 81 Cost. contenuta nel parere espresso dalla V Commissione - prevede una  clausola di invarianza finanziaria degli oneri.
Nello specifico, il  comma 1 dispone che, dall'attuazione della proposta di legge in esame, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Ai sensi del  comma 2, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione degli  articoli  6 (relativo alle attività del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e  7comma 4 (concernente la tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al predetto art. 6) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 9, infine, reca le  disposizioni finali.
 
In particolare, il  comma 1 prevede che la presente proposta di legge  entri in vigore a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale.
Ai sensi del  comma 2, con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il termine di cui al comma 1 (e dunque entro l'entrata in vigore della legge), è adottato il  regolamento per la definizione:
a) dei  requisiti degli enti  di partecipazione popolare sportiva di cui all'art. 3, comma 1, lettera  b), che impone all'ente di dotarsi di una  struttura organizzativa interna inclusiva, partecipativa, democratica e trasparente);
b) delle  modalità di reinvestimento degli  utili di cui all'art. 4, comma 1, lettera  b), che impone alle società sportive partecipate che intendano beneficiare del diritto di prelazione di cui all'art. 5, il reinvestimento, pari ad almeno il 25 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile maschile e femminile della società sportiva o di società alla stessa affiliate.
ultimo aggiornamento: 29 aprile 2024
 
temi di Cultura, spettacolo, sport