Fisco

La tassazione delle costruzioni ubicate nel mare territoriale

Un tema di particolare attenzione, e che ha generato un dibattito di giurisprudenza e prassi, riguarda l'assoggettamento ai tributi immobiliari delle costruzioni ubicate nel mare territoriale e, in particolare, le piattaforme petrolifere.

Una prima sentenza della sezione tributaria della Corte di Cassazione (sentenza del 21 febbraio 2005 n. 13794) aveva accolto le istanze degli enti locali in ordine al potere impositivo del comune sulle acque territoriali. Secondo la sentenza della Corte, "sull'intero territorio dello Stato, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri dello Stato, contestualmente ai poteri dell'Ente regione e degli Enti locali". Per questo motivo "non è configurabile, quindi, che su una porzione del territorio inteso in senso lato su cui si esercita la sovranità dello Stato non convivano i poteri delle autorità regionali e locali".

Con una pronuncia più specifica, la sentenza della Corte di Cassazione n. 3618 del 25 febbraio 2016 ha sancito l'assoggettamento delle piattaforme petrolifere alle imposte immobiliari comunali. Nella fattispecie, trattandosi di competenze fiscali relative all'anno 1999, la Corte ne ha disposto l'assoggettamento a ICI.

In particolare, la Corte ha chiarito che le piattaforme petrolifere sono e classificabili nella categoria D/7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, l'idoneità all'accatastamento e la capacità di produrre un reddito proprio. Con riferimento a quest'ultimo punto, in particolare, la Cassazione ha ritenuto che detti manufatti hanno una propria attività produttiva, suscettibile di valutazione economica ed idonea a produrre un reddito funzionale allo stoccaggio e al trattamento dei prodotti estratti da immettere nelle condutture, dopo la lavorazione del materiale.

A tali beni, pertanto, a parere della Corte risulta applicabile l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale prevede che, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il valore è determinato secondo i criteri contabili.

La Corte ha ribadito inoltre la potestà degli enti locali nell'ambito del mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine; ha inoltre affermato che - anche se il mare non è ricompreso tra i beni del demanio marittimo - i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili a quelli del demanio marittimo, in base all'articolo 29 del codice della navigazione.

 Il Governo, rispondendo all'interrogazione parlamentare 5-08070   in data 10 marzo 2016, ha rilevato che - previo approfondimento agli Uffici tecnici dell'Amministrazione finanziaria del compito di approfondire la problematica – la questione richiedeva una soluzione normativa.

 Successivamente, con la risoluzione n. 3/DF del 1° giugno 2016, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze - sollecitato dalle associazioni di categoria – ha espresso considerazioni diverse rispetto a quanto affermato dalla Cassazione.

Preliminarmente il DF ha rilevato che le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare, che le farebbero rientrare, quali impianti, in una delle categorie catastali dei gruppi D ed E.

Il Dipartimento ha comunque ricordato che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per effetto della legge di stabilità 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Ai sensi della suddetta norma, sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Detti nuovi criteri di determinazione della rendita catastale di detti immobili incidono sul calcolo della base imponibile dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) in virtù del rinvio operato alle norme in tema di IMU dall'articolo 1, comma 675, della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) che disciplina la TASI.

Tuttavia, ha sottolineato il Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni che regolano il sistema catastale, tali cespiti non sono oggetto di inventariazione negli atti del catasto, poiché è l'Istituto idrografico della Marina – e non l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali – l'Organo Cartografico dello Stato designato al rilievo sistematico dei mari italiani (di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68). Ha aggiunto che l'IMU, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha per presupposto il possesso di immobili e che a tali fini vengono espressamente richiamate "le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504",  il quale stabilisce che per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

Il Ministero ha concluso dunque che, dal momento che tale ultima norma fa riferimento esplicito al catasto edilizio urbano, per applicare i criteri di calcolo del valore contabile di cui al menzionato articolo 5, comma 3, del D. Lgs. n. 504 del 1992 occorre uno specifico intervento normativo, atto a consentire non solo il censimento delle costruzioni (dotate di autonomia funzionale e reddituale) site nel mare territoriale, anche con riferimento alla relativa delimitazione, georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico Comune censuario, ma anche l'ampliamento del presupposto impositivo dell'IMU e della TASI.

Sul punto si ricorda infine che, in data 12 luglio 2016 la VI Commissione Finanze della Camera ha approvato, con distinte votazioni, tre risoluzioni dal testo analogo (7-01017 Alberti, 7-01023 Petrini e 7-01041 Paglia) intese a consentire la tassabilità delle piattaforme petrolifere ai fini delle imposte locali sugli immobili.

Più in dettaglio, la risoluzione 7-01041 Paglia ha impegnato il Governo ad assumere iniziative per stabilire il pieno assoggettamento delle piattaforme petrolifere ad accatastamento, dunque ad ICI, IMU e TASI; allo scopo, si impegnava l'esecutivo ad opportunamente modificare la disciplina vigente in tema di presupposto d'imposta e di modalità di accatastamento, nonché a consentire la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare tramite stima diretta tenendo conto anche delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale.

La risoluzione 7-01023 Petrini ha impegnato il Governo ad uniformare all'orientamento giurisprudenziale consolidato il quadro normativo relativo alla imponibilità delle piattaforme petrolifere ai fini della tassazione immobiliare e, in particolare, a includere le stesse tra gli immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, per i quali il valore è determinato in base al valore contabile.

Analogamente, la risoluzione 7-01017 Alberti ha impegnato il Governo ad assumere le opportune iniziative per uniformarsi all'orientamento della Corte di Cassazione, in particolare stabilendo la tassabilità ai fini delle imposte locali delle piattaforme petrolifere, il cui valore è determinato secondo i criteri contabili; riconoscendo la potestà impositiva degli enti locali nell'ambito del mare territoriale ed attribuendo ai medesimi enti locali la soggettività tributaria attiva in merito all'imposizione locale sulle piattaforme petrolifere, con ogni effetto in ordine alla gestione del tributo e all'attribuzione del gettito.

Nella seduta della VI Commissione del 12 luglio 2016   il Governo ha espresso una valutazione favorevole su tutte e tre le risoluzioni, in discussione congiunta.