Fisco

Crediti d'imposta per imprese, cultura e ricerca

Gli interventi fiscali sul settore produttivo, la cultura e la ricerca hanno tenuto conto della necessità di rilanciare la competitività delle imprese italiane e di promuovere la crescita del Paese; tale scopo è stato perseguito dal legislatore tributario attraverso misure di agevolazione, tra cui i crediti d'imposta.

L'incentivo è stato utilizzato dal legislatore tributario anche per promuovere, da parte delle imprese, l'assunzione di personale o l'effettuazione di investimenti.

Di seguito si dà conto dei principali crediti d'imposta introdotti nel corso della XVII Legislatura, nonché delle misure connesse o affini a tali strumenti.

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La disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo è contenuta nell'articolo 3 del D.L. n. 145 del 2013. In un primo momento la norma prevedeva un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese incrementali sostenute dalle imprese rispetto all'anno precedente, con un'agevolazione massima di 2,5 milioni di euro per impresa (attualmente il limite è di 20 milioni) ed una spesa minima di 50 mila euro in ricerca e sviluppo per poter accedere all'agevolazione (ora ridotta a 30 mila euro).

La legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, commi 35 e 36) e la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 15 e 16) hanno modificato tale disciplina in più punti:

  • la misura dell'agevolazione è stata in un primo momento ridotta al 25 per cento; a decorrere dal 2017 è stata ripristinata al 50 per cento;
  • sono ammissibili le spese relative a personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più richiesta la qualifica di "personale altamente qualificato";
  • l'importo massimo per ciascuna impresa beneficiaria è aumentato a 5 milioni dal 2015 e a 20 milioni di euro dal 2017;
  • la soglia minima di investimenti agevolabili è stata ridotta a 30 mila euro;
  • per poter beneficiare del credito d'imposta, gli investimenti devono essere effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2020;
  • non è previsto un limite di fatturato delle imprese (il previgente articolo 3 prevedeva come condizione un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro);
  • non sono contemplate le spese relative alla creazione di nuovi brevetti (anche in considerazione della disciplina sul patent box);
  • per la fruizione del credito d'imposta non si applica il generale limite annuale di 250.000 euro;
  • è eliminata la procedura di istanza telematica per usufruire del credito d'imposta;
  • la copertura non si avvale dei fondi strutturali comunitari, ma dell'abrogazione di alcune agevolazioni (credito d'imposta per i lavoratori altamente qualificati e Fondo per credito d'imposta per ricerca e sviluppo) che vengono assorbite dal credito d'imposta in commento.

Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 13/E del 2017   ha illustrato le novità introdotte con la legge di bilancio 2017.

Il decreto 27 maggio 2015   ha individuato le disposizioni applicative necessarie per poter dare attuazione al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, le cause di decadenza e di revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito. Con la circolare n. 5/E del 2016   l'Agenzia delle entrate ha fornito le linee guida su come applicare il nuovo credito d'imposta per ricerca e sviluppo alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2015.

Si segnala la pagina del sito del Ministero dello sviluppo economico   dedicata al credito d'imposta ricerca e sviluppo nel quale è presente una scheda di sintesi   della misura. 

Si ricorda che in passato l'articolo 1 del D.L. 70/2011 ha istituito un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che hanno finanziato progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca, anche in associazione, consorzio, joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico.

    La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019La misura del credito d'imposta è pari al 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese. L'articolo 7-quater del decreto-legge n. 243 del 2016 ha elevato tali massimali portandoli a 3 milioni di euro per le piccole imprese e a 10 milioni per le medie imprese, mentre è rimasto a 15 milioni quello per le grandi imprese. La stessa norma ha elevato il credito d'imposta alla misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero al 25 per cento per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e al 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise. Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni. Alle imprese attive nei settori agricolo, forestale e ittico gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

    Il modello e le istruzioni   per la fruizione del credito d'imposta sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati, a partire dal 30 giugno 2016 fino al 31 dicembre 2019. Con la circolare n. 34/E   del 3 agosto 2016 e con la circolare 12/E   del 13 aprile 2017 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito a soggetti beneficiari, ambito territoriale, investimenti agevolabili, determinazione dell'agevolazione, valorizzazione degli investimenti ed efficacia temporale dell'agevolazione, procedura, utilizzo e rilevanza del credito di imposta, cumulo, rideterminazione del credito e controlli. Si segnala la sezione del sito   dell'Agenzia delle entrate dedicata al credito d'imposta in esame.

    Il decreto-legge n. 50 del 2017 (art. 12) ha previsto la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta in esame. In particolare le risorse stanziate per il 2017 sono ridotte di 110 milioni, mentre per gli anni 2018 e 2019 le risorse sono aumentate di 55 milioni annui. La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, comma 892) ha incrementato di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento del credito di imposta: l'autorizzazione di spesa viene elevata a 872 milioni per il 2018 e a 772 milioni per il 2019.

    Si ricorda che in precedenza l'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011 ha disciplinato il credito d'imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno. Si tratta di un credito d'imposta in favore del datore di lavoro per ogni lavoratore, "svantaggiato" o "molto svantaggiato", assunto nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico, entro il 31 dicembre 2015 (termine così da ultimo prorogato dal D.L. n. 192 del 2014, articolo 10, comma 12-novies).

    Tax credit cinema

    La legge n. 220 del 2016 ha riordinato e ricondotto in un testo unico gli incentivi fiscali per il settore cinematografico. 

    In particolare, sono previsti crediti d'imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva (articolo 15); a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva (articolo 16); per le imprese di esercizio cinematografico per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale (articolo 17); agli esercenti sale cinematografiche per il potenziamento dell'offerta cinematografica (articolo 18); l'articolo 19 disciplina il credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi. L'articolo 20 disciplina il credito di imposta per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica ed audiovisiva. L'articolo 22 disciplina ulteriori agevolazioni fiscali nel settore cinematografico, in particolare prevedendo: l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa di € 200 a taluni atti; l'estensione delle vigenti agevolazioni fiscali sui finanziamenti anche alle operazioni di credito cinematografico; l'esenzione dalle imposte sui redditi per le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica che non siano "commerciali" a fini IRES.

    Si ricorda che il D.L. n. 83 del 2014 aveva in passato esteso l'ambito operativo dei benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva prevedendo, tra l'altro, la concessione di un credito di imposta per gli anni 2015 e 2016 per il restauro delle sale cinematografiche storiche (articolo 6). L'articolo 8 del D.L. 91 del 2013 aveva poi reso permanenti, dal 1° gennaio 2014, i crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2008 e li aveva estesi  - dalla medesima data - anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive. Successivamente, ulteriori interventi erano stati effettuati dalla legge di stabilità 2016 (commi 331- 334) che aveva esteso l'agevolazione predetta, tra l'altro, alle spese per la distribuzione internazionale, alla sostituzione di impianti di proiezione digitale, nonché ai film realizzati sul territorio nazionale su commissione di produzioni estere.

    Settore musicale

    La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 643 della legge n. 205 del 2017) ha prorogato anche per il 2018 la disposizione (introdotta dalla legge di stabilità 2016 e rifinanziata dalla legge di bilancio 2017) che concede un contributo del 65 per cento, per un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il relativo limite di spesa, pari a 15 milioni di euro per il 2017, viene ridotto nel 2018 a 10 milioni.

     Tale prescrizione era stata originariamente introdotta (articolo 1, comma 984 della legge di stabilità 2016) sotto forma di credito d'imposta  (attribuito al rivenditore dello strumento, il quale avrebbe anticipato il contributo allo studente che lo acquistasse), al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo. Con il provvedimento   dell'8 marzo 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni necessarie all'attuazione della norma: il provvedimento ha definito l'ambito soggettivo, oggettivo e temporale del contributo, le modalità di riconoscimento e del correlato credito d'imposta per il venditore o produttore. Con la circolare 15/E   del 27 aprile 2016 l'Agenzia delle entrate ha precisato che i certificati di frequenza che i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati devono rilasciare agli studenti per consentire loro di beneficiare del contributo riconosciuto dalla norma suddetta per l'anno 2016, nonché le richieste da presentare per la loro consegna, sono esenti dall'imposta di bollo.

    Successivamente, l'articolo 1, comma 626 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha concesso il beneficio sotto forma di contributo, pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, nel 2017, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. 

    Si segnala poi che il D.L. 91 del 2013 (articolo 7) ha istituito un credito d'imposta - per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 - in favore delle imprese operanti nel settore delle produzioni musicali, volto a sostenere il sistema musicale italiano. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. Il credito è riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde, a esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. 

    Turismo

    L'articolo 10 del decreto-legge 83 del 2014 ha introdotto, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, un credito d'imposta in favore delle imprese alberghiere (purché esistenti al 1° gennaio 2012) nella misura del 30 per cento  delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro per: gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; gli interventi di efficientamento energetico; l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati agli immobili oggetto degli interventi.

    Con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) il credito d'imposta è stato esteso agli anni 2017 e 2018 ed è stato ampliato dal 30 al 65 per cento delle spese sostenute, a patto che gli interventi da realizzarsi abbiano anche le finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili; inoltre è stato esteso anche alle strutture che svolgono attività agrituristica.

    Con la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) il credito d'imposta è stato esteso alle strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. 

    Il credito d'imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020. Per quanto non diversamente previsto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 10 del citato D.L. 83/2014, ed è inoltre previsto che si provveda all'aggiornamento del decreto attuativo della misura in oggetto (D.M. 7 maggio 2015).

     L'articolo 12-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha precisato che il credito d'imposta in oggetto è riconosciuto anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, eliminando però la necessità di un legame di strumentalità diretta di tali beni rispetto agli immobili destinatari di interventi di adeguamento, ponendo la condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

    Si ricorda che a favore degli esercizi ricettivi (singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari) per i periodi di imposta 2014, 2015, 2016 è stato concesso un credito d'imposta pari al trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo per la digitalizzazione (articolo 9 del decreto-legge n. 83 del 2014).

    Imprese culturali e creative

    La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, commi 57-60) ha istituito un credito d'imposta in favore delle imprese culturali e creative per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi ed è attribuito nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le imprese destinatarie devono svolgere attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo; devono essere soggetti passivi d'imposta in Italia; devono avere quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione.

    Settore della vendita di libri al dettaglio

    La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, commi 319-321) ha istituito un credito di imposta, a decorrere dall'anno 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 4761. Possono usufruire del credito di imposta anche gli esercenti che effettuano la vendita al dettaglio di libri di seconda mano.

    Il credito di imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ed è parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione ovvero ad altre spese individuate con d.m. attuativo anche in relazione all'assenza di librerie sul territorio comunale. Il credito di imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

    Art bonus

    La legge di stabilità 2016 (commi 318 e 319) ha reso strutturale il credito d'imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014)

    A decorrere dal 2016 la misura del credito d'imposta è del 65 per cento. Per usufruire del credito di imposta, le predette erogazioni liberali devono essere effettuate in denaro e perseguire i seguenti scopi:

    • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
    • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (vale a dire musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;
    • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo .

    Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali, nel limite del 15 per cento del reddito imponibile, e ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Come riportato nel sito dedicato   del Governo, sono previste modalità di fruizione differenziate, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali.

     I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Mibact l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale  , gestito dal Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

    School bonus

    La legge n. 107 del 2015 (articolo 1, commi 145-150) ha istituito sul modello dell'Art-Bonus, un credito d'imposta del 65% per 2016 e 2017 e del 50% per il 2018 a favore di chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

    Le spese sono ammesse al credito nel limite dell'importo massimo di 100.000 euro per ogni periodo di imposta; il credito è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, affinché siano riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR, per l'erogazione alle scuole beneficiarie; il 10% delle erogazioni è destinata alle scuole che risultano destinatarie di erogazioni liberali inferiori alla media nazionale. Al credito d'imposta si applicano gli ordinari limiti di fruizione.

    La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 231) ha posticipato di un anno l'entrata in vigore del c.d. school bonus previsto inizialmente dall'art. 1, co. 145, della legge n. 107/2015 a partire dal 2015. Il D.M. 8 aprile 2016   prevede le modalità attuative della disciplina dello school bonus.

    Sport bonus

    La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, commi 363-366) riconosce a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari. Il comma 352, lett. a), al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro.

    La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, commi 37-45) ha introdotto un regime opzionale con tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali. Le imprese possono optare per un regime fiscale di favore (cd. patent box), consistente nell'esclusione dal reddito del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie dei predetti beni (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90 per cento del corrispettivo è reinvestito. Possono esercitare l'opzione i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l'utilizzo dei beni.

    Il decreto-legge n. 50 del 2017 ha escluso i marchi dal novero dei beni agevolabili; sono stati invece inclusi nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà, a specifiche condizioni di legge. E' stata contestualmente inserita una clausola di grandfathering, che consente di conservare i benefici del patent box secondo la disciplina originaria relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta, per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.

    Il D.M. 30 luglio 2015, recante disposizioni di attuazione, è stato rivisto dal D.M. 28 novembre 2017  Sul regime, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti operativi con due circolari: la circolare n. 36/E   del 1° dicembre 2015 e la circolare n. 11/E   del 7 aprile 2016. Si segnala la sezione del sito dell'Agenzia delle entrate   dedicata al patent box. 

    La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, commi 46-56) ha introdotto, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette. Ai fini del beneficio in esame, è posta un'autorizzazione di spesa pari a 250 milioni di euro per il 2019.

    L'articolo 57-bis del decreto-legge 50 del 2017 concede incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, anche online, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, e reca misure di sostengo alle imprese editoriali di nuova costituzione. Nello specifico si prevede l'attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell'1% quelli, di analoga natura, effettuati nell'anno precedente. Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.

    L'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha anticipato a decorrere dal 24 giugno 2017 l'avvio del credito di imposta in esame.

    Le imprese startup e gli incubatori certificati godono di agevolazioni fiscali specifiche.

    Le startup innovative, disciplinate dagli articoli 25-35 del D. L. n. 179 del 2012), sono  imprese di nuova costituzione che svolgono attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. A questa tipologia d'impresa, che deve possedere specifici requisiti, sono riconosciute misure agevolative, sia nella fase di avvio che in quella di sviluppo. Oltre a requisiti necessari (tra i quali si segnalano: costituzione da non più di 5 anni, valore della produzione non superiore a 5 milioni annui, non distribuzione degli utili, oggetto sociale sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico), l'impresa deve possedere almeno uno tra i requisiti alternativi che identificano il carattere innovativo dell'attività: deve sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione; deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato in determinate misure alternative; deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario.

    Alle startup innovative e agli incubatori certificati non si applica il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare 16/E   dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2014, i diritti di segreteria e l'imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese (articolo 26 del decreto-legge n. 179 del 2012).

    Alle startup innovative inoltre si applica una disciplina di deroga alla normativa sulle società di comodo e in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi "non congrui" oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l'imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l'utilizzo limitato del credito IVA, l'applicazione della maggiorazione Ires del 10,5% (citato articolo 26 del decreto-legge n. 179 del 2012). Le stesse sono inoltre esonerate dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA (art. 4, comma 11-novies del decreto-legge n. 3 del 2015).

    Nei confronti di amministratori, dipendenti e collaboratori di tali soggetti opera l'esenzione da imposizione fiscale e contributiva per la parte di reddito di lavoro che deriva dall'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti delle predette imprese (articolo 27 del D.L. 179 del 2012).

    Sono previsti incentivi fiscali anche per l'investimento nel capitale di rischio delle startup innovative provenienti da persone fisiche e giuridiche. In particolare tale agevolazione è stata resa strutturale dalla legge di bilancio 2017: per le persone fisiche è prevista una detrazione IRPEF pari al 30 per cento dell'investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche l'incentivo consiste in una deduzione dall'imponibile IRES del 30 per cento dell'investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro (articolo 1, comma 66 della legge n. 232 del 2016). Gli incentivi operano sia per gli investimenti diretti in startup innovative, sia per quelli indiretti (mediante OICR e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative). A partire dal 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup innovativa per un minimo di tre anni. Fino al 2016, le aliquote dell'incentivo ammontavano al 19 per cento per gli investimenti da parte di persone fisiche e al 20 per cento per le persone giuridiche, salvo le maggiorazioni rispettivamente al 25 per cento e al 27 per cento nel caso di investimenti in startup innovative a vocazione sociale o in ambito energetico. Dal 2017, invece si applica l'aliquota unica al 30 per cento.

     Con riferimento agli incentivi di natura finanziaria, si ricorda la possibilità per le suddette categorie di imprese di raccogliere capitale di rischio con modalità innovative, segnatamente attraverso portali online (crowdfunding); tale modalità di raccolta di capitale, inizialmente riservata alle startup ed alle PMI innovative, è stata da ultimo estesa a tutte le PMI (articolo 1, comma 70, della legge n. 232 del 2016).

    L'articolo 4  del D.L. n. 3 del 2015 ha introdotto nell'ordinamento la definizione di piccole e medie imprese innovative, destinate ad accedere ad alcune semplificazioni, agevolazioni ed incentivi in precedenza riservati alle startup innovative. Tali disposizioni si applicano solo alle PMI innovative costituite da non oltre 7 anni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

    Il sostegno delle nuove imprese è stato assicurato anche mediante incentivi fiscali a vantaggio dei sottoscrittori di "Fondi di Venture Capital" specializzati nelle fasi di avvio delle nuove imprese (articolo 31 del D.L. 98 del 2011, attuato con D.M. 21 dicembre 2012). I proventi degli investitori non sono soggetti ad imposizione qualora i FVC prevedano nei loro regolamenti che almeno il 75 per cento dei relativi attivi sia investito in società non quotate, qualificabili come piccole e medie imprese, con sede operativa in Italia, avviate da non più di 36 mesi e con fatturato non superiore a 50 milioni di euro. Gli incentivi sono confermati se, decorso un anno dalla data di avvio dei Fondi o dall'adeguamento del loro regolamento, il valore dell'investimento in società non quotate non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, al 75 per cento del valore degli attivi per più di tre mesi. Infine, le quote o azioni delle società in cui investono i Fondi per il Venture Capital devono essere direttamente detenute almeno per il 51 per cento da persone fisiche e devono essere inferiori, per ciascuna piccola o media impresa, a 2,5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi. Le quote dei FVC possono essere sottoscritte esclusivamente da investitori professionali.

    Al fine di favorire gli investimenti in startup, la legge di bilancio 2017 ha previsto la possibilità per le società quotate di acquisire le perdite fiscali di società startup partecipate per almeno il 20 per cento. Sono previste diverse condizioni, tra cui le seguenti: le azioni della società cessionaria o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, devono essere negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni; la società cedente non deve svolgere in via prevalente attività immobiliare; la cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 76-80).