Politiche per il lavoro e previdenziali

Riforma previdenziale ed età pensionabile

Le politiche in materia previdenziale sono state improntate all'esigenza di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema e ad attenuare la portata di alcune misure introdotte dalla legge di riforma previdenziale del 2011. In particolare, sono state eliminate le penalizzazioni per il pensionamento anticipato prima dei 62 anni ed è stato modificato il meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita. Oltre a ciò, il Legislatore è intervenuto su una serie di istituti volti a permettere il pensionamento anticipato – in presenza di specifici requisiti - per determinate categorie di lavoratrici e lavoratori (ad es. opzione donna, benefici per lavoratori precoci, lavoratori esposti all'amianto, esodati), per lo più incrementando i benefici previdenziali ed estendendo le platee dei soggetti interessati. Infine, è stata modificata la disciplina del cumulo gratuito dei contributi pensionistici, al fine di ampliare le possibilità di accesso all'istituto da parte dei lavoratori

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Nell'ambito degli interventi volti al progressivo innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all'accesso dei trattamenti pensionistici, grande rilievo assumono i provvedimenti volti ad adeguare i requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico all'incremento della speranza di vita (accertato dall'ISTAT).

Il principio è stato originariamente introdotto dal comma 2 dell'articolo 22-ter del D.L. 78/2009. Tale disposizione aveva disposto un intervento di portata generale rivolto a tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati. Esso stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico italiano dovessero essere adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT e convalidato dall'EUROSTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti, con modalità tecniche demandate ad un apposito regolamento di delegificazione, da emanare entro il 31 dicembre 2014.

Successivamente la normativa in questione è stata interessata, pur in un breve periodo temporale, da numerosi interventi (articolo 12, commi 12-bis - 12-quinquies, del D.L. 78/2010; articolo 18, comma 4, del D.L. 98/2011; articolo 24, commi 12-13, del D.L. 201/2011) che ne hanno modificato ed integrato la struttura (peraltro non sempre intervenendo con la tecnica della novella del D.L. 78/2010).

Attualmente, sulla base di quanto disposto da tali ulteriori interventi, il primo adeguamento è stato anticipato al 1° gennaio 2013; allo stesso tempo, è stato anticipato al 2011 (in luogo del 2014) l'obbligo per l'ISTAT di rendere disponibili i dati relativi alla variazione della speranza di vita. Inoltre, è stato posticipato al 31 dicembre di ciascun anno (in luogo del 30 giugno) l'obbligo per l'ISTAT di rendere disponibile il dato relativo alla variazione.

Sulla base di quanto disposto da tali ulteriori interventi normativi, il primo adeguamento è stato anticipato al 1° gennaio 2013 (in luogo del 1° gennaio 2015), mentre è stato  posticipato al 31 dicembre di ciascun anno (in luogo del 30 giugno) l'obbligo per l'ISTAT di rendere disponibile il dato relativo alla variazione della speranza di vita nel triennio precedente.

Inoltre, sono stati previsti  adeguamenti nel 2016 e nel 2019, mentre successivamente si avranno aggiornamenti con cadenza biennale.

In relazione all'adeguamento previsto nel 2019, l'ISTAT rende disponibile, entro il 31 dicembre 2017, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

Per valori del requisito anagrafico superiori a 65 anni è stato contestualmente disposto l'adattamento dei coefficienti di trasformazione, al fine di assicurare trattamenti pensionistici correlati alla maggiore anzianità lavorativa maturata.

Si segnala che in attuazione della disciplina legislativa sono stati fino ad ora emanati i decreti direttoriali 6 dicembre 2011, 16 dicembre 2014 e 5 dicembre 2017, i quali hanno aumentato i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, rispettivamente, di tre mesi, quattro mesi e (a decorrere dal 2019) cinque mesi.

Da ultimo, la legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017  , art. 1, c. 146-153) è nuovamente intervenuta sulla materia, sia modificando il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, sia escludendo dall'adeguamento specifiche categorie di lavoratori  e i lavoratori impegnati nelle cd. attività usuranti.

In primo luogo, per l'adeguamento dell'età pensionabile agli incrementi della speranza di vita si dispone:

  • che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
  • che gli adeguamenti (a decorrere da quello operante dal 2021) non possono essere superiori a 3 mesi (con recupero dell'eventuale misura eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi);
  • che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti).

In secondo luogo, si dispone l'esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi e decorrere dal 2019) per specifiche categorie di lavoratori (individuate dall'allegato B della richiamata L. 205/2017) e per i lavoratori impegnati nelle cd. attività usuranti.

Con il D.M. 5 febbraio 2018 sono state disciplinate le modalità attuative della norma richiamata, con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale.

L'articolo 24 del D.L. 201/2011   (rifoma cd. Fornero) ha attuato una revisione complessiva del sistema pensionistico.

In primo luogo sono stati (progressivamente e a decorrere dal 1° gennaio 2012) ridefiniti i requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia,  i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2018  sono pari (considerando gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita già intervenuti) a 66 anni e 7 mesi. In seguito dell'adeguamento degli incrementi alla speranza di vita, dal 2019 l'età minima per l'accesso al trammento pensionistico risulta essere non inferiore a 67 anni (si ricorda, al riguardo, che la riforma Fornero aveva comunque stabilito che i requisiti anagrafici dovessero essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti che maturassero il diritto al pensionamento a partire dall'anno 2021).

In secondo luogo, sono stati ridefiniti i requisiti per l'accesso al pensionamento in base all'anzianità contributiva, innalzando il requisito in precedenza previsto di 40 anni. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'accesso al trattamento pensionistico (cd. pensione anticipata  ) è consentito esclusivamente qualora risulti maturata un'anzianità contributiva (tenendo conto degli incrementi legati all'aumento dell'aspettativa di vita) di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

In virtù di tale disposizione è stata quindi soppressa (a decorrere dal 2012), la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle cd. "quote" introdotto dalla L. 247/2007  , con un'anzianità minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi.

In ralazione alla pensione anticipata, la legge di riforma prevedeva, nel testo originario, l'applicazione di una riduzione percentuale del trattamento pensionistico per ogni anno di pensionamento anticipato rispetto all'età di 62 anni (pari all'1%, con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni).

Con un primo intervento normativo, recato dall'articolo 1, comma 113, della L. 190/2014   , il legislatore ha escluso dalla riduzione i trattamenti pensionistici dei soggetti che maturavano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Pertanto, sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 di tali soggetti non trovava applicazione la prevista riduzione percentuale.

Successivamente, con un nuovo intervento normativo, recato dall'articolo 1, comma 299, della L. 208/2015  , il legislatore ha esteso la deroga, specificando che essa deve trovare applicazione (con effetto sui ratei di pensione decorrenti dal 1° gennaio 2016) anche per i trattamenti pensionistici liquidati prima del 1° gennaio 2015.

Infine, l'articolo 1, comma 194, della L. 232/2016   ha escluso a regime la penalizzazione per i trattamenti pensionistici anticipati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

All'indomani dell'approvazione della riforma, che per molti lavoratori comportava uno spostamento in avanti dell'età di pensionamento anche di molti anni, si è tuttavia ben presto (e con forza) posta all'attenzione delle forze politiche e del Governo la questione dei cd. esodati  , su cui il legislatore è intervenuto a più riprese al fine di ampliare la platea dei beneficiari della disciplina transitoria prevista della riforma (consistente nel riconoscimento dei requisiti pensionistici previgenti), garantendo copertura previdenziale ad una platea potenziale di oltre 200.000 lavoratori.

Nel corso della XVII Legislatura sono state ampliate le possibilità di accesso anticipato al pensionamento, in presenza di determinati requisiti contributivi ed anagrafici, (quali, in particolare, il part time agevolato, l'APE, l'APE sociale e la RITA); sono state ridotte e, infine, eliminate, le penalizzazioni economiche per i soggetti che usufruiscono della pensione anticipata (già prevista dalla legge Fornero); è stata introdotta la nuova categoria dei lavoratori precoci, con il riconoscimento di specifici benefici previdenziali.

Pensionamento anticipato e abolizione delle relative penalizzazioni

L'articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011   (c.d. riforma Fornero), ha stabilito che l'accesso alla pensione anticipata (ossia in assenza dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma per il pensionamento di vecchiaia), a decorrere dal 1° gennaio 2012, è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva (fino a tutto il 2018) di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Su tali requisiti opera la norma di cui all'art. 12 del D.L. 78/2010  , che prevede l'adeguamento all'incremento della speranza di vita (tali adeguamenti saranno disposti con cadenza biennale dal 1° gennaio 2019, per effetto di quanto previsto dall'art. 24, c. 13, del D.L. 201/2011  ).

Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, la legge ha previsto una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni fino a 60 anni, elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo al di sotto dei 60 anni (fermo restando il limite anagrafico minimo di 57 anni).

Dopo la riforma del 2011, sulla materia è intervenuta dapprima la legge di Stabilità 2015 (art. 1, c. 113, L. 190/2014  ), che ha escluso l'applicazione della penalizzazione per i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Successivamente, la legge di Stabilità 2016 (art. 1, c. 229, L. 208/2015  ) ha specificato che la suddetta deroga si applica - con effetto sui ratei di pensione decorrenti dal 1° gennaio 2016 - anche per i trattamenti pensionistici liquidati prima del 1° gennaio 2015.

Infine, l'articolo 1, comma 194, della L. 232/2016   ha escluso a regime la predetta riduzione percentuale per i trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1º gennaio 2018.

Lavoratori precoci

L'articolo 1, commi 199-205, della L. 232/2016   (legge di bilancio 2017) ha disposto una forma di pensionamento anticipato per i cd. lavoratori  precoci. Successivamente, le possibilità di accesso al beneficio pensionistico sono state ampliate dalla legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017  , articolo 1, commi 162-164 e 166 ).
Per effetto del duplice intervento legislativo, a decorrere dal 1° maggio 2017 si prevede, in favore di alcune categorie di soggetti, una riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva (per la pensione), indipendentemente dall'età anagrafica (requisito attualmente pari, in via generale, a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne).
I beneficiari sono costituiti dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del 19° anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o (nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604  , e successive modificazioni) risoluzione consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;
  • svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento;
  • svolgimento, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito delle professioni indicate negli allegati alle leggi di bilancio, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo (più specificamente, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10). Al riguardo, si ricorda che l'art. 53, c. 2, del D.L. 50/2017   ha precisato che le suddette attività lavorative si considerano svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti il momento del pensionamento, le medesime attività lavorative (di cui all'Allegato E della L. 232/2016  ) non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;
  • soddisfacimento delle nozioni di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, poste, ai fini pensionistici, dall'art. 1, commi da 1 a 3, del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67  .


Il requisito ridotto di 41 anni è soggetto ad adeguamento periodico agli incrementi della speranza di vita, secondo il meccanismo generale di adeguamento dei requisiti anagrafici per i trattamenti pensionistici.

Si ricorda, inoltre, che la L. 205/2017   ha anche:

  • semplificato la procedura per l'accesso al beneficio (allo stesso modo di quanto previsto per l'APE sociale), prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 87/2017   ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione dello stesso;
  • rimodulato l'autorizzazione di spesa ai fini del concorso al finanziamento dell'estensione del beneficio;
  • per l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia ha assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156) relativo all'anno di contribuzione previsto dalla normativa vigente.

Per completezza, si ricorda che il trattamento pensionistico liquidato in base al predetto requisito ridotto non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario (per il conseguimento del trattamento a prescindere dall'età anagrafica) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento e che il medesimo beneficio non è cumulabile con altre maggiorazioni contributive previste per le attività di lavoro in oggetto, ad esclusione della maggiorazione stabilita in favore degli invalidi e dei sordomuti (ex articolo 80, comma 3, della L. 388/2000  ).

Part-time agevolato

L'articolo 1, comma 284, della L. 208/2015   ha introdotto, per il settore privato, una specifica disciplina, relativa ad una fattispecie di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato. Si consente che il datore di lavoro ed il dipendente, titolare di un rapporto a tempo pieno e indeterminato, avente determinati requisiti anagrafici e contributivi, concordino la suddetta trasformazione del rapporto, con il riconoscimento della copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata), che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale.

Di seguito le condizioni perché si possa dar luogo alla suddetta trasformazione:

-  il dipendente deve maturare entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ed aver già maturato (al momento della trasformazione del rapporto) i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al medesimo trattamento.

-   l'accordo per la trasformazione del rapporto deve riguardare un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del suddetto requisito anagrafico;

-   la riduzione dell'orario di lavoro deve essere pari ad una misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento;

-   il riconoscimento del beneficio da parte dell'INPS, previa autorizzazione da parte della Direzione territoriale del lavoro, nel rispetto di determinati limiti di spesa.

 

La misura è in vigore dal 2 giugno 2016 (data di entrata in vigore del DM 7 aprile 2016   che ne definisce le modalità di applicazione).

Secondo quanto riportato dal rapporto annuale dell'INPS  , le domande per usufruire del part time agevolato accolte al 21 giugno 2016 erano 85.

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE)

L'articolo 1, commi da 166 a 178, della L. 232/2016   ha introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 (nuovo termine stabilito dall'articolo 1, comma 162, lettera a), della L. 205/2017), l'istituto dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE), consistente in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti (comma 167):

  • soggetti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995  );
  • età anagrafica minima di 63 anni;
  • maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
  • anzianità contributiva di 20 anni;
  • pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE);
  • soggetti non già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

 

L'INPS, su domanda del soggetto interessato, verifica il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e massimo dell'Ape ottenibile. Ottenuta la certificazione del diritto, il soggetto presenta, domanda di Ape e di pensione, indicando il finanziatore e l'impresa assicurativa per la copertura del rischio di premorienza (scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipularsi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione Bancaria Italiana e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ed altre imprese assicurative primarie; con gli accordi-quadro sono definiti anche il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo).

L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito (o l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso), che decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa.

L'INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente (e comunque non oltre 180 giorni dalla data di scadenza della medesima rata). Sul punto, si ricorda che l'articolo 53, comma 3, del D.L. 50/2017   prevede la possibilità di cessione dei suddetti finanziamenti garantiti dal Fondo appositamente costituito per l'accesso all'APE.

Le somme erogate dall'INPS nell'ambito del prestito non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un apposito Fondo di garanzia per l'accesso all'APE (con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per il 2017), la cui gestione è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione.

La durata minima dell'APE è fissata in 6 mesi.

Con D.P.C.M. 150/2017   sono state definite le ulteriori modalità di attuazione della disciplina dell'Ape, tra le quali la definizione dell'entità minima e massima dell'APE richiedibile.

Si ricorda, infine, che entro il 10 settembre 2018 il Governo deve verificare i risultati della sperimentazione e formulare proposte ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

APE sociale

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016   ha introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 (entro il 10 settembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione e formula proposte ai fini di una sua eventuale prosecuzione), l'istituto dell'APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Successivamente, l'articolo 1, commi 162-167, della L. 205/2017  , ha  ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell'indennità.

            Possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

  • soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. 604/1966   e successive modificazioni) che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
  • soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell'articolo 3, c. 3, della L. 104/1992  ), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ;
  • soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati) da almeno  sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. E' stata inoltre semplificata la procedura per l'accesso all'indennità per tali attività, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.

Inoltre:

  • per quanto attiene i requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, è stata prevista una riduzione per le donne di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna);
  • per l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, è stato assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente;
  • è stato istituito il Fondo APE sociale nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rimodulando contestualmente l'autorizzazione di spesa ai fini del concorso al finanziamento dell'estensione dell'indennità.

Sono inoltre esplicitamente previste cause di esclusione dall'erogazione dell'APE sociale:

  • mancata cessazione dell'attività lavorativa;
  • titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
  • soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
  • soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI) ;
  • soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale ;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato;

L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui.

L'indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno, è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro.

Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

Con il D.P.C.M. 88/2017   sono stati definiti i requisiti e le modalità per accedere all'APE sociale.

Inoltre, si segnala che l'articolo 53, comma 1, del D.L. 50/2017   attraverso un'interpretazione autentica, definisce le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (cd APE sociale).Le attività lavorative gravose si considerano svolte in via continuativa (che, come detto, se svolte da almeno sei anni e insieme al requisito anagrafico di 63 anni, danno diritto all'APE sociale) quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza della predetta indennità le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della L. 252/2017  , l'esclusione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita per alcune categorie di lavoratori)  non si applica ai soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell'APE sociale.

Rendita integrativa temporanea anticipata (cd. RITA)

L'articolo 1, commi da 188 a 192, della L. 232/2016   ha introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 (entro il 10 settembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione e formula proposte ai fini di una sua eventuale prosecuzione), la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.

La possibilità di richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata (cd. RITA) è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS.

La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.

La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Per i dipendenti pubbliciche cessano l'attività lavorativa e richiedono la RITA si prevede che i termini di pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

Successivamente, l'articolo 1, commi 168-169, della L. 205/2017  , ha introdotto una disciplina a regime della RITA all'interno del D.Lgs. 252/2005   (attraverso modifiche agli articoli 11 e 14), coordinando altresì la nuova disciplina con le disposizioni contenute nella L. 232/2016  .

Isopensione

L'articolo 4, commi 1-7, della L. 92/2012  , ha introdotto l'esodo anticipato per i lavoratori maggiormente anziani (cd. isopensione), utilizzato nei casi di eccedenza di personale, con specifici accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In base a tali accordi, che devono essere validati dall'INPS, il lavoratore può ricevere, a condizione che raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) entro i 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, una prestazione, a carico del datore di lavoro, di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, fino a che non si siano perfezionati i requisiti per il pensionamento.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 160, della L. 205/2017   ha modificato la disciplina dell'istituto elevando il limite temporale richiesto, limitatamente al triennio 2018-2020, da 4 a 7 anni.

Lavoratori su turni

L'articolo 1, comma 170, della L. 205/2017, ha stabilito, nell'ambito dei requisiti per il trattamento pensionistico per i dipendenti che svolgano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 ed impiegati - sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016 - in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore, che ai fini del conseguimento dei requisiti per il pensionamento dei lavoratori impegnati in lavori usuranti (di cui al D.Lgs. 67/2011), i giorni lavorativi effettivamente svolti siano moltiplicati per il coefficiente di 1,5.

Opzione donna

L'articolo 1, comma 9, della L. 243/2004   ha introdotto una misura sperimentale (cd. opzione donna) che prevede la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o 58 anni per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico da adeguarsi periodicamente all'aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale.

Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011   (cd. Riforma Fornero), che ha notevolmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro, sia pur con una riduzione dell'importo della pensione. La riforma Fornero ha confermato la possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato avvalendosi dell'opzione donna, a condizione che le lavoratrici che maturassero i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015.

La previsione che i requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'esercizio dell'opzione donna dovessero essere maturati entro il 31 dicembre 2015 ha posto significativi problemi interpretativi. L'INPS, infatti (con le circolari 35 e 37 del 2012 e con il messaggio 219/2013), ha dato a tale previsione un'interpretazione restrittiva, ritenendo che la data del 31 dicembre 2015 andasse interpretata come termine di decorrenza della prestazione, non essendo sufficiente la semplice maturazione dei requisiti entro tale data. Sulla questione sono intervenute le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato che hanno approvato risoluzioni (rispettivamente la 7-00159  /2013 e la 7-00040  /2013) volte ad escludere l'applicazione della finestra mobile e degli incrementi legati all'aspettativa di vita, ritenendo sufficiente la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.

 

L'articolo 1, comma 281, della L. 208/2015   (Legge di stabilità per il 2016) ha posto fine ai suddetti problemi interpretativi, precisando l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (comunque transitorio e sperimentale). La nuova norma ha previsto, infatti, che l'accesso all'istituto è possibile anche qualora la decorrenza del trattamento sia successiva al 31 dicembre 2015, essendo sufficiente la maturazione dei requisiti entro tale data.

 

Da ultimo, l'articolo 1, commi 222 e 223, della L. 232/2016   (legge di bilancio per il 2017) ha ulteriormente esteso la possibilità di accedere alla cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti (di cui all'art. 1, c. 9, della L. 243/2004  ) a causa degli incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita (di cui all'art. 12 del D.L. 78/2010  ).

Si ricorda, infine, che nel corso della XVII Legislatura la XI Commissione (Lavoro) della Camera ha svolto, concludendola il 6 luglio 2016, un'indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne. In particolare, dalle modifiche normative introdotte nel corso degli ultimi anni emergerebbe l'esistenza di rilevanti differenziali di genere con riferimento sia agli importi medi delle singole prestazioni pensionistiche, sia al complessivo reddito pensionistico dei beneficiari.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al documento conclusivo   approvato.

Altre forme di pensionamento anticipato

Ulteriori modalità di accesso anticipato al trattamento previdenziale sono previste per i soggetti che svolgono lavori usuranti, per i lavoratori esposti all'amianto e attraverso la cd. opzione donna (per le quali si rinvia alle apposite schede), oltre che per i soggetti che si avvalgono delle misure di salvaguardia dall'applicazione dei nuovi requisiti pensionistici introdotti dalla legge di riforma del 2011 (cd. esodati).

Con il D.Lgs. 69/2017   (adottato in attuazione della delega prevista dalla L. 198/2016  ), sono stati modificati i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato dei giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale.

Per un quadro d'insieme delle principali modalità di pensionamento anticipato previste dalla normativa vigente si rinvia al seguente allegato  .

 



Gli interventi in materia di lavori usuranti sono stati finalizzati ad agevolare l'accesso anticipato al pensionamento di tali categorie di lavoratori, attraverso una riduzione dei requisiti previdenziali richiesti e, in particolare, la disapplicazione in via transitoria (fino al 2025) del loro adeguamento agli incrementi della speranza di vita.

Evoluzione normativa

Il D.Lgs. 67/2011  

In attuazione della delega legislativa conferita dell'articolo 1 della L. 183/2010   (c.d. Collegato lavoro), con il D.Lgs. n. 67/2011 è stata introdotta una disciplina normativa relativa al pensionamento dei soggetti che hanno svolto attività lavorative usuranti.

Il decreto legislativo 67/2011 era volto, in particolare, a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni, mentre dal 1° gennaio 2013 il pensionamento sarebbe dovuto avvenire secondo il sistema delle "quote" (vedi infra).

Per quanto riguarda la platea dei soggetti beneficiari, il decreto dispone che possano usufruire del pensionamento anticipato quattro diverse categorie di soggetti, ossia:

  • i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (di cui all'articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999);
  • i lavoratori subordinati notturni (come definiti dal D.Lgs. n. 66/2003  );
  • i lavoratori addetti alla cd. "linea catena" che, nell'ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;
  • i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Le condizioni per l'accesso al beneficio pensionistico sono che le attività usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento e che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa (secondo il testo originario del decreto legislativo, nella fase transitoria, ossia fino al 2017, per un minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; a regime, ossia dal 2018, per un arco di tempo almeno pari alla metà dell'intera vita lavorativa).

Specifiche norme concernono gli obblighi dei datori di lavoro in ordine alla produzione della documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio pensionistico.

Una apposita clausola di salvaguardia è volta a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati, prevedendo il differimento della decorrenza dei trattamenti (con criteri di priorità basati sulla data di maturazione dei requisiti) qualora emergano scostamenti tra il numero delle domande presentate e la copertura finanziaria a disposizione.

Modifiche introdotte dal D.L. 201/2011   (riforma Fornero)

L'articolo 24, comma 17, del D.L. n. 201/2011   (riforma Fornero) è intervenuto sul decreto legislativo n.67/2011  , operando una significativa modifica delle condizioni di accesso al pensionamento anticipato, con l'effetto di attenuare la portata dei benefici previdenziali in precedenza previsti.

La nuova disciplina pensionistica ha, in particolare, previsto:

  • la limitazione agli anni 2008-2011 (anziché 2008-2012) del periodo transitorio;
  • per quanto concerne la disciplina a regime (che decorre dal 1° gennaio 2012, e non più dal 1° gennaio 2013), la previsione che il pensionamento per i lavoratori che svolgono attività usuranti, che hanno almeno 35 anni di anzianità contributiva, avvenga non più con il riconoscimento dell'anticipo di 3 anni, ma secondo il sistema delle "quote" previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della L. 247/2007   ("quota 97", quale somma tra età anagrafica e contributiva, dal 2013 requisito soggetto all'adeguamento alla speranza di vita), con almeno 35 anni di anzianità contributiva, ferma restando, comunque, la possibilità di pensionamento anticipato secondo i nuovi criteri previsti dallo stesso D.L. 201/2011  );
  • per quanto concerne, specificamente, i lavoratori turnisti che hanno prestato lavoro notturno, la disciplina previgente (sulla riduzione massima dell'età anagrafica di uno o due anni, rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 a 71 giorni all'anno, ovvero da 72 a 78 giorni all'anno) viene limitata al periodo 2009-2011; a regime, ossia dal 1° gennaio 2012, per questi lavoratori il pensionamento avviene secondo il sistema delle "quote" previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della L. 247/2007   (incrementate di due anni e due unità per i lavoratori che abbiano svolto turni notturni da 64 a 71 giorni all'anno, e di un anno ed una unità per i lavoratori che abbiano svolto turni da 72 a 78 giorni all'anno).

In ogni caso, tali modifiche non scontavano il fatto che per i lavoratori in questione si sarebbe dovuto continuare ad applicare il regime delle decorrenze (c.d. finestre), introdotto dall'articolo 12, comma 2 del D.L. 78/2010  .

I principali interventi della XVII Legislatura

L'articolo 1, commi da 206 a 208, della legge di bilancio per il 2017 (legge n.232 del 2016  ) ha introdotto alcune misure volte ad agevolare l'accesso al pensionamento  anticipato dei lavoratori che svolgono lavori usuranti.

In particolare si è stato previsto:

  • che non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (c.d. finestre);
  • una attenuazione delle condizioni legislativamente previste per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa. Per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato si richiede, pertanto, che le attività usuranti siano state svolte per un periodo di tempo pari, alternativamente:

    - ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni (rispetto alla normativa vigente si prevede che ai fini della suddetta durata non venga più compreso l'anno di maturazione dei requisiti e che il limite non venga più riferito solamente alle pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017);

    - ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva (rispetto alla normativa vigente tale limite non viene più riferito solamente alle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018).

  • che in via transitoria, per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025, non si procede all'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata (adeguamento che proprio dal 2019 si avrà ogni biennio anziché ogni triennio);
  • una modifica dei termini previsti per la trasmissione, da parte del lavoratore che svolge attività usuranti, della domanda e della relativa documentazione per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato. In particolare, si dispone che la domanda e la relativa documentazione devono essere trasmesse:

    - entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2016 (non a decorrere dal 1° gennaio 2012, come attualmente previsto);

    - entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso del 2017;

    - entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

In attuazione delle richiamate disposizioni è stato emanato il D.M. 20 settembre 2017, che ha modificato il D.M. 20 settembre 2011 (concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti).

Merita ricordare, infine, che l'articolo 1, comma 155, della L. 205/2017   ha demandato ad uno specifico D.P.C.M. l'istituzione di una Commissione tecnica, incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica ed alle condizioni soggettive dei lavoratori, al fine di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale.

Allo stesso tempo, l'articolo 1, comma 153, della L. 205/2017   ha disposto l'esclusione dall'adeguamento dell'incremento degli indici di speranza di vita anche i lavoratori impegnati nelle cd. attività usuranti. Con il D.M. 5 febbraio 2018 sono state disciplinate le modalità attuative della norma richiamata, con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale.

Le risorse stanziate

Per quanto concerne, specificamente, le risorse previste per il finanziamento dei benefici previdenziali per i c.d. lavori usuranti, l'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 67/2011   aveva (inizialmente) coperto gli oneri finanziari con le risorse del Fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (istituito con l'articolo 1, comma 3, lettera f), della L.247/2007  ),  pari a 312 milioni di euro per il 2011, 350 milioni di euro per il 2012 , 383 milioni di euro per il 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Successivamente, il Fondo è stato rideterminato da una serie di interventi, e cioè:

  • l'articolo 1, comma 721, della L. 190/2014   ha ridotto di 150 milioni di euro (passando così da una dotazione, nel 2014, pari a 383 milioni di euro ad una dotazioni pari a 233 milioni di euro annui), lo stanziamento del Fondo;
  • l'articolo 1, comma 289, della L. 208/2015   ha previsto (ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'elevamento della cosiddetta no tax area per i pensionati ha disposto) una riduzione del Fondo in misura pari a 140 milioni di euro per il 2017, 110 milioni per il 2018, 76 milioni per il 2019 e 30 milioni per il 2020;
  • l'articolo 1, comma 300, della L. 208/2015  , che (per la copertura degli oneri finanziari derivanti dai precedenti commi 298 e 299 (relativi, rispettivamente, alla soppressione del divieto di cumulo di riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi - non coincidenti - del corso legale di laurea e di quelli corrispondenti al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, e l'estensione della deroga all'applicazione di alcune riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici liquidati prima del 1° gennaio 2015) ha ridotto il Fondo di 15,1 milioni di euro per il 2016, 15,4 milioni di euro per il 2017, 15,8 milioni di euro per il 2018, 16,2 milioni di euro per il 2019, 16,5 milioni di euro per il 2020, 16,9 milioni di euro per il 2021, 17,2 milioni di euro per il 2022, 17,7 milioni di euro per il 2023, 18 milioni di euro per il 2024 e 18,4 milioni di euro a decorrere dal 2025;
  • l'articolo 1, comma 304, della L. 208/2015  , che (per incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, per il 2016, di 250 milioni di euro, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga), ha ridotto il Fondo per una somma pari a 150 milioni di euro;
  • l'articolo 1, comma 207, della L.232/2016   (legge di di bilancio per il 2017), che (a fronte dell'introduzione di misure volte ad agevolare ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono lavori usuranti) ha incrementato il Fondo di 84,5 milioni di euro per il 2017, 86,3 per il 2018, 124,5 per il 2019, 126,6 per il 2020, 123,8 per il 2021, 144,4 per il 2022, 145,2 per il 2023, 151,8 per il 2024, 155,4 per il 2025 e 170,5 annui a decorrere dal 2026.

 

Le norme adottate in relazione ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto sono state dirette ad estendere la platea dei soggetti beneficiari e a riconoscere maggiori facilitazioni agli ex lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata.

L'articolo 1, commi 115 e 117, della L. 190/2014   (legge di stabilità per il 2015) ha esteso la platea dei lavoratori esposti all'amianto ai quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali ed assistenziali. Più specificamente, sono state estese (in via sperimentale per il triennio 2015-2017) le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell'amianto (nel limite delle risorse disponibili nel Fondo stesso) ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto, ovvero per comprovata esposizione ambientale. Inoltre, in deroga alla normativa previdenziale vigente, è stata applicata la maggiorazione contributiva (di cui all'articolo 13, comma 2, della L. 257/1992  ) ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (nel corso del 2015 e senza la corresponsione di ratei arretrati), anche agli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese (esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale), che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata (accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della L. 257/1992  ).

Inoltre, è stata individuata la data del 31 gennaio 2015 (termine successivamente prorogato al 30 giugno 2016 dall'articolo 10, comma 12-viciesbis, del D.L. 192/2014   e al 31 dicembre 2016 dall'articolo 1, comma 279, della L. 208/2015  ) come termine ultimo per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dell'attività lavorativa, che avevano presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 (data dell'entrata in vigore del D.L. 269/2003  ), a condizione che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità maggiori dei limiti di legge. In sostanza, la disposizione è volta a consentire a tali soggetti di accedere ai benefici secondo il più vantaggioso regime previsto fino al 2 ottobre 2003 (ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della L. 257/1992  , in precedenza illustrato). In ogni caso, le conseguenti prestazioni non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.

 

Successivamente, l'articolo 1, commi da 274 a 279, della L. 208/2015   (legge di stabilità per il 2016) in primo luogo ha prorogato per il triennio 2016-2018 l'applicazione della maggiorazione contributiva (di cui all'articolo 13, comma 2, della L. 257/1992  ) riconosciuta (ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della L. 190/2014  ) ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico agli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto-correlata. Inoltre, è stata estesa la platea a cui si applicano le disposizioni richiamate, comprendendovi anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, derogando alla norma (articolo 1, comma 115, della L. 190/2014  ) che aveva fissato al 31 giugno 2015 il termine ultimo per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali. Contestualmente, è stato istituito un apposito Fondo, finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro il 2018, dei lavoratori individuati dall'articolo 1, comma 117, della L. 190/2014  , che non abbiano maturato i requisiti pensionistici ivi previsti. Inoltre, il beneficio previdenziale di cui dall'articolo 13, comma 8, della L. 257/1992   è stato esteso ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall'amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione. Infine, è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto (con conseguente applicazione della L. 257/1992  ), che concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e non).

 

Inoltre, l'articolo 1, comma 250, della L. 232/2016   ha attribuito, a decorrere dal 2017, entro i limiti finanziari ivi stabiliti (20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni annui a decorrere dal 2018), il diritto alla pensione di inabilità per i soggetti affetti da determinate malattie connesse all'esposizione lavorativa all'amianto anche per i casi in cui manchi il presupposto dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Per il relativo trattamento, si stabilisce che il requisito contributivo (pari, secondo la disciplina generale in materia di pensione di inabilità, di cui all'art. 4 della L. 222/1984  , a 5 anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda) sussiste anche in presenza della sola condizione del versamento di 5 anni di contribuzione.

I benefìci in esame concernono i soggetti iscritti alle forme obbligatorie di base relative ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, e non sono cumulabili con altri benefìci pensionistici previsti dalla normativa vigente.

Da ultimo, l'articolo 13-ter del D.L. 91/2017   (cd. decreto per il mezzogiorno) ha previsto benefici pensionistici o sussidi di accompagnamento alla quiescenza per lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri finanziari.

In particolare:

  • sono stati ampliati i termini temporali per l'applicazione di un requisito pensionistico più favorevole per alcuni lavoratori, affetti da patologia asbesto-correlata, estendendo l'applicazione del beneficio per il biennio 2019-2020 (attualmente il beneficio opera per il quadriennio 2015-2018, e consiste nel diritto al pensionamento sulla base del requisito di 35 anni di anzianità contributiva, requisito che si intende raggiunto - purché in possesso di almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva - anche con una maggiorazione, non superiore a 5 anni, della medesima anzianità, e dei requisiti inerenti sia alla somma di età anagrafica e anzianità contributiva sia all'età anagrafica minima, previgenti rispetto all'articolo 24 del D.L. 201/2011   – cd. riforma pensionistica Fornero). Usufruiscono del beneficio i lavoratori affetti dalla richiamata patologia (accertata e riconosciuta) a causa dell'esposizione all'amianto, occupati nelle imprese che abbiano svolto attività di scoibentazione e bonifica, qualora essi abbiano cessato il rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa e a condizione che il sito dell'impresa sia interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale;
  • sono stati ampliati i termini temporali (anche in questo caso per il biennio 2019-2020) di applicazione del sussidio (attualmente operante per il quadrennio 2015-2018) di accompagnamento alla quiescenza, previsto, in via transitoria, per i lavoratori interessati dalle norme in precedenza richiamate e ai quali le stesse non siano applicabili per l'impossibilità di maturazione del requisito contributivo ivi stabilito.

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto per modificare la disciplina del cumulo gratuito dei contributi pensionistici, al fine di ampliare le possibilità di accesso all'istituto da parte dei lavoratori.

La legge di stabilità per il 2013 (articolo 1, commi 238-249 della L. 228/2012  ) ha introdotto, a seguito delle criticità emerse dall'applicazione delle nuove norme in materia di ricongiunzione onerosa (che spesso hanno comportato, per i lavoratori interessati, significativi oneri per l'accesso all'istituto), una nuova possibilità di cumulo gratuito dei periodi assicurativi accreditati in diverse gestioni previdenziali, al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico.

La nuova modalità (gratuita) di cumulo (alternativa alle discipline esistenti) è volta a consentire ai beneficiari il conseguimento di un'unica pensione, cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS), a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una di esse e non siano in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

Tale istituto si differenzia dalla ricongiunzione onerosa (di cui alla L. 29/1979   per i rapporti tra le diverse gestioni INPS, e alla L. 45/1990   per i rapporti tra INPS e Casse professionali) sia per la gratuità dell'operazione, sia per la conservazione delle regole di calcolo proprie di ciascuna gestione.

La facoltà di cumulo può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia (con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall'articolo 24, comma 6 e comma 7, del D.L. 201/2011   – cd. riforma Fornero), nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto alla pensione.

Il pagamento dei trattamenti liquidati avviene secondo le norme sulla totalizzazione. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (il che implica un trattamento previdenziale inferiore a quello che sarebbe risultato dalla ricongiunzione).

Il sistema di calcolo da applicare (retributivo, misto o contributivo) è stabilito, ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, tenendo conto di quanto complessivamente versato nelle diverse gestioni assicurative (a condizione che i periodi non si sovrappongano temporalmente); la quota di pensione per i periodi successivi al 1° gennaio 2012 è, ad ogni modo, calcolata con il sistema di calcolo contributivo (ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D.L. 201/2011  ).

Nel corso della XVII Legislatura, l'articolo 1, commi 195-198, della L. 232/2016   (legge di bilancio per il 2017) ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina del cumulo gratuito, con l'obiettivo di ampliare le categorie di soggetti beneficiarie e di agevolare l'accesso all'istituto da parte dei lavoratori.

In particolare, è stata disposta:

  • la soppressione della previsione che subordinava l'accesso all'istituto al fatto che il soggetto non fosse in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico;
  • l'estensione dell'applicazione dell'istituto ai periodi contributivi maturati presso le Casse professionali privatizzate;
  • la possibilità di accesso al cumulo gratutito per i soggetti che abbiano conseguito il requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendentemente dall'età anagrafica (di cui all'articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011  , attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne).

La norma, inoltre, interviene sui termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che si avvalgono del cumulo gratuito, prevedendo che i termini di pagamento previsti dalla disciplina generale in materia iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Infine, si prevede un regime transitorio per i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati al momento dell'entrata in vigore della legge, al fine di consentire l'accesso alternativo all'istituto del cumulo (sempre che sussistano i relativi requisiti) e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate (nel caso di domanda di ricongiunzione onerosa).