Politiche per il lavoro e previdenziali

Trattamento di fine rapporto

Nel corso della XVII Legislatura è stata disposta la corresponsione rateizzata del TFR (in relazione all'importo maturato) per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e la possibilità di erogare il TFR in busta paga per i lavoratori privati che ne avessero fatto richiesta.

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L'articolo 1, comma 484, della L. 147/2013   (modificando l'articolo 12, commi 7 e 8, del D.L. 78/2010  ), ha disposto che dal 31 maggio 2010, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche specificamente individuate, il riconoscimento dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità di buonuscita, del TFR (e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum, comunque denominata), spettante in seguito a cessazione di servizio, venga erogata:

  • in un unico importo annuale, qualora l'ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;
  • in due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato sarà pari a 50.000 euro, il secondo sarà pari all'ammontare residuo;
  • in tre importi annuali, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 100.000euro. In tal caso, il primo importo erogato rata sarà pari a 50.000 euro, il secondo a 50.000 euro ed il terzo all'ammontare residuo.

La norma, inoltre, ha previsto che alla liquidazione dei TFS, comunque denominati per i dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa, che ne abbiano titolo, l'ente erogatore provvede decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi 12 mesi (e non più 6 come previsto in precedenza) dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 151, della L. 205/2017   ha stabilito, per i dipendenti pubblici contrattualizzati e per il personale degli enti pubblici di ricerca aventi i specifici requisiti ai fini dell'esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita,  che la corresponsione dei trattamenti di fine servizio e delle indennità di servizio comunque denominate inizi a decorrere al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse, secondo la normativa vigente in materia

L'articolo 1, commi 26-34, della L. 190/2014   ha disposto l'erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga in via sperimentale (per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018) per i lavoratori dipendenti del settore privato che ne facciano richiesta (ad esclusione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo) con rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria. Si prevede, inoltre, un finanziamentobancario a favore dei datori di lavoro che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con proprie risorse.

La legge ha inoltre istituito presso l'I.N.P.S. un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con risorse proprie. Tale Fondo, in particolare, rilascia la garanzia necessaria per far accedere i datori di lavoro al finanziamento bancario.

Le modalità di attuazione delle norme richiamate, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti e della garanzia dello Stato come prestatore di ultima istanza, sono stati disciplinati dal D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29  .

Sia il finanziamento, sia le formalità ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

 

Successivamente, in materia è intervenuto l'articolo 7 del D.L. 65/2015  , che ha modificato la disciplina vigente in relazione al finanziamento bancario (assistito da speciali garanzie) cui possono accedere i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda del TFR.

 

In particolare:

-       si sostituisce la previsione che tale finanziamento è assistito da privilegio speciale sui mobili (di cui all'articolo 46 del Testo unico bancario) con la previsione del privilegio generale sui mobili (disciplinato dall'articolo 2751-bis, numero 1, c.c.), previsto proprio per garantire la corresponsione del TFR;

-       si esclude espressamente qualsiasi forma di onere fiscale connesso all'operazione di finanziamento alle imprese all'atto della stipula del finanziamento, nel corso del rapporto e nell'eventuale escussione della garanzia.