Nel corso della legislatura sono state approvate diverse misure volte ad agevolare il lavoro autonomo sotto diversi profili (contributivo, fiscale e dei congedi parentali in senso lato e di malattia). Tra gli interventi organici di maggior rilievo vi è la legge n. 81/2017, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale (nonché per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato).
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Riduzione dell'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS.
Tra gli interventi legislativi volti ad agevolare il lavoro autonomo sotto il profilo contributivo si segnala la riduzione dell'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (titolari di posizione fiscale ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto) iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995 ).
Al riguardo, l'articolo 1, comma 204, della L. 208/2015 ha ridotto di un punto percentuale (27% in luogo del 28%), per l'anno 2016, la richiamata aliquota contributiva. Da ultimo, l'articolo 1, comma 165, della L. 232/2016
, è intervenuto ulteriormente in materia, riducendo a regime la citata aliquota contributiva in misura pari al 25%. Per effetto di tale riduzione, l'aliquota per i soggetti richiamati risulta essere minore di quattro punti percentuali (25% in luogo del 29%), per il 2017, e di otto punti percentuali (25% in luogo del 33%) a decorrere dal 2018.
Può essere utile ricordare, al riguardo, che la disciplina in materia per il quadriennio 2014-2017 (prevista dall'articolo 10-bis, comma 1, del D.L. 192/2014 , che ha modificato in tal senso l'articolo 1, comma 744, della L. 147/2013
) prevedeva che l'aliquota contributiva (di cui all'articolo 1, comma 79, della L. 247/2007
) per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati) fosse pari al 27% per il biennio 2014-2015, al 28% per il 2016 e al 29% per il 2017. A decorrere dal 2018, l'articolo 2, comma 57, della L. 92/2012
, aveva stabilito un'aliquota pari al 33%.
Ulteriori disposizioni
L'articolo 9, comma 1, del D.L. 76/2013 ha esteso l'ambito di applicazione della responsabilità solidale nei contratti di appalto, di cui all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003
, in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale ed assicurativa, nei confronti dei lavoratori titolari di contratto di lavoro autonomo.
L'articolo 1, commi da 76 a 84, della L. 190/2014 ha introdotto uno specifico regime agevolato ai fini contributivi di cui possono usufruire i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa (comma 76).
In particolare, il comma 77 aveva stabilito che i contribuenti esercenti attività d'impresa che rientrassero nel regime fiscale forfetario introdotto potessero fruire anche di un regime agevolato ai fini contributivi nel quale fosse esclusa l'applicazione della contribuzione previdenziale minima (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della L. 233/1990 ), e adottando una modalità di calcolo dei contributi basati su una percentuale del reddito dichiarato. In sostanza, si prevedeva l'applicazione, per l'accredito della contribuzione, della procedura disposta dall'articolo 2, comma 29, della L. 335/1995
, di fatto parificando la disciplina per il calcolo e versamento dei contributi per i richiamati soggetti a quella prevista per gli iscritti alla Gestione separata I.N.P.S. (per i quali l'importo contributivo va rapportato in dichiarazione dei redditi sulla base dell'imponibile dichiarato nell'esercizio). Il richiamato comma 29 ha infatti stabilito, per i soggetti iscritti alla Gestione separata I.N.P.S., che il contributo da versare sia applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'I.R.P.E.F., quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
Successivamente, l'articolo 1, comma 111, lettera d), della L. 208/2015 e intervenuta sul regime agevolato ai fini contributivi delineato dalla legge di stabilità per il 2015 per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa. In sostanza la norma (riscrivendo totalmente l'articolo 1, comma 77, della L. 190/2014
) ha previsto, in luogo dell'esclusione dell'applicazione della contribuzione previdenziale minima contributiva, l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali (rispetto quindi a quanto dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il normale regime IVA) fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 29, della L. 335/1995
).
Con l'articolo 1, comma 204, della L. 208/2015 , è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile, con riferimento ai tempi e ai luoghi, del lavoro subordinato a tempo indeterminato, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
Di seguito le principali novità introdotte nel corso della legislatura in materia di congedi per i lavoratori autonomi, suddivise per tipologia di indennità (e di beneficiario), derivanti dal combinato disposto del D.Lgs. 80/2015 , della relativa circolare applicativa dell'INPS 128/2016, nonché della L. 81/2017
.
Congedo di paternità
Gli articoli 5 e 15 del D.Lgs. 80/2015 (in materia di conciliazione vita-lavoro, attuativo del cd. Jobs act) hanno modificato, rispettivamente, gli articoli 28 e 66 del D.Lgs. 151/2001
(Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevedendo che:
- il padre lavoratore può usufruire del congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, anche se la madre è una lavoratrice autonoma (con diritto all'indennità di maternità);
- in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono, nonché di affidamento esclusivo del bambino al padre, al padre lavoratore autonomo o libero professionista è riconosciuta l'indennità cui hanno diritto le lavoratrici autonome e le libere professioniste, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua.
Come specificato nella circolare INPS 128/2016, "anche per i padri lavoratori autonomi, analogamente a quanto previsto per le lavoratrici autonome, non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità".
La misura dell'indennità di paternità è calcolata sulla base alle stesse regole previste per quella di maternità, quindi è pari all'80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell'attività autonoma svolta.
Congedo di maternità
Lavoratrici autonome
L'art. 16, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 80/2015 ha esteso alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca, il diritto all'indennità di maternità anche nel caso di adozione e affidamento con le stesse regole e condizioni previste per le altre lavoratrici e sulla base di idonea documentazione.
Tale indennità spetta anche al padre adottivo o affidatario lavoratore autonomo per i periodi non fruiti dalla madre lavoratrice (dipendente o autonoma), in caso di morte o grave infermità della stessa, di abbandono del minore o di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Lavoratrici iscritte alla Gestione separata
Per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata presso l'INPS, non iscritte ad altre forme obbligatorie di previdenza, l'articolo 13 del D.Lgs. 80/2015 (con l'introduzione dei nuovi articoli 64-bis e 64-ter al D.Lgs. 151/2001
) ha previsto:
- che il diritto all'indennità di maternità spettante alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata in caso di adozione e affidamento venga corrisposto per i cinque mesi successivi all'ingresso effettivo del minore in famiglia, secondo condizioni e modalità stabilite con decreto interministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 59, comma 16, della L. 449/1997
, in materia di entità del contributo dovuto per gli iscritti alla Gestione separata INPS;
- l'estensione del principio della automaticità dell'indennità di maternità, che spetta anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.
Infine, l'art. 13 della L. 81/2017 (sul lavoro autonomo) ha disposto che le lavoratrici iscritte alla Gestione separata (e non iscritte ad altre forme obbligatorie) possono fruire del trattamento di maternitàa prescindere (per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi) dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa (come già previsto per le lavoratrici autonome – cfr. circ. INPS 128/2016).
Congedo parentale
L'art. 8, commi da 4 a 8, della L. 81/2017 modifica, dal 2017, la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratoriautonomi iscritti alla Gestione separata I.N.P.S., non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico, estendendone la durata e l'arco temporale entro il quale esso può essere fruito.
Si prevede, in particolare:
- il prolungamento della durata del congedo parentale da 3 mesi (come precedentemente previsto) a 6 mesi;
- la possibilità di fruire del congedo parentale non solo entro il primo anno di vita del bambino (come precedentemente previsto), ma fino al terzo anno di vita del bambino;
- l'introduzione di un tetto massimo di6 mesi di congedo complessivamente fruibile dai genitori (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza);
- l'applicazione delle nuova disciplina anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo.
Congedo vittime violenza di genere
L'art. 1, commi 241 e 242, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha estes o anche alle lavoratrici autonome il diritto di usufruire del congedo per le donne vittime di violenza di genere
, sempre per un periodo massimo di tre mesi, con diritto a percepire una indennità giornaliera dell'80 per cento del salario minimo.
Voucher baby-sitting
L'articolo 1, comma 283, della L. 208/2015 (Stabilità 2016) ha esteso alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici la misura sperimentale (prorogata fino al 2018 dalla Legge di bilancio 2017) che prevede la possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia.







- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per il regime forfetario.


Gruppo di settore |
Valore soglia dei ricavi |
Coefficiente di redditività |
|
Industrie alimentari e delle bevande |
45.000 |
40% |
|
Commercio all'ingrosso e al dettaglio |
50.000 |
40% |
|
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande |
40.000 |
40% |
|
Commercio ambulante di altri prodotti |
30.000 |
54% |
|
Costruzioni e attività immobiliari |
25.000 |
86% |
|
Intermediari del commercio |
25.000 |
62% |
|
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione |
50.000 |
40% |
|
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi |
30.000 |
78% |
|
Altre attività economiche |
30.000 |
67% |
|









- l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l'incremento di base occupazionale (articolo 1, comma 132 della legge n. 147 del 2013
, legge di stabilità 2014): in particolare, viene prevista la possibilità, per i soggetti passivi IRAP, di dedurre il costo del personale, ove stipulino contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad incremento d'organico a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014;
- l'elevazione delle deduzioni (articolo 1, commi 484 e 485 della legge n. 228 del 2012
, legge di stabilità 2013) per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e quelle operanti in favore dei contribuenti di minori dimensioni. In particolare, è stato innalzato da 4.600 a 7.500 euro l'importo deducibile, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta di riferimento da parte del soggetto passivo IRAP. Viene altresì innalzato da 10.600 a 13.500 euro l'importo deducibile per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni. E' poi elevato da 9.200 a 15.000 euro l'importo massimo deducibile per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, elevando altresì tale importo da 15.200 a 21.000 euro se tali lavoratori sono di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni. Infine, sono stati innalzati gli importi deducibili complessivamente dall'IRAP in favore dei soggetti di minori dimensioni, ovvero quelli con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro, diversi dalle Pubbliche amministrazioni.
- relativamente al rapporto tra IRAP e imposte sui redditi, l'articolo 2 del D.L. 201 del 2011
aveva reso integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro. Il medesimo provvedimento ha altresì incrementato le agevolazioni IRAP per l'assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni; tale disposizione è stata adeguata, da parte delle citate norme della legge di stabilità 2015, all'ulteriore abbassamento dell'imposizione sul lavoro a tempo indeterminato.






