Politiche per il lavoro e previdenziali

Sicurezza sul lavoro

In materia di sicurezza sul lavoro si segnala l'istituzione dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro (Ispettorato nazionale del lavoro); il legislatore è intervenuto, inolte, con misure per la semplificazione amministrativa e procedurale e per il contrasto del lavoro irregolare.

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In tema di sicurezza sul lavoro il legislatore, proseguendo sulla linea tracciata nella XVI legislatura, è intervenuto, in primo luogo, con misure per la semplificazione amministrativa e procedurale, in un'ottica di riduzione degli adempimenti burocratici per le imprese.

Sotto il profilo della semplificazione, importanti novità sono state introdtte dagli articoli 32 e 35 del D.L. 69/2013  . In particolare, l'articolo 32, intervenendo su molteplici aspetti del D.Lgs. 81/2008  , ha previsto:

  • nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, che il datore di lavoro, in luogo della predisposizione del DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza, richiesto quando nello stesso ambiente operano soggetti appartenenti a più imprese), possa procedere alla nomina di un proprio incaricato, in possesso di specifici requisiti, al fine di sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con le altre imprese;
  • l'esenzione dall'obbligo di redazione del DUVRI per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature, nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno e che non comportino rischi derivanti dal rischio incendio alto, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, o dalla presenza (oltre ad agenti cancerogeni nonché biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008  ) anche di agenti mutageni e amianto;
  • l'individuazione, attraverso specifico decreto, dei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell'I.N.A.I.L., con possibilità, per i datori di lavoro di aziende che operano in tali settori, di effettuare la valutazione del rischio utilizzando all'uopo un modello semplificato;
  • l'invio della notifica preliminare (insieme all'istanza o alla segnalazione relativa all'avvio delle attività produttive) per l'avvio di nuove attività viene effettuato attraverso lo Sportello unico, che provvede a trasmettere il tutto agli organi di vigilanza;
  • per quanto attiene alle procedure di verifica periodica delle attrezzature di lavoro, la riduzione da 60 a 45 giorni del termine per la prima verifica e si introduce l'obbligo, per i soggetti pubblici, di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni, l'impossibilità di effettuare la verifica di propria competenza. Inoltre, In caso di comunicazione negativa o comunque dopo 45 giorni, si prevede che il datore di lavoro possa scegliere di rivolgersi a soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche, mentre le verifiche successive possono essere effettuate, su scelta del datore di lavoro, da soggetti pubblici o privati abilitati;
  • l'adozione, tramite specifico decreto interministeriale, di modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera nei cantieri temporanei o mobili;
  • l'eliminazione di determinate duplicazioni nell'attività di formazione mediante il riconoscimento (con modalità stabilite dalla Conferenza Stato-Regioni) di crediti formativi per la durata e i contenuti già erogati;
  • l'assolvimento di numerosi obblighi di comunicazione e notifica contenuti nel D.Lgs. 81/2008 attraverso l'invio telematico;
  • l'adozione, con specifico decreto interministeriale, nei contratti relativi ai lavori pubblici, di modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo (PSS);
  • in materia di denunce di infortuni sul lavoro, che l'I.N.A.I.L. trasmetta le denunce per via telematica all'autorità di pubblica sicurezza, all'ASL e alle altre autorità competenti (nella normativa previgente la denuncia all'autorità di P.S. era inviata generalmente con raccomandata R.R.; l'autorità in seguito provvedeva a trasmettere il tutto alle ASL).

Merita ricordare, infine, che lo stesso articolo 32, apportando alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di cui al D.Lgs. 163/2006  ), per quanto attiene al criterio di determinazione del prezzo più basso nei contratti di appalto pubblici, ha disposto che tale prezzo venga altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nonché delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In relazione a ciò, quindi, il costo del personale non figura più elemento di prezzo e non deve essere più sottoposto a verifica di congruità.

 

Con l'articolo 35, invece, in primo luogo sono state individuate apposite procedure per la semplificazione degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria quando il lavoratore svolga la sua attività in azienda per un periodo non superiore a 50 giorni nel corso di una anno solare; inoltre, è stata prevista la definizione, tramite un apposito decreto interministeriale, di misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.

 

In materia è successivamente intervenuto l'articolo 9 del D.L. 76/2013  , il quale, in primo luogo, ha esteso l'ambito di applicazione della responsabilità solidale negli appalti (ex articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003) in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale ed assicurativa, nei confronti dei lavoratori titolari di contratto di lavoro autonomo. Dall'ambito della disciplina richiamata restano esclusi i contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Le eventuali clausole derogatorie contenute nei contratti collettivi hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto (o nel subappalto), con esclusione di qualsiasi effetto sul regime di responsabilità solidale relativo ai contributi previdenziali ed assicurativi. Concretamente, quindi, tale disposizione tende a limitare l'ambito di applicazione della facoltà derogatoria riconosciuta alla contrattazione collettiva.

Per quanto concerne le sanzioni, la norma, poi, introduce (a decorrere dal 1° luglio 2013 ed esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla citata data) una prima rivalutazione ex lege del 9,6% degli importi delle ammende (relative alle contravvenzioni penali) e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di sicurezza sul lavoro (con ciò modificando il comma 4-bis dell'articolo 306 del D.Lgs. 81/2008  , che prevede un sistema di rivalutazione quinquennale degli importi), definendo altresì le modalità di adozione e contenuti dei successivi provvedimenti di rivalutazione periodica.

Inoltre, è stata disposta l'integrale applicabilità alla somministrazione di lavoro delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per l'intero periodo di missione del lavoratore presso il soggetto utilizzatore.

Innovazioni sostanziali della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono state introdotte con i decreti legislativi 149/2015 e 151/2015 (attuativi della legge delega in materia di lavoro n. 183/2014, cd. Jobs act).

Il decreto legislativo n.149/2015,  al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza, ha istituito l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro (denominata Ispettorato nazionale del lavoro) che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. e svolge le attività ispettive già esercitate da tali organismi. A tal fine, ai funzionari ispettivi dell'I.N.P.S. e dell'l.N.A.I.L. sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria  . L'Ispettorato è sottoposto al controllo della Corte dei conti  , ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma, presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'I.N.P.S., dell'l.N.A.I.L. o di altri Istituti previdenziali e un massimo di 80 sedi territoriali. 

Il decreto legislativo n.151/2015 (il Capo III del Titolo I) interviene razionalizzando alcuni adempimenti in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali e modificando l'apparato sanzionatorio per il contrasto al lavoro sommerso e irregolare e la sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare: gli importi delle sanzioni sono raddoppiati nel caso in cui ci sia una violazione di specifici obblighi riferita a più di cinque lavoratori, mentre sono triplicate se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori; si modifica il campo di applicazione delle sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso in relazione a violazioni di obblighi ai fini della tutela per specifici rischi; per quanto concerne il potere di disposizione utilizzabile dagli organi di vigilanza al fine di impartire disposizioni esecutive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si prevede (riformulando la disciplina al fine di consentire un utilizzo più agevolato di detto potere) che le richiamate disposizioni (all'interno delle quali viene indicato il termine per la regolarizzazione) si impartiscano nel caso in cui lo stesso provvedimento di disposizione emanato dagli organi di vigilanza non contenga disposizioni tecniche specifiche. Allo stesso tempo, si dimezza il termine (15 giorni invece di 30) entro cui presentare ricorso contro tali disposizioni e si introduce un sistema sanzionatorio (consistente nella pena dell'arresto fino a un mese o nell'ammenda da un minimo di 300 ad un massimo di 800 euro) in caso di inosservanza delle disposizioni legittimamente impartite.