Politiche per il lavoro e previdenziali

Incentivi per l'occupazione

Nel corso della XVII legislatura l'occupazione, soprattutto quella giovanile, è stata incentivata sia attraverso la previsione di sgravi contributivi per le nuove assunzioni (da ultimo con un intervento di carattere strutturale contenuto nella legge di bilancio 2018), sia attraverso l'attuazione del Programma europeo della Garanzia giovani (diretto a fronteggiare il fenomeno della disoccupazione giovanile attraverso l'attuazione di misure volte a favorire la formazione e l'inserimento nel mercato del lavoro di giovani fino ai 29 anni).

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In avvio della XVII legislatura con l'articolo 1 del D.L. 76/2013   è stato introdotto, in via sperimentale, un incentivo per le assunzioni (entro il 30 giugno 2015), con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, rientranti nella categoria dei "lavoratori svantaggiati" (ossia privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o di un diploma di scuola media superiore o professionale).
L'incentivo era pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, copriva un periodo di 18 mesi e non poteva comunque superare l'importo di 650 euro per ogni lavoratore assunto. Le assunzioni dovevano comportare un incremento occupazionale netto.
Il medesimo incentivo era riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, nel caso di trasformazione di un rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, a condizione che alla trasformazione corrispondesse l'assunzione, entro un mese, di un ulteriore lavoratore.
Sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 219, della L. 147/2013   (Legge di stabilità per il 2014), l'incentivo in oggetto poteva essere ulteriormente finanziato dalle regioni e dalle province autonome, oltre che a valere sulle risorse dei POR 2007-2013, anche a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cofinanziamento nazionale) già destinate ai programmi operativi per gli interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione.

Inoltre, l'articolo 2, comma 9, del D.L. 76/2013   aveva previsto l'estensione al 15 maggio 2015 del periodo di utilizzo del credito d'imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011  , spettante per ogni lavoratore, "svantaggiato" o "molto svantaggiato", assunto nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico.

La gran parte degli incentivi alle assunzioni disposti nel corso della XVII legislatura sono stati introdotti con le leggi di bilancio. Di seguito si fornisce un quadro degli interventi di maggiore rilievo, con particolare riferimento a quelli previsti dalla legge di bilancio per il 2018.

Legge di stabilità 2015

L'articolo 1, comma 118, della L. 190/2014    ha introdotto uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Lo sgravio riguardava i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015 e consisteva nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi.

Il beneficio non era riconosciuto:

  • nel settore agricolo, per i contratti di apprendistato e nel settore del lavoro domestico;
  • per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti erano occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
  • con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio fosse già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
  • in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile   o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) avevano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della disposizione in oggetto.

Il beneficio non era cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Legge di stabilità 2016

L'articolo 1, commi da 178 a 181, della L. 208/2015   ha introdotto, per il settore privato, uno sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi alle assunzioni effettuate nel corso del 2016. Lo sgravio consisteva nell'esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi. Particolari disposizioni concernono il settore agricolo (commi 179 e 180).

Il beneficio per le assunzioni effettuate nel 2016 (così come già previsto per quelle effettuate nel 2015 ai sensi della legge  n.190/2014) non era riconosciuto per i contratti di apprendistato e di lavoro domestico; per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti erano occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; ai lavoratori per i quali il beneficio (ovvero quello per le assunzioni relative al 2015) fosse già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato; per i lavoratori con i quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.   o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) avessero comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi precedenti il 1° gennaio 2016.

Il beneficio non era cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente. Ai fini della misura del trattamento pensionistico si applicavano gli ordinari criteri di calcolo. Il beneficio (in conformità alla disciplina dello sgravio per le assunzioni nel 2015) non era subordinato ad un meccanismo di ordine cronologico di presentazione delle domande e di connessa verifica di sussistenza di risorse residue.

Inoltre, si prevedeva che, nel caso di subentro nella fornitura di servizi in appalto, il datore di lavoro subentrante che assumesse, ancorché in attuazione di un obbligo stabilito da disposizioni di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisca dello sgravio contributivo, preservasse il diritto alla fruizione dello sgravio medesimo, nei limiti della durata e della misura residui (considerando, a tal fine, anche il rapporto di lavoro con il datore cessante).

Nell'ambito delle misure riferite al Mezzogiorno, i commi 109 e 110 prevedevano l'estensione dello sgravio contributivo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017, in relazione ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'estensione dell'incentivo era tuttavia condizionata alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. Era inoltre prevista una maggiorazione della percentuale di decontribuzione per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Legge di bilancio per il 2017

L'articolo 1, commi da 308 a 313, della L. 232/2016   prevede, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Il beneficio contributivo spetta, a domanda ed entro specifici limiti di spesa, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, per l'assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi.

Sempre in materia di apprendistato, sono stati previsti ulteriori finanziamenti per la proroga (fino al 31 dicembre 2017) dei benefici contributivi per le assunzioni e per i percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro (27 milioni di euro) (art.1, comma 240 lett. b), L. 232/2016  ).

Infine, l'articolo 1, comma 344, della L. 232/2016   riconosce un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, le cui aziende siano ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate. L'esonero è riconosciuto (nei limiti delle norme europee sugli aiuti de minimis) per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per ulteriori 12 mesi).

Legge di bilancio per il 2018

La misura di maggiore rilievo contenuta è un incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile. L'articolo 1, c. 100  -108   e 113-115, della L. 205/2017   prevede in primo luogo una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione di quelli domestici), con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019, che non abbiano avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato; qualora però la riduzione relativa ad un determinato lavoratore sia stata applicata per un periodo inferiore a 36 mesi, un altro datore può usufruire dello sgravio per il periodo residuo, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del medesimo soggetto, indipendentemente dall'età anagrafica di quest'ultimo al momento della nuova assunzione.

La riduzione contributiva è :

  • pari al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto (con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
  • pari al 100 per cento della medesima base contributiva per le assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste) o periodi di apprendistato;
  • applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi, mentre la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua.

La riduzione contributiva:

  • si applica ai casi di trasformazione di un contatto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato;
  • si applica ai casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di eta' alla data della prosecuzione;
  • non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
  • non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente

Specifiche disposizioni riguardano le assunzioni nel Mezzogiorno. L'articolo 1, c. 893  -894  , della l. 205/2017  , riconoscono un esonero contributivo pari al 100% per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2018, di giovani entro i 35 anni di età, o con almeno 35 anni, a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

In ogni caso, l'importo dell'esonero non deve comunque superare il limite massimo di 8.060 euro annui (secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della L. 190/2014  ).

L'articolo 1, c. 117  -118  , della L. 205/2017   riconosce un esonero contributivo complessivamente quinquennale (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioninella previdenza agricola effettuate nel 2018.

L'esonero (che consiste nella dispensa dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computodelle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (per la precisione nel limite del 66% per i successivi12 mesi e nel limite del 50% per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi)

L'articolo 1, c. 220, della L. 205/2017   riconosce un contributo alle cooperative sociali che assumono donne vittime di violenza di genere, inserite in appositi percorsi di protezione debitamente certificati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018.

Il suddetto contributo è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi, entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute.

Infine, l'articolo 1 c. 109, della L. 205/2017   prevede l'attribuzione di un contributo in favore delle cooperative sociali con riferimento alle assunzioni di persone per le quali sia stata riconosciuta la protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016, con contratti di lavoro a tempo indeterminato aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018 e purché stipulati entro il 31 dicembre 2018.

Il contributo è corrisposto per un periodo massimo di 36 mesi, ai fini della riduzione della relativa contribuzione obbligatoria di previdenza ed assistenza sociale, entro un limite di spesa pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.

 

Il Consiglio europeo, con la Raccomandazione del 22 aprile 2013 sull'istituzione del programma Garanzia giovani, ha invitato tutti gli Stati membri ad assicurare ai giovani fino a 25 anni di età (entro 4 mesi dal termine di un ciclo di istruzione formale o dall'inizio della disoccupazione) un'offerta di lavoro, di prosecuzione degli studi, di apprendistato, di tirocinio o di altra misura di formazione. Sulla base delle indicazioni del Consiglio, gli Stati membri devono non solo recepire all'interno dei propri ordinamenti la Raccomandazione citata, ma anche procedere all'introduzione di una serie di iniziative a favore dei giovani finanziate sia dal progetto europeo Youth Employment Initiative, sia dal Fondo Sociale Europeo (FSE 2014-2020).

Per quanto concerne il nostro Paese, alcuni degli obiettivi della Garanzia giovani sono stati già anticipati con il D.L. 76/2013   (articolo 5) il quale ha istituito una Struttura sperimentale di missione operante in attesa del riordino dei servizi per l'impiego e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
La Struttura di missione, nel dicembre 2013, ha predisposto un Piano Italiano per l'attuazione della Garanzia per i Giovani (di seguito : "Piano"), approvato dalla Commissione Europea l'11 luglio 2014, che prevede un percorso per il giovane che va dalla presa in carico al collocamento.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.513 milioni di Euro, di cui 1.135 milioni euro finanziati a livello europeo (per metà dal programma europeo Youth Employment Initiative e per l'altra metà dal Fondo sociale europeo (FSE 2014-2020) e i rimanenti 378 milioni di cofinanziamento nazionale); il Piano coinvolge l'intero territorio nazionale, ad eccezione della Provincia di Bolzano (l'unica con un tasso di disoccupazione giovanile inferiore al 25%). Si ricorda che il Governo italiano ha deciso di estendere la Garanzia ai giovani fino ai 29 anni.
Nel febbraio 2014 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha elaborato il Programma italiano sulla Garanzia per i giovani 2014-2020, che illustra in modo più ampio ed esauriente quanto previsto dal Piano, soffermandosi, in particolare, sullo stato di attuazione di molte misure ivi previste.

Nel nostro Paese, il Piano è stato avviato il 1° maggio 2014 e, attraverso report periodici, è possibile verificare l'andamento delle adesioni che potevano avvenire sino al 31 dicembre 2015. Le regioni, attraverso i Servizi per l'impiego o le Agenzie private accreditate, prendono in carico la persona per la profilazione: che può essere bassa, media, alta o molto alta (più è alta la profilazione e più si ritiene difficile l'inserimento nel mondo del lavoro).

Tra le azioni previste dal Programma italiano volte a dare attuazione alla Garanzia giovani, vi è anche la previsione del cosiddetto "bonus occupazione", un incentivo per le assunzioni di giovani con specifici requisiti.
Con decreto direttoriale n. 1709 dell'8 agosto 2014 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disciplinato il bonus, prevedendo, tra l'altro, che esso sia gestito dall'INPS che, con circolare n. 118 del 3 ottobre 2014, ha fornito alcune precisazioni normative e le prime indicazioni operative per l'ammissione al suddetto bonus". Con successive modifiche ed integrazioni (vedi decreti direttriali nn. 63/2014, 445/2016 e 4/2017), si è disposto che tale incentivo operasse per le assunzioni effettuate entro il 31 gennaio 2017, con fruizione, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2018.

Al riguardo, con il decreto direttoriale n. 16 del 3 febbraio 2016 (rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016) si è disposto, in via sperimentale, che l'importo del bonus venga raddoppiato per i datori di lavoro che, tra il 1° marzo 2016 e il 31 dicembre 2016, assumono giovani che hanno svolto, o stiano svolgendo, un tirocinio nell'ambito del programma Garanzia giovani, purché avviato entro il 31 gennaio 2016. Il decreto direttoriale n. 442 del 15 dicembre 2016 ha successivamente precisato che il predetto incentivo deve essere fruito dai datori di lavoro privati, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2018.

Il decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015 ammette all'incentivo anche i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi. Inoltre, se per effetto delle proroghe il contratto a termine raggiunge la durata di almeno 12 mesi, si può richiedere un ulteriore beneficio rispetto a quello già autorizzato per i primi sei mesi. Il bonus occupazionale sarà cumulabile con gli altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e, nei limiti del 50% dei costi salariali, con quelli di natura selettiva (circ. INPS n. 17 del 2015).

Il decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015 interviene nuovamente sulla disciplina del bonus occupazione, disponendo che le assunzioni di giovani tra i 15 e i 29 anni che determinano un incremento occupazionale netto dell'impresa beneficiaria possono usufruire di incentivi anche se vengono superati i limiti sugli aiuti "de minimis", pari a 200 mila euro in tre anni.

Il suddetto decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015 è stato successivamente modificato dal decreto direttoriale n. 385 del 24 novembre 2015 che, tra l'altro, definisce le condizioni in presenza delle quali è possibile accedere alll'incentivo anche oltre i limiti sugli aiuti "de minimis" (vengono stabilite condizioni diverse a seconda dell'età del giovane occupato, fermo restando l'incremento occupazionale netto che deve sempre esserci), specifica cosa si intende per incremento occupazionale netto (aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti) e modifica i limiti di spesa e le tipologie contrattuali incentivate per regione (che sostituiscono quelle previste nel richiamato DD 169/2015) (sul punto l'INPS ha emanato la Circolare n. 129 del 26 giugno 2015, con cui ha fornito precisazioni ed indicazioni riguardo il suddetto incentivo, mentre, con la Circolare n. 32 del 16 febbraio 2016, ha illustrato la disciplina contenuta nel richiamato DD 385/2015).

Selfiemployment – Fondo per finanziare autoimpiego e autoimprenditorialità

Nell'ambito delle misure a sosteno dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità previste dal Piano nazionale per l'attuazione della Garanzia giovani, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso un accordo di finanziamento stipulato con Invitalia, ha istituito un Fondo rotativo nazionale per l'accesso al credito agevolato dei giovani NEET under 30 iscritti al programma che intendono avviare iniziative di autoimpiego e autoimprenditorialità, operativo da metà gennaio 2016 (Decreti direttoriali n. 426 del 29 dicembre 2015 e n. 7 del 18 gennaio 2016).

Il suddetto Fondo, chiamato a erogare prestiti a tasso zero per importi da un minimo di 5.000 ad un massimo di 50.000 euro (senza garanzie e con un piano di ammortamento della durata massima di sette anni), parte con una dotazione iniziale di 124 milioni di euro, di cui 50 milioni conferiti dal Ministero del lavoro e la parte restante dalle regioni Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia che, partecipando al Fondo, avranno una quota riservata proporzionalmente più alta rispetto alle altre regioni.

Bonus NEET

Con il decreto direttoriale 2 dicembre 2016, n. 394 (come modificato dal decreto direttoriale 19 dicembre 2016, n. 454) è stato introdotto, per il 2017, un incentivo per i datori di lavoro privati che assumono giovani registrati al "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani, tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni) e a condizione che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultino disoccupati (i cd. NEET, ossia i giovani non impegnati nello studio, né nel lavoro, né nella formazione)

L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, a tempo indeterminato (anche in somministrazione), con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione), di durata pari o superiore a 6 mesi, nonché per le assunzioni a tempo parziale (ma non per le assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente).
L'incentivo (del quale bisogna fruire, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2019 e che non è cumulabile con altri incentivi economici o contributivi) consiste in uno sgravio contributivo totale o nella misura del 50 per cento (a seconda del contratto di assunzione).

L'importo è pari:

  • in caso di assunzioni a tempo indeterminato o in apprendistato professionalizzante o di mestiere, alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL) nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto;
  • in caso di assunzioni a tempo determinato, al 50 per cento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL) nel limite massimo di 4.030 euro per giovane assunto.

In caso di lavoro a tempo parziale il limite massimo è ridotto proporzionalmente.

L'INPS (circolare 40/2017), cui compete la gestione dell'incentivo in oggetto, lo riconosce nel limite complessivo di spesa pari a 200 milioni di euro nell'ambito del territorio nazionale (ad esclusione della provincia autonoma di Bolzano).

Da ultimo, il decreto ANPAL 3/2017 riconosce uno sgravio contributivo totale anche per le assunzioni effettuate nel 2018, con riferimento alle medesime tipologie contrattuali (ad eccezione di quelle a tempo determinato) e ai medesimi soggetti, sempre nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto

L'incentivo deve essere fruito (a pena di decadenza) entro il 29 febbraio 2020, è cumulabile con l'esonero contributivo previsto per l'occupazione giovanile stabile dall'art. 1, c. 100  -108   e 113-115, della L. 205/2017   (legge di bilancio 2018) ed è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro.

Ulteriori incentivi sono stati istituti (in attuazione della L. 845/1978   e del D.L. 148/1993  ) per favorire l'assunzione di giovani disoccupati nelle Regioni del meridione e l'assunzione di giovani registrati al Programma "Iniziativa Occupazione Giovani".

Più specificamente:

  • con il Decreto direttoriale 16 novembre 2016   (modificato successivamente dal Decreto direttoriale 15 dicembre 2016  ) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha riconosciuto un incentivo ai datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato (anche in somministrazione) e con contratto di apprendistato professionalizzante di giovani disoccupati con età compresa tra 16 e 24 anni. Il beneficio (per un importo pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore) è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato (per il quale non è richiesto il requisito di disoccupazione), ma è escluso per assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente. Le assunzioni devono essere effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 da aziende con sedi di lavoro ubicate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.

con il Decreto direttoriale 2 dicembre 2016   (modificato dal Decreto direttoriale del 19 dicembre 2016  ) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha riconosciuto un incentivo ai datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato (anche in somministrazione), con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) di durata pari o superiore a 6 mesi, di giovani disoccupati tra i 16 ed i 29 anni (che abbiano assolto al diritto-dovere all'istruzione e formazione, se minorenni, e a condizione che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del Reg. (UE) 1304/13 sulla cd. Garanzia Giovani). L'incentivo (il cui importo è pari è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto e nel limite massimo di 4.030 euro per gli assunti a tempo determinato) è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale, ma non in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente, ed opera per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 nell'ambito del territorio nazionale, ad esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano.