Gli interventi della XVII legislatura riguardanti gli studenti delle scuole sono stati finalizzati, anzitutto, a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, a istituire il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a garantire il diritto allo studio, a rafforzare il collegamento con il mondo del lavoro – in particolare introducendo l'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro e ridefinendo i percorsi dell'istruzione professionale – e ad ampliare l'offerta formativa.
Altri interventi hanno riguardato l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e le modalità di svolgimento dell'esame conclusivo del primo ciclo e dell'esame di Stato.
apri tutti i paragrafiLa VII Commissione della Camera ha svolto, dal 23 aprile 2014 al 21 ottobre 2014, un'indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica , allo scopo di individuare la portata del fenomeno in Italia, anche rispetto agli obiettivi della Strategia Europa 2020, e approfondire le strategie di contrasto e le prospettive di intervento.
In particolare, nella seduta del 21 ottobre 2014 era stato approvato il documento conclusivo che aveva sottolineato l'urgenza di adottare una strategia nazionale che consentisse di portare la quota dei giovani dai 18 ai 24 anni che non hanno un titolo di studio superiore e che non sono in formazione (indicatore ESL: early school leavers) – all'epoca intorno al 17% – al 10% richiesto dalla Strategia Europa 2020.
- completamento della realizzazione dell'Anagrafe degli studenti integrata con i dati regionali;
- prevenzione nell'infanzia, incrementando l'accesso agli asili nido, valorizzando la scuola dell'infanzia, potenziando l'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento;
- riordino dei cicli della scuola secondaria e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in particolare con la diffusione di nuovi modelli pedagogico-didattici, il miglioramento dell'orientamento e delle competenze linguistiche degli alunni di cittadinanza non italiana, l'abbattimento delle bocciature, l'attenzione ai percorsi triennali di IeFP, la valorizzazione dell'istruzione tecnica, la realizzazione di spazi di apprendimento adeguati, un piano di formazione straordinaria dei docenti in servizio;
- valorizzazione delle risorse esterne alle scuole - quali associazioni e terzo settore - per le attività di recupero e di "seconda occasione".
-
l'avvio di una sperimentazione a livello nazionale, con adesione volontaria degli istituti;
-
la costituzione di una " unità di crisi" presso la Presidenza del Consiglio, per coordinare gli interventi e coinvolgere tutti gli attori su obiettivi mirati.
A livello legislativo, anzitutto, l'art. 7 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013
) ha previsto l'avvio in via sperimentale, nell'a.s. 2013-2014, di un programma di didattica integrativa per la prevenzione della dispersione scolastica.

Successivamente, l'art. 1, co. 392-395, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha istituito, per il triennio 2016-2018, il Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie, alle quali è stato riconosciuto un credito di imposta.
Da ultimo, l'art. 11, co. 1-4, del D.L. 91/2017 (L. 123/2017
) ha previsto la realizzazione di interventi educativi nelle regioni del Mezzogiorno, volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica.
Le aree di esclusione sociale devono essere individuate con un decreto interministeriale (MIUR-Interno-Giustizia). Successivamente, il MIUR indice una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale, finanziata nell'ambito delle risorse del PON 2014/2020.
A livello amministrativo, con DM n. 273 del 27 aprile 2016 , il MIUR ha destinato € 10 mln all'iniziativa "La Scuola al centro", per l'avvio di un programma sperimentale di didattica integrativa e innovativa per la prevenzione della dispersione scolastica, da realizzare nei periodi estivi, a partire dal 1° luglio 2016, e in orario extra-curricolare, nelle scuole statali di ogni ordine e grado delle aree periferiche delle città di Napoli, Roma, Palermo e Milano.
Successivamente, il MIUR ha emanato, il 16 settembre 2016, l'avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche", finanziato con € 240 mln dal Fondo sociale europeo nell'ambito del PON Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento»
2014/2020.

Un nuovo avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche", finanziato con altri € 130 mln dal Fondo sociale europeo nell'ambito del medesimo PON, è stato emanato il 9 marzo 2018.
Inoltre, con riguardo al rafforzamento delle competenze di base in chiave innovativa, finalizzato anche alla riduzione del fenomeno della dispersione scolastica, il 21 febbraio 2017 il MIUR ha emanato un avviso pubblico finanziato con € 180 mln dal Fondo sociale europeo nell'ambito del medesimo PON 2014/2020.
Un secondo avviso è stato emanato il 9 marzo 2018, finanziato con € 150 mln di medesima provenienza.



Allo scopo di superare la frammentazione fra servizi socio-educativi per la prima infanzia (da 0 a 3 anni), afferenti al sistema dei servizi sociali, e scuola dell'infanzia (da 3 a 6 anni), afferente al Sistema nazionale di istruzione, il d.lgs. 65/2017 – emanato sulla base della delega recata dall'art. 1, co. 180 e 181, lett. e), della L. 107/2015
– ha previsto la progressiva istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie, alla cui realizzazione compartecipano finanziariamente Stato, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali.
Tra gli obiettivi strategici del Sistema integrato rientrano il progressivo ampliamento e la progressiva accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia – anche attraverso un loro riequilibrio territoriale – con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i 3 anni di età, a livello nazionale; la graduale diffusione della presenza dei servizi educativi per l'infanzia, con l'obiettivo tendenziale di giungere al 75% nei Comuni; la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia; la generalizzazione progressiva della scuola dell'infanzia; la formazione in servizio di tutto il personale del Sistema integrato; il coordinamento pedagogico territoriale.
Per l'estensione del Sistema integrato, il d.lgs. ha previsto l'adozione di un Piano di azione nazionale pluriennale, che definisce anche la destinazione delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione (€ 209 mln per il 2017, € 224 mln per il 2018, € 239 mln dal 2019), contestualmente istituito.
Tra gli obiettivi del Piano rientra, in particolare, il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera, mediante graduale stabilizzazione e potenziamento, al fine di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale.
Ogni due anni, il Ministro presenta una relazione sullo stato di attuazione del Piano.




Il medesimo d.lgs. ha previsto altresì la costituzione, da parte delle regioni, di Poli per l'infanzia, destinati ad accogliere, in un unico plesso o in istituti vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini fino a 6 anni. Per favorire la costruzione di edifici atti ad ospitare i Poli, inoltre, è stata prevista la destinazione di fondi INAIL, fino ad un massimo di € 150 mln per il triennio 2018-2020.

Infine, ha previsto la costituzione di una Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, con compiti consultivi e propositivi. In particolare, essa propone al MIUR le Linee guida pedagogiche per il Sistema integrato.

Nel corso della XVII legislatura, vi sono stati diversi interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio.
In particolare, al fine di consentire la disponibilità e la fruibilità a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, l'art. 6 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013
) ha disposto che le scuole possono elaborare materiali didattici digitali da utilizzare come libri di testo, che sono registrati con licenza che permetta la distribuzione gratuita e la disponibilità per tutte le scuole statali.




Inoltre, ha previsto che i docenti possono decidere di sostituire i libri di testo con altri materiali e possono includere tra i libri di testo i c.d. "testi consigliati" solo se questi hanno carattere di approfondimento o monografico.
L'art. 11 dello stesso D.L., inoltre, ha autorizzato la spesa di € 5 mln nel 2013 e di € 10 mln nel 2014 al fine di assicurare alle scuole secondarie statali, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless, per consentire agli studenti l'accesso ai materiali didattici ed ai contenuti digitali.

Un'ulteriore forma di sostegno è recata dall'art. 1, co. 151, della L. 107/2015 , che ha previsto la possibilità di detrarre dall'IRPEF le spese sostenute per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione, fino a un importo annuo originariamente di € 400 per studente, elevati a € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 dal 2019 dall'art. 1, co. 617, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017).



Inoltre, l'art. 1, co. 258, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha istituito presso il MIUR un Fondo, con una dotazione di € 10 mln per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per concorrere alle spese per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. La stessa previsione è stata poi estesa anche al 2019 e 2020 dall'art. 7, co. 4, del d.lgs. 63/2017
, emanato sulla base della delega conferita dall'art. 1, co. 180 e 181, lett. f), della L. 107/2015.


Più in generale, il d.lgs. 63/2017 ha indicato le prestazioni in materia di diritto allo studio che devono essere erogate da Stato, regioni ed enti locali – ossia: servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità (per gli alunni delle scuole primarie); servizi di mensa (per gli alunni di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado); fornitura di libri di testo e di strumenti didattici indispensabili; servizi per gli studenti ricoverati e per l'istruzione domiciliare; esoneri dal pagamento delle tasse scolastiche; borse di studio – nonché le modalità per l'individuazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle medesime prestazioni.
In particolare, oltre a quanto già ricordato, ha previsto:
- l'istituzione di una Conferenza Nazionale per il diritto allo studio – alla quale partecipano anche rappresentanti delle associazioni degli studenti e dei genitori, nonché delle Consulte provinciali degli studenti – chiamata a elaborare proposte, monitorare l'attuazione delle previsioni e redigere un rapporto triennale;
- l'istituzione del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale. Il Fondo è stato dotato di € 30 mln per il 2017, € 33,4 mln per il 2018, € 39,7 mln dal 2019;
- l'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche, in base all'ISEE, degli studenti del IV (dall'a.s. 2018/2019) e V anno (dall'a.s. 2019/2020) della scuola secondaria di secondo grado;
- lo stanziamento di € 10 mln per ciascuno degli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 per sussidi didattici a favore delle istituzioni scolastiche che accolgono studenti con abilità diversa;
- lo stanziamento di € 2,5 mln annui dal 2017 per assicurare l'erogazione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalità telematica, agli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per assicurare l'istruzione domiciliare (garantita dall'art. 16 del d.lgs. 66/2017
).
Infine, ha previsto il potenziamento della Carta dello studente (IoStudio), volta ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità (anche internazionale), ad ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico.
Non è stato, invece, esercitato il principio direttivo relativo alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformi prestazioni sul territorio nazionale.
Nel corso della XVII legislatura, svariate previsioni hanno inteso rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro, in particolare intervenendo sulla disciplina dell'alternanza scuola-lavoro, introdotta come possibilità dall'art. 4 della L. 53/2003 e disciplinata dal d.lgs. 77/2005
.
- L'alternanza scuola-lavoro
L'intervento più incisivo in materia è senza dubbio quello operato dalla L. 107/2015 , che ha introdotto l'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro.
In particolare, l'art. 1, co. 33-43, ha disposto che, negli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado i percorsi di alternanza scuola-lavoro – che devono essere inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa e possono essere svolti durante la sospensione delle attività didattiche, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata, ovvero all'estero – hanno una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nei licei.
A tal fine, ha autorizzato la spesa di € 100 mln annui a decorrere dal 2016 e ha previsto l'istituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Registro per l'alternanza scuola-lavoro, a cui si devono iscrivere le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti. Ha, altresì, disposto l'adozione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, riconoscendo allo studente la possibilità di esprimere una valutazione su efficacia e coerenza dell'esperienza con il proprio indirizzo di studio.


















- I laboratori territoriali per l'occupabilità
L'art. 1, co. 60, della L. 107/2015 ha previsto la possibilità, per le scuole, di dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità.
La realizzazione dei laboratori intende favorire:
- l'orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
- la fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;
- l'apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

- La revisione dei percorsi dell'istruzione professionale
Un ulteriore intervento volto a rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro ha riguardato la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Tale revisione è stata operata con il d.lgs. 61/2017 , emanato sulla base della delega recata dall'art. 1, co. 180 e 181, lett. d), della L. 107/2015
.
In particolare, il d.lgs. ha disposto che, ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una qualifica professionale triennale, lo studente può scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, tra i percorsi di istruzione professionale (articolati in un biennio più un triennio) per il conseguimento di diplomi quinquennali, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie, e i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del d.lgs. 226/2005 .
Conseguita la qualifica triennale, gli studenti possono scegliere di proseguire gli studi passando al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale o dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Inoltre, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.
Ha, inoltre, previsto un aumento (da 6) a 11 degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale.
Ogni scuola può declinare gli indirizzi in base alle richieste e alle peculiarità del territorio, coerentemente con le priorità indicate dalle regioni.
L'assetto didattico dell'istruzione professionale è caratterizzato, fra l'altro: dalla personalizzazione del percorso di apprendimento e dal Progetto formativo individuale, redatto dal consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza e aggiornato durante tutto il percorso scolastico; nel biennio, dall'aggregazione delle discipline all'interno degli assi culturali; dalla progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici; dall'utilizzo prevalente di metodologie didattiche di tipo induttivo; dalla possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro già dalla seconda classe del biennio, e percorsi di apprendistato.
Ogni scuola può, tra l'altro, stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, nonché attivare partenariati territoriali per l'arricchimento dell'offerta formativa e la realizzazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro.
Allo scopo di promuovere, fra l'altro, il raccordo permanente con il mondo del lavoro e l'aggiornamento periodico degli indirizzi di studio, è stata istituita la «Rete nazionale delle scuole professionali», di cui fanno parte le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che offrono percorsi di istruzione e formazione professionale. La Rete si raccorda con la Rete nazionale dei servizi e delle politiche per il lavoro (art. 1, co. 2, d.lgs. 150/2015 ).
La ridefinizione dei percorsi di istruzione professionale si applicherà a partire dalle classi prime funzionanti nell'a.s. 2018/2019, con definitivo superamento della precedente disciplina a decorrere dall'a.s. 2022/2023.
I percorsi dell'istruzione professionale sono monitorati da un tavolo coordinato dal MIUR, di cui fanno parte il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli altri Ministeri interessati, le regioni, gli enti locali, le parti sociali, Invalsi, Indire, Inapp e Anpal. All'esito del monitoraggio, con cadenza quinquennale si procede all'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento.
All'avvio della legislatura, l'art. 5 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013
) ha previsto l'introduzione, dall'a.s. 2014/2015, di un'ora settimanale di geografia generale ed economica in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e professionali, nonché l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese nella scuola dell'infanzia.


In seguito, la L. 107/2015 ha introdotto innanzitutto disposizioni finalizzate al potenziamento dell'offerta formativa, prevedendo, in corrispondenza, la costituzione nell'organico dell'autonomia di posti per il potenziamento.
In particolare, in base all'art. 1, co. 7, tra gli obiettivi di tale intervento rientrano, fra gli altri, il potenziamento dell'insegnamento linguistico in italiano e in altre lingue europee – anche tramite l'utilizzo della metodologia CLIL –, delle competenze matematiche, logiche e scientifiche, di musica, arte, cinema, giuridiche ed economico-finanziarie, lo sviluppo delle discipline motorie, l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda (L2) per alunni e studenti di cittadinanza e/o di lingua non italiana.
Inoltre, sempre al fine di ampliare l'offerta formativa:
- il co. 10 ha previsto che nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate iniziative formative per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso.


- il co. 28 ha previsto l'attivazione, nel secondo biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, di insegnamenti opzionali, che sono parte del percorso dello studente;
- i co. 56-59 hanno previsto lo sviluppo delle competenze digitali, attraverso l'adozione del Piano nazionale per la scuola digitale, rispetto al quale le scuole promuovono azioni coerenti.




Successivamente, sulla base della delega recata dall'art. 1, co. 180 e 181, lett. g), della stessa L. 107/2015 , è stato emanato il d.lgs. 60/2017
, che ha stabilito che le istituzioni scolastiche prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetnoantropologico, artigianale.
La progettualità delle istituzioni scolastiche si realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, inclusi i soggetti del Terzo settore.
In particolare, con riferimento ai percorsi curricolari, essa si realizza nell'ambito delle componenti dello stesso curricolo denominate «temi della creatività», che riguardano le aree musicale-coreutico, teatrale-performativo, artistico-visivo e linguistico-creativo.
Il d.lgs. ha altresì previsto, a tali fini, l'adozione, con DPCM, con cadenza triennale, di un "Piano delle arti", per la cui attuazione è stato istituito nello stato di previsione del MIUR il "Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività", con una dotazione di € 2 mln annui dal 2017, stabilendo anche che, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, il 5% dei posti per il potenziamento è destinato alla promozione dei temi della creatività.

Specifiche misure finanziarie a valere sulle risorse del Fondo sono destinate a:
- Poli a orientamento artistico e performativo, in cui possono costituirsi, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione di un medesimo ambito territoriale che hanno adottato, in una o più sezioni, curricoli verticali in almeno tre dei quattro temi della creatività, e a cui possono far riferimento le scuole di ogni grado dell'ambito territoriale per realizzare la progettualità relativa al settore musicale e artistico;
- istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, organizzate in reti di scuole, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività.
Ha, inoltre, previsto che ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado può attivare, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsi a indirizzo musicale, prioritariamente per gruppi di studenti, in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.
Relativamente ai licei musicali, ha disposto che è progressivamente prevista, per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, e di non più di tre insegnamenti dello stesso strumento, con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del pianoforte.
Infine, l'art. 27, co. 1, lett. i), della L. 220/2016 e l'art. 2, co. 4, lett. i), della L. 175/2017
hanno previsto la destinazione, ogni anno, di almeno il 3% della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e di almeno il 3% della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché per l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini e per l'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, in coerenza con l'art. 1, co. 7, della L. 107/2015
.


L'art. 1, co. 947, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha attribuito alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e quelle relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, queste funzioni erano state già attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di € 70 mln per il 2016.
Successivamente, la L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), con un intervento nella sezione II (cap. 2836 del MIUR), e l'art. 1, co. 70, della L. 205/2017
(L. di bilancio 2018) hanno autorizzato la spesa di € 75 mln annui, rispettivamente per il 2017 e il 2018.


Specifiche previsioni per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità certificata sono state poi adottate con il d.lgs. 66/2017 , emanato sulla base della delega recata dall'art. 1, co. 180 e 181, lett. c), della L. 107/2015
.
In particolare, il d.lgs. ha stabilito che la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica diventa parte integrante del procedimento di valutazione delle scuole (DPR 80/2013 ).
Con riferimento alle competenze, ha disposto, in particolare, che – nel rispetto, fra l'altro, di quanto previsto dall'art. 1, co. 947, della L. 208/2015 –, è compito degli enti locali provvedere all'assegnazione di assistenti all'autonomia e comunicazione, ai servizi per il trasporto, all'accessibilità delle scuole.
Ha stabilito, altresì, che tra i criteri per il riparto tra le scuole del personale ATA, si tiene conto della presenza di studenti con disabilità, e che alle istituzioni scolastiche è assegnato un contributo economico parametrato al numero degli studenti con disabilità accolti, ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.
Inoltre, ha previsto l'individuazione in sede di Conferenza Stato-regioni di criteri per la progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e comunicazione, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi.
Relativamente alle procedure di certificazione e documentazione, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2019, il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale. Nello specifico, il nuovo documento, redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare (DPR 24 febbraio 1994), è propedeutico alla predisposizione del Progetto individuale (art. 14, co. 2, L. 328/2000 ) e del Piano educativo individualizzato (PEI).
Per quanto riguarda la progettazione e l'organizzazione scolastica per l'inclusione, ha previsto che:
- a decorrere dal 1° gennaio 2019, il Progetto individuale è redatto dall'ente locale, in collaborazione con i genitori e le istituzioni scolastiche;
- a decorrere dal 1° settembre 2019, il Piano educativo individualizzato (PEI) è elaborato e approvato, all'inizio di ogni anno scolastico, dai docenti contitolari o dal consiglio di classe con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola, e con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare e tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento. Esso è aggiornato in presenza di sopravvenute condizioni di funzionamento dell'alunno;
- ogni scuola predispone, all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa, il Piano per l'inclusione, che individua strumenti e strategie, modalità didattiche e di coordinamento degli interventi;
- a decorrere dal 1° gennaio 2019, presso ogni ambito territoriale è istituito il Gruppo territoriale per l'inclusione (GIT), presieduto da un dirigente tecnico o scolastico e composto da tre dirigenti scolastici dell'ambito di riferimento, 2 docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici dell'ambito territoriale le proposte di quantificazione delle risorse da destinare al sostegno didattico, le verifica e formula la proposta all'USR, che procede all'assegnazione;
- a decorrere dal 1° settembre 2019, presso ogni Ufficio scolastico regionale è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), che ha il compito di fornire consulenza all'USR, e supporto ai GIT, nonché alle reti di scuole per la realizzazione dei piani di formazione in servizio del personale. Al GLIR partecipano pariteticamente rappresentanti di regioni, enti locali, associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative;
- a decorrere dal 1° settembre 2017, presso ogni istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) con compiti di supporto al collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione. È composto da docenti, eventualmente personale ATA, specialisti dell'Azienda Sanitaria locale.

Per quanto concerne la formazione iniziale per i docenti della scuola primaria e dell'infanzia, ha previsto un corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale, la cui conclusione positiva costituisce titolo per l'insegnamento su posti di sostegno.
Possono accedere al corso di specializzazione, previo superamento di una prova di accesso predisposta dall'università, solo soggetti laureati in Scienze della formazione primaria che abbiano acquisito ulteriori 60 crediti formativi universitari (CFU) relativi alle didattiche sull'inclusione (oltre a quelli già previsti nel corso di laurea).
Il corso – programmato a livello nazionale sulla base del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione – è annuale, prevede l'acquisizione di 60 CFU e comprende 300 ore di tirocinio.
La formazione in servizio per il personale docente ed ATA sulle tematiche dell'inclusione è predisposta dalle istituzioni scolastiche nell'ambito del piano di formazione già inserito nel PTOF. Per i dirigenti scolastici, le modalità della formazione in ingresso e in servizio su tali tematiche sono definite dal MIUR.
Per garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, ha disposto che il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia in possesso del titolo di specializzazione di svolgere anche attività di sostegno. Sempre per lo stesso fine, non prima dell'inizio dell'anno scolastico, il dirigente scolastico può proporre ulteriori contratti a tempo determinato a docenti che abbiano avuto una supplenza nell'anno scolastico precedente.
Infine, è stata prevista l'istituzione, presso il MIUR, dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, con compiti di studio, monitoraggio, espressione di pareri e proposte.


A sua volta, l'art. 7, co. 3, del d.lgs. 63/2017 , in materia di diritto allo studio, ha stanziato € 10 mln per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 per sussidi didattici a favore delle istituzioni scolastiche che accolgono studenti con abilità diversa certificata.
Le novità in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo, nonché nel relativo esame conclusivo – che hanno effetto a partire dall'a.s. 2017/2018 - e di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo – che hanno effetto a partire dall'a.s. 2018/2019 - sono state introdotte dal d.lgs. 62/2017 , emanato sulla base della delega recata dall'art. 1, co. 180 e 181, lett. i), della L. 107/2015
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In particolare, il decreto, confermando che l'oggetto della valutazione è costituito dal processo e dai risultati di apprendimento degli studenti, ne ha sottolineato la finalità essenzialmente formativa.
Specifiche previsioni riguardano gli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedale per periodi temporalmente rilevanti, gli studenti che frequentano scuole italiane all'estero, nonché l'istruzione parentale e l'ammissione e lo svolgimento degli esami di Stato da parte di candidati esterni (c.d. privatisti).
- Primo ciclo
Per quanto concerne il primo ciclo, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. La valutazione del comportamento è espressa attraverso un giudizio sintetico e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
Nella scuola primaria, l'ammissione alla classe successiva, nonché alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In tali casi, la scuola attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
La non ammissione alla classe successiva è disposta solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con decisione assunta all'unanimità dai docenti della classe.
Nella scuola secondaria di primo grado il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Anche in tal caso, la scuola attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno.
Nella scuola primaria, l'INVALSI effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti in italiano e matematica nella classe seconda e in italiano, matematica e inglese nella classe quinta.
Nella scuola secondaria di primo grado, effettua, entro il mese di aprile, rilevazioni nazionali sugli apprendimenti nella classe terza, attraverso prove standardizzate, computer based, in italiano, matematica e inglese. La partecipazione alle prove rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo.

Per lo svolgimento dell'esame conclusivo del ciclo, presso ogni scuola è costituita una commissione d'esame, articolata in una sottocommissione per ogni classe, composta dai docenti del consiglio di classe. Le funzioni di Presidente sono svolte dal dirigente scolastico o, in caso di assenza o impedimento, o di reggenza di altra scuola, da un docente collaboratore.
L'esame si articola in tre prove scritte (italiano o lingua nella quale si svolge l'insegnamento, competenze logico-matematiche, lingue straniere, con articolazione in due sezioni) e in un colloquio.
La valutazione finale, espressa in decimi, deriva dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Per il superamento dell'esame è richiesta una valutazione di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
La certificazione delle competenze nel primo ciclo, rilasciata al termine della scuola primaria e al termine dello stesso ciclo, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza.




- Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
L'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è volto a verificare i livelli di apprendimento raggiunti e tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali, delle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione, nonché degli insegnamenti opzionali eventualmente introdotti ai sensi dell'art. 1, co. 28, della L. 107/2015 .
Per l'ammissione all'esame di Stato sono necessari:
- la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale;
- il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ogni disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Tuttavia, nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione;
- la partecipazione, durante l'ultimo anno, alle prove predisposte dall'INVALSI, computer based, volte a verificare gli apprendimenti in italiano, matematica ed inglese;
- lo svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro prevista nel triennio.
Per lo svolgimento dell'esame di Stato, presso ogni scuola si costituisce una Commissione d'esame ogni due classi, presieduta da un Presidente esterno e composta da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni.
L'esame si articola in due prove a carattere nazionale (italiano o lingua nella quale si svolge l'insegnamento, in forma scritta, e una o più discipline caratterizzanti il corso di studio, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositiva/esecutiva musicale e coreutica) – salvo per specifici indirizzi di studio, per i quali può essere prevista una terza prova scritta – e un colloquio, nell'ambito del quale lo studente espone anche, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro. Il colloquio accerta anche le conoscenze e competenze relative a Cittadinanza e Costituzione.
Il punteggio finale, espresso in centesimi, è il risultato della somma dei punti attribuiti alle prove di esame (20 per ciascuna delle due prove nazionali e 20 per il colloquio) e del credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno (fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto). Il punteggio minimo è sessanta centesimi.
La Commissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti.
Inoltre, all'unanimità, può motivatamente attribuire la lode a chi abbia conseguito il punteggio di cento centesimi senza fruire della predetta integrazione.
Al diploma finale è allegato il curriculum dello studente (di cui al co. 30 della L. 107/2015 ).