Istruzione

Interventi per il diritto allo studio universitario

Nel corso della XVII legislatura, gli interventi per il diritto allo studio degli studenti universitari sono stati indirizzati, in particolare, ad aumentare le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, al fine di ridurre il numero degli studenti c.d. "idonei non beneficiari", e a prevedere l'esonero o la graduazione dei contributi universitari a favore degli studenti in maggiore difficoltà economica.

apri tutti i paragrafi

In base all'art. 18 del d.lgs. 68/2012   – come modificato dall'art. 2, co. 2-ter, del D.L. 104/2013   (L. 128/2013  ) – nelle more della completa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale (d.lgs. 68/2011  ) –, al fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, si provvede attraverso:

  • un Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;
  • il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, il cui importo è articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello studente);
  • risorse proprie delle regioni, pari almeno al 40% dell'assegnazione del Fondo integrativo statale.

 

1)      L'incremento delle risorse

 

Nella XVII legislatura si è registrato, anzitutto, un costante intervento finalizzato ad aumentare le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie, al fine di ridurre il numero degli studenti c.d. "idonei non beneficiari", ossia di studenti che, per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi, non si vedono riconosciuti i benefici, pur rientrando pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per l'accesso agli stessi.

 Il Fondo (cap. 1710 MIUR) è passato da uno stanziamento di € 149,2 mln per il 2013   a uno stanziamento di € 234,2 mln per il 2018  , con un incremento percentuale del 57,0%.

In particolare, il Fondo integrativo statale è stato incrementato:
 

Inoltre, l'art. 2 del D.L. 104/2013    (L. 128/2013  ) ha previsto che il 3% delle somme nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (art. 48, co. 1, d.lgs. 159/2011  ) è destinata al medesimo Fondo.

Al riguardo, il rappresentante del Governo, rispondendo   nell'Assemblea della Camera, il 15 novembre 2017, all 'interrogazione a risposta immediata 3-03353  , ha fatto presente che "le vigenti disposizioni prevedono un complesso meccanismo contabile. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, vigilata dal Ministero dell'Interno, versa quanto confiscato al Fondo unico per la giustizia, gestito da Equitalia Giustizia Spa. Quest'ultima storna le somme in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del MEF allo stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia. Il 3 per cento del totale delle somme indicate deve confluire nel Fondo integrativo statale che, con apposito DPCM, su proposta del MIUR, viene ripartito tra le regioni.
Tale complessità del sistema, che coinvolge una pluralità di soggetti istituzionali ai fini dell'attuazione completa della norma, ha comportato, ad oggi, un ritardo dell'integrazione del Fondo.
A questo si aggiunga che, a decorrere dall'entrata in vigore della norma e per gli anni precedenti, nessuna delle amministrazioni interessate, ivi compreso il MIUR, che poteva avere un ruolo propositivo, si è resa parte attiva per l'avvio di un procedimento già così complesso. Ora il MIUR si è attivato per sollecitare l'attuazione della norma e ottenere nel più breve tempo possibile e, segnatamente, già in sede di assestamento di bilancio per l'anno 2018, il risultato concreto necessario".

 

2)      Gli interventi riorganizzativi

 

Dal punto di vista organizzativo, l'art. 1, co. 271, della L. 232/2016   (L. di bilancio 2017), ribadendo una previsione già presente nell'art. 18 del d.lgs. 68/2012  , ha disposto che, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale che, ai sensi dell'art. 7, co. 7, dello stesso d.lgs. 68/2012  , deve definire i criteri e le modalità di riparto del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, l'assegnazione dello stesso avviene in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni.

Quest'ultimo è stato definito con D.I. 798 dell'11 ottobre 2017  , il cui art. 7 stabilisce che lo stesso "ha vigenza triennale a partire dall'anno 2017 e, comunque, fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui all' art. 7 del d.lgs. n. 68/2012  ".
 

Il co. 269 ha, altresì, previsto che, ai fini della gestione delle risorse del Fondo, ciascuna regione doveva razionalizzare l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione di un unico ente erogatore dei medesimi servizi.

Infine, il co. 272 ha previsto che le risorse del Fondo sono attribuite direttamente al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio entro il 30 settembre di ogni anno. Nelle more della razionalizzazione, le risorse sono comunque trasferite agli enti regionali erogatori, previa indicazione, da parte di ciascuna regione, della quota da trasferire a ciascuno di essi.

L'art. 59 del D.L. 69/2013   (L. 98/2013  ) aveva previsto l'istituzione di borse di mobilità per l'iscrizione degli studenti universitari a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nell'a.a. 2013/2014, in regioni diverse da quella di residenza, sulla base di criteri di merito ed economici. Per il mantenimento della borsa negli anni successivi al primo, aveva previsto, invece, solo requisiti di merito. A tal fine, aveva autorizzato la spesa di € 5 mln per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e di € 7 mln per l'anno 2015.

Le relative modalità applicative sono state definite con DM 755 del 4 settembre 2013  .

 

Successivamente, l'art. 1, co. 273-289, della L. 232/2016   (L. di bilancio 2017) ha previsto, a decorrere dal 2017, l'assegnazione annuale di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di € 15.000 annui, da assegnare a studenti, sulla base di requisiti di merito e di reddito, al fine di favorirne l'iscrizione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare.

Per il finanziamento di queste borse di studio – che sono incompatibili con altre borse di studio, ad eccezione di quelle per i soggiorni di studio all'estero, nonché con tutti gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio di cui al d.lgs. 68/2012   – sono stati attribuiti alla Fondazione Articolo 34 (nuova denominazione della Fondazione per il merito di cui all'art. 9, co. 3-16, del D.L. 70/2011  -L. 106/2011  ), € 6 mln per il 2017, € 13 mln per il 2018 ed € 20 mln dal 2019. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzate confluisce nel Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio.

Per il 2017, le borse di studio in questione non sono state attivate. Al riguardo, si veda il comunicato stampa MIUR del 4 agosto 2017  .

 

Con riferimento agli anni successivi, l'art. 1, co. 637, della L. 205/2017   (L. di bilancio 2018) ha disposto che quota parte delle risorse per il finanziamento delle borse di studio per il merito e la mobilità - pari a € 10 mln per il 2018, a 12 mln per il 2019 e a € 20 mln annui dal 2020 - è destinata a coprire gli oneri derivanti dall'incremento del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio universitarie previsto dal co. 636.

L'art. 1, co. 252-267, della L. 232/2016   (L. di bilancio 2017) ha previsto una ridefinizione della disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, con l'istituzione, anzitutto, di un contributo annuale onnicomprensivo (che assorbe la pregressa tassa di iscrizione e comprende anche i contributi per attività sportive).

Inoltre, ha istituito la c.d. "no tax area", prevedendo l'esonero dal pagamento del contributo annuale onnicomprensivo per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a € 13.000, fino al primo anno fuori corso, purché, nel caso di iscrizione agli anni successivi al primo, conseguano il numero minimo di crediti formativi universitari (CFU) indicati.

Ha, poi, fissato i criteri per la determinazione dell'importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per determinate categorie di studenti, fino ad un ISEE di € 30.000, e ha previsto che gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

L'importo del contributo onnicomprensivo annuale – che può essere differenziato per i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale – deve essere stabilito nel regolamento in materia di contribuzione studentesca di ciascuna università statale, che può disporre eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo per specifiche categorie di studenti.

In sede di prima applicazione, il regolamento doveva essere approvato entro il 31 marzo 2017 ed entrare in vigore a decorrere dall'a.a. 2017/2018. Le Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) dovevano adeguare a questa nuova disciplina i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca entro il 31 marzo 2017.

La nuova disciplina non si applica alle università non statali, alle università telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all'università degli studi di Trento.

In conseguenza della nuova disciplina sugli esoneri dal pagamento dei contributi universitari, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO) è stato incrementato di € 55 mln per il 2017 e di € 105 mln annui dal 2018.

 

Da ultimo, l'art. 2-bis del D.L. 50/2017   (L. 96/2017  ) ha esteso l'esenzione IVA ai servizi di vitto e alloggio forniti agli studenti universitari dagli istituti per il diritto allo studio universitario.

 

A livello amministrativo, infine, il 25 ottobre 2017 il MIUR ha comunicato   la riattivazione dell' Osservatorio per il diritto allo studio, previsto dall' art. 20 del d.lgs. 68/2012  .
 
Qui   la settima Indagine Eurostudent sulle condizioni di vita e di studio degli studenti universitari nel periodo 2012 – 2015, presentata il 4 novembre 2015.
 
Qui   la sezione dedicata sul sito del MIUR.