Nella XVII legislatura le misure adottate in materia di edilizia scolastica sono state finalizzate a sottolineare l'importanza del tema, anche attraverso la ridefinizione degli strumenti di governance e l'istituzione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. In particolare, è stata introdotta una programmazione unica triennale, è stata costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e sono state attribuite nuove competenze all'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica.
Inoltre, sono state attivate numerose nuove linee di finanziamento.
In materia, la VII Commissione della Camera ha anche svolto una indagine conoscitiva, dalla quale, in particolare, è emerso che gli investimenti, nel periodo 2014-2017, sono stati pari a 9 miliardi e 573 milioni di euro.
apri tutti i paragrafiNell'articolo 117 della Costituzione , l'edilizia scolastica non è menzionata.
Tuttavia, la Corte costituzionale ha chiarito che nella relativa disciplina «si intersecano più materie, quali il "governo del territorio", "l'energia" e la "protezione civile", tutte rientranti nella competenza concorrente» (sentenze 62/2013 , 284/2016
e, da ultimo, 71/2018
).
Con riferimento alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, l'art. 3 della L. 23/1996 ha stabilito che provvedono i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e le province, per quelli da destinare a sede di scuole di istruzione secondaria di secondo grado.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 1, co. 159, ultimo periodo, della L. 107/2015 il DM 366/2015
ha istituito, dal 2016, per il 22 novembre di ogni anno (data dell'anniversario del crollo avvenuto nel 2008 al liceo "Darwin" di Rivoli), la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.
- La programmazione unica triennale
La programmazione triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica è stata introdotta nell'ordinamento con il decreto interministeriale 23 gennaio 2015 (MEF-MIUR-MIT), emanato al fine di dare attuazione all'art. 10 del D.L. 104/2013
(L. 128/2013
), che ha autorizzato le regioni, per interventi di edilizia scolastica, a stipulare mutui, fra gli altri, con la Banca europea per gli investimenti.
A tale determinazione il D.I. è pervenuto avendo preso atto che i piani triennali regionali di edilizia scolastica relativi al triennio 2013-2015 – ai cui interventi potevano essere conferite le risorse di cui all'art. 10 del D.L. 104/2013 e che sarebbero dovuti essere adottati sulla base dell'intesa
intervenuta in Conferenza unificata il 1° agosto 2013 ai sensi dell'art. 11, co. 4-bis-4-octies, del D.L. 179/2012
(L. 221/2012
) – non erano stati attuati.
Conseguentemente, il D.I. 23 gennaio 2015 ha proceduto alla definizione di tempi certi per la trasmissione dei piani regionali (oltre che di ulteriori criteri – rispetto a quelli definiti con l'intesa del 1° agosto 2013 – per l'assegnazione delle risorse).
In particolare, l'art. 2 del D.I. 23 gennaio 2015 – come modificato, quanto ai termini, dal D.I. 27 aprile 2015 – ha stabilito che le regioni dovevano trasmettere al MIUR, entro il 30 aprile 2015, i piani regionali relativi al triennio 2015-2017, redatti sulla base delle richieste degli enti locali. I piani erano soggetti a conferma circa l'attualità degli interventi inseriti per il 2016 e il 2017, rispettivamente entro il 31 marzo 2016 e il 31 marzo 2017. Il MIUR doveva trasmettere i piani al MIT ed inserirli in un'unica programmazione nazionale, da predisporre entro il 31 maggio 2015 (e che poteva comunque trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili).
La programmazione nazionale per il triennio 2015-2017 è stata predisposta con DM 29 maggio 2015, n. 322 .
Successivamente, l'art. 1, co. 160, della L. 107/2015 ha disposto, in particolare, che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del D.L. 104/2013
rappresentava il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, doveva essere aggiornata annualmente, ed era utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese – fra le altre – quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF, quelle di cui all'art. 18, co. 8, del D.L. 69/21013
(L. 98/2013
) e quelle del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio.
Da ultimo, l'art. 3, co. 4-8, del d.lgs. 65/2017 , nell'istituire i Poli per l'infanzia – destinati ad accogliere, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini fino a 6 anni – ha disposto che, a decorrere dal 2018, sono ammessi nella programmazione unica triennale nazionale anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico e riqualificazione di immobili di proprietà pubblica da destinare a tali Poli.
Il 23 novembre 2017 è stato raggiunto l'accordo in Conferenza unificata sullo schema di decreto interministeriale (MEF-MIUR-MIT) relativo alla predisposizione della programmazione triennale 2018-2020. E', conseguentemente, intervenuto il DI 3 gennaio 2018
, il cui art. 2 ha stabilito che le regioni devono trasmettere al MIUR, entro il 2 agosto 2018 (120 giorni dalla data di pubblicazione del DI) i piani regionali redatti sulla base delle richieste degli enti locali (gli aggiornamenti per il 2019 e il 2020 dovranno pervenire entro termini che saranno definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca). Il MIUR deve trasmettere i piani al MIT ed inserirli in un'unica programmazione nazionale (da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili), da predisporre entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione dei piani da parte delle regioni. Qui
ulteriori approfondimenti.
- La Struttura di missione
Con DPCM 27 maggio 2014 è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la "Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica", alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si raccorda con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Tra i compiti della Struttura, anche l'implementazione dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, prevista dall'art. 7 della L. 23/1996 quale strumento conoscitivo fondamentale ai fini della programmazione degli interventi.
- L'Anagrafe dell'edilizia scolastica
L'art. 1, co. 137, della L. 107/2015 ha disposto che il MIUR garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati del Sistema nazionale di istruzione e formazione pubblicando in formato aperto, tra gli altri, i dati relativi all'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
Quest'ultima è stata resa accessibile nell'agosto 2015. Qui il comunicato stampa del MIUR.


- L'Osservatorio per l'edilizia scolastica
L'art. 1, co. 159, della L. 107/2015 ha attribuito all'Osservatorio per l'edilizia scolastica, istituito presso il MIUR dall'art. 6 della L. 23/1996, anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, nonché di diffusione della cultura della sicurezza (che si sono aggiunti ai compiti di indirizzo e coordinamento delle attività di studio e ai compiti di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi).
Ha disposto, inoltre, che all'Osservatorio partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio, e che, su specifiche tematiche, è consentita la partecipazione anche delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti.

- La Task Force Edilizia Scolastica
Nel 2014, l'Agenzia per la coesione territoriale ha avviato un'attività di presidio ed affiancamento agli enti locali beneficiari di risorse destinate all'edilizia scolastica ed ha a tal fine istituto una specifica Task Force Edilizia Scolastica (TFES) con il compito di accelerare l'attuazione degli interventi e garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate a tre regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania e Sicilia).
Successivamente, il progetto è stato esteso a Basilicata, Lazio, Lombardia e Puglia. L'attività di questa struttura tecnica è regolata da intese istituzionali: un Protocollo d'intesa, siglato il 23 marzo 2015 tra Agenzia per la Coesione territoriale e Struttura di missione, teso ad accelerare la realizzazione degli interventi; l'altro, siglato il 21 giugno 2016
tra Agenzia per la Coesione territoriale, Struttura di missione, MIUR, MIT e regioni Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia, finalizzato ad avviare un programma di collaborazione istituzionale mediante il presidio dei singoli interventi e l'affiancamento della TFES agli enti attuatori.

- Gli interventi da finanziare con i mutui BEI
L'art. 10 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013
) – come modificato, per quanto qui più interessa, dall'art. 1, co. 176, della L. 107/2015 – ha previsto che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate potevano essere autorizzate dal MIUR, d'intesa con il MIT, a stipulare mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del d.lgs. 385/1993.
A tal fine, ha disposto lo stanziamento di contributi pluriennali per € 40 mln per il 2015 e per € 50 mln annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dal 2016. La tabella E della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha, poi, disposto un rifinanziamento per € 50 mln nel 2017, € 150 mln nel 2018 ed € 1.500 mln dal 2019.
Le modalità attuative sono state stabilite con il D.I. 23 gennaio 2015 , che ha integrato i criteri per l'attribuzione delle risorse già definiti con l'intesa
intervenuta in Conferenza unificata il 1° agosto 2013 sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'art. 11, co. 4-bis-4-octies, del D.L. 179/2012
(L. 221/2012
).
E', poi, intervenuto l'art. 7, co. 11, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016
), che ha differito (dal 31 ottobre 2015) al 29 febbraio 2016 il termine (previsto dall'art. 2, co. 5, del D.I. 23 gennaio 2015) per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, ovvero, a condizione che i relativi bandi di gara fossero stati pubblicati entro il 29 febbraio 2016, al 30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento dei lavori fossero andate deserte o avessero previsto l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione, e al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.






- Scuole sicure
All'inizio della legislatura, l'art. 18, co. 8-ter–8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013
) ha destinato € 150 mln per il 2014 all'attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui fosse stata censita la presenza di amianto.

I termini relativi alla procedura sono stati più volte ridefiniti: in particolare, il termine per l'affidamento dei lavori, da parte degli enti locali (il mancato rispetto del quale comportava la revoca del finanziamento), è stato, da ultimo, differito al 31 dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 per le regioni nelle quali erano intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso – dall'art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015
); il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori, è stato, da ultimo, prorogato al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, co. 1143, della L. 205/2017
(L. di bilancio 2018).




Per la prosecuzione del programma di interventi previsto dall'art. 18, co. 8-ter–8-sexies, del D.L. 69/2013 , l'art. 48 del D.L. 66/2014
(L. 89/2014
) ha poi previsto l'assegnazione da parte del CIPE, su proposta interministeriale, di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.
Con delibera 22 del 30 giugno 2014 , il CIPE – constatato che, a fronte dei 692 interventi ammessi al finanziamento con le risorse di cui all'art. 18, co. 8-ter–8-quinquies, del D.L. 69/2013, restavano in graduatoria ulteriori 2.024 interventi, per un importo complessivo di € 490,6 mln –, ha assegnato al MIUR € 400 mln per l'anno 2015, a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 resesi disponibili a seguito di ricognizione e riprogrammazione, per il finanziamento delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali indicate nell'all. 1 della delibera, sulla base dello scorrimento delle graduatorie già approvate dalle regioni.
Nella medesima delibera, al punto 1.6, era stato previsto che il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014 avrebbe comportato la revoca dei finanziamenti. Tale termine è stato, poi, prorogato al 28 febbraio 2015 dall'art. 6, co. 5, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015
).

Successivamente, l'art. 1, co. 317, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) ha previsto l'adozione di un DPCM per l'individuazione di iniziative immobiliari di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL.
E', dunque, intervenuto il DPCM 23 dicembre 2015 che, come evidenziato nel comunicato presente sul sito del Governo
del 27 gennaio 2016, ha destinato € 665 mln a interventi di edilizia scolastica.
Con riguardo alle risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio (art. 32-bis del D.L. 269/2003 -L. 326/2003
) specificatamente destinate dall'art. 2, co. 276, della L. 244/2007
ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico delle scuole, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, pari a € 20 mln annui a decorrere dal 2008, l'art. 1, co. 160, della L. 107/2015
ha disposto che i termini e le modalità di individuazione degli interventi sono definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.




- Indagini diagnostiche e verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici
L'art. 1, co. 177-179, della L. 107/2015 ha previsto lo stanziamento di € 40 mln per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.


L'art. 41 D.L. 50/2017 (L. 96/2017
), istituendo nello stato di previsione del MEF un Fondo da ripartire per accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, ha disposto che le risorse del Fondo sono destinate, fra l'altro, al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nelle zone a rischio sismico (di cui all'art. 20-bis, co. 4, del D.L. 8/2017
-L. 45/2017
), e alla conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico.
- Scuole innovative
L'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015 ha disposto la realizzazione di edifici scolastici innovativi dal punto di vista architettonico, tecnologico, impiantistico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio.
In particolare, a tal fine, ha previsto l'utilizzo delle risorse – pari a complessivi € 300 mln nel triennio 2015-2017 – che, in base all'art. 18, co. 8, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013
), l'INAIL doveva destinare ad un piano di messa in sicurezza delle scuole e di costruzione di nuovi edifici scolastici. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato.
Ha, altresì, previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Struttura di missione per l'edilizia scolastica, dovevano essere ripartite le risorse tra le regioni e essere individuati i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.
Con altro decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, doveva essere indetto un concorso con procedura aperta avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni.



Successivamente, l'art. 1, co. 717, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha disposto che l'INAIL avrebbe destinato alla realizzazione di scuole innovative ulteriori € 50 mln. Anche in questo caso, i canoni di locazione sono stati posti a carico dello Stato.


Nel frattempo, per la prosecuzione del programma di costruzione di scuole innovative di cui all'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015, nelle aree interne del Paese, secondo le modalità ivi previste, l'art. 1, co. 677 e 678, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha disposto che l'INAIL destina complessivi € 50 mln. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato.
Nello stesso filone, l'art. 1, co. 85, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha previsto che l'INAIL doveva destinare € 100 mln per la realizzazione di nuove strutture scolastiche e che con DPCM dovevano essere individuate le regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le risorse disponibili e stabiliti i criteri di selezione dei progetti. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico delle regioni.


Successivamente, però, con sentenza 71/2018 , la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il co. 85 citato nella parte in cui non prevede che il DPCM con il quale sono individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
La sentenza ha, poi, evidenziato che la particolare rilevanza sociale del servizio scolastico e, più specificamente, della realizzazione di nuove scuole che rispondano ai requisiti della sicurezza strutturale e antisismica, e l'inerenza dello stesso a diritti fondamentali dei suoi destinatari, impongono, peraltro, che sia garantita continuità nell'erogazione delle risorse finanziarie e che restino, di conseguenza, «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti».
- Poli per l'infanzia
L'art. 3, co. 4-8, del d.lgs. 65/2017 , nell'istituire i Poli per l'infanzia – destinati ad accogliere, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini fino a 6 anni –, ha previsto la destinazione di fondi INAIL, fino ad un massimo di € 150 mln per il triennio 2018-2020, per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato.
La relativa disciplina è analoga, mutatis mutandis, a quella prevista dall'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015 .

- Il Fondo Kyoto per il miglioramento dell'efficienza energetica
L'art. 9 del D.L. 91/2014 (L. 116/2014
) ha previsto uno stanziamento di € 350 mln per il miglioramento di almeno due classi di efficienza energetica negli edifici scolastici, a valere sul Fondo rotativo istituito dall'art. 1, co. 1110, della L. 296/2006 per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.




- Alluvione in Sardegna
L'art. 1, co. 152, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) ha autorizzato la spesa di € 5 mln nel 2015 per gli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013.

- La prevenzione incendi nelle scuole
L'art. 10-bis del D.L. 104/2013 (L. 128/2013
) aveva previsto che le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici dovevano essere attuate entro il 31 dicembre 2015 e che con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dovevano essere definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.
Successivamente, l'art. 4, co. 2, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016
) ha disposto che l'adeguamento alla normativa doveva essere completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'interno ivi previsto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

Da ultimo, l'art. 4, co. 2, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017
) ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si fosse già proceduto.
- Il Fondo infrastrutture
L'art. 1, co. 140, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), nell'istituire nello stato di previsione del MEF, fino al 2032, un nuovo Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, ha inserito fra le finalità dello stesso gli interventi in materia di edilizia pubblica, compresa quella scolastica, e di prevenzione del rischio sismico.
In seguito, l'art. 25, co. 1, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017
) ha disposto che una specifica quota del Fondo, per un importo pari a € 64 mln per il 2017, € 118 mln per il 2018, € 80 mln per il 2019 ed € 44,1 mln per il 2020 è attribuita dal MIUR alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica (contestualmente riducendo l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo). Tali risorse possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al MIUR e al MEF. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.
A sua volta, il co. 2-bis dello stesso art. 25 ha disposto un incremento di € 15 mln per il 2017 delle risorse destinate a province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica.







Da ultimo, l'art. 1, co. 1072, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), rifinanziando il Fondo fino al 2033, ha confermato l'inclusione dell'edilizia pubblica, compresa quella scolastica, e della prevenzione del rischio sismico nei settori di spesa fra cui ripartire le risorse.

- Le risorse del PON "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento"
Nell'ambito del PON (Programma operativo nazionale, finanziato dai fondi strutturali europei) relativo alla programmazione 2014-2020 , l'Obiettivo 10.7 – Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici – è declinato, tra l'altro, nell'Azione 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità.
In attuazione, il MIUR, con Avviso 35226 del 16 agosto 2017 , ha avviato la procedura per la presentazione, da parte degli enti locali proprietari di edifici scolastici nelle 5 regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico L'Avviso mette a disposizione circa € 350 mln. Le domande potevano essere presentate fino al 12 febbraio 2018.

- L'otto per mille dell'IRPEF
L'art. 1, co. 206, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014) ha introdotto tra le finalità cui può essere destinato l'8 per mille del gettito IRPEF gli interventi straordinari relativi a ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

- Lo School bonus
L'art. 1, co. 145-150, della L. 107/2015 – come modificato dall'art. 1, co. 231, della L. 208/2015
(L. di stabilità 2016) – ha disposto che, per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione (che comprende anche le scuole paritarie) per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti (nonché per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti), alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa spetta un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2016 e 2017 e al 50% di quelle effettuate nel 2018.
Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità definite con D.I. 8 aprile 2016 . Le stesse somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR per l'erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10% delle somme complessivamente iscritte ogni anno sul fondo è assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali per un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalità definite con il D.I.
Successivamente, in deroga a tali previsioni, l'art. 1, co. 620, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha disposto che le erogazioni liberali destinate agli investimenti in favore delle scuole paritarie sono effettuate su conto corrente bancario o postale intestato alle medesime scuole, con sistemi di pagamento tracciabili. Le scuole paritarie beneficiarie devono comunicare mensilmente al MIUR l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento e, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, devono versarne il 10% al fondo perequativo.
- L'esclusione delle spese per interventi di edilizia scolastica dai limiti di spesa degli enti locali
L'art. 48, co. 1, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014
) ha previsto, per gli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per gli interventi di edilizia scolastica, nel limite massimo di € 122 mln per ciascun anno.

In seguito, l'art. 1, co. 467, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) ha previsto l'esclusione dal computo del saldo finanziario di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2015 e 2016, delle spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nel limite massimo di € 50 mln per ciascun anno.

Per il 2016, inoltre, l'art. 1, co. 713, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha escluso dal saldo di competenza fra le entrate finali e le spese finali le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione operava nel limite massimo di € 480 mln.




Successivamente, l'art. 1, co. 485, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – come modificato dall'art. 1, co. 874, della L. 205/2017
(L. di bilancio 2018) – ha previsto l'assegnazione agli enti locali di spazi finanziari per il 2017 nel limite complessivo di € 300 mln e, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, nel limite complessivo di € 400 mln, per interventi di edilizia scolastica.
I criteri di priorità e le modalità procedurali per l'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali, individuati dall'art. 1, co. 486-489, della L. 232/2016 , sono stati poi modificati dall'art. 25, co. 2-ter, del D.L. 50/2017
(L. 96/2017
), che ha ampliato il novero dei comuni possibili beneficiari e ha semplificato alcune fasi procedurali della disciplina di concessione.

All'inizio della XVII legislatura, il 4 luglio 2013, la VII Commissione della Camera ha deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia.
Il Documento conclusivo dell'indagine è stato approvato il 2 agosto 2017.
L'art. 10 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013
) ha previsto che, annualmente, i Ministri competenti devono predisporre una relazione da trasmettere alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi, richiedendo elementi informativi agli enti territoriali competenti.
La previsione, tuttavia, nel corso della XVII legislatura, non ha avuto seguito.