Nella XVII legislatura, le principali novità per i docenti hanno riguardato – oltre a nuove assunzioni, volte anche ad assorbire il precariato storico – la composizione dell'organico, l'ingresso nel ruolo, l'attribuzione dell'incarico, la formazione in servizio, la valorizzazione della funzione docente.
Per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, la novità principale è consistita nella diminuzione della dotazione organica.
Infine, per i dirigenti scolastici le principali novità hanno riguardato – oltre all'attribuzione dell'incarico ai docenti – la procedura per il reclutamento, la definizione legislativa di alcuni contenziosi relativi a vecchie procedure di reclutamento, i compiti e il procedimento di valutazione, le risorse per la retribuzione.
apri tutti i paragrafiNella XVII legislatura, le principali novità in materia di personale docente sono state introdotte dalla L. 107/2015 e da uno dei decreti legislativi conseguentemente adottati (d.lgs. 59/2017) e hanno riguardato molteplici aspetti, dalla composizione dell'organico, all'ingresso nel ruolo, all'attribuzione dell'incarico, alle misure per il riassorbimento del precariato, alla formazione, alla valorizzazione della funzione docente.
Successivamente, alcune previsioni della L. 107/2015 sono state modulate diversamente in sede contrattuale.
- Composizione e consistenza dell'organico docente
La L. 107/2015 , al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, ha previsto l'istituzione, per ogni istituzione scolastica o istituto comprensivo, dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa (art. 1, co. 5).
A decorrere dall'a.s. 2016-2017, l'organico dell'autonomia, articolato in posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, è determinato ogni tre anni, su base regionale, con decreti interministeriali (art. 1, co. 63 e 64).


Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili (art. 1, co. 65) e può essere utilizzato per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni (art. 1, co. 85 ).
Peraltro, allo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia, è stata prevista la possibilità di costituire annualmente, con decreto interministeriale, un ulteriore contingente di posti (c.d. organico di fatto) (art. 1, co. 69).
Successivamente, si sono registrati interventi legislativi volti ad incrementare l'organico dell'autonomia attraverso il consolidamento di posti provenienti dall'organico di fatto.
A tal fine, l'art. 1, co. 366 e 373-374, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha istituito nello stato di previsione del MIUR un nuovo Fondo, stanziando € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln dal 2018.
In seguito, l'art. 22-ter del D.L. 50/2017 (L. 96/2017
) ha incrementato le risorse del Fondo di importi variabili da € 40,7 mln per il 2017 a € 184,7 dal 2026.


Da ultimo, l'art.1, co. 613, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di € 50 mln nel 2018 e di € 150 mln annui dal 2019.
Ulteriori disposizioni hanno riguardato specificatamente i posti per il potenziamento dell'offerta formativa che, in base alla Tab.1 della L. 107/2015, erano destinati alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo e secondo grado.
In particolare, l'art. 12, co. 7, del d.lgs. 65/2017 , che ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ha previsto l'assegnazione alla scuola dell'infanzia statale di quota parte (non quantificata) dell'organico di potenziamento definito dalla stessa Tab. 1.


Da ultimo, l'art. 17, co. 3, del d.lgs. 60/2017 e l'art. 1, co. 616, della L. 205/2017
hanno disposto, rispettivamente, che il 5% dei posti per il potenziamento è destinato alla promozione dei temi della creatività, e che un ulteriore 5% è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria.
- Riparto dell'organico dell'autonomia e attribuzione dell'incarico docente
In base alla L. 107/2015 , il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e del numero degli alunni, per i posti del potenziamento (art. 1, co. 65).
A seguito del riparto regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito dal direttore di ogni ufficio scolastico regionale fra gli ambiti territoriali presenti nella regione e assegnato alle scuole (art. 1, co. 68). Infatti, a decorrere dall'a.s. 2016/2017, i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto (art. 1, co. 66).
Conseguentemente, dallo stesso a.s., la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali (art. 1, co. 73).
Inoltre, è stata prevista la costituzione di reti fra scuole dello stesso ambito territoriale (art. 1, co. 70). Gli accordi di rete devono individuare, fra l'altro, i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti della rete.


L'attribuzione concreta dell'incarico è stata rimessa al dirigente scolastico. In particolare, il dirigente scolastico conferisce incarichi triennali ai docenti assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dagli stessi e valorizzando il curriculum, le esperienze e le competenze professionali. Possono essere svolti colloqui. I criteri adottati per il conferimento degli incarichi, gli incarichi conferiti e il curriculum dei docenti sono pubblicati sul sito internet delle scuole. In ogni caso, nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico deve dichiarare l'assenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi. Gli incarichi riguardano prioritariamente posti comuni e posti di sostegno vacanti e disponibili e sono rinnovati, purché in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa.
Nel caso di più proposte di incarico, è il docente che sceglie. Per i docenti che non hanno ricevuto o accettato proposte, provvede l'ufficio scolastico regionale (art. 1, co. 79-82).
I docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge hanno conservato la titolarità presso la scuola di appartenenza (art. 1, co. 73).
Con nota 2609 del 22 luglio 2016 il MIUR aveva fornito indicazioni operative per il conferimento degli incarichi. Successivamente, peraltro, sono intervenute variazioni a seguito della sigla, l'11 aprile 2017, del contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018
. In particolare, il CCNI ha introdotto la necessità di una deliberazione del Collegio dei docenti, su proposta del Dirigente scolastico, sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell'esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale, disponendo anche che i requisiti sono individuati da ciascun Dirigente scolastico in numero non superiore a sei tra quelli indicati nell'allegato A.
- Interventi per il riassorbimento del precariato storico
Varie previsioni della L. 107/2015 sono state intese a superare il precariato storico.
Anzitutto, è stato previsto l'avvio, per l'a.s. 2015/2016, di un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato, rivolto a vincitori ed idonei del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
E' stato, altresì, previsto che, al termine delle ordinarie procedure di immissione in ruolo per l'a.s. 2015/2016, propedeutiche all'avvio del piano straordinario (fase 0 del piano), le graduatorie di merito dei concorsi banditi prima del 2012 erano soppresse (art. 1, co. 95-104).





E' stato, inoltre, previsto che la prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto – che comprende i soggetti già in possesso di abilitazione iscritti nelle graduatorie ad esaurimento – continua a esplicare la propria efficacia, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni (art.1, co. 106).
Oltre al piano straordinario, è stata anche prevista l'indizione di un concorso per l'assunzione di (ulteriori) docenti, con attribuzione di un maggior punteggio al titolo di abilitazione all'insegnamento e al servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni (art. 1, co. 114).

A sua volta, l'art. 1-quater del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) ha previsto l'assunzione in regioni diverse da quella per cui avevano concorso, dei docenti ancora inseriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012 relative alla scuola dell'infanzia, fino all'approvazione delle graduatorie del concorso bandito nel 2016. All'esito di tali procedure, le graduatorie di merito del concorso del 2012 dovevano essere soppresse, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti ivi inseriti.
Ulteriori iniziative per il riassorbimento del precariato sono state assunte con il d.lgs. 59/2017 che, introducendo nuove modalità di accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, ha previsto, al fine indicato, una fase transitoria.
- Ingresso nel ruolo docente
Le nuove regole per l'accesso ai ruoli del personale docente – in parte poi superate per il personale docente della scuola secondaria – sono state definite innanzitutto dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 109-113).
In particolare, è stato previsto che:
- fino a totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, l'accesso ai ruoli continua ad avvenire attingendo per il 50% alle stesse e, per il 50%, alle graduatorie di merito dei concorsi (art. 399, d.lgs. 297/1994
);
- l'accesso per concorso avviene mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, indetti con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio;
- per i posti di sostegno, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di prove distinte per ordine e grado di scuola, che danno luogo a distinte graduatorie;
- possono partecipare al concorso solo i candidati in possesso dell'abilitazione e, per i posti di sostegno, i candidati che hanno conseguito un titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- i soggetti collocati nelle graduatorie di merito ricevono una proposta di incarico ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione, nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione, comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito;
- le graduatorie di merito hanno validità triennale a decorrere dall'a.s. successivo a quello di approvazione e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e, comunque, alla scadenza del triennio. In base all'art. 1, co. 603, della L. 205/2017
, fanno eccezione quelle relative ai tre concorsi banditi nel 2016, che sono valide per un quadriennio.
Sempre in base alla L. 107/2015, all'esito del concorso conseguivano la nomina i candidati che si collocavano in posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso.
Inoltre, le graduatorie di merito dovevano essere composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10%.
Tali previsioni sono state in seguito superate.
Infatti, dapprima, l'art. 1-quater del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) e l'art. 17, co. 2, lett. a), del d.lgs. 59/2017 hanno previsto che le graduatorie di merito del (solo) concorso bandito nel 2016, rispettivamente, per le scuole dell'infanzia e per le scuole secondarie di primo e secondo grado sono valide nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso.


Successivamente, l'art. 1, co. 604, della L. 205/2017 ha disposto che (tutte) le graduatorie di merito dei concorsi per docenti sono utili, fino al termine di validità, per le immissioni in ruolo di coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (c.d. idonei).
Con riferimento all'accesso ai ruoli dei docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è, poi, intervenuto, sulla base della delega recata dall'art. 1, co. 180 e 181, lett. b), della L. 107/2015, il d.lgs. 59/2017 , che ha introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli, sia su posti comuni che su posti di sostegno, e che ha previsto un graduale inserimento nella funzione docente, superando le disposizioni della stessa L. 107/2015. Il sistema – che si avvierà dal 2019 – è articolato in:
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale con cadenza biennale, per la copertura dei posti che si prevedono vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali;
- un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, destinato a tutti i vincitori del concorso, previa sottoscrizione di un contratto triennale retribuito (FIT).
Il tirocinio, diretto e indiretto, è parte integrante e obbligatoria del percorso FIT. La frequenza è obbligatoria. Il terzo anno si conclude con una valutazione finale.
Il terzo anno del percorso triennale FIT, se concluso con valutazione positiva, assolve all'obbligo dell'anno di prova, per l'effettiva immissione in ruolo;
- l'accesso ai ruoli, a tempo indeterminato. In particolare, in caso di valutazione finale positiva, il titolare del contratto FIT è assegnato all'ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli è attribuito un incarico triennale.
E' prevista una fase transitoria, anche per venire incontro alle esigenze dei precari.
In particolare – confermando, anzitutto, che, fino al loro completo esaurimento, il 50% dei posti è coperto attingendo alle graduatorie ad esaurimento – si prevede che, per la copertura dei posti cui si provvede mediante scorrimento delle graduatorie di merito, si attinge dalle graduatorie delle seguenti procedure concorsuali:
a) concorso bandito nel 2016;
b) concorso bandito, in ciascuna regione, entro febbraio 2018, riservato a docenti già in possesso di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.
La graduatoria regionale è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in una prova orale. Lo scorrimento avviene annualmente e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno (disciplinato come il terzo anno del percorso FIT).
L'ammissione al percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto.


c) concorsi da bandire con cadenza biennale, a partire dal 2018, in ciascuna regione, riservati a docenti non abilitati, che abbiano svolto un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti.
Le graduatorie regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova scritta ed in una prova orale. Lo scorrimento avviene annualmente e comporta l'ammissione diretta ad un percorso biennale (disciplinato come il primo e il terzo anno del percorso FIT), che comporta il conseguimento del diploma di specializzazione.
Disposizioni specifiche sono state introdotte dal medesimo d.lgs. 59/2017 per l'insegnamento nelle scuole secondarie paritarie. In particolare, costituisce titolo per insegnare, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato, il possesso del diploma di specializzazione (ovvero, per i posti di sostegno, del diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica). Possono insegnare anche coloro che sono iscritti al corso di specializzazione, per non più di tre anni dall'immatricolazione al corso.
- Periodo di formazione e prova
La L. 107/2015 ha disciplinato il periodo di formazione e prova, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo. La valutazione di tale periodo – previo svolgimento effettivo del servizio per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche – è effettuata dal dirigente scolastico, sentito il Comitato per la valutazione dei docenti, composto, in questo caso – oltre che dallo stesso dirigente –, dai soli docenti, incluso il docente con funzione di tutor (art. 1, co. 115-120).



Il 3 febbraio 2016, rispondendo , alla Camera, all'interrogazione a risposta immediata 3-01975
, il rappresentante del Governo aveva chiarito che il periodo di formazione e prova deve essere effettuato anche in caso di passaggio di ruolo.
- Formazione in servizio
La L. 107/2015 ha previsto che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento della scuola (DPR 80/2013
), sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione ha autorizzato la spesa di € 40 mln annui a decorrere dal 2016 (art. 1, co. 124-125).


Ha, inoltre, previsto l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale, a tal fine autorizzando la spesa di € 381,137 mln annui a decorrere dal 2015 (art. 1, co. 121-123).


- Valutazione e valorizzazione del merito
La L. 107/2015 ha previsto l'istituzione, dal 2016, di un Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo, con uno stanziamento di € 200 mln annui a decorrere dal 2016 (c.d. bonus docenti). Le risorse, ripartite su base territoriale, sono assegnate dal dirigente scolastico sulla base di criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti ed effettuando una motivata valutazione (art. 1, co. 126-130).

Al termine del triennio 2016-2018, gli Uffici scolastici regionali invieranno al MIUR una relazione sui criteri adottati per il riconoscimento del merito dei docenti, ai fini della predisposizione di linee guida valide a livello nazionale.




Per i medesimi fini di valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, l'art. 1, co. 592 e 593, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto, altresì, l'istituzione di una apposita sezione nell'ambito del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), con uno stanziamento di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 ed € 30 mln annui dal 2020.
Nella definizione delle modalità di utilizzo delle risorse devono essere rispettati i criteri relativi a valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.
Da ultimo, l'art. 39-bis dell'Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Istruzione e ricerca, riferito agli anni 2016, 2017 e 2018, siglata il 9 febbraio 2018, ha disposto che, dall'a.s. 2018/2019, confluiscono in un unico (nuovo) fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa", tra l'altro, le risorse di cui all'art. 1, co. 126, della L. 107/2015
e quelle di cui all'art. 1, co. 592, della L. 205/2017
.
Le risorse del Fondo devono essere ripartite, a livello di contrattazione integrativa nazionale, secondo i criteri indicati nell'art. 22 dell'Ipotesi di contratto. Quest'ultimo, per quanto qui interessa, ha disposto che sono oggetto di contrattazione integrativa, a livello di istituzione scolastica, i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, co. 127, della L. 107/2015.
Al contempo, lo stesso art. 39-bis ha disposto che, al fine di finanziare quota parte degli incrementi della retribuzione professionale docente (di cui all'art. 38), il Fondo è ridotto, per il 2018, di € 80,00 mln e, a decorrere dal 2019, di € 100 mln, anche a valere sulle disponibilità dello stesso art. 1, co. 126 della L. 107/2015, in misura pari a € 70 mln per il 2018, € 50 mln per il 2019 ed € 40 mln a regime.

- Ulteriori disposizioni
Fra le ulteriori previsioni riguardanti il personale docente intervenute nella XVII legislatura, si ricordano, in particolare:
- l'art. 15, co. 4-8, del D.L. 104/2013
(L. 128/2013), che ha previsto una nuova disciplina relativa ai docenti inidonei per motivi di salute;
- l'art. 1, co. 329, della L. 190/2014
, che ha eliminato, dal 1° settembre 2015, la possibilità di usufruire dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, nonché per i docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o delle sedi coordinate delle scuole.
- l'art. 1, co. 328, della L. 190/2014
, che ha previsto la riduzione del numero dei coordinatori periferici di educazione fisica che possono usufruire dell'esonero dall'insegnamento;

- l'art. 1, co. 330, della L. 190/2014, che ha previsto l'eliminazione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti (e dirigenti scolastici) per assegnazioni presso associazioni professionali del personale (direttivo e) docente, enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché enti che operano nel campo delle tossicodipendenze. La decorrenza di tale previsione, inizialmente prevista dall'a.s. 2016/2017, è stata, poi, con successivi interventi, posticipata fino all'a.s. 2020/2021 (art. 1, co. 223, L. 208/2015, art. 1, co. 618, L. 232/2016
, art. 1, co. 606, L. 205/2017);
- l'art. 1, co. 331, della L. 190/2014
, che ha previsto l'eliminazione della possibilità per il personale del comparto scuola – salve alcune ipotesi – di essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata presso pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, enti, associazioni e fondazioni. La decorrenza di tale previsione, inizialmente prevista dal 1° settembre 2015, è stata poi posticipata dall'art. 1, co. 134, della L. 107/2015 al 1° settembre 2016;
- l'art. 1, co. 333, della L. 190/2014
, che ha introdotto il divieto di conferimento di supplenze brevi per il primo giorno di assenza dei docenti;
- l'art. 1, co. 131, della L. 107/2015
, che ha disposto che il limite dei 36 mesi riferito alla durata dei contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti (e personale ATA) si applica dal 1° settembre 2016. In seguito, l'art. 1, co. 375, della L. 232/2016
, fornendo un'interpretazione autentica, ha disposto che i contratti di cui tener conto per il computo di una durata complessiva non superiore a 36 mesi sono quelli sottoscritti dal 1° settembre 2016;
- l'art. 1, co. 10-bis, del D.L. 210/2015
(L. 21/2016
), che ha disposto la proroga fino all'a.s. 2018/2019 della validità delle graduatorie ad esaurimento del personale docente (GaE) e delle graduatorie di istituto del medesimo personale, limitatamente alla prima fascia, già aggiornate per il triennio 2014/2017; conseguentemente, ha rimandato l'aggiornamento delle stesse all'a.s. 2019/2020;
- l'art. 1-sexies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016)
, che ha previsto la corresponsione delle somme spettanti per le prestazioni rese dal personale scolastico docente (e ATA) nell'ambito di incarichi di supplenza breve e saltuaria, entro termini da fissare con DPCM e, comunque, entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento.

Nella XVII legislatura, gli interventi relativi al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola hanno riguardato, anzitutto, la riduzione della consistenza organica e la disciplina delle supplenze brevi.
In particolare, l'art. 1, co. 334-336, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) ha previsto la revisione di criteri e parametri per la definizione delle relative dotazioni organiche, al fine di conseguire, dall'a.s. 2015/2016, una riduzione di 2.020 unità e della relativa spesa per € 50,7 mln.
La rideterminazione è stata collegata al processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, per il quale è stata autorizzata la spesa di € 10 mln nel 2015, a valere sui risparmi derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche.

Quanto ai criteri e parametri di riparto dell'organico, l'art. 3, co. 3, del d.lgs. 66/2017 ha previsto la revisione del DPR 119/2009
, al fine di tenere conto della presenza di studenti con disabilità certificata e del genere degli stessi.
Con riguardo alla disciplina delle supplenze brevi, l'art. 1, co. 332, della L. 190/2014 ha previsto il divieto di conferimento di supplenze brevi per i primi 7 giorni di assenza dei collaboratori scolastici.
Aveva previsto, altresì, il divieto (in ogni caso) di conferimento di supplenze brevi agli assistenti tecnici e agli assistenti amministrativi, salvo, per quest'ultima fattispecie, il caso di istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto avesse meno di 3 posti. Tali previsioni sono state poi superate dall'art. 1, co. 602, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), che ha reintrodotto la possibilità di sostituire gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici nelle scuole, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, incrementando, a tal fine, dal 2018, il limite di spesa vigente.
Ulteriori previsioni sono contenute nella stessa L. 205/2017 . In particolare:
- l'art. 1, co. 605, ha previsto che, entro il 2018, è bandito un concorso per l'assunzione di Direttori dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA), al quale possono partecipare anche gli assistenti amministrativi che, pur in mancanza dello specifico titolo di studio richiesto per il profilo professionale, hanno maturato, alla data di entrata in vigore della legge, almeno 3 interi anni di servizio negli ultimi 8, esercitando le mansioni di DSGA;
- l'art. 1, co. 615, ha previsto la prosecuzione fino al 31 agosto 2018 dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, mentre i co. 619-621 hanno disciplinato una procedura selettiva finalizzata all'immissione in ruolo degli stessi soggetti, a decorrere dall'a.s. 2018/2019.

- l'art. 1, co. 622-627, ha previsto l'avvio di una procedura di stabilizzazione per i lavoratori in servizio titolari di contratti per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ex art. 8 della L. 124/1999), e prorogati ininterrottamente. Inoltre, nelle more dell'espletamento della procedura, ha disposto la proroga dei rapporti convenzionali in essere al 30 agosto 2018.
Per le ulteriori previsioni riguardanti il personale ATA contenute in disposizioni generali rivolte a tutto il personale del comparto scuola, si rinvia al paragrafo relativo agli interventi per i docenti.
Nella XVII legislatura, gli interventi relativi ai dirigenti scolastici hanno riguardato la procedura per il reclutamento, la definizione legislativa di alcuni contenziosi, i compiti e il procedimento di valutazione, il trattamento economico.
- La procedura di reclutamento
L'art. 17, co. 1-4, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013
) aveva introdotto un nuovo sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici, basato su un corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per tutti i posti vacanti, disponendo l'abrogazione della disciplina recata dall'art. 1, co. 618, della L. 296/200
6 (definita, su tale base, con il regolamento emanato con DPR 140/2008) – che prevedeva lo svolgimento delle procedure su base regionale –, salvo per i concorsi già banditi alla data della sua entrata in vigore.





Successivamente, il sistema di reclutamento è stato nuovamente riformato dall'art. 1, co. 217 e 218, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016), che ha affidato al MIUR, sentito il MEF, l'emanazione del bando per il corso-concorso selettivo di formazione, per tutti i posti vacanti nel triennio. Al corso-concorso possono partecipare i docenti e il personale educativo di ruolo con almeno cinque anni di servizio.
E', poi, intervenuto il regolamento emanato DM 3 agosto 2017, n. 138 , che ha previsto un corso-concorso articolato in tre fasi (eventuale prova pre-selettiva; concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale; corso di formazione dirigenziale e tirocinio).



- Interventi volti a superare il contenzioso





- ai vincitori o idonei collocati nelle graduatorie di concorso, successivamente annullate in sede giurisdizionale;
- ai soggetti che avevano un contenzioso pendente, che avevano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non avevano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, alcuna sentenza definitiva, in relazione ai concorsi per dirigente scolastico banditi nel 2004
e nel 2006
, ovvero alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004 (avviate ai sensi della L. 202/2010
).
In materia è dunque intervenuta la L. 107/2015 .
In particolare, l'art. 1, co. 87 e 88, ha disposto che, per prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovevano essere definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai fini dell''immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici, riservato a:
- soggetti già vincitori, o utilmente collocati nelle graduatorie, o che avevano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso bandito nel 2011;
- soggetti che avevano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non avevano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico banditi nel 2004
e nel 2006
, ovvero alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004.


Allo stesso fine, nonché al fine di valorizzare le esperienze professionali già maturate, l'art. 1, co. 90, ha previsto che i soggetti di cui alla precedente lett. a), che nell'a.s. 2014/2015 avevano prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, potevano sostenere una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, venivano confermati i rapporti di lavoro instaurati.
- I compiti e il procedimento di valutazione
Sui compiti dei dirigenti scolastici e sul procedimento di valutazione degli stessi varie novità sono state introdotte dalla L. 107/2015 .
In particolare, in base all'art. 1, co. 78, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, secondo quanto previsto dall'art. 25 del d.lgs. 165/2001 , nonché della valorizzazione delle risorse umane.
Inoltre, ai sensi dei co. 79 e ss., al dirigente scolastico è rimessa l'attribuzione dell'incarico di docente.
In base ai co. 93-94, la valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata da un nucleo di valutazione, istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione (DPR 80/2013 ) e dei seguenti criteri generali:
- competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;
- valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale;
- apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;
- contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale (DPR 80/2013);
- direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.
La valutazione deve essere coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale e connessa alla retribuzione di risultato.


Con Direttiva n. 239



- Il trattamento economico
Il trattamento economico dei dirigenti scolastici è formato da tre componenti: lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato. In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato vengono erogate a carico del Fondo unico nazionale.

L'art. 1, co. 86, della L. 107/2015 ha disposto, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, un incremento del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato in misura pari a € 12 mln per l'anno 2015 e a € 35 mln annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è stato altresì incrementato di ulteriori € 46 mln per l'anno 2016 e di € 14 mln per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.

Da ultimo, l'art. 1, co. 591, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto la progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione, per la parte fissa, dei dirigenti scolastici con quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e ricerca, a tal fine stanziando € 37 mln per il 2018, € 41 mln per il 2019 ed € 96 mln dal 2020.
- Ulteriori disposizioni
Fra le ulteriori previsioni riguardanti i dirigenti scolastici intervenute nella XVII legislatura, si ricorda, in particolare, l'art. 1, co. 330, della L. 190/2014 , che ha previsto l'eliminazione della possibilità di collocare fuori ruolo dirigenti scolastici (e docenti) per assegnazioni presso associazioni professionali del personale direttivo (e docente), enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché enti che operano nel campo delle tossicodipendenze. La decorrenza di tale previsione, inizialmente prevista dall'a.s. 2016/2017, è stata, poi, con successivi interventi, posticipata fino all'a.s. 2020/2021 (art. 1, co. 223, L. 208/2015
, art. 1, co. 618, L. 232/2016
, art. 1, co. 606, L. 205/2017
).