Banche e mercati finanziari

Società quotate e mercati finanziari

Accanto al recepimento della normativa europea volta a rafforzare la regolamentazione dei mercati degli strumenti finanziari, nel corso della XVII Legislatura sono state introdotte  misure volte, nel complesso, a semplificare e incentivare la quotazione delle imprese sui mercati finanziari, nonché a favorire l'accesso al mercato dei capitali di rischio delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie: tali imprese possono ora raccogliere capitale di rischio anche attraverso portali online (equity crowdfunding).

Particolare attezione è stata dedicata inoltre alla tutela degli investitori e all'educazione finanziaria, soprattutto con il recepimento delle norme europee di disciplina dei mercati finanziari (MiFID II e MIFIR) .

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Con il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 (Atto del Governo n. 413)   è stata attuata nell'ordinamento interno la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (direttiva cd. MiFID II), contestualmente adeguando la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 600/2014 sulla stessa materia (regolamento cd. MiFIR), in ottemperanza alla delega contenuta nell'articolo 9 della legge n. 114 del 2015(legge di delegazione europea 2014). 

Le norme europee   hanno lo lo scopo di regolare un mercato sempre più complesso, caratterizzato da un notevole incremento degli strumenti finanziari e dei sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici più evoluti. Sono state modificate le norme in tema di trasparenza delle negoziazioni e tutela degli investitori, attraverso una maggiore responsabilizzazione degli intermediari, una più approfondita consapevolezza degli investitori, grazie alla disponibilità di informazioni più dettagliate e più frequenti, ed un rafforzamento dei poteri - sia ex ante che ex post - delle Autorità di vigilanza. La Consob, con delibera del 28 dicembre 2017, ha adottato il nuovo Regolamento Mercati   che recepisce, per la parte relativa ai mercati, le predette innovazioni normative.

Il decreto legislativo n. 72 del 2015 (Atto n. 147)   ma modificato il Testo Unico Bancario e al Testo Unico della Finanza per recepire la direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (c.d. CRD IV).

Il d.lgs. estende anche alle norme del CRD package i poteri di intervento già attribuiti alla Consob e alla Banca d'Italia. Si prevede la nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la disciplina secondaria in materia di remunerazione e di incentivazioni e l'obbligo di astensione dei soci e degli amministratori che abbiano un interesse in conflitto. Si affida a Banca d'Italia il potere di rimozione di uno o più degli esponenti aziendali dei soggetti abilitati, in caso in cui il mantenimento in carica sia di pregiudizio alla sana e prudente gestione.

Si sancisce che coloro i quali rivestono funzioni apicali devono essere in possesso dell'idoneità all'incarico; a tale scopo devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico. Si modifica la disciplina sanzionatoria per gli intermediari finanziari, differenziando il trattamento di persone fisiche e giuridiche  e rivedendo i limiti edittali alle sanzioni.

Con specifico riferimento alle  società quotate, il decreto-legge n. 91 del 2014   (all'articolo 20) ha introdotto misure volte, nel complesso, a semplificare e incentivare la quotazione delle imprese sui mercati finanziari, accanto a interventi di tipo civilistico. Per favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio delle imprese, in sintesi:

  • è stata introdotta nel Testo unico la definizione di piccole e medie imprese con azioni quotate, necessaria per applicare un nuovo regime agevolato per dette società di minori dimensioni;
  • è stata modificata la regola di neutralizzazione nell'offerta pubblica di acquisto, ai sensi della quale non possono essere computate (oltre alle maggiorazioni di voto) le azioni a voto plurimo (che conferiscono quindi un solo voto);
  • è stato previsto, per le società diverse dalle PMI  e senza rinvio allo statuto societario, l'obbligo dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria per chiunque abbia la maggior partecipazione e questa sia superiore al venticinque per cento;
  • per incentivare la quotazione delle piccole e medie imprese, si consente alle PMI di modificare in via statutaria, entro un intervallo prestabilito, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto (OPA) obbligatorie. Le PMI nei propri statuti possono prevedere che, nei primi cinque anni dall'inizio della quotazione, non sia applicabile la disciplina dell'OPA da consolidamento;
  • è stata modificata la soglia delle partecipazioni rilevanti da comunicare alla Consob e alla società partecipata, che viene elevata dal 2 per cento al 5 per cento qualora l'emittente sia una PMI;
  • è stata novellata la disciplina dei limiti alle partecipazioni reciproche prevista per le società con azioni quotate;
  • è stata inserita nel Testo Unico Finanziario – TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998) la disciplina della maggiorazione del voto, con la quale si rimette all'autonomia statutaria delle società la possibilità di prevedere azioni a voto maggiorato a beneficio degli azionisti di lungo periodo.

Sotto il profilo civilistico, il provvedimento ha modificato i criteri di determinazione del valore delle azioni delle società quotate nel caso di recesso ed ha innovato la disciplina dell'acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori e della trasformazione di società di persone del codice civile. In tali fattispecie si applica una procedura di valutazione semplificata dei beni societari ove ne sussistano i presupposti di legge. In materia di diritto di opzione, si introduce la pubblicazione nel sito internet della società (con modalità tali da garantire sicurezza, autenticità e certezza di dati e documenti) di un avviso sull'offerta in opzione ovvero, in alternativa, il deposito dell'avviso presso la sede sociale;si riduce la durata minima del termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione da trenta a quindici giorni.

Viene ridotto il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni, che così passa da da 120.000 euro a 50.000 euro..

Si consente a tutte le società per azioni (anche a quelle aperte, cioè che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio) di prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o siano disposti scaglionamenti. E' introdotta la possibilità per gli statuti di consentire l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo per particolari argomenti, ovvero subordinato al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative.

Infine, per le società che intendono quotarsi su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione è prevista una maggiorazione del 40% dell'incentivo alla capitalizzazione - ACE per i primi 3 esercizi dalla data di ammissione ai listini (articolo 19 del richiamato decreto-legge n. 91 del 2014).

Si ricorda in questa sede che già il decreto-legge n. 76 del 2013 aveva modificato la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, eliminando per i soci il limite dei trentacinque anni di età e prevedendo che gli amministratori della società non debbano necessariamente essere soci; contestualmente è stata soppressa la figura della società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Per le SRL, il capitale sociale può essere determinato in misura inferiore a diecimila euro e pari almeno ad un euro.

Il decreto-legge n. 148 del 2017 (articolo 13), in materia di trasparenza societaria, ha esteso il contenuto degli obblighi di comunicazione che incombono su chi acquisisca una partecipazione rilevante in una società quotata ed imponendo a tale soggetto stesso di chiarire altresì le finalità ed altre informazioni perseguite con l'acquisizione (c.d. norma "anti-scorrerie").

Si rinvia al focus relativo alla parità di accesso agli organi delle società quotate per un aggiornamento sulla relativa disciplina, a livello nazionale ed europeo. Un ulteriore approfondimento del Servizio per il controllo parlamentare della Camera dei deputati riporta l'attuazione della normativa in materia di equilibrio di genere negli organi delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

    Con riferimento alla normativa UE sulla gestione del risparmio, in questa sede si ricorda che col D. Lgs. n. 44 del 2014 è stata recepita la normativa europea sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva 2011/61/UE), che definisce regole armonizzate sui gestori di fondi di investimento alternativi, prevedendo l'applicazione di regole di condotta, di trasparenza informativa e di requisiti patrimoniali, organizzativi e di controllo del rischio analoghi a quelli previsti per le società di gestione di fondi comuni armonizzati.

    Si ricorda inoltre che nell'ordinamento italiano la disciplina comunitaria in tema di OICVM (organismo di investimento collettivo in valori mobiliari) è contenuta in primo luogo nelle disposizioni contenute nel Testo unico sulla finanza (TUF - D.Lgs. n. 58 del 1998), dove il termine OICVM è tradotto con quello di OICR - organismo di investimento collettivo del risparmio che ricomprende:

    • i fondi comuni di investimento, istituiti e gestiti dalle SGR – Società di gestione del risparmio;
    • le SICAV – società di investimento a capitale variabile.

    La direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) ha riscritto la direttiva 85/611/CE in materia di OICVM. UCITS è l'acronimo di Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (investimenti collettivi in titoli trasferibili): esso indica l'insieme delle normative europee volte a regolamentare il settore dei fondi comuni, ovvero ad armonizzare la disciplina nei vari Paesi dell'UE. Tale direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 47 del 2012.

    La direttiva 2014/91/UE (UCITS V) ha modificato la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni. Tale direttiva è stata recepita con il decreto legislativo n. 71 del 2016  , con il quale è stata recepita, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, anche la già citata direttiva 2014/65/UE (MiFID II, relativa ai mercati degli strumenti finanziari).

    In attuazione dell'articolo 13 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2015) è stato adottato il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 224, col quale si è inteso adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti informativi di accompagnamento dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (packaged retail and insurance-based investment products - PRIIPs). Il regolamento stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave (cd. KID - key information document) che deve essere redatto dagli ideatori dei PRIIPs, nonché sulla diffusione del documento stesso agli investitori al dettaglio, per consentire a questi ultimi di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIPs.

     

    Il 18 febbraio 2015 la Commissione UE ha lanciato un progetto   inteso a liberare fondi per le imprese europee e a stimolare la crescita nell'Unione europea, per creare un mercato unico dei capitali pienamente funzionante e di superare le attuali difficoltà delle imprese UE, che dipendono prevalentemente dai finanziamenti bancari, nell'accesso a fonti di approvvigionamento provenienti dal mercato dei capitali. Il progetto   mira anche a spianare la strada a coloro che, nonostante il bisogno di finanziamenti, non riescono a raggiungere gli investitori, e a fare convogliare tali fondi nella maniera più efficiente possibile tramite la catena dell'investimento. Con il Libro verde sul mercato dei capitali   la Commissione ha inteso lanciare un dibattito in tutta l'UE sulle misure necessarie per creare un vero e proprio mercato unico dei capitali.

    In particolare, con l'Unione dei mercati dei capitali si intende  fornire nuove fonti di finanziamento alle imprese, soprattutto le piccole e medie imprese; ridurre il costo della raccolta di capitali; aumentare le opzioni per i risparmiatori in tutta l'UE; agevolare gli investimenti transfrontalieri ed attrarre maggiori investimenti stranieri nell'UE; sostenere progetti a lungo termine; rendere il sistema finanziario dell'UE più stabile, resiliente e competitivo.

    Per raggiungere tali obiettivi, la Commissione europea ha proposto un piano d'azione contenente una serie di misure volte a costruire gradualmente l'Unione dei mercati dei capitali, che dovrà essere completata entro il 2019.

    La Commissione Finanze della Camera il 13 giugno 2017 ha approvato un documento finale   con il quale ha espresso una valutazione positiva, sulla proposta della Commissione europea "Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale" (COM(2017) 147 final  ), elaborata per fare il punto sullo stato di attuazione del citato Piano d'azione per l'Unione del mercato dei capitali  , in vista di una revisione a medio termine del medesimo Piano  .

     

    In risposta alle lacune evidenziate dalla crisi economica, le Istituzioni dell'Unione Europea sono intervenute a più riprese sulla disciplina delle agenzie di valutazione del credito (agenzie di rating), per  assicurare che l'attività delle stesse, volta a misurare la qualità del credito delle società e degli strumenti di debito - quindi la loro capacità di adempiere agli obblighi di rimborso -, offra giudizi indipendenti, obiettivi e della massima qualità.

    Il regolamento (CE) n. 1060/2009   ha, tra le altre cose, imposto alle agenzie di rating di rispettare le norme di comportamento per attenuare possibili conflitti di interesse e garantire che il rating e il relativo processo siano di elevata qualità e di sufficiente trasparenza. Successivamente, il regolamento (UE) n. 513/2011   ha attribuito all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati   (ESMA)  la competenza sulle registrazione e la vigilanza sulle agenzie di rating del credito.

    Successivamente, l'UE ha approvato un ulteriore pacchetto che comprende il regolamento (UE) n. 462/2013   e la direttiva (UE) n. 2013/14  , .

    La nuova disciplina prevede, tra l'altro.

    • la creazione di un sistema di vigilanza centralizzato che riunisca in capo  all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati   (ESMA), le funzioni in materia di registrazione e vigilanza ordinaria delle agenzie che operano nell'UE nonché in materia di rating emessi da agenzie con sede in Paesi terzi che operano nell'UE;
    • la pubblicazione dei rating non richiesti sul debito sovrano, in date prestabilite, solo tre volte l'anno, e solo dopo la chiusura dei mercati europei, o almeno un'ora prima dell'apertura;
    • la possibilità per gli investitori di citare in giudizio un'agenzia, sia in caso di dolo sia per colpa grave;
    • l'obbligo di un'agenzia di rating del credito, al fine di prevenire i conflitti di interesse, di astenersi dal pubblicare un rapporto, o informare il pubblico sull'esistente conflitto d'interessi, nel caso in cui un azionista o un socio, in possesso di almeno il 10% dei diritti di voto, abbia investito nel soggetto valutato; inoltre, nessun soggetto potrà possedere più del 5% di diverse agenzie

    La disciplina UE è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 7 maggio 2015, n. 66 (Atto n. 148  ).   

    Il 4 dicembre 2014 la Commissione Finanze ha deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati  . Le principali questioni emerse hanno riguardato le criticità legate alla gestione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di strumenti finanziari complessi e di lunga durata; l'opportunità di utilizzare detti strumenti a copertura del debito; le caratteristiche insite in tali contratti (durata, rischiosità) e la necessità di elaborare una strategia per una gestione sostenibile dei derivati delle pubbliche amministrazioni.

    La legge di stabilità 2016 (commi 41, 44-47) ha avviato la revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia finanziaria con la clientela, con l'istituzione di un apposito organo: l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)  .

    I componenti dell'organo sono nominati dalla Consob, a partecipazione obbligatoria ed in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione di tale norma la Consob ha approvato, con delibera   del 4 maggio 2016, il regolamento istitutivo dell'organismo di risoluzione alternativa delle controversie in materia di finanziaria.

    Possono essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio; possono essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding.

    Il nuovo organismo è caratterizzato dall'adesione obbligatoria degli intermediari (tra cui i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria), dal ricorso solamente ad istanza dell'investitore e dalla natura decisoria della procedura, con una sanzione reputazionale in caso di inosservanza. L'accesso all'Arbitro è gratuito per l'investitore e sono previsti termini brevi per giungere a una decisione: 90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti. Per l'invio e la gestione del ricorso è prevista una procedura telematica al fine di garantire l'efficace e tempestivo funzionamento del sistema.

    Il D.L. n. 90 del 2014 ha elevato il numero dei componenti della Consob, riportandolo da 3 a 5 (la riduzione a 3 componenti era stata disposta dall'articolo 23 del D.L. n. 201 del 2011). I componenti della Consob (e di altre autorità indipendenti) non possono essere nominati, alla scadenza del mandato e per i successivi cinque anni, presso un'autorità indipendente (articolo 22 del D.L. n. 90 del 2014). E' posto esplicito divieto al rinnovo consecutivo della carica (articolo 23, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011).

    Con specifico riferimento alla Consob, per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti è stabilito, nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, il divieto di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti operanti nei settori di competenza né con soggetti da questi controllati; i contratti conclusi in violazione di tale norma sono nulli (nuovo articolo 29-bis nella legge n. 262 del 2005, introdotto dall'articolo 22, comma 2, del D.L. n. 90 del 2014). 

    Con riferimento alla disciplina dei poteri speciali (golden power) del Governo nei settori strategici, si rinvia al tema web dedicato alla specifica materia.