Banche e mercati finanziari

La salvaguardia degli assetti strategici

Nel corso della XVII Legislatura è stata modificata la disciplina dell'esercizio dei poteri speciali del Governo in ordine alla governance di società considerate strategiche nel comparto della sicurezza e della difesa, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, già oggetto di una complessiva riforma con il decreto-legge n. 21 del 2012. 

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Con lo scopo di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore era già intervenuto organicamente (con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21) sulla materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo, anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea.

Per mezzo del decreto-legge n. 21 del 2012 sono stati ridefiniti, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei cosiddetti "poteri speciali", attinenti alla governance di società operanti in settori considerati strategici. Si tratta, in particoalre, dei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché di taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Per poteri speciali si intendono, tra gli altri, la facoltà di dettare specifiche condizioni all'acquisito di partecipazioni, di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazioni. L'obiettivo del provvedimento è stato di rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale dei poteri speciali del Governo, che si ricollega agli istituti della golden share e della action spécifique – previsti rispettivamente nell'ordinamento inglese e francese - e che in passato era già stata oggetto di censure sollevate dalla Commissione europea e di una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia UE.

L'Assemblea della Camera dei Deputati il 16 maggio 2017 ha approvato   alcune mozioni (Lupi ed altri n. 1-01525   - ulteriore nuova formulazione, Palese ed altri n. 1-01545  ; Franco Bordo ed altri n. 1-01548   - nuova formulazione, e Allasia ed altri n. 1-01550  , nei testi rispettivamente riformulati; Marcon ed altri n. 1-01555  , limitatamente alla premessa e ai capoversi 1° e 2° del dispositivo; Benamati ed altri n. 1-01632  ; Alberto Giorgetti e Occhiuto n. 1-01636   e Abrignani ed altri n. 1-01637,  nei testi rispettivamente riformulati),  concernenti iniziative volte all'estensione dei cosiddetti poteri speciali del Governo al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle aziende italiane di rilevanza strategica.

Le mozioni sono state in particolare volte, tra l'altro, ad estendere l'esercizio dei poteri speciali (cosiddetto golden power ) anche alle società nazionali operanti nel settore finanziario, con particolare riferimento a quelle che gestiscono rilevanti quote sia del risparmio nazionale, che di asset produttivi

Il decreto-legge n. 148 del 2017 (articolo 14) ha modificato ed esteso la disciplina dell'esercizio dei poteri speciali del Governo in ordine alla governance di società considerate strategiche.

Il provvedimento ha ampliato l'esercizio dei poteri speciali, applicabili nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, al settore della cd. alta intensità tecnologica.

E' stata prevista una generale sanzione amministrativa pecuniaria ove siano violati gli obblighi di notifica, funzionali all'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo nel comparto della difesa e della sicurezza nazionale.

Con riferimento alle operazioni di acquisto da parte di soggetti extra UE di società che detengono attivi strategici nel settore energetico, dei trasporti e delle comunicazioni, ove l'acquisto di partecipazioni determini l'insediamento stabile dell'acquirente, si prevede che nell'esercizio dei poteri speciali il Governo debba valutare, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di poteri speciali si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981), salva la possibilità di pagamento in misura ridotta.

Le norme introdotte si applicano solo alle procedure avviate in data successiva al 16 ottobre 2017.

E' stata trasmessa al Parlamento la prima Relazione in materia di esercizio dei poteri speciali nei settori strategici della difesa, sicurezza nazionale, energia, trasporti e comunicazioni (  Doc. CCXLIX, n. 1)  .

Tale Relazione è prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 il quale, per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, ha organicamente disciplinato la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo, anche al fine di aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea. In particolare il provvedimento ha ridefinito, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte del Governo dei poteri speciali. Nella Relazione il Governo dà atto delle procedure in corso, di quelle concluse e delle ipotesi in cui sono stati attivati i predetti poteri speciali. In particolare, si riferisce che l'azione governativa è stata indirizzata in particolare a verificare:

  • partecipazioni al capitale sociale di società nazionali, con particolare riguardo ai mutamenti nei rapporti di governance e nelle linee di politiche aziendali suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi nazionali;
  • acquisizioni da parte di compagini societarie estere, tali da implicare possibili forme di condizionamento o destabilizzazione della normale gestione aziendale;
  • trasferimenti oltre confine dei centri decisionali di imprese italiane, nonché delocalizzazioni totali o parziali della produzione;
  • investimenti esteri verso i segmenti delle infrastrutture (energia, trasporti e telecomunicazioni);
  • joint venture finalizzate ad attuare investimenti congiunti all'estero in settori ad alta tecnologia, in particolare nei settori dell'energia e delle comunicazioni, suscettibili di comportare la perdita di know-how a beneficio del socio straniero agevolandolo nell'accesso ai mercati.