Banche e mercati finanziari

Assicurazioni

Le assicurazioni sono regolate dal Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 2005, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 74 del 2015, in attuazione della direttiva 2009/138/CE, c.d. Solvency II).

La legge sulla concorrenza n. 124 del 2017 ha apportato numerose novità in materia assicurativa, in particolar modo relative al contratto RC auto. Sono previsti sconti obbligatori sulle polizze in caso di ispezione del veicolo, installazione della scatola nera, installazione del meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico (art. 132-ter del CAP). 

L'articolo 4 della legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017) contiene i principi e i criteri direttivi specifici relativi alla delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2016/97, sulla distribuzione assicurativa.

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La direttiva 2009/138/UE  , in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, armonizza le legislazioni degli Stati membri in materia assicurativa, al fine di fornire alle imprese un quadro giuridico per esercitare la propria attività nel mercato interno. Il sistema Solvency II rivisita la vigilanza prudenziale sul settore assicurativo, seguendo un approccio orientato al rischio. In sostanza, la direttiva ha rivisitato le modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali, maggiormente basati su tutti i rischi effettivamente assunti dall'impresa o dal gruppo nello svolgimento dell'attività, ed ha disposto, oltre a una vigilanza più coordinata sui gruppi, il rafforzamento dei poteri dell'autorità nel cui Paese è stabilita la compagnia capogruppo.

La direttiva è stata recepita dal Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74   che ha aggiornato il Codice delle Assicurazioni Private (CAP, D.Lgs. n. 209 del 2005). Il decreto contiene numerose modifiche al CAP al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia assicurativa salvaguardando, il più possibile, l'impostazione del codice medesimo. L'IVASS ha adottato numerosi regolamenti attuativi rivolti agli operatori del settore: l'elenco completo è raccolto sul sito   dell'IVASS. 

La legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124 del 2017  , articolo 1, commi 2-40) reca molteplici norme in materia di assicurazioni. Si segnalano le principali innovazioni, rimandando per informazioni ulteriori all'approfondimento.

Per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore (RC Auto) sono stati previsti sconti obbligatori sul prezzo della polizza che non possono essere inferiori a una percentuale determinata dall'IVASS. Danno luogo allo sconto: l'ispezione del veicolo; l'installazione della scatola nera (meccanismo elettronico che registra l'attività del veicolo) ovvero di altri dispositivi individuati con decreto ministeriale; l'installazione (o comunque la presenza) del meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico (nuovo art. 132-ter del CAP). L'IVASS deve inoltre definire i criteri e le modalità per la determinazione di uno sconto aggiuntivo e significativo da applicare ai soggetti residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità che non abbiano provocato sinistri con responsabilità negli ultimi quattro anni e che abbiano installato o installino la scatola nera. I costi di installazione delle scatole nere sono a carico dell'impresa di assicurazione.

In caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In tale caso la parte che riceve la richiesta dell'assicurazione effettua la comunicazione dei testimoni nel termine di sessanta giorni. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni (art. 135 del CAP).

Il Governo deve emanare tabelle nazionali che fungano da parametro per il risarcimento del danno biologico, per le macrolesioni e le microlesioni, in modo che sia garantito il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e siano razionalizzati i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori (ancora non emanate). L'ammontare complessivo riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. Nei casi in cui le menomazioni accertate incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati (ovvero, limitatamente alle microlesioni, abbiano causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità), il giudice può aumentare l'ammontare del risarcimento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, entro un margine del 30 per cento per le macrolesioni e del 20 per cento per le microlesioni. La tabella unica nazionale è redatta tenendo conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. È chiarito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo, ad eccezione che per le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza strumentazione (articoli 138 e 139 del CAP).

La violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi può essere accertata attraverso gli appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, non essendo necessaria la contestazione immediata delle violazioni del codice della strada, mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'apposito elenco dei veicoli a motore non assicurati verso terzi. Non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale se i dispositivi o le apparecchiature sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Essi devono essere gestiti direttamente degli organi di polizia stradale e la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento (art. 201 del CAP).

Sono elevati i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), che non devono essere inferiori a 15 milioni di euro per sinistro (comma 28).

Con riferimento al sistema del risarcimento diretto l'IVASS deve procedere alla revisione del criterio in base al quale sono calcolati i valori dei costi e delle eventuali franchigie per la compensazione tra le compagnie, qualora esso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi (comma 30). Tale revisione non è stata per il momento effettuata.

L'archivio informatico integrato dell'IVASS è connesso con ulteriori archivi: casellario giudiziale, carichi pendenti, anagrafe tributaria, anagrafe nazionale, casellario infortuni Inail. L'archivio può essere consultato anche dalle imprese di assicurazione nella fase di assunzione del rischio, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente (comma 31).

L'articolo 5 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017) reca i principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega per l'attuazione della direttiva    2016/97, sulla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva 2002/92/CE (direttiva sulla intermediazione assicurativa). La nuova direttiva è destinata a disciplinare, in modo più ampio, l'attività di distribuzione assicurativa introducendo sistemi più efficienti e semplificati di gestione dei registri e di vigilanza sulle imprese e sugli intermediari. La direttiva deve essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 23 febbraio 2018.

Il limite massimo di detrazione dei premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni ammonta a 530 euro a decorrere dal 2014. La soglia di detraibilità è aumentata a 1.291,14 euro limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. Dal 2016 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave il limite massimo è di 750 euro

Si ricorda che dall'anno 2014 è stata eliminata la deducibilità dall'IRPEF e dall'IRAP del contributo sanitario obbligatorio per la RC Auto.

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, commi 768-770) ha previsto, a decorrere dal 1°gennaio 2018, tra le spese detraibili al 19 per cento, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo. Le stesse polizze sono interamente esentate dalla imposta sulle assicurazioni.

Il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), Salvatore Rossi, il 23 giugno 2017 ha presentato la Relazione   sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2016. 

Dalle considerazioni   del Presidente emerge che nel 2016 il totale dei premi pagati alle compagnie assicurative stabilite in Italia è diminuito dell'8,7 per cento rispetto all'anno precedente, da 147 a 134 miliardi. A soffrire di più è stato il comparto "vita", in cui il valore dei premi è diminuito dell'11 per cento. La riduzione dei premi nel comparto vita si è concentrata sulle polizze più "finanziarie", quelle (ramo III) che ne avevano trascinato il progresso negli anni precedenti e che sono legate agli andamenti dei mercati: la riduzione ha quasi raggiunto il 25 per cento rispetto al 2015.

Per quanto riguarda il comparto RC auto nel quarto trimestre 2016 il prezzo medio delle polizze si è attestato a 420 euro per un'automobile a uso privato. Nel confronto internazionale il premio medio per l'assicurazione obbligatoria (al netto di tasse e contributi) è stato in Italia ancora superiore nel 2016 di 140 euro a quello dei tre altri grandi paesi europei (Francia, Germania e Spagna). Ma il divario si è ristretto rispetto agli oltre 260 euro del 2011 e ai quasi 190 dello scorso anno. C'è ancora molta variabilità da zona a zona: a Napoli il prezzo medio alla fine del 2016 era di circa 630 euro, ad Aosta di 300. 

L'IVASS si attende un effetto calmieratore dalla lotta alle frodi dalla diffusione delle "scatole nere" (installate su un quinto dei veicoli circolanti) e dall'entrata in vigore a metà del 2016 dell'Archivio Integrato Antifrode.

Nel 2016 gli investimenti all'attivo dei bilanci delle compagnie hanno fruttato, al netto dei relativi oneri, oltre 19 miliardi, per un ROI pari al 3,3 per cento (3,4 nel 2015). Gli investimenti delle compagnie italiane – in complesso oltre 810 miliardi a valori di mercato – rimangono fortemente concentrati nei titoli governativi: circa 360 miliardi, pari al 44 per cento del totale. 

Da una indagine dell'IVASS sulle polizze vita "dormienti" emerge che circa 4 milioni di polizze vita sono scadute negli ultimi 5 anni ma non sono state liquidate, perché le compagnie non sanno se l'assicurato è o no deceduto prima della scadenza della polizza: molto spesso i beneficiari non si fanno avanti perché non sanno di esserlo, e nella polizza sono indicati in modo generico (ad esempio, "gli eredi legittimi"). Al riguardo l'IVASS ha segnalato al Governo la necessità che siano modificate norme di legge: dovrebbero essere chiaramente identificati i beneficiari delle polizze e le imprese di assicurazione dovrebbero obbligatoriamente accedere, almeno una volta all'anno, all'istituenda Anagrafe nazionale della popolazione residente per verificare i decessi degli assicurati e disporre il pagamento delle somme dovute, così come avviene in altri paesi europei.

Il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti informativi di accompagnamento dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (packaged retail and insurance-based investment products - PRIIPs), ha stabilito regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave (cd. KID - key information document) che deve essere redatto dagli ideatori di  PRIIPs, nonché sulla diffusione del documento stesso agli investitori al dettaglio, al fine di consentire a questi ultimi di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIPs.

Il decreto legislativo n. 224 del 14 novembre 2016   ha adeguato la normativa nazionale, in particolare il testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF – D.Lgs. n. 58 del 1998), alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014.

Il D.Lgs. n. 224 del 2016, in primo luogo, individua nella Consob, nell'IVASS e nella Banca d'Italia le autorità nazionali competenti designate ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento n. 1286/2014 nell'ambito delle rispettive competenze, assicurando forme di coordinamento operativo. Sono disciplinati i poteri d'intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 e le procedure di segnalazione delle violazioni attuali o potenziali del Regolamento: in particolare si applica la disciplina sui Sistemi interni di segnalazione delle violazioni (articolo 8-bis del TUF): pertanto i soggetti abilitati e le relative capogruppo devono adottare procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta (c.d. whistleblowing). Sono disciplinati, inoltre, meccanismi di segnalazione alle autorità competenti (Consob, IVASS, Banca d'Italia). Infine sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni. Per talune violazioni - quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata - la Banca d'Italia o la Consob possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.