Difesa e Sicurezza

I servizi di intelligence in Europa

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Francia

  1. Il quadro generale

Nel 2008 il Governo francese ha avviato un'ampia riorganizzazione dei servizi di informazione e sicurezza. La riforma ha inteso favorire un riordino dei servizi segreti, una maggiore cooperazione tra gli stessi e la costituzione di una governance unitaria delle loro attività.

Dei sei servizi che compongono la cosiddetta "communauté du renseignement" francese:

-        due sono a competenza generale: la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) e la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI);

-        quattro sono competenti in settori specifici: la Direction du renseignement militaire (DRM), la Direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), il Servizio Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) e la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED).

I sei servizi di informazione e sicurezza sono posti sotto l'autorità di tre differenti Ministeri.

Presso il Ministero delle Forze armate (fino al maggio 2017 Ministero della Difesa) operano:

-        la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE  ), che dipende direttamente dal Ministro e si occupa di coordinare le attività di spionaggio e controspionaggio al di fuori del territorio nazionale (Code de la défense, artt. D3126-1 - D3126-4  );

-        la Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense (DRSD  ), che si occupa di elaborare, insieme ai vertici degli organismi militari, le misure necessarie alla protezione del personale, delle informazioni e delle strutture sensibili che dipendono dal Ministero; la Direzione è incaricata inoltre di gestire l'applicazione di tali misure (Code de la défense, artt. D3126-5 - D3126-9  );

-        la Direction du renseignement militaire (DRM  ), che dipende dal Capo di Stato maggiore delle Forze armate e che si occupa di fornire informazioni di strategia militare sugli scenari in cui devono essere impegnate le Forze armate (Code de la défense, artt. D3126-10 - D3126-14  ).

Presso il Ministero degli Interni è incardinata:

-        la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI  ), con il compito di prevenire e contrastare, sul territorio francese, le attività promosse da organizzazioni nazionali o straniere volte a minacciare la sicurezza del paese (Décret n. 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure  ; Arrêté du 9 mai 2014 relatif à la protection du secret de la défense nationale au sein de la direction générale de la sécurité intérieure  ).

Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze operano:

-        la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED  ), incaricata del reperimento di informazioni sulla circolazione di beni che entrano ed escono dal territorio francese e della diffusione delle informazioni presso i servizi doganali; la Direzione ha in particolare il compito di seguire le indagini per combattere la frode doganale (Arrêté du 29 octobre 2007  );

-        il Servizio Traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN  ), cellula d'informazione finanziaria nazionale che ha il compito di reperire informazioni in materia di circuiti finanziari sospetti o clandestini, il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (Code monétaire et financier, art. L561-23   e artt. R561-33 - R561-37  ).

Per promuovere lo sviluppo di una cultura condivisa in seno alla comunità dei servizi segreti e favorire una loro maggiore cooperazione, è stata istituita nel 2010 l'Académie du renseignement (Décret n. 2010-800 du 13 juillet 2010  ). L'Académie, incardinata presso il Primo Ministro, ha il compito di formare il personale dei servizi d'informazione posti sotto l'autorità dei Ministri competenti per la sicurezza interna, la difesa, l'economia e il bilancio, rafforzare i collegamenti tra i servizi segreti e promuovere una cultura dell'intelligence.

Nel 2015 è stata approvata la Loi n. 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement  , che risponde all'esigenza di dotare la Francia di un quadro giuridico completo e coerente sulla materia. La legge persegue i seguenti obiettivi: ridefinisce le missioni dei servizi; individua le tecniche di sorveglianza autorizzate, specificando i mezzi e gli strumenti necessari ai servizi per lo svolgimento dei propri compiti; disciplina il relativo regime autorizzatorio (finalità, durata, conservazione e distruzione dei dati raccolti, ivi compresi quelli del traffico telematico); definisce le procedure di controllo e vigilanza a tutela delle libertà, prevedendo l'istituzione della Commission Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement (CNCTR  ) quale nuova autorità amministrativa indipendente competente in materia[1].

Intervenendo anche su diversi codici, la legge definisce un quadro normativo nell'ambito del quale i servizi di intelligence sono autorizzati a ricorrere a tecniche di accesso alle informazioni sinora riservate all'ambito giudiziario (sonorizzazione di luoghi privati, intercettazione di immagini e dati informatici, utilizzo di software spia, microspie e dispositivi GPS), prevedendo tuttavia che le tecniche in grado di arrecare grave pregiudizio alla privacy siano impiegate secondo i criteri di proporzionalità e sussidiarietà e seguendo in ogni caso una procedura definita. Si prevede comunque il diritto di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato avverso le decisioni di autorizzazione all'utilizzo di tecniche di raccolta di informazioni assunte in modo irregolare.

Infine, con la Loi n. 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme   sono stati inseriti all'interno del codice della sicurezza interna (Code de la sécurité intérieure) gli artt. L855-1 A, B e C.   , che costituiscono il nuovo capitolo V (Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes) nell'ambito del titolo V (norme sul regime autorizzatorio per l'accesso alle informazioni) del libro VIII relativo alle attività di intelligence.

Le nuove disposizioni prevedono, in primo luogo, che i servizi di informazione siano autorizzati a procedere all'intercettazione e allo sfruttamento delle comunicazioni elettroniche che utilizzano le onde radio (o hertziane) e non implicano l'intervento di un operatore, qualora non sia possibile far rientrare l'accesso a tale informazioni in una delle modalità previste dai precedenti quattro capitoli del Titolo V.

È prevista poi la distruzione delle informazioni raccolte attraverso tale tecnica entro 6 anni dal loro reperimento; nel caso di informazioni cifrate, tale termine scatta dal momento in cui avviene la decrittazione. Solo per fini particolari è ammessa la trascrizione o l'estrazione delle informazioni in questione.

È infine previsto il controllo del rispetto delle disposizioni sopra elencate da parte della sopra richiamata CNCTR.

 

  1. Il controllo parlamentare dei servizi d'intelligence

Il controllo del Parlamento sull'attività dei servizi di informazione e sicurezza francesi è assicurato dalla Délégation parlementaire au renseignement: un organo parlamentare bicamerale creato nel 2007 (Loi n. 2007-1443 du 9 octobre 2007  ).

La Délégation   è composta da quattro deputati e quattro senatori. Sono membri di diritto della delegazione i Presidenti delle commissioni permanenti dell'Assemblea nazionale e del Senato competenti in materia di difesa e di sicurezza interna (si tratta rispettivamente della Commission de la Défense e della Commission de Lois). Gli altri quattro membri dell'organo parlamentare sono nominati dai Presidenti di ciascuna assemblea in modo da assicurare una rappresentanza pluralista tra maggioranza e opposizione. I due deputati nominati dal Presidente dell'Assemblea nazionale sono designati all'inizio di ogni legislatura e il loro mandato dura l'intero periodo della stessa; i due senatori sono designati dopo ciascun rinnovo parziale del Senato. La presidenza della delegazione è affidata in alternanza a uno dei membri di diritto, un anno al Presidente della Commission de la Défense e un anno al Presidente della Commission de Lois.

I Ministri interessati (Difesa, Interno ed Economia) hanno l'obbligo di inviare alla délégation informazioni relative al bilancio, all'attività generale e all'organizzazione dei servizi posti sotto la loro autorità. Tali dati non possono riguardare le attività specifiche dei servizi, così come alcune altre informazioni riservate.

Nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, la délégation può ascoltare il Primo Ministro, i Ministri e il Segretario generale della difesa nazionale e i direttori dei sei servizi d'intelligence. I lavori della délégation sono protetti dal segreto della difesa nazionale al quale sono tenuti sia i membri della delegazione, sia il personale delle due assemblee che presta assistenza alle riunioni.

Nell'ambito dei suoi lavori, la délégation può inviare al Presidente della Repubblica e al Primo Ministro raccomandazioni o osservazioni, che trasmette anche ai Presidenti di ciascuna assemblea, ed è tenuta a presentare annualmente un Rapporto pubblico sul bilancio della sua attività, senza far riferimento a dati protetti dal segreto della difesa nazionale (cfr. l'ultimo Rapporto pubblicato: Rapport relatif à l'activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l'année 2014  ).

 

Germania

  1. Il quadro generale

Il sistema tedesco d'intelligence è articolato nelle tre seguenti strutture:

a)  il Servizio Federale d'Informazioni (Bundesnachrichtendienst   - BND), l'agenzia di intelligence "esterna" della Repubblica Federale di Germania, posta sotto il controllo del cancelliere federale;

b)  l'Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione (Bundesamt für Verfassungsschutz  ), il servizio tedesco di informazione che esercita la sua attività sul territorio nazionale (servizio segreto "interno") e la cui missione principale è la sorveglianza delle attività contrarie alla Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz). È posto alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno;

c)   il Servizio di Protezione Militare (Militärischer Abschirmdienst   - MAD), che si occupa di controspionaggio a tutela della sicurezza delle Forze Armate (Bundeswehr). Il servizio è alle dipendenze del Ministero federale della Difesa.

Questi tre organismi offrono un rilevante contributo alla salvaguardia della sicurezza, interna ed esterna, ed operano sulla base degli articoli 73, comma 10, e 87, comma 1, della Legge fondamentale.

Il Servizio Federale d'Informazioni cura la ricerca e la raccolta di notizie al di fuori dei confini federali, nonché la loro valutazione al fine di coadiuvare la politica del Governo. Controlla le attività ostili alla nazione, poste in essere da singoli individui o da organizzazioni criminali in ambito politico, economico e militare. L'attività informativa all'estero abbraccia anche la materia del terrorismo.

Il servizio è disciplinato dalle seguenti leggi:

-    Legge sul Servizio di informazione federale (Gesetz über den Bundesnachrichtendienst  ), del 20 dicembre 1990, che definisce i compiti e i poteri dello stesso;

-    Legge sulle condizioni e sulla procedura dei controlli di sicurezza della Federazione e sulla protezione delle informazioni classificate (nulla osta di sicurezza) (Sicherheitsüberprüfungsgesetz   - SÜG), del 20 aprile 1994;

-    Legge che limita la privacy nei settori della corrispondenza, delle poste e delle telecomunicazioni (Gesetz über die Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis  ), del 26 giugno 2001;

-    Legge relativa al controllo parlamentare sui servizi di sicurezza della Federazione (Gesetz über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes  ), del 29 luglio 2009.

La nuova legge di riforma del Servizio Federale d'Informazioni (Gesetz zur Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung des Bundesnachrichtendienstes  ), del 23 dicembre 2016, sottopone il Bundesnachrichtendienst (Bnd) al monitoraggio da parte di un "gruppo indipendente" composto da due giudici, un procuratore federale e un "commissario permanente" nominato dal Ministero dell'Interno. La legge stabilisce che la sorveglianza delle reti di comunicazione internazionali debba essere autorizzata dalla Cancelleria (non più, dunque, in autonomia) e vieta esplicitamente lo spionaggio economico e industriale.

La riforma prevede, inoltre, una migliore protezione per gli informatori all'interno dei servizi di intelligence, stabilendo che il Bnd sia sottoposto annualmente ad audizioni pubbliche e non segrete come avveniva in precedenza, e permette esplicitamente al Bnd di effettuare operazioni di spionaggio presso le istituzioni dell'Ue e gli altri Stati membri dell'Ue, a condizione che siano finalizzate a raccogliere "informazioni importanti per la politica estera e di sicurezza" della Germania. La riforma consente, infine, al Bnd di collaborare per scopi specifici (ad esempio, la lotta al terrorismo) con i servizi segreti stranieri, come la statunitense NSA (National Security Agency), di sostenere l'esercito tedesco in missioni estere o di raccogliere informazioni relative alla sicurezza dei tedeschi all'estero.

L'Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione svolge attività informativa interna a tutela della Costituzione con particolare attenzione ai movimenti eversivi e con compiti di protezione da ogni forma di spionaggio interno (tra le sue competenze rientrano la salvaguardia del segreto di Stato e il contrasto delle attività di sabotaggio). È autorizzato per legge a gestire le fonti e a effettuare pedinamenti.

In relazione alla connotazione federale dello Stato, esso è decentrato in uffici ubicati nei vari Länder che sono completamente autonomi gli uni dagli altri, hanno compiti identici e non possono ricevere ordini dall'istanza centrale che ha solo poteri di coordinamento e di gestione della banca dati comune.

L'uso dei mezzi d'intelligence è disciplinato da diverse leggi e dallo statuto interno. In particolare si segnalano i seguenti provvedimenti legislativi:

-    Legge sul miglioramento della collaborazione nell'ambito della tutela costituzionale (Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Bereich des Verfassungsschutzes  ), del 17 novembre 2015;

-    Legge per la tutela della Costituzione (Bundesverfassungsschutzgesetz  ), del 20 dicembre 1990;

-    Legge che limita la privacy nei settori della corrispondenza, delle poste e delle telecomunicazioni (Gesetz über die Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis  ), del 26 giugno 2001 (già citata in precedenza);

-    Legge sulle condizioni e sulla procedura dei controlli di sicurezza della Federazione e sulla protezione delle informazioni classificate (nulla osta di sicurezza) (Sicherheitsüberprüfungsgesetz   - SÜG), del 20 aprile 1994, (già citata in precedenza).

Ai Servizi segreti interni competono anche compiti di controspionaggio in territorio federale, nonché indagini sotto copertura.

 

  1. Il controllo parlamentare dei servizi d'intelligence

Come tutti gli organi del potere esecutivo, anche i Servizi federali di informazione e sicurezza sono sottoposti al controllo esercitato dal Parlamento. Tali accertamenti vengono svolti, in particolare, dal Comitato per il controllo parlamentare dell'attività di intelligence della Federazione (Parlamentarisches Kontrollgremium - PKGr  ), ai sensi della nuova Legge sul controllo parlamentare delle attività di intelligence della Federazione (Gesetz über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes - Kontrollgremiumgesetz - PKGrG  ) del 29 luglio 2009. Nell'attuale Comitato, istituito con la riforma costituzionale del 17 luglio 1999, è confluito l'organismo di controllo precedente, la Parlamentarische Kontrollkommission (Commissione parlamentare di controllo) con competenze ampliate.

Il Governo federale è tenuto ad informare il Comitato sulle attività dei Servizi di intelligence e sugli eventi di particolare rilevanza. Su richiesta del Comitato il Governo deve anche riferire sulle altre operazioni. Il Comitato può esaminare documenti e file dei Servizi, avere colloqui con i membri ed avere accesso a tutte le informazioni utilizzate.

Il Comitato presenta al Bundestag due relazioni, la prima a metà della legislatura, la seconda alla sua conclusione. Se due terzi dei membri sono d'accordo, possono essere rese pubbliche anche altre relazioni specifiche.

All'inizio di ogni legislatura il Bundestag elegge i membri del Comitato per il controllo parlamentare tra i componenti la nuova assemblea legislativa. Il numero dei parlamentari che dovranno far parte del Comitato viene deciso immediatamente prima della loro elezione, così come anche le regole per il suo funzionamento e per la sua composizione. I membri vengono eletti a maggioranza assoluta dal Bundestag e decadono se cessano dal mandato parlamentare, se escono dal gruppo parlamentare o se diventano membri di Governo. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi (nella prassi avviene una volta al mese) e può essere convocato anche su richiesta di uno dei suoi membri. Il suo mandato prosegue oltre la fine della legislatura, fino all'elezione del nuovo Comitato.

Attualmente il Comitato è composto da 9 deputati (4 CDU/CSU, 3 SPD, 1 Die Linke, 1 Verdi). La presidenza del Comitato ha una durata annuale e prevede l'alternanza tra maggioranza e opposizione.

Due importanti modifiche normative approvate dal Bundestag nel luglio 2009 hanno riguardato il sistema di controllo parlamentare sulle attività federali di informazione e di sicurezza. In primo luogo, l'introduzione dell'articolo 45d della Legge Fondamentale  , avvenuta con la modifica costituzionale del 17 luglio 2009, è volta a salvaguardare e a rafforzare il diritto del Parlamento ad esercitare un controllo sull'attività svolta dal Governo nell'ambito dei servizi di informazione e di sicurezza. In tal modo, non solo è stata attribuita una valenza costituzionale all'esercizio della verifica dell'attività di intelligence del Governo federale, anche a tutela dei diritti di libertà della cittadinanza, ma è stata altresì rafforzata la posizione del Comitato con riferimento al suo diritto di ricevere informazioni dall'esecutivo.

In secondo luogo, con la Legge per l'ulteriore sviluppo del controllo parlamentare sui servizi di informazione e di sicurezza della Federazione (Gesetz zur Fortentwicklung der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes  ), del 29 luglio 2009, sono state migliorate le possibilità informative e di intervento del Comitato per il controllo parlamentare ed è stato precisato che il dovere di collaborazione del Governo federale costituisce un vero e proprio obbligo giuridico. La legge amplia i poteri conoscitivi del Comitato parlamentare, la cui attività continua a svolgersi a porte chiuse al fine di salvaguardare il principio della riservatezza delle informazioni trasmesse dal Governo federale.

Prima dell'istituzione del Comitato parlamentare di controllo, il Bundestag esercitava la stessa funzione attraverso il Parlamentarische Vertrauensmännergremium (PMVG), istituito nel 1956 da Konrad Adenauer, senza alcuna base normativa. Nel 1978 una legge ha istituito la Parlamentarische Kontrollkommission (PKK), che successivamente è stata trasformata nell'attuale Comitato, con compiti ampliati e meglio precisati.

 

Regno Unito

  1. Il quadro generale

La disciplina dell'organizzazione e delle attività dei servizi segreti del Regno Unito ha fonte principalmente nell'Intelligence Services Act 1994  , come modificato dal Regulation of Investigatory Powers Act 2000  , e nel Justice and Security Act 2013  . Più di recente, il quadro normativo si è ulteriormente definito con l'approvazione dell'Investigatory Powers Act 2016  .

I servizi di intelligence del Regno Unito sono il Security Service  , il Secret Intelligence Service (SIS)   e il Government Communications Headquarter (GCHQ)  .

Il Security Service, altrimenti noto come MI5 (Military Intelligence, sezione 5), è il servizio competente per la sicurezza interna e il controspionaggio. Si occupa della protezione dalle minacce alla sicurezza nazionale (sia nei riguardi della democrazia parlamentare, sia in relazione agli interessi economici britannici) e della lotta ai crimini gravi, al terrorismo e allo spionaggio nel Regno Unito. Inizialmente incardinato (nel 1909) all'interno del Secret Service Bureau, cominciò ad assumere l'attuale denominazione di MI5 nel 1915.

Il SIS, meglio noto come MI6 (Military Intelligence, sezione 6), fondato nel 1909 come sezione esteri del Secret Service Bureau, è l'agenzia di spionaggio per l'estero dipendente dal Foreign Office.

Il GCHQ, istituito nel 1919, è l'agenzia governativa che si occupa di sicurezza, spionaggio e controspionaggio nell'ambito delle comunicazioni, attività tecnicamente nota come SIGINT   (SIGnal INTelligence) e consistente nella raccolta di informazioni mediante l'intercettazione e l'analisi di segnali, emessi sia tra persone (ad esempio, le comunicazioni radio), sia tra macchine (come nel caso dell'ELINT  , lo spionaggio compiuto utilizzando segnali elettronici), sia attraverso una combinazione delle due.

Tutti e tre i servizi sono posti sotto la formale direzione del Joint Intelligence Committee   (JIC), comitato interno al Cabinet Office con compiti di coordinamento delle attività preordinate alla sicurezza nazionale.

 

  1. Il controllo parlamentare dei servizi d'intelligence

La legge del 1994 ha istituito (art. 10; schedule 3) l'Intelligence and Security Committee   (ISC), organismo con funzioni di controllo sull'attività, l'amministrazione e la spesa dei tre principali servizi di informazione e di sicurezza operanti nel Regno Unito. Le sue competenze di supervisione, originariamente riferite all'operato del Security Service, del Secret Intelligence Service e del Government Communications Headquarter, sono state estese (dapprima in via di prassi, poi per espressa disposizione della nuova legge del 2013) al controllo sull'attività del Joint Intelligence Committee.

La scelta del legislatore britannico, caduta inizialmente sull'istituzione non di una commissione parlamentare, ma di un organo esterno al Parlamento che da questo traeva la sua derivazione, è stata riformata con l'approvazione del Justice and Security Act 2013, che ha trasformato l'ISC in comitato parlamentare, dotato di competenze stabilite dalla legge (statutory committee), nonché di maggiori poteri di controllo (esplicitamente estesi, come detto, alle attività di sicurezza e di intelligence del Governo: art. 2).

Nel vigore della legge del 1994, i nove componenti erano designati dal Primo Ministro tra i membri della Camera dei Comuni e della Camera dei Lord, previa consultazione con il Leader dell'Opposizione e assicurando la rappresentanza delle diverse componenti politiche (cross-party); successivamente, la Camera dei Comuni ha approvato nel 2008 una risoluzione tendente a riservare al Committee of Selection della stessa Camera la proposta dei membri designandi, fatto salvo il potere di nomina del Primo Ministro (la regola venne codificata nel regolamento della Camera (Standing Orders, articolo 152E).

Il Justice and Security Act 2013 (art. 1  ) dispone che i componenti del comitato siano nominati dalle due Camere tra i propri membri. Di conseguenza, l'obbligo referente del comitato, precedentemente assolto nei confronti del Primo Ministro con la presentazione di una relazione annuale (che lo stesso Primo Ministro provvedeva a presentare alle Camere espungendone eventualmente le parti la cui divulgazione, a suo giudizio e previo parere dell'ISC, potesse pregiudicare la funzionalità e l'efficacia dei servizi di sicurezza), è ora diretto verso le stesse Assemblee. È tuttavia previsto, in linea con la precedente disciplina, che il documento sia prima trasmesso al Primo Ministro, il quale, di concerto con il comitato medesimo, può ometterne le parti ritenute pregiudizievoli per operazioni poste in essere dai servizi di intelligence (art. 3  ); dell'esistenza di tali omissioni deve, in ogni caso, essere dato conto nella relazione presentata alle Camere.

Merita segnalare come la riforma del 2013 sia giunta a seguito di una revisione critica del modello di controllo imperniato sull'ISC. Esso è stato da più parti ritenuto carente, per un verso, a causa delle limitazioni che la legge istitutiva poneva rispetto all'accesso del comitato alle informazioni detenute dai servizi segreti, tali da depotenziarne le capacità investigative (aspetto, questo, venuto in risalto in alcuni casi esaminati dal comitato, nei quali erano in questione le responsabilità del Governo in operazioni anti-terrorismo); per altro verso, a causa della scarsa trasparenza dell'operato dello stesso organismo, che anche in ragione del carattere non pubblico delle sue riunioni si distaccava nettamente dal sistema dei controlli parlamentari.

Con particolare riguardo a questo secondo aspetto, una prima riflessione circa l'opportunità di innovare lo statuto e le modalità organizzative dell'ISC venne avviata dal Governo nel 2007, nel quadro delle iniziative – esposte nel "Libro bianco" Governance of Britain – complessivamente rivolte alla riforma della pubblica amministrazione e a rafforzare la responsabilità politica del Governo. Successivamente, l'elaborazione di un "Libro verde" in tema di giustizia e sicurezza (pubblicato dal Ministro della Giustizia nell'ottobre del 2011: Justice and Security Green Paper  ) ha costituito l'occasione per l'esame di ipotesi di revisione dell'assetto istituzionale dell'ISC, nella prospettiva di superare il suo attuale carattere atipico e di porlo in diretto ed organico rapporto con il Parlamento attraverso la sua trasformazione in commissione parlamentare.

A tale riguardo, le diverse opzioni considerate nel documento vertevano essenzialmente sul grado di riservatezza che la natura istituzionale della nuova commissione parlamentare avrebbe implicato per le informazioni da questa acquisite nella sua attività. Nell'opinione del Governo, in particolare, l'esigenza di preservare il carattere confidenziale di informazioni ritenute rilevanti per la sicurezza nazionale avrebbero reso preferibile l'istituzione di uno statutory committee, disciplinato dalla legge quanto ai suoi obblighi referenti, ai suoi rapporti con il Governo e alle misure di segretezza degli atti, anziché la creazione di un departmental select committee, la cui competenza, secondo il modello ordinario, avrebbe ad oggetto generale l'attività amministrativa, le politiche e il bilancio del dipartimento governativo di riferimento e degli organismi correlati. In questo caso, la salvaguardia della confidenzialità delle informazioni trattate dalla commissione avrebbe richiesto la precisazione, con specifiche previsioni regolamentari da reiterare negli Standing Orders (regolamento parlamentare) all'inizio di ciascuna legislatura, dell'ambito delle sue competenze e di particolari modalità operative; ma il Governo non avrebbe potuto comunque opporre il proprio veto alla eventuale diffusione di informazioni "sensibili".

Da tali premesse, e dalla necessità di individuare il punto di equilibrio tra la segretezza di informazioni rilevanti per la sicurezza nazionale e l'effettività dei controlli parlamentari, deriva la disciplina dettata dalla legge del 2013, che pur attribuendo alla sfera parlamentare la supervisione sulle attività di intelligence, ha previsto il "filtro" governativo sulla relazione del comitato destinata al Parlamento, rinviandone le specifiche modalità procedurali ad un protocollo di intesa (memorandum of understanding) concordato tra il Primo Ministro e lo stesso comitato.

 

Spagna

  1. Il quadro generale

Il settore dei servizi segreti è stato interessato da una serie di riforme negli anni 2000. Con la Ley 11/2002  , de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, il legislatore spagnolo ha raccolto in forma unitaria la normativa sul regime giuridico dei servizi segreti, istituendo il Centro nazionale di Intelligence (Centro Nacional de Inteligencia  )[2].

Il Centro nazionale di Intelligence è un organismo pubblico speciale organicamente ascritto al Ministero della Difesa. Il suo compito principale è quello di fornire al Presidente del Governo, e al Governo stesso, tutte le informazioni, le analisi, gli studi e le proposte che permettano di prevenire ed evitare qualunque pericolo, minaccia o aggressione contro l'indipendenza e l'integrità territoriale dello Spagna, gli interessi nazionali e la stabilità dello Stato di diritto e delle sue istituzioni.

Il Centro si articola in una Direzione, una Segreteria generale ed altre unità stabilite in via regolamentare (si veda il Real Decreto 436/2002  , de 10 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica del Centro Nacional de Inteligencia). Il Direttore del Centro ha la qualifica di Segretario di Stato ed è nominato mediante regio decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa. Il suo mandato è di cinque anni.

Gli obiettivi del Centro sono definiti annualmente dal Consiglio dei Ministri, mediante l'approvazione di una direttiva sull'Intelligence, che ha carattere segreto.

Il Centro deve inoltre operare in stretto coordinamento con gli altri servizi di informazione e sicurezza, presenti sia all'interno dei Corpi e delle Forze di Sicurezza dello Stato, sia nell'amministrazione civile e militare; a tal fine la legge 11/2002 ha istituito la Commissione delegata del Governo per gli Affari di Intelligence (Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia), presieduta dal Vicepresidente del Governo e formata dai Ministri degli Affari esteri, della Difesa, dell'Interno e dell'Economia, dal Segretario generale della Presidenza, dal Segretario di Stato per la Sicurezza e dal Direttore del Centro Nazionale di Intelligence.

La disciplina del controllo giudiziario delle attività svolte dal Centro nazionale di Intelligence è invece contenuta nella Ley Orgánica 2/2002  , de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, complementare alla legge 11/2002. L'approvazione di una legge organica si è resa necessaria, in base all'articolo 81 della Costituzione spagnola ("Sono leggi organiche quelle relative all'attuazione dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche …"), poiché alcune attività svolte dal Centro possono riguardare i diritti fondamentali della persona garantiti dall'articolo 18, commi 2 e 3, della Costituzione medesima ("2. Il domicilio è inviolabile. Nessun accesso o perquisizione saranno consentiti senza il consenso del titolare o decisione giudiziaria, eccezion fatta nel caso di flagrante reato. 3. È garantito il segreto delle comunicazioni e in specie di quelle postali, telegrafiche e telefoniche, salvo decisione giudiziale"), ovvero l'inviolabilità del domicilio e la segretezza delle comunicazioni; inoltre la legge organica 2/2002 ha apportato delle modifiche conseguenti alla legge organica 6/1985, sul potere giudiziario.

In particolare la legge prevede la nomina di un magistrato del Tribunale supremo, incaricato di dare o meno l'autorizzazione giudiziaria al Direttore del Centro nazionale di Intelligence per lo svolgimento di attività di perquisizione domiciliare o di intercettazione delle comunicazioni. Il magistrato è nominato, per un periodo di cinque anni, dal Consiglio generale del Potere giudiziario ed è scelto tra i giudici con almeno tre anni di servizio nel Tribunale supremo. Il magistrato deve decidere entro 72 ore dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, mediante risoluzione motivata; tale lasso di tempo può essere eccezionalmente ridotto a 24 ore, per motivi di urgenza debitamente giustificati dal Direttore del Centro nazionale di Intelligence.

 

  1. Il controllo parlamentare dei servizi d'intelligence

L'articolo 11 della legge 11/2002 disciplina invece il controllo parlamentare sul Centro nazionale di Intelligence, prevedendo che esso sia esercitato dalla Commissione speciale per il controllo delle spese destinate a scopi riservati (Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados) del Congresso dei Deputati, presieduta dal Presidente del Congresso. A tal fine essa viene messa a conoscenza sia delle direttive annuali sull'intelligence, sia del rapporto annuale elaborato dal direttore del Centro, contenente una valutazione delle attività svolte e del grado di realizzazione degli obiettivi prefissati.

 

Artículo 11. Control parlamentario.

1. El Centro Nacional de Inteligencia someterá al conocimiento del Congreso de los Diputados, en la forma prevista por su Reglamento, a través de la Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados, presidida por el Presidente de la Cámara, la información apropiada sobre su funcionamiento y actividades. El contenido de dichas sesiones y sus deliberaciones será secreto.

2. La citada Comisión del Congreso de los Diputados tendrá acceso al conocimiento de las materias clasificadas, con excepción de las relativas a las fuentes y medios del Centro Nacional de Inteligencia y a aquellas que procedan de servicios extranjeros u organizaciones internacionales en los términos establecidos en los correspondientes acuerdos y convenios de intercambio de la información clasificada.

3. Los miembros de la Comisión correspondiente estarán obligados, en los términos del Reglamento del Congreso de los Diputados, a guardar secreto sobre las informaciones y documentos que reciban. Una vez examinados los documentos, serán reintegrados al Centro Nacional de Inteligencia para su debida custodia, sin que se puedan retener originales, copias o reproducciones.

4. La Comisión a que se refiere este artículo conocerá de los objetivos de inteligencia establecidos anualmente por el Gobierno y del informe que, también con carácter anual, elaborará el Director del Centro Nacional de Inteligencia de evaluación de actividades, situación y grado de cumplimiento de los objetivos señalados para el período anterior.

[1] Contemporaneamente alla Loi n. 2015-912, è stata approvata anche la Loi organique n. 2015-911 du 24 juillet 2015 relative à la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, che concerne le modalità di nomina del Presidente della CNCTR e rappresenta il necessario corollario alla riforma dei servizi, in quanto aggiorna l'allegato alla Legge organica n. 2010-837 (relativa all'applicazione dell'art. 13, co. 5, Cost.), inserendo in esso il riferimento alla CNCTR e alla connessa nomina del Presidente. Tale allegato reca la lista degli impieghi, delle funzioni pubbliche e delle relative nomine che, in virtù del dettato costituzionale e in ragione della loro importanza per la Francia, devono essere effettuate dal Presidente della Repubblica, previo parere delle Commissioni di merito di ciascuna Assemblea parlamentare.

[2] La disciplina del controllo giudiziario delle attività svolte dal Centro nazionale di Intelligence è contenuta nella Ley Orgánica 2/2002  , de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, complementare alla legge 11/2002.