Difesa e Sicurezza

La revisione dello strumento militare

In attuazione della delega prevista dalla legge n. 244 del 2012    sulla revisione dello strumento militare - nota anche come "riforma Di Paola" il Governo ha adottato i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2014 concernenti, rispettivamente, disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (decreto n. 7 del 2014) e disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (decreto n. 8 del 2014). Sui relativi schemi di decreto A.G. n. 32 e   A.G.n. 33)   le competenti commissioni parlamentari avevano previamente espresso il prescritto parere parlamentare.

Successivamente (febbraio 2016) il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto  legislativo n. 277 (ora decreto legislativo n.91    del 26 aprile 2016), recante disposizioni integrative  e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Su tale atto la Commissione difesa della Camera, nella seduta del 20 aprile 2016, ha espresso un parere favorevole con quattro condizioni e 10 osservazioni.

Nel corso della XVII legislatura l'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012   è stato novellato dall'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge n. 185 del 2015   al fine di contemplare, oltre alla possibilità per il Governo di adottare decreti correttivi o integrativi dei decreti legislativi attuativi della delega, anche la previsione in base alla quale una quota parte non superiore al 50% dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente derivanti da tale revisione - di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c) e d) – deve essere impiegata per adottare ulteriori disposizioni integrative entro il 1° luglio 2017, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto legislativo n. 94 del 2017  .

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La legge n. 244 del 2012, approvata sul finire della sedicesima legislatura, ha inciso profondamente sul funzionamento e sulla organizzazione delle nostre Forze armate con l'obiettivo di realizzare uno strumento militare di dimensioni più contenute, ma più sinergico ed efficiente nell'operatività e pienamente integrato e integrabile nel contesto dell'Unione europea e della NATO. In sostanza, uno strumento più piccolo, ma capace di esprimere un'operatività più qualificata rispetto al passato, sostenuto da risorse per l'operatività, per il mantenimento, l'addestramento e la preparazione del personale, che li deve gestire.

 

In sintesi, la legge in esame ha conferito al Governo un' ampia delega riguardante i seguenti settori di intervento, oggetto di revisione in termini riduttivi:

 

  • l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa (articolo 1);
  • le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (articolo 2);
  • le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa(articolo 3).

 

In termini concreti tali interventi sono stati strutturati in maniera tale da conseguire, secondo una tempistica delineata nella stessa legge delega, i seguenti effetti:

 

  1. una contrazione complessiva del 30% delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa. Tale obiettivo dovrà essere conseguito entro sei anni dalla data di entrata in vigore (26 febbraio 2014) del decreto legislativo attuativo della delega relativa alla revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa.
  2. una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalle attuali 190.000 unità, da attuare entro l'anno 2024;
  3. una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024;
  4. il riequilibrio generale del Bilancio della "Funzione difesa", ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l'esercizio e 25% per l'investimento.

In relazione all'attuazione del processo di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa e della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile, la legge in esame ha previsto, poi, una  un serie di misure di diretta applicazione intese a garantire:

 

  1. la flessibilità di bilancio e il miglior utilizzo delle risorse finanziarie.
  2. una maggiore condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento in merito alle scelte concernenti l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni del personale militare.

 

Nel corso della XVII legislatura sono stati adottati sia i decreti legslativi attuativi della "riforma Di Paola", sia il decreto legislativo contenente misure integrative  e correttive dei richiamati due decreti legislativi. Inoltre, nel corso della XVII legislatura l'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012 è stato novellato dall'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge n. 185 del 2015 al fine di contemplare, oltre alla possibilità per il Governo di adottare decreti correttivi o integrativi dei decreti legislativi attuativi della "riforma Di Paola", anche la previsione in base alla quale una quota parte non superiore al 50% dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente derivanti da tale revisione - di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c) e d) – deve essere impiegata per adottare ulteriori disposizioni integrative, entro il 1° luglio 2017, volte ad assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto legislativo n. 94 del 2017, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (cfr.: tema " Il riordino delle forze armate, delle funzioni di polizia e accorpamento del Corpo forestale").

Il grafico seguente evidenzia la ripartizione prevista dalla "riforma Di Paola" con l'obiettivo a 150 mila unità:

Più nel dettaglio:

Il decreto legislativo n. 7 del 2014 attua la delega contenuta nella legge n. 244 del 2012, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) (numeri da 1 a 9), e d). Il provvedimento nel rispondere al criterio ispiratore della riforma volto a garantire, per una migliore efficacia dello strumento militare, una ripartizione delle risorse a disposizione della Difesa per il 50 per cento al personale, per il 25 per cento all'esercizio e per il restante 25 per cento agli investimenti prevede, secondo la tempistica delineata dalla legge n. 244 del 2012, la contrazione dei comandi e delle strutture organizzative ad un livello non inferiore al 30 per cento entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

Conseguentemente, buona parte dell'articolato prende in considerazione un complesso di previsioni volte a razionalizzare le strutture di vertice, operative, logistiche, formative, territoriali ed infrastrutturali delle Forze armate. La rideterminazione in riduzione della struttura organizzativa in ciascuna Forza armata è poi accompagnata dalla contestuale riduzione dei livelli ordinativi di responsabilità oltre che dall'adozione di un modello organizzativo comune, che prevede uno stato maggiore come area di vertice e un comando per ciascuna delle aree operativa, logistica territoriale, della formazione e organismi per le specifiche attribuzioni di Forza armata

Da un punto di vista formale, una parte del decreto è strutturata come novella al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e in una parte, introdotta ex novo, di "disposizioni transitorie", collocate nel libro nono del Codice. Tali, ultime disposizioni, in particolare, rendono organicamente noto il programma di riforma di ciascuna Forza armata, definendo il programma di riforma per ciascuna Forza armata necessario per il conseguimento sia dei nuovi assetti ordinamentali razionalizzati, sia della percentuale di contrazione strutturale complessiva imposta. Risulta, inoltre, indicata esplicitamente la data entro la quale deve essere adottato ogni singolo intervento nonché gli strumenti attuativi per l'esecuzione del programma.

 Per quanto concerne le singole aree in cui la riforma interviene, la novella all'articolo 15 del Codice (attribuzioni del Ministero della Difesa) attiene aree di vertice. Al riguardo, riproducendo le funzioni e i compiti attualmente previsti per il Ministero della difesa, ne demanda la ripartizione tra le aree e gli uffici a un regolamento di organizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 2e 4-bis, della legge n. 400 del 1988, stabilendo i criteri generali di riferimento, volti a conseguire standardizzazione organizzativa, univocità decisionale, coordinamento tra le aree e meccanismi di controllo della qualità dei servizi erogati. Anche in tal caso, a tutela delle garanzie partecipative, è stata poi espressamente ribadita la necessità di sentire, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, nell'ambito dell'iter approvativo del richiamato atto regolamentare.

E' presa altresì in esame la riorganizzazione del COI (Comando di vertice interforze) assicurando l'esistenza di stabili forme di collegamento con i Comandi operativi di componente, ed è altresì rivisto il potere del Capo di Stato maggiore della Difesa di impartire direttive – secondo le linee di indirizzo del Ministro della difesa -, nell'ambito delle attribuzioni indicate  agli articoli 25 e 26 del Codice, ai fini dell'esercizio delle attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per i soli compiti militari, previste dall'articolo 33, nonché delle attribuzioni tecnico-operative e del procurement del Segretario generale della Difesa nella sua veste di Direttore nazionale degli armamenti.

  Per quanto attiene alle singole Forze armate, l'Esercito assume quindi la riarticolazione dell'area centrale secondo lo standard organizzativo proprio dello Stato maggiore della Difesa, salvaguardando, però, quegli elementi di organizzazione necessari all'espletamento delle funzioni specifiche e specialistiche di Forza armata e del Capo di Stato maggiore. Anche la Marina, al pari dell'Esercito, procederà alla revisione dell'area centrale allineandosi al modello organizzativo dello Stato maggiore della Difesa, sempre mantenendo gli elementi di organizzazione specialistici peculiari di Forza armata. La citata revisione comporterà, fra l'altro, da un canto una razionale riconfigurazione di comandi di vertice delle aree logistica e della formazione, mediante l'assorbimento di funzioni gestionali attualmente attestate a reparti dello Stato maggiore e agli ispettorati, e dall'altro, l'accentuazione del ruolo di maggiore centralità e delle capacità strategiche allo Stato maggiore, attraverso una più chiara e lineare attribuzione di competenze e responsabilità. L'Aeronautica procederà quindi ad una significativa riorganizzazione di vertice i cui elementi cardine si concentreranno sulla semplificazione delle attività di coordinamento e consultazione dei comandi di vertice di Forza armata (cosiddetti Alti Comandi) con lo Stato maggiore Aeronautica, sulla rivisitazione - in chiave di efficientamento - delle funzioni di natura gestionale attinenti ai comandi di vertice e di staff strategico dello Stato maggiore Aeronautica e sulla concentrazione in una unica unità organizzativa, deputata alla direzione strategica, da parte del Capo di Stato maggiore Aeronautica, di tutti gli assetti e capacità della Forza armata.

Per quanto concerne l'Esercito il riordino dell'area operativa è volto ad assicurare la proiettabilità delle Forze, al fine di razionalizzare e semplificare la catena di comando e controllo, potenziare le forze speciali e le forze per operazioni speciali, potenziare la attività informativa tattica e operativa, accrescere l'operatività delle brigate di manovra e dei reggimenti, potenziare la capacità di ingresso (early entry/forcible entry), di reazione rapida e riserva strategica della forza congiunta e conferire maggiore protezione, proiettabilità e versatilità di impiego alle Forze attraverso la trasformazione di alcune unità pesanti in unità medie. A seguito di ciò, la componente operativa dell'Esercito, cioè la forza proiettabile da combattimento, assumerà pertanto un assetto formato da un Comando di Corpo d'Armata, un Comando di divisione proiettabile e sostenibile, brigate di manovra e assetti tattici e operativi ad altissima specializzazione, reparti di supporto al combattimento e di sostegno logistico.

La revisione dell'area operativa della Marina, sarà quindi caratterizzata da una contrazione numerica delle unità navali operative e dalla conseguente entrata in linea di unità polivalenti e multifunzionali, in grado di svolgere missioni diverse e con forte connotazione al duplice impiego. A tal fine si prevede la dismissione di un significativo numero di unità di prima e seconda linea, nonché di mezzi deputati al supporto dello strumento e all'addestramento e formazione del personale, al fine di concentrare le disponibilità finanziarie a legislazione vigente sull'operatività (addestramento e manutenzioni) delle altre Unità. L'Aeronautica, infine, darà priorità alle capacità operative irrinunciabili (ossia: difesa aerea, ingaggio di precisione, ISTAR Combat Support, difesa BMD e accesso allo spazio).

Per ciò che concerne la riforma delle aree territoriali, il progetto di riordino dell'area territoriale dell'Esercito è volto a realizzare sinergie nei settori afferenti al mantenimento e gestione di infrastrutture e alloggi e a demanio e servitù militari, nonché a consentire ulteriori razionalizzazioni delle strutture organizzative di supporto amministrativo, di gestione del personale e logistico. Nello specifico, la riorganizzazione prevede la razionalizzazione del Comando di vertice (Comando militare per il territorio), la soppressione, per fasi, di tutti i Centri documentali (ex Distretti militari), e la riconfigurazione in senso riduttivo (funzioni e strutture) dei Comandi militari Esercito. Infine è previsto che il Comando militare Esercito Veneto (riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale Nord) ed il Comando militare Esercito Campania (riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale Sud) acquisiscano competenze in materia di gestione dei concorsi operativi e non su tutto il territorio nazionale, contestualmente alla soppressione dei Comandi operativi intermedi dell'area operativa.

Per la Marina la revisione dell'area territoriale è invece strettamente connessa a quella dell'area logistica in quanto le funzioni territoriali e presidiarie confluiranno ai comandi che assolvono funzioni nell'area logistica. Il nuovo assetto territoriale prevede la soppressione del Dipartimento marittimo di Ancona, del Comando militare marittimo autonomo in Sardegna e la riconfigurazione dei Dipartimenti marittimi di Taranto e La Spezia, del Comando militare marittimo autonomo in Sicilia e del Comando Capitale in comandi logistici d'area. In tal modo viene eliminato ogni comando deputato a svolgere, in via esclusiva, le funzioni territoriali.

 In relazione, poi, alla riforma delle aree logistiche, la riorganizzazione di quella dell'Esercito prevede una struttura di comando e controllo più snella, da raggiungere attraverso la soppressione dei due Comandi logistici d'area intermedia e delle relative strutture di supporto, il transito delle funzioni, compiti e organi esecutivi nell'ambito dei Dipartimenti settoriali del Comando di vertice nonché la riconfigurazione, in senso riduttivo, degli stessi.  Per la Marina, invece, si prevede la riconfigurazione dell'Ispettorato logistico e dei fari  in Comando logistico, deputato ad assicurare il supporto tecnico logistico generale, a cui viene collegata una complessa e successiva riorganizzazione territoriale.

Una profonda contrazione riguarda, anche il Comando logistico dell'Aeronautica: si prevede, l'accorpamento degli assetti di supporto e la rilocazione sugli aeroporti già sede di reparti operativi, l'accentramento delle attività di ricezione, immagazzinamento e smistamento delle componenti manutentive dei sistemi d'arma, l'automazione e remotizzazione di sensori e sistemi, la cessione di aree demaniali all'Agenzia del demanio e l'utilizzo estensivo di apprestamenti del Servizio sanitario nazionale per ottimizzare l'impiego delle capacità sanitarie militari alle funzioni peculiari della medicina aeronautica e spaziale.

Per quanto attiene alla riforma dell'area della formazione, per l'Esercito, il progetto di riordino dell'area in argomento si inquadra nel più ampio processo di razionalizzazione già avviato con il decreto legislativo n. 253 del 2005, per la Marina, l'organizzazione dell'area formativa individua quale organo di vertice il Comando Scuole, responsabile della selezione e della formazione del personale militare, e, per l'Aeronautica, l'assetto finale del settore dedicato alla formazione al volo subirà notevoli cambiamenti nell'ottica di una revisione mirata, assicurando la miglior formazione possibile attraverso un adeguato bilanciamento fra addestramento comune e specialistico, differenziando gli iter formativi in funzione dell'impiego finale.

Da ultimo, per quanto concerne la Sanità militare, il decreto dispone alcuni interventi sulla struttura del Servizio sanitario militare, che completano un processo di riordino che ha interessato il settore e che è stato avviato già nel corso del 2012.

In particolare, oltre a disposizioni volte a favorire una maggiore interazione con il Servizio sanitario nazionale, sono state adottate delle misure volte alla riconfigurazione del vertice sanitario, alla chiusura di alcune strutture intermedie dell'organizzazione sanitaria delle singole Forze armate, all'interforzizzazione del personale del Policlinico del Celio, che rimane il solo polo ospedaliero polifunzionale della Sanità militare, ad un consistente ridimensionamento dell'area della medicina legale con la riduzione da 13 a 7 dei Dipartimenti militari di medicina legale, alla riduzione (da 9 a 3) dei centri di selezione per i VFP1, con concentrazione della selezione a Roma, Napoli e Palermo ed alla riorganizzazione in senso riduttivo del servizio trasfusionale militare.

Il decreto legislativo n. 8 del 2014  , recante disposizioni in materia di personale militare e civile della Difesa, entrato in vigore il 26 febbraio 2014, attua quanto previsto dall'articolo 3 della legge delega che reca i principi e i criteri direttivi riguardanti la revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche del personale militare e del personale civile della Difesa.
Nello specifico si prevede una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) da attuare entro l'anno 2024 e una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024.
Si tratta, quindi, di un intervento riduttivo che nel primo triennio è già definito secondo i criteri previsti dall'articolo 2, comma 3 del decreto legge c.d. spending review (6 luglio 2012, n. 95) che ha disposto una riduzione complessiva, in misura non inferiore al 10 per cento della dotazione organica del personale militare da conseguire entro il 1° gennaio 2016 e, con riferimento al personale civile, una riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale e del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale.

Nel dettaglio,  per il personale militare, la "spending review" aveva già disposto una riduzione in misura non inferiore al 10 per cento rispetto alle dotazioni organiche complessive (pari a 190.000 unità e previste dall'articolo 798 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  ). L'applicazione di tale riduzione aveva comportato la determinazione delle nuove dotazioni in circa 170.000 unità ( decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013  ), da conseguire entro il 1° gennaio 2016 attraverso le misure attuative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 29  . Con il presente provvedimento si persegue, pertanto, un'ulteriore riduzione nei termini sopra indicati (da 170.000 a 150.000 unità), in sostanziale continuità. Per il personale civile, la "spending review" aveva invece disposto una riduzione delle dotazioni organiche da oltre 30.000 a circa 27.800 unità (determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2013  ), attraverso misure attuative in corso di perfezionamento. Anche in questo caso, con il presente schema di decreto, si persegue un'ulteriore riduzione nei termini sopra indicati (da circa 27.800 a 20.000 unità), sempre in sostanziale continuità e in un'ottica di valorizzazione delle relative professionalità.
Inoltre, con la "spending review" era stata anche attuata, sia per il personale militare che per quello civile, una riduzione della dirigenza rispettivamente pari al 20 per cento del generali ed ammiragli e al 10 per cento dei colonnelli (e gradi equivalenti) nonché al 20 per cento dei dirigenti civili (come previsto per l'intero comparto del pubblico impiego) e si era dato corso, per il triennio 2013-2015, a una riduzione delle risorse finanziarie per oltre 500 milioni di euro. Per quanto riguarda il personale civile,  a partire dagli anni ‘90 del secolo scorso ed in connessione con il percorso di riorganizzazione seguito nel tempo dal Ministero della difesa (nonché con i ripetuti interventi di riduzione della spesa pubblica), le dotazioni organiche del predetto personale sono state progressivamente ridotte, tramite l'adozione di specifici provvedimenti, articolatisi tra il 1997 ed il 2013 che ne hanno portato la consistenza da 50.250 a 27.894 unità.

In relazione al personale militare il decreto legislativo nel prevedere la riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica a 150.000 unità ripartisce le stesse in riferimento a ciascuna Forza armata (Esercito 89.400 unità, Marina 26.800 unità, Aeronautica 33.800 unità) e per categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari).Si prevedono, inoltre, riduzioni delle dotazioni organiche del personale militare dirigente (gradi di colonnello e generale) e riduzione delle dotazioni organiche e la revisione delle profili di carriera dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente, unitamente ad una specifica disciplina transitoria per conseguire gradualmente i più volte richiamati obiettivi di riduzione delle dotazioni organiche complessive.
In linea di continuità con quanto disposto per le riduzioni stabilite dalla legge n. 331 del 2000   e dal decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (termine successivo al completamento delle riduzioni conseguenti alla «spending review») e fino all'anno 2024 il decreto stabilisce che le dotazioni organiche complessive degli ufficiali, dei sottufficiali, dei volontari in servizio permanente, in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica continuino ad essere annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, siano determinate con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, e che il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente sia annualmente fissato con decreto del Ministro della difesa.
Quanto alla gestione del personale in eccedenza è confermata l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri, di cui agli articoli 906 e 909 del Codice dell'ordinamento militare, mentre per il personale militare non dirigente, sono previsti transiti a domanda nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche (nell'ambito dei posti resi disponibili dalle amministrazioni interessate entro il limite delle relative facoltà assunzionali).        
Per quanto riguarda, il personale civile, in attuazione, della delega conferita dalla legge n. 244 del 2012  , il decreto legislativo in esame stabilisce la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile a 20.000 unità e la connessa disciplina transitoria per conseguire gradualmente la riduzione delle dotazioni organiche complessive. Nel dettaglio, per conseguire gradualmente la predetta riduzione la dotazione organica complessiva viene rideterminata, a cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze), e la ripartizione della dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola la Difesa viene effettuata con decreto del Ministro della difesa (su proposta del Capo di Stato maggiore della Difesa, d'intesa con il Segretario generale della Difesa per l'area di relativa competenza). Quanto alla gestione del personale in eccedenza, è poi prevista l'adozione con decreto del Ministro della difesa di specifici piani di riassorbimento, mentre il personale in eccedenza non diversamente riassorbibile sarà invece posto in disponibilità, per un periodo massimo di 60 mesi.

Il decreto legislativo n. 91 del 2016  , già atto del Governo n. 277 del 2016, reca una serie di modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2014, entrati in vigore il 26 febbraio 2014.

Il fondamento giuridico di tale provvedimento va individuato  nel comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2012   ai sensi del quale entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei richiamati decreti legislativi il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive delle norme delegate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

 

Il decreto legislativo n. 91 è  ; strutturato in due diversi capi rispettivamente riferiti al decreto legislativo n.7 e al decreto legislativo n. 8 per complessivi 14 articoli.

  1. Per quanto concerne le modifiche previste dal Capo I dello schema di decreto si prevede:

  • il rinvio, dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2016, della soppressione del Comando 2° FOD in San Giorgio a Cremano (NA).

 

  • la riconfigurazione e non più soppressione del Comando Supporti in Verona;

 

  • la riconfigurazione del Comando Regione Militare Nord in Torino, entro il 31 marzo 2016, in Comando Militare Esercito Piemonte con contestuale abbassamento di rango e transito di parte delle attribuzioni - quelle attinenti al Piemonte - al Comando intermedio multifunzione con sede a Bolzano;

 

  • la riconfigurazione dei Comandi Militari Autonomi Sardegna e Sicilia, in Comandi Militare Esercito, con contestuale riduzione del rango. Entro il 31 dicembre 2018 i richiamati Comandi acquisiranno anche le funzioni dei Centri Documentali di Cagliari e Palermo che, pertanto, saranno definitivamente soppressi;

 

  • la riconfigurazione entro il 31 marzo 2016 dell'Istituto Geografico Militare in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle proprie attribuzioni nel settore territoriale.

 

Per quanto concerne, invece, la realizzazione di tre nuovi Comandi interregionali multifunzionali, compresa la riconfigurazione del Comando Forze di Difesa interregionale del Nord, si tratta, in particolare del:

 

  1. Comando Forze di Difesa Interregionale NORD. Entro il 31 marzo 2016 il Comando sarà ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterrninazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative;

 

  1. Comando delle Truppe Alpine. Entro il 31 marzo 2016 il Comando sarà ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione in ragione della rideterrninazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative; anche conseguenti alla soppressione del 2° FOD;

 

  1. Comando Forze di Difesa Interregionale SUD. Entro il 31 marzo 2016 il Comando sarà ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterrninazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative.

Infine, sempre con riferimento alle riorganizzazioni dell'Area operativa dell'esercito, lo schema di decreto in esame, nel confermare la ridislocazione e riconfigurazione a Roma, a partire dal 31 dicembre 2018 del COMFOTER, ne modifica la denominazione in COMFOTER COE – Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito – quale responsabile delle attività di indirizzo e dell'approntamento dei Comandi e delle unità operative nonché della condotta delle operazioni delegate alla Forza armata.

 

 Per  quanto concerne le modifiche previste dal Capo II dello schema di decreto si prevede, in particolare:

  1. l'unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare nell'l'istituendo Corpo del genio della Marina, suddiviso in tre specialità, genio navale, armi navali e infrastrutture;
  2. disposizioni riguardanti la disciplina del reclutamento, dello stato giuridico, della formazione e dell'avanzamento del personale delle Forze armate, compreso il regime transitorio;
  3. novelle alle norme del Codice dell'ordinamento militare che regolano l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei Carabinieri.  Le modifiche riguardano, in particolare, gli articoli 1067 (Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali), 1084 (Personale militare che cessa dal servizio per infermità), 1090 (Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale) e 1099 (Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione) del Codice;
  4. disposizioni transitorie volte a realizzare con gradualità  la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
  5. disposizioni concernenti la formazione del personale civile della Difesa, la profilassi vaccinale del personale militare, la gestione del Fondo casa;
  6. semplificazione delle procedure relative alle nomine dei vertici militari.

In relazione al provvedimento in esame si segnala che sul relativo schema trasmessp al Parlamento (A.G. 277  ),  la Commissione difesa della Camera, nel corso della seduta del in data 20 aprile 2016, ha espresso un parere favorevole con 4 condizioni e 10 osservazioni.  

I

La relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato 2016 fornisce la seguente tabella:

I seguenti grafici indicano, rispettivamente, la consistenza organica del personale militare alla data del 31 dicembre 2016, pari a a 169.730 unità e l'obiettivo di riduzione generale a 150.000 previsto dalla "riforma Di Paola"


Il grafico seguente mette in relazione il numero del personale militare negli anni 2015-2016, le previsioni per il 2017 e quello da raggiungere nel 2024.
Si ricorda che il grado di primo maresciallo è stato inserito dal decreto legislativo "Riordino forze armate" n. 56/2017.