Autonomie territoriali e finanza locale

Gli investimenti degli enti locali: intese regionali e patti di solidarietà nazionale

La nuova disciplina del pareggio di bilancio per le regioni e gli enti locali prevede alcuni elementi di flessibilità volti ad evitare che il vincolo del rispetto del saldo di equilibrio possa influire negativamente sulla spesa per investimenti.

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Il superamento del Patto di stabilità interno ed il passaggio ad un vincolo univoco del pareggio di bilancio per Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane rappresenta per gli enti locali una occasione favorevole per riprendere una politica espansiva della spesa in conto capitale, sfavorita dal meccanismo del Patto che richiedeva risultati di avanzo che le amministrazioni conseguivano principalmente riducendo la spesa per investimenti.

Il raggiungimento di un saldo di sola competenza in pareggio, richiesto dalla nuova regola contabile (come dispone espressamente l'articolo 9, comma 1, della legge di attuazione del pareggio di bilancio - L. n. 243 del 2012), rappresenta già di per sé un elemento di flessibilità a vantaggio di una ripresa della spesa per investimenti, sia sotto il profilo dei pagamenti, resi ora liberi dai vincoli del Patto, sia sotto il profilo degli impegni, visto che il nuovo saldo di competenza richiede il conseguimento di un saldo in pareggio e non più di un saldo in avanzo come nel passato.

A ciò si aggiunge la flessibilità insita nei meccanismi stessi di calcolo del saldo, dovuta soprattutto all'inclusione, tra le entrate finali del saldo, del Fondo Pluriennale Vincolato   (FPV) che rappresenta un elemento di raccordo intertemporale tra i bilanci annuali garantendo la copertura degli impegni finanziati in bilancio con entrate accertate negli anni precedenti. Inoltre, il riaccertamento straordinario dei residui (richiesto al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria, in base ai principi della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011) ha consentito di far transitare al Fondo Pluriennale Vincolato risorse destinate ad investimenti - rendendole così valide ai fini dell'equilibrio di finanza pubblica - precedentemente confluite nell'avanzo di amministrazione.

Al di là della flessibilità insita nei meccanismi di calcolo, il nuovo vincolo di finanza pubblica prevede inoltre - in continuità con l'impianto già disegnato dal Patto di stabilità - meccanismi di compensazione di spazi finanziari all'interno del territorio regionale, e subordinatamente anche a livello nazionale, per consentire agli enti di utilizzare gli spazi finanziari in base alle effettive esigenze di spesa, riducendo l'eventualità che il rispetto del saldo si ripercuota negativamente sulle capacità di spesa dell'ente, come già accaduto in passato.

Per evitare dunque che il nuovo vincolo - spostato dai pagamenti agli impegni - possa riprodurre sulla programmazione degli investimenti le stesse tensioni generate dal Patto sui pagamenti, è prevista la possibilità di effettuare operazioni di indebitamento o di investimento attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sulla base di intese regionali che garantiscano, nell'anno considerato, il rispetto dell'equilibrio per il complesso degli enti della regione, compresa la regione stessa.

Il meccanismo, che interviene laddove le operazioni eccedano per gli enti locali interessati lo spazio finanziario consentito dal proprio equilibrio, riproduce lo scambio di spazi già sperimentato con successo dalle amministrazioni territoriali nel passato e del quale ancora nel 2016 residua un trascinamento per le quote di recupero degli enti cedenti/acquirenti nel biennio precedente.

La disciplina di riferimento per i suddetti elementi di flessibilità è costituita dall'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 sopra citata nel quale si prevede che: a) le operazioni di investimento realizzate attraverso l'indebitamento o l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione; b) le medesime operazioni, se non soddisfatte mediante le intese regionali, possono effettuarsi sulla base dei patti di solidarietà nazionale, anche in tal caso fermo restando il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali.

Va precisato che sia l'intesa regionale che il patto di solidarietà nazionale intervengono solo ad integrazione – e non in sostituzione - degli spazi finanziari già disponibili per ciascun ente territoriale, qualora non sufficienti all'effettuazione degli investimenti: i due istituti, pertanto, non sono attivabili per le operazioni di investimento effettuabili dagli enti interessati mediante il ricorso all'indebitamento ed all'avanzo di amministrazione nel rispetto del proprio saldo di equilibrio, come stabilito dall'articolo 9 sopra indicato.

Va parimenti precisato che entrambi gli istituti di flessibilità previsti dall'articolo 10 hanno carattere c.d. "orizzontale", in cui il peggioramento del saldo di taluni enti (quelli che chiedono spazi) viene compensato dal corrispondente miglioramento di altri enti (che cedono spazi), in modo da garantire comunque, senza oneri a carico della finanza pubblica, il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti regionali. Carattere invece "verticale" – in cui cioè il peggioramento degli enti che chiedono spazi finanziari è compensato da risorse finanziarie stanziate dallo Stato - ha lo specifico patto di solidarietà nazionale previsto dalla legge di bilancio 2017 e rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018, come più avanti si illustra.

Si rammenta che gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale sono attribuiti agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità. Qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà previsti dal richiamato D.P.C.M. non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo.

Il medesimo articolo 10 ha demandato l'attuazione delle norme ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M. 21 febbrao 2017, n. 21  ). Sul relativo schema  (A.G. n.385  ) le Commissioni bilancio delle Camere hanno espresso il parere   in data 7 febbraio 2017.

A partire dal 2018, i comuni facenti parte di un'unione di comuni, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni (come introdotto dal comma 874, lett. b) dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 (L.n. 205/2017  )).

Le intese regionali sono finalizzate a permettere alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di effettuare operazioni di investimento da realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Le operazioni oggetto dell'intesa, ossia la cessione e l'acquisizione di spazi finanziari, devono assicurare, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di pareggio del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

Il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, prevede che le regioni e le province autonome avviano l'iter delle intese regionali, entro il termine perentorio del 15 gennaio di ogni anno (15 marzo nel 2017 e 15 febbraio nel 2018), in modo che entro il successivo 28 febbraio (30 aprile nel 2017 e 31 marzo nel 2018) le regioni stesse e gli enti locali interessati possano possono cedere/richiedere, per uno o più esercizi successivi (fino ad un massimo di 5 anni), spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.

Ovviamente, le richieste si riferiscono a spazi aggiuntivi rispetto a quelli già disponibili per ciascun ente territoriale nel pieno rispetto del proprio saldo di equilibrio.

Nel caso di richiesta, l'ente territoriale interessato deve pertanto fornire alcune specifiche informazioni, volte a dar compiuto conto delle disponibilità di bilancio al fine di evidenziare che gli spazi richiesti risultino effettivamente aggiuntivi rispetto a quelli che l'ente può ordinariamente utilizzare nell'ambito del proprio saldo di equilibrio.

Al fine di garantire la concreta utilizzabilità di quanto richiesto, vengono poi stabiliti alcuni criteri di priorità nell'assegnazione degli spazi, volti a favorire:

  • i comuni fino a 1.000 abitanti;
  • i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione nel quinquennio precedente all'anno dell'intesa. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'anno dell'intesa stessa;
  • gli enti territoriali che dispongono, contestualmente, di progetti esecutivi e di risorse finanziarie spendibili, e che, dunque, possono più facilmente di altri utilizzare gli spazi medesimi. Cicostanze, queste che si riscontrano sulla base della presenza di una liquidità di cassa e di una quota di avanzo di amministrazione già vincolato per l'investimento. In tali situazioni l'attribuzione di spazi finanziari consente all'ente interessato di utilizzare la liquidità disponibile per l'operazione di investimento, con un peggioramento del risultato di bilancio che viene compensato dal miglioramento del risultato medesimo da parte degli enti che cedono il proprio spazio disponibile, ad esempio perché in possesso di un avanzo di amministrazione non spendibile in mancanza di investimenti immediatamente avviabili.

La procedura di assegnazione degli spazi finanziari deve concludersi entro il termine perentorio del 31 marzo (31 maggio nel 2017 e 30 aprile nel 2018), termine entro il quale le regioni approvano, con delibera di Giunta, le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili. Entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i nuovi saldi obiettivo rideterminati e alla Ragioneria generale dello Stato tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della  egge 24 dicembre 2012, n. 243.

Gli enti che cedono/acquisiscono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di miglioramento/peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni. La quota del primo anno non può superare il 50 per cento. Spetta, tuttavia, alla regione, in ultima analisi, definire tempi e modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi, sulla base delle proposte avanzate dagli enti locali

Al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, è consentito alle regioni di poter cedere agli enti locali del proprio territorio spazi finanziari per i quali non viene prevista la restituzione negli esercizi successivi.

L'articolo 2 del D.P.C.M. 21/2017    ha previsto infine l'istituzione di un Osservatorio presso il Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari oggetto delle intese, finalizzati alla realizzazione degli investimenti. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio, sono state stabilite con il D.M. 23 novembre 2017, n. 207  . A tal fine viene altresì previsto che gli enti beneficiari degli spazi trasmettano le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della   Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP  ) 

In tale quadro normativo, si inserisce lo schema di decreto (A.G. 495), volto - con lo scopo, secondo quando dichiarato nella relazione illustrativa, di una "organicità di disciplina in un quadro di coerenza con il sistema delle fonti normative" – ad inserire la disciplina dell'Osservatorio direttamente nel D.P.C.M. n. 21 del 2017, sopprimendo, dunque, il D.M. n. 207/2017.

Su tale schema di decreto, all'esame delle competenti Commissioni parlamentari al termine della XVII legislatura, la Commissione bilancio della Camera dei Deputati non è giunta all'espressione del parere, mentre la V Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo con condizioni nella seduta del 17 gennaio 2018  .

 

In caso di mancato avvio delle intese entro i termini stabiliti, viene previsto l'esercizio del potere sostitutivo   da parte dello Stato, che, dopo diffida alle regioni per l'avvio dell'iter dell'intesa, in caso di inadempienza, adotta le misure necessarie a tal fine in modo da concludere la redistribuzione degli spazi finanziari entro il 15 maggio (15 luglio nel 2017 e 15 giugno nel 2018) ovvero nomina un apposito commissario (entro il 30 maggio), con deliberazione del Consiglio dei ministri. Il potere sostitutivo in questione può attivarsi altresì qualora le regioni avviino ma poi non proseguano la procedura di intesa, dovendosi in tal caso pervenire all'assegnazione degli spazi finanziari entro il 15 giugno (15 agosto nel 2017 e 15 luglio nel 2018).

Con riguardo alla questione del potere sostitutivo, si segnala che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 252 del 2017  , ha dichiarato fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e da alcune Regioni in relazione all'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge n. 164/2016, nella parte in cui, nel sostituire l'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, prevede che le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sia disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, atteso che le modalità attraverso le quali può essere esercitato il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni o delle Province autonome devono essere previste da un atto fornito di valore di legge e non da un decreto. Di conseguenza, viene meno l'articolo 3 del ripetuto D.P.C.M. n. 21 del 2017, concernente appunto le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato in caso di mancato/ritardato avvio delle intese regionali.

Restano ferme, in ogni caso, le sanzioni previste a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non sanciscono l'intesa regionale.

Si rammenta, infatti, che la disciplina sulle intese si completa con le regole sanzionatorie disposte in materia dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232   (legge di bilancio 2017) e richiamate dall'articolo 5 del D.P.C.M. n. 21 del 2017. Si tratta in particolare dei commi 506, 507 e 508 della legge di bilancio suddetta, che interessano la procedura di assegnazione degli spazi finanziari con riguardo alle tre diverse fattispecie in cui non si sancisca l'intesa regionale ovvero non si utilizzino gli spazi ottenuti o, infine, non si effettuino le comunicazioni previste.

In tali circostanze i commi dispongono:

  • che alle regioni che non sanciscono l'intesa regionale si applicano, nell'esercizio della mancata intesa, alcune sanzioni sul divieto di assunzione di personale, nonché sul limite all'assunzione di impegni per spese correnti;
  • che qualora gli spazi finanziari concessi ai sensi delle intese e dei patti di solidarietà nazionale non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio successivo;
  • che ove l'ente territoriale beneficiario degli spazi finanziari non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal D.P.C.M., lo stesso non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.

Indicazioni e precisazioni sulle procedure e sugli adempimenti  da seguire da parte di regioni ed enti locali ai fini del ricorso alle intese regionali sono dettate dalla Ragioneria generale dello Stato nell'ambito delle istruzioni emanate in ordine alla nuova disciplina del pareggio di bilancio degli enti territoriali,  da ultimo con la circolare n. 5 del 2018  

Il comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, prevede che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento che non hanno potuto essere soddisfatte sulla base degli spazi prodotti dalle intese regionali, possano essere effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionale, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali.

Il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, all'articolo 4, introduce la disciplina generale in materia di patti di solidarietà nazionale e relativo avvio dell'iter (c.d. Patto di solidarietà nazionale "orizzontale"), specificando il soggetto (Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), i termini di avvio e le modalità, nonché i contenuti minimi delle domande di richiesta/cessione degli spazi finanziari.

In particolare, si dispone che entro il 1° giugno di ciascun anno la Ragioneria generale dello Stato avvia l'iter dei patti di solidarietà nazionale, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali interessati di cedere, ovvero richiedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento. Entro il 15 luglio, le regioni e gli enti locali comunicano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, e la Ragioneria generale dello Stato provvede entro il successivo 31 luglio alla distribuzione degli spazi stessi, distintamente per regioni, città metropolitane, province e comuni. L'assegnazione deve essere effettuata secondo i seguenti criteri di priorità delle richieste:

  • dei comun con popolazione fino a 1.000 abitanti;
  • degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi, validati e approvati, completi del cronoprogramma della spesa, e di risorse finanziarie spendibili, individuate nella maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione ovvero alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;

Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari residui, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione, nel rispetto del saldo di equilibrio.

Entro lo stesso termine del 31 luglio, poi, la Ragioneria generale dello Stato aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari per ciascun anno: si dispone che l'obiettivo di saldo degli enti che cedono spazi deve essere migliorato nel biennio successivo per un importo annuale pari alla metà della quota ceduta e, corrispettivamente, che l'obiettivo degli enti che acquisiscono spazi è diminuito nel medesimo biennio, per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.

Si dispone infine che, come già per le intese regionali, gli enti beneficiari degli spazi finanziari trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche    (BDAP-MOP).

Da ultimo, si ricorda che il comma 1 dell'articolo 43-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, prevede che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, agli enti locali colpiti dal sisma del 2016  nel centro Italia sono assegnati spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale in misura pari alle spese sostenute per favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.

Al riguardo, nella circolare n. 5 del 2018 della RGS si precisa che per "miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione" si intendono tutti gli interventi su immobili e infrastrutture, ivi incluse le nuove costruzioni, ancorché non legati alla ricostruzione post sisma. Gli spazi finanziari concessi saranno pari agli investimenti effettuati. Di conseguenza, non occorre effettuare ex ante alcuna richiesta di spazi finanziari né per l'esercizio 2017, né per gli esercizi 2018 e 2019.
L'unico obbligo in capo ai comuni sarà quello di attestare, in sede di certificazione del saldo di equilibrio, che l'eventuale differenza negativa tra saldo conseguito e saldo obiettivo deriva dall'applicazione delle citate disposizioni.

Con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016  ), è stato definito uno specifico patto di solidarietà nazionale "verticale"   - che interessa sia gli enti locali   (art. 1, comma 485 - 494) che le regioni   (art. 1, commi da 495 - 501) - al fine di favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, che rientra negli ambiti dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243/2012.

Il carattere verticale è da ricondurre alla circostanza che gli spazi di disavanzo concessi agli enti richiedenti – che nei patti orizzontali sono compensati da corrispondenti spazi di avanzo degli enti che cedono spazi - sono a carico di risorse del bilancio dello Stato.

La legge di bilancio per il 2017 aveva assegnato alle regioni e agli enti locali spazi finanziari, per il triennio 2017-2019, nel limite di 700 milioni di euro annui per gli enti locali (di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica) e di 500 milioni di euro annui per le regioni.

La legge di bilancio per il 2018 (art. 1, comma 874, legge n. 205/2017) ha rifinanziato questi patti nazionali, ampliando gli spazi finanziari concessi agli enti locali spazi fino al limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (in luogo dei 700 prima previsti), incrementando di 100 milioni (da 300 a 400 milioni) la quota delle suddette risorse da destinare all'edilizia scolastica, ed inserendo una ulteriore finalizzazione, per 100 milioni annui, in favore degli interventi di impiantistica sportiva.

La norma dispone poi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 un ulteriore stanziamento – sempre riferito all'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale, pari a 700 milioni di euro annui.

Gli spazi in questione non possono essere richiesti qualora le operazioni di investimento da parte di ciascuna regione e di ciascun ente locale possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di pareggio, di cui al comma 1, dell'articolo 9, della medesima legge n. 243 del 2012.

Tale disposizione mira, infatti, a favorire gli investimenti degli enti virtuosi, quelli cioè che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione rispettando nel contempo il saldo di equilibrio di bilancio, a causa dei limitati importi iscritti nel fondo crediti di dubbia esigibilità e per il rimborso dei prestiti.

L'assegnazione degli spazi si articola secondo una procedura differenziata, in base agli investimenti da realizzare.

Per gli spazi finanziari destinati ad interventi di edilizia scolastica, gli enti locali comunicano gli spazi di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Struttura di missione   per il coordinamento degli interventi di edilizia scolastica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; entro il 5 febbraio di ciascun anno, la Struttura di missione comunica alla Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale, tenendo conto di un certo ordine prioritario.

Le priorità riguardano:
  • interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno precedente
  • interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato, che non abbiano pubblicato il bando alla data della richiesta di spazi finanziari;
  • interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato, che non abbiano pubblicato il bando alla data della richiesta di spazi finanziari;
  • interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;
  • altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP.

Per gli spazi finanziari destinati ad interventi di impiantistica sportiva, gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che individua per ciascun ente locale gli spazi finanziari tenendo conto di alcuni criteri prioritari.

Le priorità riguardano:
  •  interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma , che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;
  • altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, completo del CUP e del cronoprogramma , che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;
  • interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;
  • altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP.

 

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e Ufficio per lo sport - individuano gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 10 febbraio di ogni anno.

Quanto agli altri interventi diversi dall'edilizia scolastica e dall'impiantistica sportiva, gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti alla Ragioneria generale dello Stato. Quindi con decreto del Ministero dell'economia è determinato l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale sulla base, anche per tali interventi, di criteri di priorità indicati in norma.

L'ordine prioritario riguarda i seguenti investimenti (finanziati da avanzo di amministrazione o da indebitamento):
  • investimenti dei comuni colpiti da eventi sismici, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione;
  • investimenti degli enti locali finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono già stati attribuiti spazi finanziari;
  • investimenti dei comuni istituiti a seguito dei processi di fusione, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, completo del cronoprogramma della spesa;
  • investimenti la cui progettazione esecutiva è finanziata a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 41-bis del D.L. n. 50/2017 in favore dei comuni delle zone ad alto rischio sismico;
  • spese per investimenti finalizzati all'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
  • investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, completo del cronoprogramma della spesa;
  • investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, completo del cronoprogramma della spesa;
  • progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione;
  • investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, completo del cronoprogramma della spesa.

Una procedura analoga a quella illustrata per gli enti locali trova applicazione, con riferimento alle spese di investimento delle regioni e province autonome, per le quali si prevede, per avviare il procedimento, la comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato degli spazi finanziari di cui le regioni necessitano, entro il 20 gennaio di ciascun anno. Indi con decreto del Ministero dell'economia vengono attribuiti gli spazi finanziari agli enti interessati, secondo criteri di priorità riportati in norma, riferiti all'adeguamento e al miglioramento antisismico degli immobili e, indi, alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati.

Si precisa che gli spazi finanziari acquisiti mediante il patto di solidarietà nazionale "verticale" sono assegnati agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito e devono essere utilizzati nel rispetto delle priorità e delle modalità di utilizzo sopra citate. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità. Pertanto, in caso di mancato utilizzo, gli spazi non utilizzati sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale di competenza per lo stesso importo.

L'ente territoriale beneficiario attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo.

Qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione. Quindi, in caso di utilizzo degli spazi finanziari per una quota inferiore al 90 per cento, nell'anno di competenza 2018, l'ente non può partecipare alle intese regionali e ai patti di solidarietà nazionali nel secondo esercizio finanziario successivo (2020).

Come già segnalato per le intese regionali,  anche per i patti di solidarietà nazionale in esame  indicazioni, procedure ed adempimenti sono contenute della circolare n. 5 del 2018   della Ragioneria generale dello Stato già citata in riferimento alle intese medesime.

L'attribuzione degli spazi finanziari, per l'anno 2017, a favore degli enti locali, per complessivi 700 milioni di euro stanziati dal comma 485 della legge di bilancio 2017, è stata disposta con il D.M. Economia del 14 marzo 2017  .

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per favorire gli investimenti per complessivi 500 milioni di euro nel 2017, già stanziati dal comma 495, è stata disposta dall'articolo 33 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, sulla base dell'Intesa del 23 febbraio 2017 raggiunta in Conferenza Stato-regioni.