La legge 6 ottobre 2017, n. 158 ("Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni"), contiene misure che riguardano i piccoli comuni (comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti), al fine di sostenere lo sviluppo sostenibile, l'equilibrio demografico, favorendo la residenza in tali comuni, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché il sistema dei servizi essenziali, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2017 del testo della legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni", si è finalmente concluso l'iter parlamentare di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, che si è svolto nell'arco di ben quattro legislature (considerando che la prima proposta di legge risale al 3 luglio 2001, XIV legislatura).
S i tratta di un insieme di disposizioni e di interventi che vengono previste in favore dei c.d. "piccoli comuni" - intendendosi per tali i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti - per l'attivazione di iniziative volte al loro sostegno e valorizzazione. Vengono indicati nuovi strumenti operativi che i piccoli comuni possono attivare non solo per un loro rilancio in termini economici, ma quanto meno per porre freno a quei fenomeni di calo demografico che hanno caratterizzato tali enti negli ultimi decenni, anche in conseguenza della costante riduzione nei confronti dei cittadini ivi residenti di taluni servizi essenziali, quali l'istruzione, la salute e i trasporti.
Tra gli interventi principali vi è l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.
Il Fondo, istituito con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, è stato incrementato di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, dal comma 862 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), per un complesso di 160 milioni di euro.
Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo confluiscono altresì le risorse previste dall'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
L'utilizzo delle risorse del Fondo è disciplinato attraverso la predisposizione di un "Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni", adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 158 (teoricamente quindi entro il 16 maggio 2018).
Non tutti i piccoli comuni possono essere ammessi ai benefici finanziari del Fondo, ma devono rientrare in una delle dodici tipologie indicate:
a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, n. 78, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;
l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;
m) comuni istituiti a seguito di fusione;
n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 147 del 2013.
La legge n. 158 individua una serie di modalità di intervento che i piccoli comuni possono porre in essere per l'attivazione di iniziative volte al loro sostegno e valorizzazione.
Interventi di recupero a vario titolo sono previsti agli articoli da 4 a 7 della legge n. 158: l'articolo 4 reca disposizioni per il recupero e riqualificazione dei centri storici, l'articolo 5 per il contrasto dell'abbandono di immobili, l'articolo 6 per l'acquisizione di case cantoniere e stazioni ferroviarie disabilitate e l'articolo 7 per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti religiosi.
Con riferimento ai centri storici, la legge prevede la possibilità per i piccoli comuni di individuare, all'interno dei centri storici, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, da riqualificare mediante interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, che rispettino le tipologie delle strutture originarie.
Gli interventi integrati risultano assai variegati:
- il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati;
- la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone;
- la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato;
- il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani;
- gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici nonché alla loro riqualificazione energetica; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati;
- il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
Con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, si prevede la possibilità per i comuni di promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome.
La legge consente anche ai comuni di acquisire e riqualificare immobili per contrastare l'abbandono di terreni e di edifici e di stipulare intese per il recupero di case cantoniere e di stazioni ferroviarie non più utilizzate. In particolare, è prevista la possibilità di acquisizione di stazioni ferroviarie dismesse o case cantoniere per destinarle a presidi di protezione civile o sedi di promozione di prodotti tipici locali, nonché del sedime ferroviario dismesso per la destinazione a piste ciclabili nonchè la fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica.
I piccoli comuni potranno anche concordare convenzioni con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso Intese con lo Stato per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.
Altre misure previste dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158 riguardano: la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga e e programmi di e-government nei territori dei piccoli comuni; l'utilizzo dei servizi postali per l'effettuazione di pagamenti; il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile.
Specifiche disposizioni riguardano i servizi di trasporto e istruzione, la distribuzione dei quotidiani e la promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica.