Ambiente e gestione del territorio

Valutazioni e controlli ambientali

Le norme in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA), contenute nella parte seconda del cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) sono state interessate da numerose modifiche nel corso della XVII legislatura. In particolare, la disciplina in materia di VIA, già interessata da modifiche volte ad adeguarla alla normativa europea e a superare la procedura di infrazione 2009/2086 (art. 15 del D.L. 91/2014), è stata oggetto di un'ampia riscrittura, operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE.

Nel corso della XVII legislatura, è stata inoltre approvata la legge n. 132/2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente.

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Il D.lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale) ha uniformato e razionalizzato la normativa per la valutazione di impatto ambientale (VIA), la valutazione ambientale strategica (VAS) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Il Ministero dell'ambiente e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a seconda delle diverse tipologie di progetti, sono le autorità a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio.

Il Sistema delle agenzie ambientali svolge un ruolo rilevante nel sistema delle valutazioni ambientali, sia attraverso il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti dei procedimenti, sia attraverso pareri e valutazioni tecniche. Inoltre il Sistema, sulla base di quanto disposto dal Dlgs 152/2006, svolge un'attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di piani e programmi e delle opere approvate. Il ruolo del Sistema è stato potenziato in conseguenza dell'approvazione della legge n. 132/2016.

La disciplina in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di derivazione europea, è contenuta nella parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente). Tale disciplina è stata oggetto di numerose modifiche puntuali, avvenute nella prima parte della XVII legislatura. La maggior parte delle modifiche è però stata superata, o comunque rivisitata, nell'ambito della riforma complessiva della disciplina, operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE.

Di seguito, quindi, si dà conto degli aspetti salienti della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017, limitando l'analisi delle modifiche puntuali succitate a brevi cenni, nonché dei provvedimenti da cui essa è scaturita.

Le novità della direttiva 2014/52/UE

La direttiva 2014/52/UE - che ha modificato la direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (c.d. direttiva VIA) e a cui gli Stati membri devono conformarsi entro il 16 maggio 2017 - è entrata in vigore il 15 maggio 2014 e risulta composta da cinque articoli e da un allegato. Lo scopo principale delle modifiche recate dalla direttiva 2014/52/UE è rafforzare la qualità della procedura di impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza statale (considerando 3).

Le principali novità riguardano:

- la possibilità di fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto di una valutazione di impatto ambientale;

- l'obbligo per il committente di fornire informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti negativi significativi sull'ambiente, tenendo conto dei risultati disponibili di altre valutazioni effettuate in base a normative europee diverse dalla direttiva 2014/52/UE;

- la separazione funzionale tra autorità competente e committente, per evitare i conflitti d'interesse;

- le sanzioni che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;

- le informazioni ambientali che devono essere tempestive e disponibili anche in formato elettronico.

 

La delega per il recepimento

La delega al Governo per il recepimento della direttiva 2014/52/UE è stata concessa dalla legge 9 luglio 2015, n. 114   (legge di delegazione europea 2014) che, all'art. 14, ha altresì dettato una serie di principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega stessa.

In particolare, la lettera a) dell'art. 14 ha previsto la semplificazione, l'armonizzazione e la razionalizzazione delle procedure di VIA, anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale.

Si tratta questo di un obiettivo che è stato esplicitato nel corso dell' audizione svolta presso la Commissione bicamerale per la semplificazione amministrativa il 27 gennaio 2016   .

Il decreto delegato n. 104/2017

In attuazione della delega, è stato adottato il  ecreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104  .

Si tratta di un decreto di 27 articoli, prevalentemente volti a modificare o sostituire gli articoli della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152 (c.d. Codice dell'ambiente, d'ora in avanti Codice) in cui è contenuta la disciplina nazionale della valutazione di impatto ambientale.

I nuovi procedimenti di VIA

Il D.Lgs. 104/2017 non si è limitato a trasporre nell'ordinamento nazionale le novità introdotte dalla direttiva 2014/52/UE ma, in accoglimento dei criteri dettati dalla legge delega (in particolare quello contenuto nella citata lettera a), orientato alla "semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale"):

  • ha modificato il procedimento di VIA (artt. 12-14). La nuova disciplina si applica, in maniera diretta, solamente ai procedimenti di VIA di competenza statale. Infatti, qualora un progetto sia sottoposto a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le procedure siano svolte in conformità alle norme in materia di VIA dettate dal cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006). Viene altresì previsto che il procedimento di VIA di competenza regionale si svolga con le modalità del provvedimento autorizzatorio unico regionale (disciplinato dal nuovo art. 27-bis del Codice, introdotto dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 104/2017);
  • ha introdotto, nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, un nuovo procedimento, alternativo a quello ordinario, attivabile su richiesta del proponente e che consente di concentrare in un unico provvedimento (denominato "provvedimento unico in materia ambientale", d'ora in poi indicato nel seguito con l'acronimo PUA) tutti i titoli abilitativi o autorizzativi in materia ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale (art. 16, comma 1). Per garantire una valutazione coordinata dei vari titoli abilitativi e autorizzativi e la loro confluenza in un unico provvedimento autorizzatorio viene utilizzato lo strumento della conferenza di servizi decisoria.

I casi in cui deve essere attivato il procedimento di VIA sono disciplinati dall'art. 6, comma 7, del Codice (come riscritto dall'art. 3 del D.Lgs. 104/2017).

L'ambito di applicazione risulta determinato anche dalle modifiche e dalle abrogazioni operate, sul testo degli allegati, dagli artt. 22 e 26 del decreto legislativo n. 104, considerato che l'attivazione della procedura di VIA riguarda essenzialmente i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del Codice (che contengono, rispettivamente, gli elenchi dei progetti sottoposti a VIA statale e regionale), nonché quelli per i quali la procedura di screening si è conclusa con una valutazione dell'autorità competente che ritiene che dal progetto possano derivare impatti ambientali significativi e negativi.     

Occorre segnalare che con il D.Lgs. 104/2017 si è provveduto a  ricondurre nell'ambito del Codice dell'ambiente le disposizioni che, in precedenza, erano state dettate dal  D.Lgs. 127/2016   (recante norme per il riordino della disciplina  in materia di conferenza di servizi) al fine di regolamentare il caso di progetti sottoposti a VIA, per la realizzazione dei quali sono necessari autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati.
Il D.Lgs. 127/2016, nel riscrivere l'art. 14 della L. 241/1990, aveva infatti previsto, in tali casi, lo svolgimento obbligatorio della conferenza di servizi prevista dalla previgente normativa sulla VIA, facendo della conferenza di servizi il luogo necessitato, e non più facoltativo, di acquisizione di tutti gli atti d'assenso necessari. Le nuove norme introdotte dal D.Lgs. 127/2016 avevano inoltre configurato la conferenza di servizi per progetti sottoposti a VIA come una conferenza decisoria e stabilito altresì di lasciare "ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale".
Le disposizioni suddette sono state oggetto di modifica da parte del D.Lgs. 104/2017.
In particolare, nella riscrittura del succitato comma  4 dell'art. 14 della L. 241/1990 è stato chiarito che la disposizione si riferisce ai soli progetti sottoposti a VIA regionale e, per tali progetti, è stato fatto rinvio alla conferenza di servizi decisoria disciplinata dal nuovo art. 27-bis del Codice dell'ambiente e finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale.
Merita ricordare che modifiche agli allegati, in parte superate dalle norme del D.Lgs. 104/2017, sono state dettate, prima di tale decreto, con l'art. 4- bis del D.L. 145/2013, dall'art. 8, comma 2, del c.d. collegato ambientale (L. 221/2015), nonché dal comma 1 dell'art. 15 del D.L. 91/2014.

La verifica di assoggettabilità alla VIA (c.d. fase di screening)
  L'art. 3 del D.Lgs. 104/2017 ha modificato il comma 6 dell'art. 6 del Codice, al fine di elencare i casi in cui occorre effettuare lo screening di VIA. Per la medesima finalità sono stati modificati gli allegati alla parte seconda del Codice e, in particolare, è stato introdotto un nuovo allegato II- bis che elenca i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza statale.
  La maggior parte dei progetti elencati nel nuovo allegato II- bis riguarda progetti in precedenza contemplati dall'allegato IV (che elenca i progetti soggetti a  screening di VIA regionale) e sono quindi trasferiti alla competenza statale.
In base alle nuove disposizioni dettate dall'art. 3 del D.Lgs. 104/2017, la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per i progetti elencati negli allegati II-bis (di competenza statale) e IV (di competenza regionale) in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal D.M. Ambiente 30 marzo 2015  .
Con il richiamo al citato decreto ministeriale, l'art. 3 del D.Lgs. 104/2017 ha mantenuto nella legislazione nazionale i criteri previsti dalle norme introdotte nella prima parte della legislatura (dapprima con l'art. 23 della legge europea 2013, vale a dire la legge n. 97/2013, poi sostituito dall'art. 15 del D.L. 91/2014) al fine di migliorare il recepimento delle disposizioni della direttiva 2011/92/UE e superare così il contenzioso europeo che si era instaurato (procedura di infrazione 2009/2086).
In attuazione delle norme in questione, infatti, è stato emanato il D.M. Ambiente 30 marzo 2015 con cui sono state approvate le linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome. In seguito all'emanazione di tale decreto, il Ministero dell'ambiente ha diramato un comunicato per dare notizia della  chiusura, da parte dell'UE, della procedura di infrazione 2009/2086  .
Si fa notare che l'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 104/2017, ha previsto l'aggiornamento delle citate linee guida adottate con il D.M. 30 marzo 2015.
Si fa altresì notare che l'articolo 3 del D.Lgs. 104/2017 contempla due ulteriori casistiche in cui è necessario procedere alla fase di screening e che riguardano:
- i progetti sottoposti a VIA (cioè quelli elencati nell'allegato II alla parte seconda del Codice), qualora servano esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non siano utilizzati per più di due anni;
- le modifiche o le estensioni dei progetti sottoposti a VIA o a screening di VIA (cioè tutti i progetti elencati negli allegati II, II- bis, III e IV alla parte seconda del Codice), la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III (relativi, rispettivamente, ai progetti sottoposti a VIA statale e VIA regionale).     


Il pre-screening

Il nuovo comma 9 dell'art. 6 del Codice (introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 104/2017) introduce l'istituto del pre-screening stabilendo che il proponente, ove presuma che le modifiche o le estensioni dei progetti specificati non producano impatti ambientali significativi e negativi, possa chiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite liste di controllo, una valutazione preliminare volta ad individuare la "eventuale procedura da avviare" (verifica di assoggettabilità a VIA o direttamente la VIA).

L'art. 25 del medesimo decreto n. 104 ha demandato ad un apposito decreto del Ministero dell'ambiente, l'individuazione dei contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle citate liste di controllo. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto 3 agosto 2017, n. 239  .

La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale

L'art. 6 del D.Lgs. 104/2017 ha modificato l'articolo 8 del Codice, che disciplina la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS.

Si prevede che, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico, la Commissione si avvalga di un nuovo organismo: un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e formato da trenta unità di personale pubblico con requisiti di professionalità ed esperienza.
L'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio sono demandati ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente.

Nel disciplinare il numero dei Commissari, l'art. 6 del D.Lgs. 104/2017 prevede che essi siano 40, confermando quindi quanto stabilito in precedenza dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del D.L. 91/2014 (ora abrogato), che aveva ridotto il numero dei componenti della Commissione da 50 a 40.

Le nuove linee guida dell'Unione europea

In seguito alle modifiche della disciplina sulla VIA intervenute con la direttiva 2014/52/UE, la Commissione europea ha pubblicato, nel mese di novembre 2017, linee   guida sulla VIA   riguardanti, in particolare, le procedure di screening (verifica di assoggettabilità a VIA) e di scoping (definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale), nonché la predisposizione dello studio di impatto ambientale.

Ulteriori norme in materia di valutazioni ambientali

Oltre alle norme finalizzate al perfezionamento dell'attuazione della direttiva 2011/92/UE e al recepimento della direttiva VIA 2014/52/UE (di cui si è dato conto nel paragrafo precedente), nel corso della XVII legislatura sono state emanate numerose disposizioni riguardanti specifici aspetti incidenti sulla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) e della valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda del cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Norme di semplificazione e/o accelerazione delle procedure sono state dettate, al di fuori della disciplina contenuta nel Codice dell'ambiente, dal comma 1 dell'art. 8 del collegato ambientale (L. 221/2015), che è intervenuto sulle procedure delle autorizzazioni ambientali di una serie di interventi assoggettati a VIA e riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, nonché l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini e la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte. Si ricorda altresì l'art. 35, comma 8, del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia), secondo cui si considerano perentori i termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di VIA e AIA degli inceneritori.

Norme in materia di pubblicità delle procedure di VIA e VAS sono state inserite negli articoli 15 e 16 del D.L. 91/2014. In particolare il comma 5-bis dell'art. 16 è volto ad assicurare la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, modifica e riesame di piani o programmi non assoggettati alla VAS.

 Ulteriori disposizioni sono state dettate dai commi 807-809 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), relativamente all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nell'ambito della programmazione relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013, qualora risultino necessari l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure di VIA o VAS.

Una disposizione in materia di valutazione ambientale è stata inoltre dettata dal comma 4-bis dell'art. 12 del D.L. 91/2014 che, ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, prevede che le autorità ambientali componenti la rete nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale nella programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi.

Cenni sull'attuazione data a tale disposizione sono contenuti a pag. 8 del Rapporto 2015 sull'attuazione della VAS in Italia   (aggiornato con il Rapporto 2016  ).
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)
Le norme del decreto legislativo 46/2014 e relative disposizioni di attuazione

Relativamente alla normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'intervento più rilevante nel corso della legislatura è sicuramente il riordino operato con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46  , attuativo della delega conferita dal Parlamento con la legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013), per l'esercizio della quale l'articolo 3 ha previsto princìpi e criteri direttivi specifici.

Con il D.Lgs. 46/2014 sono state infatti apportate numerose modifiche alla disciplina dell'AIA contenuta nel cd. Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006), al fine di recepire le norme della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (cosiddetta direttiva IED), sostitutiva della precedente disciplina IPPC sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Al fine di facilitare l'attuazione della nuova disciplina, il Ministero dell'ambiente ha emanato in più occasioni circolari contenenti linee di indirizzo sulle modalità applicative della medesima (i testi di tali circolari sono contenuti nella sezione "Normativa" del sito web AIA  ).

Si ricorda, in particolare, la   circolare del Ministero dell'ambiente n. 22295 del 27 ottobre 2014   che, riguardo al raddoppio della durata dell'AIA disposto dal nuovo testo  dell'art. 29- octies  del D.Lgs. 152/2006 (introdotto dal D.Lgs. 46/2014), ha chiarito (alla lettera d) del punto 3) che tale disposizione si applica a tutte le autorizzazioni in vigore alla data dell'11 aprile 2014.

Tra le novità apportate dal decreto n. 46/2014 in materia di AIA si segnala la disciplina relativa alla presentazione della "relazione di riferimento".

I commi 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies dell'art. 29-sexies del cd. Codice dell'ambiente, introdotti dal D.Lgs. 46/2014, contengono disposizioni finalizzate a prevenire o eliminare eventuali contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione (in linea con le norme dell'art. 22 della direttiva IED).

In particolare viene disposto che le condizioni dell'AIA, quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, siano finalizzate a garantire che il gestore, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta all'autorità competente la relazione di riferimento, prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente (comma 9-quinquies).

I commi 9-sexies e 9-septies hanno invece previsto l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'ambiente per stabilire le modalità per la redazione della relazione di riferimento e dei criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie.

In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati il D.M. Ambiente n. 272 del 13 novembre 2014, successivamente modificato dal D.M. n. 141 del 17 luglio 2015 ed il D.M. Ambiente 26 maggio 2016, successivamente modificato dal D.M. Ambiente 28 aprile 2017  (i testi di tali decreti sono contenuti nella sezione "Normativa" del sito web AIA  ).

Si ricorda altresì l'emanazione del D.M. Ambiente   17 ottobre 2016, n. 228   che disciplina la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 29-quattuordecies del D.Lgs. 152/2006, nonché del D.M. Ambiente   6 marzo 2017, n. 58   (Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis).

Si segnalano inoltre le norme contenute nell'articolo 11, comma 16-ter, del D.L. 78/2015, che ha modificato il comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs. 46/2014, relativo alla disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'AIA, al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali.

Con riferimento alla conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame ed aggiornamento dei provvedimenti di AIA di competenza del Ministero dell'ambiente, lo stesso Ministero ha emanato la direttiva n. 274 del 16 dicembre 2015, al fine di codificare alcune buone prassi operative sperimentate negli ultimi anni (anche il testo di tale direttiva è contenuto nella sezione "Normativa" del sito web AIA  ).

Ulteriori disposizioni

Disposizioni di carattere puntuale relative all'AIA sono state introdotte nell'ambito di diversi provvedimenti.

E' il caso dell'art. 13, comma 7, del D.L. 91/2014 (che riguarda i limiti di emissione relativi al parametro n. 6 «solidi sospesi totali» degli scarichi in mare delle installazioni assoggettate ad AIA e la possibilità di derogarvi qualora le "conclusioni sulle BAT" prevedano livelli di prestazione non compatibili con tali valori) o dell'art. 35, comma 8, del D.L. 133/2014 (secondo cui si considerano perentori i termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di VIA e AIA degli inceneritori previsti dal comma 1 del medesimo articolo).

L'articolo 9-bis del D.L. 192/2014 (c.d. milleproroghe) ha previsto che la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC in carica al 31 dicembre 2014 continui ad operare nelle proprie funzioni fino al momento del subentro dei nuovi componenti nominati con un successivo decreto.

Al fine di pervenire ad un recepimento completo della direttiva 2010/75/UE e, conseguentemente, superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 8978/16/ENVI (aperto proprio per notificare al Governo italiano l'incompleta attuazione della direttiva), l'art. 18 della legge europea 2017 (L. 167/2017  ) ha previsto, tra l'altro, una serie di modifiche alla disciplina dell'AIA, dettata dalla parte seconda del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Autorizzazione unica ambientale (AUA)

Nel corso della XVII legislatura, è stato completato l'iter normativo, avviato nella precedente legislatura, relativo all'istituzione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA).

In attuazione dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 - che al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese (PMI) e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ha autorizzato il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle PMI e degli impianti non soggetti ad AIA - è infatti stato emanato il D.P.R.   13 marzo 2013, n. 59   (pubblicato  nella G.U. n. 124 del 29 maggio 2013che ha istituito l'autorizzazione unica ambientale (AUA), sostitutiva di 7 preesistenti autorizzazioni ambientali.

Successivamente il Ministero dell'ambiente ha emanato la circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801/Gab  , al fine di facilitare la corretta applicazione del nuovo regolamento. Con il decreto interministeriale   8 maggio 2015   (pubblicato nella G.U. n.149 del 30 giugno 2015) è stato invece adottato il modello semplificato e unificato per la richiesta di AUA.

La legge n. 132/2016   ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, ed è intervenuta sulla disciplina dell'ISPRA. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente la norma, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica (art. 1).

Le funzioni del Sistema

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività – che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale (art. 2).

La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (art. 9).

In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti: il monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione; il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento; attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale; supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente; attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale (art. 3).

L'art. 14 demanda ad un apposito regolamento l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema.

La disciplina dell'ISPRA

L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente, svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente. L'ISPRA svolge, inoltre, funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale (art. 4).

All'ISPRA sono, altresì, trasferite le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente per i quali era stato avviato un procedimento di riordino (art. 5)

I componenti degli organi dell'ISPRA durano in carica 4 anni e possono essere rinnovati per un solo mandato (art. 4, comma 6); rispetto alla normativa vigente, si ha quindi un prolungamento di un anno della durata degli organi. Sono specificati i requisiti professionali e morali del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie ambientali e talune incompatibilità (articolo 8).

L'art. 11 affida all'ISPRA, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), il compito di provvedere alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

Le funzioni delle agenzie ambientali

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività di cui all'art. 10, e adeguano le leggi regionali istitutive delle agenzie alle previsioni della legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

Attività parlamentare

L'VIII Commissione (Ambiente) della Camera, nella seduta del 26 luglio 2017, ha approvato la risoluzione 7/01315  , con la quale ha  sollecitato il Governo, tra l'altro, ad adottare i provvedimenti attuativi della legge e ad assumere iniziative per prevedere stanziamenti di fondi adeguati per garantire il corretto funzionamento del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e il conseguente assolvimento delle funzioni previste dalla legge, con particolare riferimento al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali;