Nel corso della XVI legislatura in tema di lavoro accessorio si sono succeduti una serie di provvedimenti volti ad ampliare la possibilità di ricorrere a tale forma contrattuale, intervenendo sui requisiti per l'accesso, sulla previsione di nuove tipologie contrattuali, sulla possibilità (in via sperimentale) del ricorso a tale tipologia di lavoro per coloro che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito e sul ricorso al lavoro accessorio da parte di pubbliche amministrazioni. Infine, l'intero impianto del'istituto è stato rivisto, in senso restrittivo, dalla legge n.92/2012 di riforma del mercato del lavoro.
Il decreto-legge 112/2008
Il primo intervento legislativo sul lavoro accessorio (articolo 22 del D.L. 112/2008 ), oltre a confermare la possibilità di utilizzare le prestazioni di lavoro accessorio (inteso come attività di natura occasionale) nell'ambito dei lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, nell'insegnamento privato supplementare e nell'impresa familiare (limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi), ne ha esteso l'applicazione all'agricoltura e al lavori domestici. Nel settore agricolo, in particolare, sono riconducibili al lavoro accessorio le attività di carattere stagionale svolte da pensionati e studenti con meno di 25 anni e le attività (da chiunque svolte) in favore dei produttori agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro.
Altre tipologie di lavoro accessorio di nuova introduzione riguardano le attività lavorative rese nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, secondo l'idea dei tirocini estivi, nonché le attività lavorative rese nell'ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.
Per quanto concerne i requisiti soggettivi, il lavoro accessorio non viene più limitato alle prestazioni occasionali rese dai soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne. Inoltre, è stata abrogata la tassativa elencazione delle categorie di soggetti che potevano rendere prestazioni di lavoro accessorio (ossia i disoccupati da oltre un anno; le casalinghe, gli studenti e i pensionati; i disabili e i soggetti in comunità di recupero; i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro).
Al fine di rendere immediatamente operativa la disciplina sulle prestazioni di lavoro accessorio, si prevede che il Ministro del lavoro individui con apposito decreto il
concessionario del servizio e stabilisca i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture previdenziali e assicurative.
Il decreto-legge 5/2009
Con l'articolo 7-ter del D.L. 5/2009 è stato ulteriormente ampliato l'ambito oggettivo di riferimento del lavoro accessorio, includendovi anche le manifestazioni fieristiche e l'ipotesi di un committente pubblico nei casi di lavori di emergenza e solidarietà.
Tra le prestazioni occasionali svolte da giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti all'università o ad istituti scolastici di ogni ordine e grado durante i periodi di vacanza, sono stati inseriti anche i periodi coincidenti con il sabato e la domenica, specificando che tali prestazioni riguardano qualsiasi settore produttivo.
Inoltre, è stato ampliato l'ambito soggettivo di riferimento del lavoro accessorio, con l'inserimento di nuove figure come le casalinghe che effettuano attività agricole di carattere stagionale e le prestazioni svolte in qualsiasi settore produttivo da parte dei pensionati.
Infine, si è previsto, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2012 (per effetto di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2 del D.L. 216/2011 ) che le prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, possano essere svolte anche dai percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, entro il limite massimo di 3.000 euro per anno solare. Tali prestazioni devono essere comunque compatibili con il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Pertanto, tali soggetti potranno cumulare il buono con il quale ricevono il proprio compenso, con gli emolumenti ottenuti mediante il ricorso a prestazioni accessorie.
Il decreto-legge 78/2009
L'articolo 17, comma 26, del D.L. 78/2009 ha introdotto il lavoro accessorio tra le tipologie di utilizzabili da parte delle amministrazioni pubbliche in caso di esigenze temporanee ed eccezionali.
La Legge 191/2009
L'articolo 2, commi 148-149, della L. 191/2009 (legge finanziaria 2010) da un lato ha ulteriormente ampliato la possibilità di ricorrere al lavoro acvcessorio, anche comprendendovi settori in precedenza esclusi; dall'altro ha precisato che il ricorso al lavoro accessorio nel settore pubblico è consentito unicamente nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.

Il decreto-legge 83/2012
Al fine di ampliare le possibilità di ricorrere al lavoro accessorio anche in considerazione dell'aggravarsi della crisi economica, poco dopo l''entrata in vigore della legge di riforma del mercato del lavoro il legislatore è nuovamente tornato sulla materia con l'articolo 46-bis del D.L. 83/2012 . La norma dispone, per il solo 2013, che i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possano (in deroga a quanto previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro) svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali, fermi restando i vincoli vigenti in materia di contenimento delle spese di personale) nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare. Tale disposizone è stata prorogata per il 2014 dall'articolo 8, comma 2-ter, del D.L. 150/2013
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