Nel corso della legislatura sono state approvate diverse misure volte ad agevolare il lavoro autonomo sotto diversi profili (contributivo, fiscale e dei congedi parentali in senso lato e di malattia). Tra gli interventi organici di maggior rilievo vi è la legge n. 81/2017, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale (nonché per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato).
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(collegata alla manovra di finanza pubblica per il 2016) contiene norme per la
tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'
articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
) anche alle
transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e P.A.e tra lavoratori autonomi; si qualificano alcune clausole e condotte come abusive, prevedendo il diritto al risarcimento del danno in capo al committente; si estende ai lavoratori autonomi la disciplina (di cui all'
art. 9 della legge 192/1998
) relativa all'
abuso di
dipendenza economica; si riconoscono al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica relativi ad
apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto.
, attuativo del cd. Jobs Act) per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017, estendendolo anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio (in relazione ai medesimi eventi), a fronte di un incremento dell'aliquota contributiva pari allo 0,51%.
Riduzione dell'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS.
Tra gli interventi legislativi volti ad agevolare il lavoro autonomo sotto il profilo contributivo si segnala la riduzione dell'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (titolari di posizione fiscale ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto) iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995
).
Al riguardo, l'articolo 1, comma 204, della L. 208/2015
ha ridotto di un punto percentuale (27% in luogo del 28%), per l'anno 2016, la richiamata aliquota contributiva. Da ultimo, l'articolo 1, comma 165, della L. 232/2016
, è intervenuto ulteriormente in materia, riducendo a regime la citata aliquota contributiva in misura pari al 25%. Per effetto di tale riduzione, l'aliquota per i soggetti richiamati risulta essere minore di quattro punti percentuali (25% in luogo del 29%), per il 2017, e di otto punti percentuali (25% in luogo del 33%) a decorrere dal 2018.
Può essere utile ricordare, al riguardo, che la disciplina in materia per il quadriennio 2014-2017 (prevista dall'articolo 10-bis, comma 1, del D.L. 192/2014
, che ha modificato in tal senso l'articolo 1, comma 744, della L. 147/2013
) prevedeva che l'aliquota contributiva (di cui all'articolo 1, comma 79, della L. 247/2007
) per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati) fosse pari al 27% per il biennio 2014-2015, al 28% per il 2016 e al 29% per il 2017. A decorrere dal 2018, l'articolo 2, comma 57, della L. 92/2012
, aveva stabilito un'aliquota pari al 33%.
Ulteriori disposizioni
L'articolo 9, comma 1, del D.L. 76/2013
ha esteso l'ambito di applicazione della responsabilità solidale nei contratti di appalto, di cui all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003
, in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale ed assicurativa, nei confronti dei lavoratori titolari di contratto di lavoro autonomo.
L'articolo 1, commi da 76 a 84, della L. 190/2014
ha introdotto uno specifico regime agevolato ai fini contributivi di cui possono usufruire i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa (comma 76).
In particolare, il comma 77 aveva stabilito che i contribuenti esercenti attività d'impresa che rientrassero nel regime fiscale forfetario introdotto potessero fruire anche di un regime agevolato ai fini contributivi nel quale fosse esclusa l'applicazione della contribuzione previdenziale minima (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della L. 233/1990
), e adottando una modalità di calcolo dei contributi basati su una percentuale del reddito dichiarato. In sostanza, si prevedeva l'applicazione, per l'accredito della contribuzione, della procedura disposta dall'articolo 2, comma 29, della L. 335/1995
, di fatto parificando la disciplina per il calcolo e versamento dei contributi per i richiamati soggetti a quella prevista per gli iscritti alla Gestione separata I.N.P.S. (per i quali l'importo contributivo va rapportato in dichiarazione dei redditi sulla base dell'imponibile dichiarato nell'esercizio). Il richiamato comma 29 ha infatti stabilito, per i soggetti iscritti alla Gestione separata I.N.P.S., che il contributo da versare sia applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'I.R.P.E.F., quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
Successivamente, l'articolo 1, comma 111, lettera d), della L. 208/2015
e intervenuta sul regime agevolato ai fini contributivi delineato dalla legge di stabilità per il 2015 per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa. In sostanza la norma (riscrivendo totalmente l'articolo 1, comma 77, della L. 190/2014
) ha previsto, in luogo dell'esclusione dell'applicazione della contribuzione previdenziale minima contributiva, l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali (rispetto quindi a quanto dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il normale regime IVA) fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 29, della L. 335/1995
).
Con l'articolo 1, comma 204, della L. 208/2015
, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile, con riferimento ai tempi e ai luoghi, del lavoro subordinato a tempo indeterminato, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
Di seguito le principali novità introdotte nel corso della legislatura in materia di congedi per i lavoratori autonomi, suddivise per tipologia di indennità (e di beneficiario), derivanti dal combinato disposto del D.Lgs. 80/2015
, della relativa circolare applicativa dell'INPS 128/2016, nonché della L. 81/2017
.
Congedo di paternità
Gli articoli 5 e 15 del D.Lgs. 80/2015
(in materia di conciliazione vita-lavoro, attuativo del cd. Jobs act) hanno modificato, rispettivamente, gli articoli 28 e 66 del D.Lgs. 151/2001
(Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevedendo che:
- il padre lavoratore può usufruire del congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, anche se la madre è una lavoratrice autonoma (con diritto all'indennità di maternità);
- in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono, nonché di affidamento esclusivo del bambino al padre, al padre lavoratore autonomo o libero professionista è riconosciuta l'indennità cui hanno diritto le lavoratrici autonome e le libere professioniste, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua.
Come specificato nella circolare INPS 128/2016, "anche per i padri lavoratori autonomi, analogamente a quanto previsto per le lavoratrici autonome, non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità".
La misura dell'indennità di paternità è calcolata sulla base alle stesse regole previste per quella di maternità, quindi è pari all'80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell'attività autonoma svolta.
Congedo di maternità
Lavoratrici autonome
L'art. 16, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 80/2015
ha esteso alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca, il diritto all'indennità di maternità anche nel caso di adozione e affidamento con le stesse regole e condizioni previste per le altre lavoratrici e sulla base di idonea documentazione.
Tale indennità spetta anche al padre adottivo o affidatario lavoratore autonomo per i periodi non fruiti dalla madre lavoratrice (dipendente o autonoma), in caso di morte o grave infermità della stessa, di abbandono del minore o di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Lavoratrici iscritte alla Gestione separata
Per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata presso l'INPS, non iscritte ad altre forme obbligatorie di previdenza, l'articolo 13 del D.Lgs. 80/2015
(con l'introduzione dei nuovi articoli 64-bis e 64-ter al D.Lgs. 151/2001
) ha previsto:
- che il diritto all'indennità di maternità spettante alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata in caso di adozione e affidamento venga corrisposto per i cinque mesi successivi all'ingresso effettivo del minore in famiglia, secondo condizioni e modalità stabilite con decreto interministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 59, comma 16, della L. 449/1997
, in materia di entità del contributo dovuto per gli iscritti alla Gestione separata INPS; - l'estensione del principio della automaticità dell'indennità di maternità, che spetta anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.
Infine, l'art. 13 della L. 81/2017
(sul lavoro autonomo) ha disposto che le lavoratrici iscritte alla Gestione separata (e non iscritte ad altre forme obbligatorie) possono fruire del trattamento di maternitàa prescindere (per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi) dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa (come già previsto per le lavoratrici autonome – cfr. circ. INPS 128/2016).
Congedo parentale
L'art. 8, commi da 4 a 8, della L. 81/2017
modifica, dal 2017, la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratoriautonomi iscritti alla Gestione separata I.N.P.S., non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico, estendendone la durata e l'arco temporale entro il quale esso può essere fruito.
Si prevede, in particolare:
- il prolungamento della durata del congedo parentale da 3 mesi (come precedentemente previsto) a 6 mesi;
- la possibilità di fruire del congedo parentale non solo entro il primo anno di vita del bambino (come precedentemente previsto), ma fino al terzo anno di vita del bambino;
- l'introduzione di un tetto massimo di6 mesi di congedo complessivamente fruibile dai genitori (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza);
- l'applicazione delle nuova disciplina anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo.
Congedo vittime violenza di genere
L'art. 1, commi 241 e 242, della L. 232/2016
(legge di bilancio per il 2017) ha estes o anche alle lavoratrici autonome il diritto di usufruire del congedo per le donne vittime di violenza di genere
, sempre per un periodo massimo di tre mesi, con diritto a percepire una indennità giornaliera dell'80 per cento del salario minimo.
Voucher baby-sitting
L'articolo 1, comma 283, della L. 208/2015
(Stabilità 2016) ha esteso alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici la misura sperimentale (prorogata fino al 2018 dalla Legge di bilancio 2017) che prevede la possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia.
(c.d.
jobs act degli autonomi) hanno modificato la disciplina relativa alla deducibilità delle spese nel lavoro autonomo, intervenendo sull'articolo 54, comma 5, del TUIR.
(semplificazioni fiscali e dichiarazione precompilata, in attuazione della delega fiscale) è stato previsto che
le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande (
vitto e alloggio)
acquistate direttamente dal committente
non costituiscono compensi in natura per il professionista. Con tale norma è stato sostituito il precedente sistema con il quale si richiedeva, ai fini della deducibilità, la fatturazione delle prestazioni da parte del professionista e la sua consegna al committente. Con l'articolo 7-
quater del
D.L. n. 193 del 2016
tale meccanismo è stato esteso anche alle prestazioni di
viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente.
(agenzie del lavoro) e consistenti nell'assistenza prestata al lavoratore autonomo per il suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
, articolo 1, commi 54-89) ha istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale un
nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'
aliquota del 15 per cento, senza limiti di tempo. All'interno del nuovo regime è prevista una specifica
disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l'aliquota è del
5 per cento e può essere utilizzata
per cinque anni.
del 2016 da parte dell'Agenzia delle entrate), sono previste delle
soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie, a seguito delle modifiche previste dalla legge di stabilità 2016, variano da 25.000 a 50.000 euro. Le spese sostenute nell'esercizio dell'attività non sono analiticamente deducibili, ad eccezione dei contributi previdenziali, ma sono previsti dei forfait da applicare ai ricavi (
coefficienti di redditività) che variano a seconda dei diversi tipi di attività. Sono previsti inoltre dei vantaggi sul versante degli adempimenti, che sono fortemente semplificati (es. esonero dalle comunicazioni per lo spesometro,
black list e dichiarazioni d'intento), nonché per il regime contributivo.
(art. 7-
sexies) ha previsto, tuttavia, che le cessioni all'esportazione sono ammesse
nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività,
e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto ministeriale da emanare. Tra i requisiti per l'accesso
il limite degli investimenti in beni strumentali non è più calcolato sugli acquisti effettuati nel triennio precedente ma sul valore degli stessi alla fine dell'esercizio precedente (stock
), che
non deve superare i 20 mila euro. Nel calcolo dei beni strumentali non rilevano i beni immobili.
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per il regime forfetario.
(articolo 1, comma 88) prevede che coloro che al 31 dicembre 2014 rientravano nel previgente regime dei minimi con aliquota al 5 per cento possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Si ricorda, inoltre, che il
D.L. n. 192 del 2014
(decreto milleproroghe: articolo 10, comma
12-undecies) ha consentito ai soggetti in possesso dei requisiti di avvalersi per l'anno 2015 dello stesso regime fiscale di vantaggio per i contribuenti "minimi", in deroga a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2015.
| Gruppo di settore |
Valore soglia dei ricavi |
Coefficiente di redditività |
|
| Industrie alimentari e delle bevande |
45.000 |
40% |
|
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio |
50.000 |
40% |
|
| Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande |
40.000 |
40% |
|
| Commercio ambulante di altri prodotti |
30.000 |
54% |
|
| Costruzioni e attività immobiliari |
25.000 |
86% |
|
| Intermediari del commercio |
25.000 |
62% |
|
| Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione |
50.000 |
40% |
|
| Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi |
30.000 |
78% |
|
| Altre attività economiche |
30.000 |
67% |
|
) ha esentato da IRAP i soggetti che operano nel settore agricolo, le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, e le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, a decorrere dal
2016.
) ha disposto
l'integrale deducibilità
dall'IRAP del
costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente le vigenti deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo. L'agevolazione opera in favore di taluni soggetti sottoposti a imposta e decorre dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2014. In sostanza, ove la sommatoria delle deduzioni – analitiche o forfetarie – previste dall'
articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997
risulti inferiore al costo del lavoro, spetta un'ulteriore deduzione fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto.
: esse tornano ad essere dunque
pari al 3,9 per cento (aliquota ordinaria), al 4,20 per cento (aliquota applicata ai concessionari pubblici), al 4,65 per cento (banche) e al 5,9 per cento (assicurazioni). Per salvaguardare i soggetti che hanno versato l'acconto IRAP, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, secondo il criterio previsionale (e cioè computando le minori aliquote "intermedie", fissate dal
decreto-legge n. 66/2014
) vengono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni di riduzione delle aliquote. Il recupero della minore imposta versata a titolo di acconto IRAP, calcolato in ragione delle menzionate minori aliquote, avverrà in sede di saldo relativo al suddetto periodo d'imposta.
) attribuisce un
credito d'imposta IRAP ai
soggetti passivi che
non si avvalgono di dipendenti nell'esercizio della propria attività. Il credito d'imposta è pari al
10 per cento dell'imposta lorda determinata secondo le regole generali ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
del 9 giugno 2015 l'Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni punti in merito alla deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il documento di prassi, inoltre, risponde alle domande sul credito d'imposta previsto per i contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti e scioglie i dubbi su public utilities e società che ricorrono a contratti di somministrazione.
) ha esteso la
deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del
70 per cento, per ogni
lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nei due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
consente dal
2013 alle regioni a statuto ordinario di ridurre le aliquote IRAP fino ad
azzerarle.
- l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l'incremento di base occupazionale (articolo 1, comma 132 della legge n. 147 del 2013
, legge di stabilità 2014): in particolare, viene prevista la possibilità, per i soggetti passivi IRAP, di dedurre il costo del personale, ove stipulino contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad incremento d'organico a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014; - l'elevazione delle deduzioni (articolo 1, commi 484 e 485 della legge n. 228 del 2012
, legge di stabilità 2013) per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e quelle operanti in favore dei contribuenti di minori dimensioni. In particolare, è stato innalzato da 4.600 a 7.500 euro l'importo deducibile, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta di riferimento da parte del soggetto passivo IRAP. Viene altresì innalzato da 10.600 a 13.500 euro l'importo deducibile per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni. E' poi elevato da 9.200 a 15.000 euro l'importo massimo deducibile per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, elevando altresì tale importo da 15.200 a 21.000 euro se tali lavoratori sono di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni. Infine, sono stati innalzati gli importi deducibili complessivamente dall'IRAP in favore dei soggetti di minori dimensioni, ovvero quelli con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro, diversi dalle Pubbliche amministrazioni. - relativamente al rapporto tra IRAP e imposte sui redditi, l'articolo 2 del D.L. 201 del 2011
aveva reso integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro. Il medesimo provvedimento ha altresì incrementato le agevolazioni IRAP per l'assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni; tale disposizione è stata adeguata, da parte delle citate norme della legge di stabilità 2015, all'ulteriore abbassamento dell'imposizione sul lavoro a tempo indeterminato.
disciplina il
microcredito, in attuazione dell'
articolo 111, comma 5, del D.Lgs. n. 385 del 1993
(TUB). Nell'attività di microcredito rientra il
finanziamento finalizzato a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.
) ha introdotto, ai commi da 148 a 159, una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri in Italia. Tra l'altro, si interviene sugli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti.
. In particolare sono ammessi alla detassazione parziale anche i redditi di
lavoro autonomo.
ha previsto l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto ministeriale (non ancora emanato), indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.
.
) ha disposto che i Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/UE e dal Regolamento UE n. 1303/2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni, del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.








