Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, composto di 3 articoli e recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7", è all'esame in prima lettura alla Camera. La VIII Commissione (Ambiente) ne ha concluso l'esame in sede referente, con modifiche, nella seduta del 28 febbraio 2024, approvando il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea. Il provvedimento è all'esame dell'Assemblea della Camera a partire dal 1° marzo (Atto Camera n. 1658-A). Per approfondimenti consulta il dossier.
L'articolo 1, modificato in sede referente, reca misure per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, prevedendo (al comma 1) la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un Commissario straordinario con il compito di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024. Si dispone che per l'esercizio delle proprie funzioni e le attività connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché, nel limite di 100.000 euro per il 2024, di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti. In sede referente, è stato disposto che il Commissario straordinario possa avvalersi altresì delle strutture dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico e Meridionale, e che sia dotato del potere di coordinare l'attuazione degli interventi in corso o programmati sulle infrastrutture di interesse.
Il medesimo articolo 1 dispone, al comma 2, che l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, aggiudicati dal Commissario straordinario avvenga con la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara (di cui all'art. 76 del D. Lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici), facendo salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto degli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. Viene inoltre previsto l'utilizzo degli accordi quadro, conclusi ed ancora efficaci da parte di ANAS S.p.a., per la selezione degli operatori per gli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale. Il comma 3 reca norme in materia di esecuzione anticipata del contratto, mentre il comma 4 prevede che alle impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 e ai giudizi relativi alle procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere si applichi l'art. 125 del Codice del processo amministrativo (relativo alle infrastrutture strategiche). Inoltre, ai sensi del comma 4 la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Il comma 5 dispone, infine, che per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi indicati al comma 1 e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si proceda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 159/2011), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In sede referente è stato aggiunto il comma 5-bis, il quale dispone che le previsioni in materia di affidamenti, previste ai commi da 2 a 5, siano applicate anche agli affidamenti di lavori, servizi e forniture gestiti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, nell'ambito della realizzazione degli interventi di propria competenza, necessari per il corretto svolgimento degli eventi connessi alla presidenza italiana del G7.
L'articolo 2, modificato in sede referente, autorizza per l'anno 2024 la spesa di 18.050.000 euro per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e per il compenso del Commissario straordinario, provvedendo alla copertura di tali oneri. In sede referente, è stato specificato che, di tale ammontare, 50.000 euro sono per il compenso del Commissario straordinario e 18.000.000 euro per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui all'articolo 1.
L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilendo che la stessa avviene il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio 2024 e pertanto è entrato in vigore il 20 gennaio 2024.