La legge n. 125 del 2014 ha recato la riforma del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo. Tra i punti qualificanti la restituzione di una regia di carattere politico al Ministero degli affari esteri, plasticamente rappresentata dall'istituzione della carica di Viceministro competente per la cooperazione allo sviluppo. La cooperazione allo sviluppo diviene inoltre parte qualificante della politica estera italiana, tanto che è cambiata la denominazione del Ministero da MAE in MAECI. Nella attuale architettura della cooperazione, l'Agenzia è il braccio operativo e Cassa Depositi e Prestiti il braccio finanziario e banca di sviluppo. Con una modifica recata dalla legge di bilancio per il 2022, è stata resa triennale anziché annuale (entro il 31 marzo di ogni anno) l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del "Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo" che reca la visione strategica, su cui anche le Camere esprimono un parere. Interventi di cooperazione nelle aree di crisi vengono altresì autorizzati dalle Camere in occasione dell'esame della Deliberazione sulle missioni internazionali.
Secondo la Relazione allegata al disegno di legge di Rendiconto per il 2024 (A.C. 2536 - si veda il dossier), nel 2024, la spesa pubblica per la politica di cooperazione allo sviluppo è stata pari a circa 6,2 miliardi di euro, lo 0,28% del Reddito Nazionale Lordo. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), al quale sono attribuite competenze volte ad assicurare unitarietà e coerenza dell'azione di tutti gli attori pubblici e privati italiani, ha finanziato il 18,34% dell'APS complessivo del nostro Paese, con riferimento al complesso delle attività gestite dal MAECI e dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - AICS.
L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), istituita dall'art. 17 della legge n. 125/2014, rappresenta il braccio tecnico-operativo del sistema italiano di cooperazione.
L'AICS, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del MAECI, svolge le attività di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e, inoltre, ha compiti di assistenza e supporto tecnico alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, sui progetti di cooperazione.
L'Agenzia gode di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio ed è pertanto in condizione di operare in modo flessibile all'interno delle competenze fissate dalla legge 125/2014 e delle funzioni di vigilanza attribuite al MAECI, nonché in conformità con le linee di indirizzo approvate dal Governo con il Documento triennale.
Operativa dal gennaio 2016, dopo l'adozione dei necessari regolamenti ed altri atti normativi, nelle prime fasi di attività l'Agenzia ha preso in carico tutti i progetti che erano del MAECI ed ha accreditato presso i Governi locali le sue 19 sedi all'estero, che si sommano alla sede centrale di Roma e a quella di Firenze.
Organi dell'Agenzia sono il Direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori, nonché gli uffici di livello dirigenziale, generale e non, presenti in Italia e le sedi all'estero. La nomina del Direttore spetta al Presidente del Consiglio su proposta del Ministro degli Esteri. Il Direttore dell'Agenzia, il Direttore generale della DGCS e il Ministro o viceministro si riuniscono in Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo (istituito dall'articolo 21 della legge 125/2014) per approvare le iniziative di cooperazione dell'Agenzia del valore superiore ai 2 milioni di euro, oltre a definire la programmazione annuale con riferimento a Paesi ed aree di intervento e deliberare le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali (di cui agli articoli 8 e 27 della legge 125/2014).
Le fonti di finanziamento dell'AICS sono costituite da:
a) risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni di provenienza del personale ad essa assegnato;
b) introiti derivanti dalle convenzioni (per prestazioni di servizi ad altri soggetti pubblici e privati);
c) un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale (capp. 2021 -33,6 mln per l'anno 2023, spese per il personale; 2171 – 7,6 mln per l'anno 2023, spese di funzionamento; 2185 - 622,7 mln per l'anno 2023, attuazione interventi di Cooperazione Internazionale);
d) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;
e) una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme del cosiddetto "8 per mille" di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la Cooperazione internazionale allo sviluppo (c.d. braccio finanziario della cooperazione), nonché di banca di sviluppo, con facoltà di operare in tutti i Paesi in via di sviluppo. Una convenzione MAECI-AICS-Cassa depositi e prestiti (CDP) firmata il 14 dicembre 2020 (ed emendata il 1° febbraio 2021) ne regola i rapporti in attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 5, della legge 125/2014. CDP si posiziona come motore finanziario di iniziative di cooperazione, in coerenza con la nuova linea strategica di cooperazione allo sviluppo caratterizzata dal blending, cioè il mix di risorse pubblico/private.
Dal 1° gennaio 2016 CDP effettivamente gestisce il più importante strumento della cooperazione allo sviluppo, che è il Fondo rotativo per la Cooperazione allo sviluppo (istituito dall'art. 26 della legge 227/1977), essenzialmente diretto ai finanziamenti a Stati sovrani, quindi a Governi (settore pubblico sovrano) e, in aggiunta a ciò, essa è stata autorizzata, a partire dal 2017, ad utilizzare anche proprie risorse rivenienti dal risparmio postale. CDP è stata autorizzata (art. 22, comma 4 della legge 125/2014 e art. 5, comma 7, lett. a) del decreto legge 269/2003 convertito, con modificazioni dalla legge 326/2003) a destinare risorse proprie, nel limite annuo stabilito con separata convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, a iniziative di cooperazione allo sviluppo anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, ovvero con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali.
Si segnala che, da ultimo, la legge di bilancio per il 2022 ha recato modifiche alla disciplina del fondo rotativo istituito presso CDP, dei crediti concessionali e dei finanziamenti concessi da CDP e del relativo fondo di garanzia, al fine di favorire la partecipazione dei soggetti privati ai processi di sviluppo dei Paesi partner.
Il documento triennale di programmazione e indirizzo della cooperazione allo sviluppo 2024-2026Si ricorda che il 21 gennaio 2025 il Governo ha trasmesso alle Camere, ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della Legge n. 125 del 2014 che disciplina la cooperazione internazionale allo sviluppo, lo schema di Documento triennale di programmazione e indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2024 - 2026 ( A.G. 245). Il provvedimento è stato assegnato il 28 gennaio 2025 alla 3ª Commissione Affari esteri e difesa del Senato e alla 3ª Commissione Affari esteri e comunitari della Camera, per l'espressione del proprio parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 della citata legge n. 125 del 2014 entro il 17 febbraio 2025. Nella seduta di martedì 18 febbraio la III Commissione Affari esteri della Camera ha approvato un parere favorevole con osservazioni ( allegato 4). Per approfondimenti si rinvia al tema Il documento triennale di programmazione e indirizzo della cooperazione allo sviluppo 2024-2026 e al relativo dossier. Il MAECI ha pubblicato sul proprio sito il documento triennale di programmazione e indirizzo della cooperazione allo sviluppo 2024-2026.
La legge di bilancio per il 2022 modificando l'art. 12, comma 1 della citata legge n. 125/2014, ha provveduto a rendere triennale anziché annuale (entro il 31 marzo di ogni anno) l'approvazione del "Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo" da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari e previa approvazione da parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (su cui si veda infra). Resta invece immodificata la previsione (art. 12, co. 5) secondo cui "le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al Documento (triennale) di cui al comma 1".
Con la novella recata al comma 2 del citato articolo 12, la relazione annuale sulle attività di cooperazione a consuntivo non sarà più dunque allegata al Documento triennale di programmazione, bensì sarà trasmessa alle Camere in modo a sé stante entro il 31 ottobre; il Documento triennale non dovrà più tenere conto della relazione a consuntivo dell'anno precedente che evidenzia i risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia dell'OCSE-DAC.
In occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio di previsione annuale, in un unico Allegato allo stato di previsione del MAECI (Allegato n. 19) sono indicati - su base triennale - tutti gli stanziamenti previsti per il finanziamento, anche parziale, di politiche di cooperazione di tutti i Ministeri. Per approfondimenti si veda il tema dell'attività parlamentare sul Bilancio del MAECI e in particolare il paragrafo sull'Aiuto pubblico allo sviluppo.
Analogamente in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge di Rendiconto generale dello Stato, al Ministro degli esteri e della cooperazione spetta l'onere di redigere, d'intesa con il Ministro delle finanze, una Relazione annuale sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente (per il Rendiconto 2024 si veda la tabella pubblicata sul sito della RGS (la Relazione sulle attività di cooperazione nel 2024 ex art. 14, comma 2, Legge n. 125 del 2014 si trova in calce come allegato al Rendiconto). La legge dispone che essa fornisca dati ed elementi sull'utilizzo di tutti gli stanziamenti assegnati a ciascun Ministero per attività di cooperazione nell'anno precedente, oltre che sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati. La relazione contiene una prima illustrazione della politica italiana di cooperazione allo sviluppo, redatta nell'ottica propria del Rendiconto generale dello Stato e quindi con attenzione all'utilizzo dei fondi pubblici (per un approfondimento sulle risorse stanziate nel 2024 si veda anche il paragrafo relativo alle risorse per l'APS e l'obiettivo internazionale).
Come si legge nella premessa della Relazione, una visione completa della politica italiana di sviluppo e delle attività del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo realizzate nel 2024 nel suo complesso sarà contenuta nella relazione che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale predisporrà, al termine della raccolta dei dati statistici relativi al 2024, ai sensi dell'art. 12, comma 4 della legge 125 del 2014, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Nel 1970, assieme agli altri paesi membri del Comitato per gli Aiuti allo Sviluppo (DAC) dell'Ocse, l'Italia si è impegnata a destinare annualmente lo 0,7% del suo Reddito Nazionale Lordo all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS).
Il rapporto tra i fondi destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) e il reddito nazionale lordo (Rnl) è internazionalmente riconosciuto come indicatore dell'impegno di un Paese nella cooperazione allo sviluppo.
Analogo obiettivo è stato previsto al punto 17 dell'Agenda 2030 laddove si stabilisce che " i paesi industrializzati devono rispettare i loro impegni ufficiali di aiuto allo sviluppo, incluso l'obiettivo di destinare lo 0.7 per cento del reddito nazionale lordo per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS/RNL) ai paesi in via di sviluppo".
L'OCSE pubblica il Development co-operation profiles.
I dati preliminari per il 2024 registrano per l'Italia una percentuale APS/RNL dello 0,28% (era lo 0,27 nel 2023 e lo 0,33 nel 2022), che collocano l'Italia al 9° posto tra i membri del Comitato per l'Aiuto allo Sviluppo (CAS) in termini di volume di APS e al 18° tra i paesi membri del CAS considerando l'APS come quota del RNL.
Per approfondimenti si rinvia al profilo dell'Italia sulla Cooperazione allo sviluppo sul sito dell'OCSE.
Il dato OCSE è confermato dalla Relazione allegata al disegno di legge di Rendiconto per il 2024 (A.C. 2536 - si veda il dossier), secondo cui nel 2024, la spesa pubblica per la politica di cooperazione allo sviluppo è stata pari a circa 6,2 miliardi di euro, lo 0,28% del Reddito Nazionale Lordo. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), al quale sono attribuite competenze volte ad assicurare unitarietà e coerenza dell'azione di tutti gli attori pubblici e privati italiani, ha finanziato il 18,34% dell'APS complessivo del nostro Paese, con riferimento al complesso delle attività gestite dal MAECI e dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - AICS.
Oltre al MAECI, nel 2024, rileva particolarmente il ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze (51,27%), che eroga, tra l'altro, il contributo italiano per le politiche di cooperazione dell'Unione Europea. Particolarmente significativo è anche il contributo del Ministero dell'Interno per l'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Come nel 2023, nel 2024 quest'ultima componente ha rappresentato il 26% dell'APS italiano, con oltre 1,6 miliardi di euro.
La tabella che segue riporta la quota di Assistenza Pubblica allo Sviluppo per ente finanziatore (valori in milioni di euro e percentuale sul totale nella terza colonna).
Con riferimento ai canali di intervento, l'aiuto bilaterale ammonta a oltre 2,7 miliardi di euro, pari a circa il 45% del totale. Il multilaterale rappresenta invece circa il 55% dell'APS complessivo. In particolare, i contributi multilaterali sono pari a 2,6 miliardi di euro, ivi inclusi i contributi al bilancio dell'Unione Europea.
Quanto alla distribuzione geografica dell'aiuto bilaterale, anche nel 2024 la priorità assoluta della cooperazione allo sviluppo è stata l'Africa, così come previsto dal DTPI 2024-2026 e in linea con lo spirito del Piano Mattei per l'Africa e del Processo di Roma. La tabella che segue riporta la ripartizione geografica dell'APS bilaterale 2024.
Complessivamente, come si evince dalla tabella sopra riportata, il continente africano è stato il beneficiario di circa 580 milioni di euro, il 60% delle risorse bilaterali assegnate su base geografica (circa 964,64 milioni di euro sui 2,7 miliardi di erogazioni bilaterali sono distribuibili geograficamente, mentre i restanti 1,8 miliardi di euro sono stati destinati a progetti e iniziative non ripartibili geograficamente). Queste risorse sono state destinate a interventi volti a rafforzare i servizi socio-sanitari di base, la sicurezza alimentare e a favorire uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo, diretto alla creazione di opportunità di occupazione in loco e alla rimozione delle cause profonde della migrazione. L'impegno nei confronti del continente africano è ribadito anche nel contesto dell'attuazione del Fondo Italiano per il Clima, che dal 2024 destina parte delle sue risorse alle finalità del Piano Mattei. Nel corso del 2024, il volume delle erogazioni relative al Fondo Clima è stato pari a circa 179,6 milioni di euro, di cui 150 per interventi in Africa.
Ai sensi dell'articolo 3 della "Legge quadro sulle missioni internazionali" (legge n. 145 del 2016) il Governo, nella medesima Relazione analitica sulle missioni in corso che è tenuto a trasmettere al Parlamento entro il 31 dicembre di ciascun anno (cfr. quadro normativo), riferisce anche sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
A sua volta il comma 2 dell'articolo 4 della medesima legge prevede che gli importi del "Fondo missioni internazionali" destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo sono impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12 della legge n. 125 del 2014 (cfr. infra) - che reca la "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" -, nonché nel rispetto del Capo IV della medesima legge n. 125 del 2014.
La deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2025 (Doc. XXVI n. 3 - )
Le schede da 22 a 25 del 2025 di tale deliberazione riguardano gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2025.
In particolare:
- la scheda 22/2025 concerne le iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (per un fabbisogno finanziario di 251 milioni di euro per il 2025);
- la scheda 23/2025 è relativa agli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (per un fabbisogno finanziario di euro 27.357.000 per il 2025);
- la scheda 24/2025 riguarda la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (per un fabbisogno finanziario di euro 24.601.956 per il 2025);
- la scheda 25/2025 concerne gli interventi operativi di emergenza e sicurezza (per un fabbisogno finanziario di 60 milioni di euro per il 2025).
Si rinvia al relativo dossier per approfondimenti.