tema 7 agosto 2025
Studi - Affari esteri Cooperazione italiana allo sviluppo

La legge n. 125 del 2014 ha recato la riforma del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo. Tra i punti qualificanti la restituzione di una regia di carattere politico al Ministero degli affari esteri, plasticamente rappresentata dall'istituzione della carica di Viceministro competente per la cooperazione allo sviluppo. La cooperazione allo sviluppo diviene inoltre parte qualificante della politica estera italiana, tanto che è cambiata la denominazione del Ministero da MAE in MAECI. Nella attuale architettura della cooperazione, l'Agenzia è il braccio operativo e Cassa Depositi e Prestiti il braccio finanziario e banca di sviluppo. Con una modifica recata dalla legge di bilancio per il 2022, è stata resa triennale anziché annuale (entro il 31 marzo di ogni anno) l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del "Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo" che reca la visione strategica, su cui anche le Camere esprimono un parere. Interventi di cooperazione nelle aree di crisi vengono altresì autorizzati dalle Camere in occasione dell'esame della Deliberazione sulle missioni internazionali.

Secondo la Relazione allegata al disegno di legge di Rendiconto per il 2024 (A.C. 2536 - si veda il dossier), nel 2024, la spesa pubblica per la politica di cooperazione allo sviluppo è stata pari a circa 6,2 miliardi di euro, lo 0,28% del Reddito Nazionale Lordo. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), al quale sono attribuite competenze volte ad assicurare unitarietà e coerenza dell'azione di tutti gli attori pubblici e privati italiani, ha finanziato il 18,34% dell'APS complessivo del nostro Paese, con riferimento al complesso delle attività gestite dal MAECI e dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - AICS.

 

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Il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo è stato interamente ridelineato dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), entrata in vigore il 29 agosto 2014. La nuova disciplina, sulla quale il legislatore è ulteriormente intervenuto dopo l'entrata in vigore, ha adeguato la normativa italiana ai principi e agli orientamenti emersi, nel corso degli ultimi venti anni, nella Comunità internazionale sulle problematiche dell'aiuto allo sviluppo. In particolare, la riforma ha stabilito il principio secondo cui la cooperazione per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace è "parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia", e che essa "si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all' articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato". In tale prospettiva la legge n. 125/2014 ha modificato il nome stesso del Ministero degli Affari esteri in Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).
 Tra i  punti qualificanti della nuova disciplina legislativa della cooperazione allo sviluppo si segnala quanto segue:
  • viene conferita al MAECI, ai sensi dell'articolo 11, una regia di carattere politico del sistema di cooperazione, rappresentata anche dall'istituzione della carica di Viceministro competente per la cooperazione allo sviluppo. Il MAECI, inoltre, nell'espletamento della sua funzione, è affiancato dal Parlamento e da attori non istituzionali;
  • diventa centrale l'obiettivo di "fare sistema" sia attraverso la ricerca della coerenza tra le politiche e le iniziative di cooperazione, sia con il coinvolgimento di tutte le risorse disponibili per esservi investite. In tale ottica, rientrano nell'ambito dell'aiuto pubblico allo sviluppo anche gli interventi di emergenza umanitaria deliberati dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale;
  • le risorse destinate dal bilancio dello Stato alla cooperazione allo sviluppo diventano facilmente leggibili in quanto analiticamente esposte in un apposito Allegato al bilancio;
  • la cooperazione allo sviluppo diventa parte qualificante della politica estera italiana, la quale è chiamata a coordinare le proprie relazioni bilaterali e multilaterali con il quadro complessivo di uno sviluppo globale condiviso. Pertanto viene perseguita la coerenza tra i diversi obiettivi della politica italiana di cooperazione allo sviluppo attraverso l'armonizzazione sia dei progetti di cooperazione con la tutela dei diritti umani, sia dell'internazionalizzazione delle imprese italiane con lo sviluppo di paesi e popolazioni interessati dall'attività italiana di cooperazione;
  • il Parlamento esercita poteri di indirizzo e controllo che espleta tramite i pareri resi dalle Commissioni Affari esteri: tali Commissioni, infatti, esprimono il parere sul Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, che contiene gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo italiana.
  Si ricorda inoltre che il trasferimento delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema paese dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) al MAECI (Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale) è stato disposto dall'articolo 2 del decreto legge 104/2019 , convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2019. Tale articolo  trasferisce al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale le  funzioni (con le relative risorse umane e strumentali) esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell' internazionalizzazione del sistema Paese. Inoltre, trasferisce dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri le competenze sulle autorizzazioni per le  esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione sulla proibizione delle  armi chimiche e per le esportazioni di  materiali a duplice uso. Le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la sede, della Direzione generale per il commercio internazionale del MISE sono trasferite al MAECI a decorrere dal 1° gennaio 2020.

 

ultimo aggiornamento: 7 agosto 2025
Gli  obiettivi della cooperazione indicati dalla legge 125/2014 sono:     
  • lo sradicamento della povertà;
  • la riduzione delle disuguaglianze;
  • l'affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui, compresa l'eguaglianza di genere e le pari opportunità;
  • la prevenzione dei conflitti e il sostegno ai processi di pacificazione.
Le  attività di cooperazione pubblica allo sviluppo, in base alla suddetta legge, si articolano in:
  • iniziative in ambito multilaterale, attraverso la partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali;
  • partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea, collaborando sia alla definizione della politica europea di sviluppo, sia all'esecuzione e alla gestione di tali programmi tramite la nuova Agenzia per la cooperazione allo sviluppo;
  • iniziative a dono, nell'ambito di relazioni bilaterali, finanziate ed attuate tramite la nuova Agenzia italiana per la cooperazione internazionale;
  • iniziative finanziate con crediti concessionali erogati dalla società Cassa depositi e prestiti a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati;
  • partenariato territoriale, ossia iniziative attuate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
  • interventi internazionali di emergenza umanitaria per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni e per consentire rapidamente la ripresa dei processi di sviluppo;
  • contributi ad iniziative della società civile.
soggetti  del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo sono:
  • le Amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;
  • le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;
  • le organizzazioni della società civile e altri soggetti operanti senza fini di lucro puntualmente individuati (art. 26);
  • soggetti con finalità di lucro, se agiscono con modalità conformi ai principi della legge, agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale ed alle clausole ambientali, e rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.

ultimo aggiornamento: 5 luglio 2023

L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS)istituita dall'art. 17 della legge n. 125/2014, rappresenta il braccio tecnico-operativo del sistema italiano di cooperazione.

L'AICS, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del MAECI, svolge le attività di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e, inoltre, ha compiti di assistenza e supporto tecnico alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, sui progetti di cooperazione. 

L'Agenzia gode di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio ed è pertanto in condizione di operare in modo flessibile all'interno delle competenze fissate dalla legge 125/2014 e delle funzioni di vigilanza attribuite al MAECI, nonché in conformità con le linee di indirizzo approvate dal Governo con il Documento triennale.

Operativa dal gennaio 2016, dopo l'adozione dei necessari regolamenti ed altri atti normativi, nelle prime fasi di attività l'Agenzia ha preso in carico tutti i progetti che erano del MAECI ed ha accreditato presso i Governi locali le sue 19 sedi all'estero, che si sommano alla sede centrale di Roma e a quella di Firenze

  Lo Statuto dell'Agenzia è stato approvato con decreto MAECI-MEF 22 luglio n. 113, entrato in vigore il 31 luglio 2015, che ne disciplina le competenze e le regole di funzionamento. Il regolamento di organizzazione è contenuto nel decreto del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale del 15 dicembre 2015, come modificato con stesso decreto ministeriale del 13 febbraio 2020; il regolamento interno di contabilità è contenuto nel decreto del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2015, n. 1002/2500. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello statuto le modalità di collaborazione tra il MAECI e l'Agenzia, ferme restando le attribuzioni del Ministro previste dall'articolo 11 della legge istitutiva in materia di responsabilità politica, di indirizzo e di coordinamento,  sono regolate con una convenzione stipulata ogni tre anni e modificabile su proposta di ciascuna delle parti. La convenzione 2022-2024 attualmente in vigore è stata firmata il 19 agosto 2022. Il d.p.c.m. 2 novembre 2015 stabilisce la dotazione organica dell'Agenzia ed i contingenti massimi di personale. 
  Dal punto di vista organizzativo, l'AICS in Italia si articola in due uffici di livello dirigenziale generale, denominati vicedirezioni, e in undici uffici di livello dirigenziale non generale. Come supra anticipato, gli uffici sono collocati presso la sede centrale di Roma, fatto salvo l'Ufficio VI collocato a Firenze. Quanto al numero delle  sedi all'estero, (appunto attualmente 19), è subordinato alle risorse finanziarie disponibili e ai limiti della dotazione organica. In materia di  organizzazione dell'Agenzia è successivamente intervenuto l'articolo 27-bis del decreto legge 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge. n. 8/2020. La disposizione, nell'introdurre talune modifiche in materia di personale operante nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo, ha previsto, tra l'altro, l'incremento del contingente da inviare presso le sedi estere dell'AICS ed ha elevato il numero di unità da assumere localmente. La norma, inoltre, ha  incrementato a decorrere dall'esercizio 2020 lo stanziamento a disposizione dell'agenzia.

 

Organi dell'Agenzia sono il Direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori, nonché gli uffici di livello dirigenziale, generale e non, presenti in Italia e le sedi all'estero. La nomina del Direttore spetta al Presidente del Consiglio su proposta del Ministro degli Esteri. Il Direttore dell'Agenzia, il Direttore generale della DGCS e il Ministro o viceministro si riuniscono in Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo (istituito dall'articolo 21 della legge 125/2014) per approvare le iniziative di cooperazione dell'Agenzia del valore superiore ai 2 milioni di euro, oltre a definire la programmazione annuale con riferimento a Paesi ed aree di intervento e deliberare le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali (di cui agli articoli 8 e 27 della legge 125/2014).

Le fonti di finanziamento dell'AICS sono costituite da:

a)  risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni di provenienza del personale ad essa assegnato;

b)  introiti derivanti dalle convenzioni (per prestazioni di servizi ad altri soggetti pubblici e privati);

c) un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale (capp. 2021 -33,6 mln per l'anno 2023, spese per il personale; 2171 – 7,6 mln per l'anno 2023, spese di funzionamento; 2185 - 622,7 mln per l'anno 2023, attuazione interventi di Cooperazione Internazionale);

d)  donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e)  una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme del cosiddetto "8 per mille" di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

  

ultimo aggiornamento: 5 luglio 2023

Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la Cooperazione internazionale allo sviluppo (c.d. braccio finanziario della cooperazione), nonché di banca di sviluppo, con facoltà di operare in tutti i Paesi in via di sviluppo. Una convenzione MAECI-AICS-Cassa depositi e prestiti (CDP) firmata il 14 dicembre 2020 (ed emendata il 1° febbraio 2021) ne regola i rapporti in attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 5, della legge 125/2014. CDP si posiziona come motore finanziario di iniziative di cooperazione, in coerenza con la nuova linea strategica di cooperazione allo sviluppo caratterizzata dal blending, cioè il mix di risorse pubblico/private.

Dal 1° gennaio 2016 CDP effettivamente gestisce il più importante strumento della cooperazione allo sviluppo, che è il Fondo rotativo per la Cooperazione allo sviluppo (istituito dall'art. 26 della legge 227/1977), essenzialmente diretto ai finanziamenti a Stati sovrani, quindi a Governi (settore pubblico sovrano) e, in aggiunta a ciò, essa è stata autorizzata, a partire dal 2017, ad utilizzare anche proprie risorse rivenienti dal risparmio postale. CDP è stata autorizzata (art. 22, comma 4 della legge 125/2014 e art. 5, comma 7, lett. a) del decreto legge 269/2003 convertito, con modificazioni dalla legge 326/2003) a destinare risorse proprie, nel limite annuo stabilito con separata convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, a iniziative di cooperazione allo sviluppo anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, ovvero con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali.

Si segnala che, da ultimo, la legge di bilancio per il 2022 ha recato modifiche alla disciplina del fondo rotativo istituito presso CDP, dei crediti concessionali e dei finanziamenti concessi da CDP e del relativo fondo di garanzia, al fine di favorire la partecipazione dei soggetti privati ai processi di sviluppo dei Paesi partner.

 

ultimo aggiornamento: 5 luglio 2023

Il Documento triennale di programmazione e di i ndirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo definisce la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e tematiche; esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali. Esso viene elaborato dal Ministro degli esteri e della cooperazione - limitatamente agli interventi multilaterali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - e viene approvato (previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari e previa approvazione da parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo) dal Consiglio dei Ministri - pertanto vincolando tutti i Ministeri.
Il documento triennale di programmazione e indirizzo della cooperazione allo sviluppo 2024-2026
Si ricorda che il  21 gennaio 2025 il Governo ha trasmesso alle Camere, ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della Legge n. 125 del 2014 che disciplina la cooperazione internazionale allo sviluppo, lo schema di  Documento triennale di programmazione e indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2024 - 2026 ( A.G. 245). Il provvedimento è stato assegnato il 28 gennaio 2025 alla 3ª Commissione Affari esteri e difesa del Senato e alla 3ª Commissione Affari esteri e comunitari della Camera, per l'espressione del proprio  parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 della citata legge n. 125 del 2014 entro il 17 febbraio 2025. Nella  seduta di martedì 18 febbraio la III Commissione Affari esteri della Camera ha approvato un parere favorevole con osservazioni ( allegato 4). Per approfondimenti si rinvia al tema  Il documento triennale di programmazione e indirizzo della cooperazione allo sviluppo 2024-2026 e al relativo dossier. Il MAECI ha pubblicato sul proprio sito il documento triennale di programmazione e indirizzo della cooperazione allo sviluppo 2024-2026.

La legge di bilancio per il 2022 modificando l'art. 12, comma 1 della citata legge n. 125/2014, ha provveduto a rendere triennale anziché annuale (entro il 31 marzo di ogni anno) l'approvazione del "Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo" da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari e previa approvazione da parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (su cui si veda infra). Resta invece immodificata la previsione (art. 12, co. 5) secondo cui "le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al Documento (triennale) di cui al comma 1".

Con la novella recata al comma 2 del citato articolo 12, la relazione annuale sulle attività di cooperazione a consuntivo non sarà più dunque allegata al Documento triennale di programmazione, bensì sarà trasmessa alle Camere in modo a sé stante entro il 31 ottobre; il Documento triennale non dovrà più tenere conto della relazione a consuntivo dell'anno precedente che evidenzia i risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia dell'OCSE-DAC.

In occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio di previsione annuale, in un unico Allegato allo stato di previsione del MAECI (Allegato n. 19) sono indicati - su base triennale - tutti gli stanziamenti previsti per il finanziamento, anche parziale, di politiche di cooperazione di tutti i Ministeri. Per approfondimenti si veda il tema dell'attività parlamentare sul Bilancio del MAECI e in particolare il paragrafo sull'Aiuto pubblico allo sviluppo.

Analogamente in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge di Rendiconto generale dello Stato, al Ministro degli esteri e della cooperazione spetta l'onere di redigere, d'intesa con il Ministro delle finanze, una Relazione annuale sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente (per il Rendiconto 2024 si veda la tabella pubblicata sul sito della RGS (la Relazione sulle attività di cooperazione nel 2024 ex art. 14, comma 2, Legge n. 125 del 2014 si trova in calce come allegato al Rendiconto). La legge dispone che essa fornisca dati ed elementi sull'utilizzo di tutti gli stanziamenti assegnati a ciascun Ministero per attività di cooperazione nell'anno precedente, oltre che sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati. La relazione contiene una prima illustrazione della politica italiana di cooperazione allo sviluppo, redatta nell'ottica propria del Rendiconto generale dello Stato e quindi con attenzione all'utilizzo dei fondi pubblici (per un approfondimento sulle risorse stanziate nel 2024 si veda anche il paragrafo relativo alle risorse per l'APS e l'obiettivo internazionale).

Come si legge nella premessa della Relazione, una visione completa della politica italiana di sviluppo e delle attività del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo realizzate nel 2024 nel suo complesso sarà contenuta nella relazione che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale predisporrà, al termine della raccolta dei dati statistici relativi al 2024, ai sensi dell'art. 12, comma 4 della legge 125 del 2014, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si segnala che unitamente allo schema di Documento triennale ( A.G. 245 il Governo ha trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo articoli 12 comma 4 della richiamata legge n. 125, le Relazioni annuali sull'attuazione della politica della cooperazione, riferite agli anni dal 2020 al 2022, approvate lo scorso 9 dicembre 2024 dal Comitato Interministeriale.

ultimo aggiornamento: 7 agosto 2025
  La legge n. 125/2014 ha istituito (art. 15) il  Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), attribuendogli il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con le stesse iniziative di cooperazione allo sviluppo. Il CICS, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è il vicepresidente, dal vice Ministro della cooperazione e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di bilancio, il CICS ha il compito di  rappresentare le esigenze finanziarie necessarie all'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di proporre la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero (come previsto dall' art. 14, comma 1 della legge 125/2014) sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziate a tale fine.
  Il regolamento interno del CICS, previsto dal comma 7 dell'art. 15 della legge 125/2014 , è stato approvato con delibera del Comitato n. 1/2015 dell'11 giugno 2015.
  Con delibera adottata il 23 marzo 2017 il Comitato ha poi creato  5 gruppi di lavoro tematici: 1. migrazioni e sviluppo; 2. settore privato nella cooperazione allo sviluppo, con un focus sull'energia; 3. formazione professionale, istruzione secondaria e università; 4. la cooperazione internazionale in tema di ambiente e sviluppo sostenibile; 5. Africa sub-sahariana. I gruppi sono incaricati, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, di istruire e facilitare il lavoro del CICS tramite approfondimenti tematici ed elaborazione di documenti. 
Il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo è previsto dall' art. 16 della legge 125/2014, che ne ha disposto l'istituzione, con decreto del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale ( decreto istitutivo del Consiglio del 28 novembre 2014, modificato con decreto 26 maggio 2021). Il Consiglio è composto dai principali soggetti pubblici e privati, profit e non-profit, coinvolti nella Cooperazione Internazionale allo sviluppo, compresi i rappresentanti dei Ministeri, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali, dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, delle principali reti di organizzazione della società civile e di aiuto umanitario e delle università. Il Consiglio, i cui membri si riuniscono a titolo gratuito, rappresenta uno strumento permanente di partecipazione e proposta chiamato ad esprimere pareri su tutti i profili attinenti la cooperazione allo sviluppo (in particolare è chiamato ad esprimere parere sul Documento triennale di programmazione).
  La partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo è favorita anche dalla convocazione, ogni tre anni, da parte del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di una Conferenza pubblica nazionale. La prima Conferenza, intitolata "Novità e futuro: Il mondo della Cooperazione Italiana" si è svolta a Roma il 24-25 gennaio 2018. La seconda Conferenza, intitolata "COOPERA 2022", si è svolta a Roma il 23-24 giugno 2022.
ultimo aggiornamento: 7 agosto 2025

Nel 1970, assieme agli altri paesi membri del Comitato per gli Aiuti allo Sviluppo (DAC) dell'Ocse, l'Italia si è impegnata a destinare annualmente lo 0,7% del suo Reddito Nazionale Lordo all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS).

Il rapporto tra i fondi destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) e il reddito nazionale lordo (Rnl) è internazionalmente riconosciuto come indicatore dell'impegno di un Paese nella cooperazione allo sviluppo.

Analogo obiettivo è stato previsto al punto 17 dell'Agenda 2030 laddove si stabilisce  che " i paesi industrializzati devono rispettare i loro impegni ufficiali di aiuto allo sviluppo, incluso l'obiettivo di destinare lo 0.7 per cento del reddito nazionale lordo per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS/RNL) ai paesi in via di sviluppo".

I dati OCSE sull'APS

 L'OCSE pubblica il Development co-operation profiles.

I dati preliminari per il 2024 registrano per l'Italia una percentuale APS/RNL dello 0,28% (era lo 0,27 nel 2023 e lo 0,33 nel 2022), che collocano l'Italia al 9° posto tra i membri del Comitato per l'Aiuto allo Sviluppo (CAS) in termini di volume di APS e al 18° tra i paesi membri del CAS considerando l'APS come quota del RNL. 

Per approfondimenti si rinvia al profilo dell'Italia sulla Cooperazione allo sviluppo sul sito dell'OCSE.

I dati della Relazione allegata al disegno di legge di Rendiconto per il 2024

Il dato OCSE è confermato dalla Relazione allegata al disegno di legge di Rendiconto per il 2024 (A.C. 2536 - si veda il dossier), secondo cui nel 2024, la spesa pubblica per la politica di cooperazione allo sviluppo è stata pari a circa 6,2 miliardi di euro, lo 0,28% del Reddito Nazionale Lordo. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), al quale sono attribuite competenze volte ad assicurare unitarietà e coerenza dell'azione di tutti gli attori pubblici e privati italiani, ha finanziato il 18,34% dell'APS complessivo del nostro Paese, con riferimento al complesso delle attività gestite dal MAECI e dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - AICS.

Oltre al MAECI, nel 2024, rileva particolarmente il ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze (51,27%), che eroga, tra l'altro, il contributo italiano per le politiche di cooperazione dell'Unione Europea. Particolarmente significativo è anche il contributo del Ministero dell'Interno per l'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Come nel 2023, nel 2024 quest'ultima componente ha rappresentato il 26% dell'APS italiano, con oltre 1,6 miliardi di euro.

La tabella che segue riporta la quota di Assistenza Pubblica allo Sviluppo per ente finanziatore (valori in milioni di euro e percentuale sul totale nella terza colonna).

Con riferimento ai canali di intervento, l'aiuto bilaterale ammonta a oltre 2,7 miliardi di euro, pari a circa il 45% del totale. Il multilaterale rappresenta invece circa il 55% dell'APS complessivo. In particolare, i contributi multilaterali sono pari a 2,6 miliardi di euro, ivi inclusi i contributi al bilancio dell'Unione Europea.

Quanto alla distribuzione geografica dell'aiuto bilaterale, anche nel 2024 la priorità assoluta della cooperazione allo sviluppo è stata l'Africa, così come previsto dal DTPI 2024-2026 e in linea con lo spirito del Piano Mattei per l'Africa e del Processo di Roma. La tabella che segue riporta la ripartizione geografica dell'APS bilaterale 2024.

Complessivamente, come si evince dalla tabella sopra riportata, il continente africano è stato il beneficiario di circa 580 milioni di euro, il 60% delle risorse bilaterali assegnate su base geografica (circa 964,64 milioni di euro sui 2,7 miliardi di erogazioni bilaterali sono distribuibili geograficamente, mentre i restanti 1,8 miliardi di euro sono stati destinati a progetti e iniziative non ripartibili geograficamente). Queste risorse sono state destinate a interventi volti a rafforzare i servizi socio-sanitari di base, la sicurezza alimentare e a favorire uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo, diretto alla creazione di opportunità di occupazione in loco e alla rimozione delle cause profonde della migrazione. L'impegno nei confronti del continente africano è ribadito anche nel contesto dell'attuazione del Fondo Italiano per il Clima, che dal 2024 destina parte delle sue risorse alle finalità del Piano Mattei. Nel corso del 2024, il volume delle erogazioni relative al Fondo Clima è stato pari a circa 179,6 milioni di euro, di cui 150 per interventi in Africa.

 

 

 

 

 

ultimo aggiornamento: 5 luglio 2023

Ai sensi dell'articolo 3 della "Legge quadro sulle missioni internazionali" (legge n. 145 del 2016) il Governo, nella medesima Relazione analitica sulle missioni in corso che è tenuto a trasmettere al Parlamento entro il 31 dicembre di ciascun anno (cfr. quadro normativo), riferisce anche sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

A sua volta il comma 2 dell'articolo 4 della medesima legge prevede che gli importi del "Fondo missioni internazionali" destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo sono impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12 della legge n. 125 del 2014 (cfr. infra) - che reca la "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" -, nonché nel rispetto del Capo IV della medesima legge n. 125 del 2014.

La deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2025 (Doc. XXVI n. 3 - )

Le schede da 22 a 25 del 2025 di tale deliberazione riguardano gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2025.

In particolare:

- la scheda 22/2025 concerne le iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (per un fabbisogno finanziario di 251 milioni di euro per il 2025);

- la scheda 23/2025 è relativa agli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (per un fabbisogno finanziario di euro 27.357.000 per il 2025);

- la scheda 24/2025 riguarda la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (per un fabbisogno finanziario di euro 24.601.956 per il 2025);

- la scheda 25/2025 concerne gli interventi operativi di emergenza e sicurezza (per un fabbisogno finanziario di 60 milioni di euro per il 2025).

Si rinvia al relativo dossier per approfondimenti.

ultimo aggiornamento: 5 luglio 2023
 
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