La disciplina nazionale sulle attività di bonifica dei siti contaminati è contenuta nel Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), agli artt. da 239 a 253 e nei relativi allegati al Titolo V della Parte quarta.
In generale, gli interventi in materia di bonifiche prevedono l'applicazione di una procedura di carattere ordinario (articoli 242 e 252 del d.lgs. 152/2006), che assegna alle autorità competenti a livello nazionale e regionale l'approvazione del progetto di bonifica, contenente gli interventi previsti a carico del responsabile dell'inquinamento.
Si ricordano altresì l'articolo 242-bis che disciplina la procedura semplificata e l'art. 252-bis che disciplina la bonifica, la riconversione industriale e lo sviluppo economico dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico.
L'articolo 252 del Codice dell'ambiente disciplina le procedure specifiche per i siti di interesse nazionale (SIN).
Si fa notare che numerose norme di semplificazione in materia di bonifiche sono state introdotte, nella scorsa legislatura, con il D.L. 76/2020 e il D.L. 77/2021 (si rinvia, in proposito, alla scheda "Bonifiche" del dossier di inizio della XIX legislatura).
Modifiche alla disciplina recata dagli articoli 242 e 244 del Codice sono apportate dall'art. 6, comma 3, del D.L. 153/2024.
Il comma 2 dell'art. 6 del D.L. 153/2024 dispone invece che, per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo, l'ARPA territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti.
I siti d'interesse nazionale sono stati individuati con norme di varia natura e di regola sono stati perimetrati mediante decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate.
La procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) che per l'istruttoria tecnica si avvale, in particolare, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Attualmente i SIN sono 42, per una superficie cumulata che costituisce approssimativamente, come indicato nella sezione "SIN – Inquadramento generale" del sito web del Ministero dell'ambiente, il 6 per mille del territorio nazionale (circa 170.000 ettari totali a terra e circa 78.000 ettari a mare). Nella citata sezione è inoltre disponibile "una pagina dedicata all'anagrafica dei SIN dalla quale è possibile accedere, per ciascun SIN, ad una scheda descrittiva di sintesi e ad una rappresentazione grafica georiferita. Gli atti istitutivi e i decreti di perimetrazione/riperimetrazione relativi a ciascun SIN sono elencati e consultabili/scaricabili alla pagina Istituzione e perimetrazione".
Informazioni sulle risorse previste per gli interventi di bonifica e sullo stato di realizzazione degli stessi sono contenute nella relazione della Corte dei conti concernente il fondo per la bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, approvata con la deliberazione n. 87/2024/G, trasmessa al Parlamento il 4 ottobre 2024 (Doc. NN 2, n. 189).
Ulteriori informazioni sono state fornite dal direttore generale della Direzione economia circolare e bonifiche del MASE nel corso dell'audizione del 27 marzo 2025 presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.
L'articolo 17-bis del D.L. 152/2021 ha previsto l'adozione di uno o più decreti del Ministro dell'ambiente (sentiti la regione e gli enti locali interessati) finalizzati alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti previsti dal succitato comma 2 dell'art. 252 del Codice dell'ambiente. Il termine per l'adozione di tali decreti, inizialmente previsto dal testo originario dell'art. 17-bis, è stato più volte prorogato nel corso della presente legislatura (si vedano l'art. 11, comma 5, del D.L. 198/2022 e l'art. 12, comma 2, del D.L. 215/2023) e poi eliminato del tutto dall'art. 11, comma 2, del D.L. 202/2024.
In attuazione di tale disposizione, il MASE ha provveduto alla riperimetrazione del SIN "Terni Papigno" (D.M. 12 aprile 2024), del SIN "Pioltello e Rodano" (D.M. 16 aprile 2024) e del SIN di Taranto (D.M. 20 dicembre 2024).
Per quanto riguarda, invece, i procedimenti di competenza delle Regioni o di altri enti da esse delegati (quindi non considerando i procedimenti relativi ai SIN), nel rapporto dell'ISPRA intitolato "Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia: terzo rapporto sui dati regionali" viene evidenziato che "al 31/12/2021 il numero totale dei siti oggetto di procedimento di bonifica è 36.814 di cui 17.340 con procedimento in corso (47% dei procedimenti totali) e 19.474 con procedimento concluso (53% dei procedimenti totali)" e che "nel 67% dei procedimenti conclusi (due casi su tre) non è stato necessario alcun intervento di bonifica/messa in sicurezza".
Nella legislatura in corso sono state emanate diverse norme per disciplinare e finanziare le attività di bonifica in alcuni siti inquinati di interesse nazionale (SIN).
L'articolo 14, comma 4-bis, del D.L. 60/2024, ha modificato la disciplina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo, tra l'altro, la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025) della durata dell'incarico commissariale (che era già stato in precedenza prorogato dall'art. 12, comma 6, del D.L. 215/2023).
L'articolo 1-sexies del D.L. 3/2025 ha inoltre disposto uno stanziamento di 80 milioni di euro (68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028), al fine di integrare le risorse già previste dalla legislazione vigente per gli interventi di ripristino e bonifica ambientale nell'area del SIN di Taranto.
Informazioni sulle iniziative per accelerare gli interventi di risanamento ambientale nella città di Taranto sono state fornite in risposta all'interrogazione 3/01706.
Con l'art. 14, commi 1-2, del D.L. 60/2024 è stato disposto, a valere sulle risorse FSC 2021-2027 indicate per la Regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25 del 2023, lo stanziamento di complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029 (28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni per il 2025, 100 milioni per l'anno 2026, 200 milioni per il 2027 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029), per la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, come individuati, con i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari, in un apposito protocollo di intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario. La stessa norma ha demandato al CIPESS l'assegnazione delle risorse.
In attuazione di tali disposizioni, il succitato protocollo è stato sottoscritto in data 15 luglio 2024 e con la delibera CIPESS 1 agosto 2024, n. 55 si è provveduto all'assegnazione delle risorse, prevedendo il loro trasferimento sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario.
Ulteriori disposizioni sono state introdotte, nella legislatura in corso, al fine di disciplinare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera del sito di Bagnoli. In particolare l'art. 14, comma 3, del D.L. 60/2024 ha introdotto disposizioni volte a consentire la valutazione integrata VIA-VAS per gli interventi citati. L'articolo 2-quater del D.L. 208/2024, invece, ha previsto che per la definizione degli interventi in questione si applica la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, secondo criteri e metodi scientifici definiti in ambito nazionale e internazionale, basata anche sull'individuazione dei valori di fondo dei sedimenti. Per lo svolgimento di tali attività, il Commissario straordinario si avvale dell'ISPRA e dell'Istituto superiore di sanità.
Si ricorda, inoltre, che l'art. 52, comma 4, del D.L. 13/2023, ha previsto l'approvazione da parte del Commissario straordinario, anche per stralci o parti funzionali, del programma di rigenerazione urbana a favore di determinate aree di rilevante interesse nazionale (tra le quali rientra, ai sensi dell'art. 33, comma 11, del D.L. 133/2014, il SIN di Bagnoli-Coroglio).
L'articolo 7 del D.L. 153/2024 ha fissato al 31 dicembre 2029 il termine entro cui realizzare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale nel SIN di Crotone-Cassano e Cerchiara e ha istituito una struttura di supporto al commissario straordinario.
Informazioni sulla bonifica ambientale del sito in questione sono state fornite in risposta ai diversi atti di sindacato ispettivo svolti nel corso della legislatura. Tra gli atti più recenti si ricordano l'interrogazione 4/01481, l'interpellanza 2/00394, nonché l'interrogazione 3/01749, a cui il Ministro dell'ambiente ha risposto nella seduta dell'Assemblea del Senato del 13 marzo 2025.
L'articolo 12, comma 1, del D.L. 215/2023, proroga fino al 30 giugno 2024 i termini (già prorogati dall'art. 11, comma 4, del D.L. 198/2022) per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine entro il quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione a tale emergenza ambientale.
L'articolo 7 del D.L. 89/2024, reca invece diverse misure dirette ad accelerare l'attuazione degli interventi di bonifica nel sito di cui trattasi. In particolare si prevede la nomina di un commissario straordinario, che subentra in tutti i rapporti al prefetto di Genova, dotato di speciali poteri derogatori e di personale, al fine di attuare una serie di interventi, da prevedersi in uno specifico atto di programmazione finalizzato alla valorizzazione delle aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A. sito nel comune di Cogoleto. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza della falda e di assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 21,05 milioni di euro (7,02 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026).
Il comma 694 dell'art. 1 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la progettazione e l'esecuzione di sondaggi geognostici volti ad individuare l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese nelle aree «ex SLOI ed ex Carbochimica» del SIN di Trento nord e interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento.
Tale disposizione è stata successivamente modificata dall'articolo 17, comma 5-bis, del D.L. 124/2023, al fine di ampliare i territori a cui si applica la disposizione medesima nonché gli interventi da realizzare.
Informazioni circa il trasferimento alla provincia autonoma di Trento delle somme stanziate per i sondaggi geognostici relativi alle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie in questione sono state fornite in risposta all'interpellanza 2-00047 e all'interrogazione 4-02284.
L'articolo 52 del D.L. 13/2023 ha previsto (al comma 1) interventi sul SIN "Caffaro di Torviscosa", situato in provincia di Udine, per una spesa complessiva di 35 milioni di euro per il periodo 2023-2027.
L'articolo 52, comma 5-bis, del D.L. 13/2023 ha previsto l'assegnazione alla Regione Toscana, con delibera del CIPESS, dell'importo complessivo di 41 milioni di euro (5 milioni nel 2025, 20 milioni nel 2026 e 16 milioni nel 2027) al fine di assicurare la realizzazione degli interventi indicati nella delibera CIPE n. 47/2014 per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino.
Informazioni sulla demolizione degli impianti in disuso dell'acciaieria ex Lucchini sita nell'area in questione sono state fornite, nella seduta dell'Assemblea del Senato del 4 maggio 2023, in risposta all'interrogazione 3/00397.
L'articolo 22 del D.L. 104/2023 stabilisce che le Regioni possono conferire agli enti locali, con legge, le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti.
La disposizione in esame è stata introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della Legge regionale n. 30 del 2006 con il quale la Regione Lombardia aveva delegato ai Comuni la competenza amministrativa in materia di procedure di bonifica, perché in contrasto con il riparto di competenze definito dal legislatore nazionale nel decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale sentenza ha avuto un impatto di rilievo se si considera che, negli ultimi anni, così come segnalato nella relazione illustrativa del D.L. 104/2023, la quasi totalità delle Regioni italiane ha delegato agli enti territoriali le competenze in materia di bonifica dei siti inquinati al fine di realizzare degli interventi di bonifica favorendo sia la rigenerazione urbana che la riqualificazione del territorio. Si veda, solo per citare alcuni esempi, la legge della regione Calabria n. 341 del 2002 o la legge della Regione Umbria n. 24 del 2009, oltre alla già citata legge della regione Lombardia n. 30 del 2006 il cui articolo 5 è stato censurato dalla Corte costituzionale per le ragioni precedentemente esposte.
La disposizione recata dall'art. 22 del D.L. 104/2023, pertanto, è volta a fornire una copertura normativa ad un assetto procedimentale ormai consolidato in assenza del quale si rischierebbe, come viene sottolineato nella succitata relazione illustrativa, di registrare un blocco delle attività di bonifica.
Tra le misure previste dal PNRR in materia di gestione del territorio si segnala l'investimento per la bonifica dei siti orfani (M2C4-I.3.4) finalizzato alla realizzazione di interventi di bonifica di aree industriali dismesse per un importo di 500 milioni di euro.
La misura M2C4-I.3.4 in questione prevede due obiettivi da conseguire:
- un primo traguardo, che prevedeva la definizione di un quadro giuridico entro la fine del 2022, è stato conseguito con l'emanazione del D.M. 4 agosto 2022, n. 301, di approvazione del Piano di azione per la riqualificazione dei siti orfani, che include i siti orfani oggetto di interventi e la ripartizione su base regionale delle risorse. Nella VI relazione del Governo sull'attuazione del PNRR (trasmessa al Parlamento il 31 marzo 2025) viene sottolineato che "l'allegato 1 al decreto ministeriale n. 173 del 7 maggio 2024 (elenco degli interventi ammessi a finanziamento) sostituisce integralmente l'allegato 2" al citato D.M. 301/2022;
- un obiettivo, da raggiungere entro il 31 marzo 2026, che richiede che sia riqualificato almeno il 70% della superficie del "suolo dei siti orfani". Nella citata relazione del Governo viene evidenziato che "allo stato attuale e in via di ultimazione la definizione degli Accordi tra il MASE e i Soggetti attuatori (Regioni o Province autonome) e gli eventuali Soggetti attuatori esterni, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Piano d'Azione. Tali accordi sono finalizzati a disciplinare le modalità di attuazione degli interventi oggetto di finanziamento. L'investimento continua in linea con le tempistiche; proseguono quindi le attività finalizzate al conseguimento dei restanti obiettivi della misura".
Si fa notare che l'articolo 6, comma 1, del D.L. 153/2024, ha introdotto misure di semplificazione e accelerazione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, volte a valorizzare il rapporto tra il proponente e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) territorialmente competente e a consentire l'approvazione congiunta da parte dell'autorità competente dei risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, e del progetto degli interventi.
La materia della bonifica dei siti inquinati è costantemente oggetto di attenzione da parte del Parlamento. Ciò trova conferma, nella legislatura in corso, dallo svolgimento, alla data del 31 marzo 2025, di ben 36 atti di sindacato ispettivo relativi alla materia in questione. Oltre a quelli già menzionati nei paragrafi precedenti, si segnalano, tra i più recenti, quelli relativi al SIN "Bacino del Fiume Sacco" (interrogazione 5/02269) e al SIN "Brescia Caffaro" (interrogazione 4/00879).