Secondo quanto riportato nel Rapporto rifiuti urbani 2024 dell'ISPRA, nell'anno 2023:
- la produzione nazionale dei rifiuti urbani, dopo il calo registrato nel precedente biennio, si attesta a circa 29,3 milioni di tonnellate, in aumento dello 0,7% (+211 mila tonnellate) rispetto al 2022;
- la percentuale di raccolta differenziata è pari al 66,6% della produzione nazionale, con una crescita di 1,4 punti rispetto al 2022;
- lo smaltimento in discarica interessa il 15,8% dei rifiuti urbani prodotti;
- la percentuale di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio si attesta al 50,8%, facendo rilevare una crescita, rispetto al valore rilevato nel 2022, di 1,6 punti percentuali;
- le percentuali di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio hanno già ampiamente raggiunto, per tutte le frazioni merceologiche ad eccezione della plastica, i target fissati a livello europeo per il 2025; per la plastica si è comunque prossimi all'obiettivo (48% a fronte di un obiettivo del 50% al 2025).
Informazioni sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti speciali sono contenute nel Rapporto rifiuti speciali 2024, anch'esso pubblicato dall'ISPRA.
Ulteriori informazioni sul servizio di gestione dei rifiuti sono disponibili nella relazione annuale dell'ARERA.
Tra le misure previste dal PNRR in materia di economia circolare si segnalano in particolare gli investimenti per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento degli impianti esistenti (M2-C1.1-I.1.1), quantificati in 1,5 miliardi di euro, nonché la linea di investimento dedicata a progetti "faro" di economia circolare (M2-C1.1-I.1.2) a cui sono destinati 600 milioni di euro.
Le commissioni parlamentari competenti (VIII Commissione della Camera e 8a Commissione del Senato) hanno espresso, in data 14 dicembre 2022, il proprio parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (atto del Governo n. 1).
Nella relazione illustrativa dello schema in questione viene evidenziato che tale decreto contiene una serie di modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) volte "a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in relazione alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il Codice dell'ambiente. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, sono state, inoltre, proposte modifiche volte a consentire una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando norme superflue ovvero specificando l'oggetto e il contenuto di altre, anche avendo riguardo alla ratio legislativa e alle concrete criticità applicative riscontrate".
Il testo definitivo del decreto (decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023.
Nella seduta del 2 maggio 2023, l'Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari" (Atto Senato n. 536).
Il testo approvato in via definitiva è stato pubblicato nella G.U. del 18 maggio 2023 (Legge 10 maggio 2023, n. 53).
Nella seduta del 17 dicembre 2024, la Commissione ha approvato la relazione "I rifiuti di Roma Capitale e il sito di Malagrotta" (Doc. XXIII, n. 5) e la relazione annuale sull'attività svolta (Doc. XXIII, n. 6).
Nell'art. 1 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) sono contenute le seguenti disposizioni in materia di rifiuti:
- il comma 64, lettera a), che posticipa al 1° gennaio 2024 l'efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. plastic tax; tale termine è stato ulteriormente posticipato al 1° luglio 2024 dall'art. 1, comma 44, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) e, successivamente, al 1° luglio 2026 dall'art. 9-bis, comma 7, lettera a), del D.L. 39/2024;
- i commi 685-690, che ripropongono, per gli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta, nella misura del 36% delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l'acquisto di materiali riciclati precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019. Si specifica inoltre la disciplina del credito d'imposta e si rinvia a un decreto ministeriale la specificazione dei requisiti tecnici;
- il comma 691 che, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, prevede il rifinanziamento del fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", per un importo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024.
L'articolo 11, comma 8-quater, del D.L. 198/2022 (c.d. milleproroghe), prevede che per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare al Gestore dei Servizi energetici S.p.a. la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi materiali è fissato al 30 giugno 2023. Tale termine è stato poi prorogato fino al 30 giugno 2024 dall'art. 6, comma 2-quater, del D.L. 51/2023.
Il comma 8-septies dell'art. 11, differisce fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia della disposizione transitoria (applicata fino al 31 dicembre 2022) secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti "R1" (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Tale termine è stato successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2024 (v. art. 7, comma 3-bis, del D.L. 132/2023).
L'articolo 11, comma 8-undecies, reca una proroga in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) dei rifiuti inerti. Su tale proroga si innesta quella prevista dall'art. 12, comma 3, del D.L. 215/2023, che proroga di sei mesi il termine per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale (si fa notare che il regolamento a cui fanno riferimento tali proroghe è il D.M. 152/2022, che è stato abrogato e sostituito dal D.M. Ambiente 28 giugno 2024, n. 127).
L'articolo 19, comma 2, del D.L. 198/2022, posticipa di tre anni, cioè fino al 31 dicembre 2025, il termine (che diversamente sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022) per lo svolgimento dell'attività dell'Unità Tecnica-Amministrativa, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali, e di amministrazione straordinaria nella gestione dei rifiuti nella regione Campania del 2009.
L'articolo 6, comma 2-quinquies, del D.L. 51/2023, proroga l'incarico dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali fino al completamento delle procedure di nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
L'articolo 12, comma 6-septies, del D.L. 215/2023, ha differito al 30 giugno 2024 il termine (scaduto il 13 dicembre 2023) fino al quale è ammessa l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare.
L'articolo 5-bis del D.L. 153/2024 prevede il differimento (al comma 1) dei termini di applicazione di alcune deroghe previste dal decreto legislativo n. 36/2003 per il conferimento dei rifiuti in discarica. Il comma 2 disciplina la decorrenza dell'efficacia dei citati differimenti nonché le richieste, da parte dei titolari degli impianti di discarica interessati, di adeguamento delle autorizzazioni in essere.
L'articolo 13, comma 1-ter, del D.L. 202/2024 (c.d. milleproroghe), proroga (da 90 a 120 giorni) il termine - previsto per i produttori che immettono sul mercato nazionale, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, prodotti per i quali è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore - entro il quale devono essere sottoscritti gli accordi volti a definire le modalità semplificate per l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore.
L'articolo 11 del D.L. 181/2023, reca numerose modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico (DNPT). La maggior parte di tali modifiche è finalizzata a disciplinare un procedimento alternativo, a quello attualmente previsto per l'individuazione del sito del Deposito (che si basa sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee - CNAI), che prevede la presentazione di autocandidature e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA).
Con la delibera CIPESS 18 febbraio 2023 si è provveduto alla ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2021 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Il riparto per l'anno 2022 è stato effettuato con la delibera CIPESS 30 novembre 2023, n. 41.
Disposizioni in materia di RAEE sono dagli articoli 6 e 7 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (L. 214/2023).
L'articolo 6 reca alcune modifiche al testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 2014, in materia di smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La diposizione in esame, introduce tre nuovi commi rispetto al testo originario e ha come obiettivo principale quello di migliorare la trasparenza e la pubblicità in materia di smaltimento di questa specifica categoria di rifiuti. L'intervento normativo in commento, inoltre, mira a razionalizzare la disciplina in materia di contributi corrisposti in occasione dell'acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di poter sostenere le successive spese di smaltimento.
L'articolo 7 reca una precisazione in merito alle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore affidate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 1) e modifica la quota minima di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei RAEE, nonché la disciplina del Centro di coordinamento RAEE (comma 2).
Da segnalare anche l'articolo 49, comma 6-bis, del D.L. 13/2023 - che integra la disciplina relativa alla gestione e allo smaltimento dei pannelli fotovoltaici (recata dal D.Lgs. 49/2014), precisando le modalità di versamento della garanzia finanziaria da versare nel trust dei sistemi collettivi RAEE riconosciuti dal Ministero dell'ambiente - nonché la disposizione di proroga recata dall'art. 11, comma 8-quater, del D.L. 198/2022, c.d. milleproroghe (v. supra).
Ulteriori disposizioni in materia di RAEE fotovoltaici sono previste dal D.L. 181/2023:
- l'art. 4-ter, comma 1, modifica la disciplina dei RAEE fotovoltaici (recata dal D.Lgs. 49/2014) al fine di disciplinare i compiti di monitoraggio del GSE e precisare l'ammontare delle somme che il GSE medesimo deve trattenere, dai meccanismi incentivanti, per la copertura dei costi di gestione dei RAEE fotovoltaici;
- l'art. 12-bis introduce misure riguardanti: la quota percentuale detenuta sul mercato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE fotovoltaici, gli elementi che devono essere descritti nella documentazione di adesione da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici e misure per consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio.
L'articolo 9-bis del D.L. 84/2024 - al fine, dichiarato nella norma, del raggiungimento degli obiettivi per il 2030 fissati dall'UE in tema di riciclo anche attraverso l'integrazione della copertura della quota di consumo di materie prime strategiche con le materie prime secondarie - modifica la disciplina dei RAEE, prevedendo che per la vigilanza e controllo sui sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, i Ministeri di riferimento possono avvalersi della Società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. Viene inoltre prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2024 il termine per l'adesione ai sistemi collettivi, per gli impianti installati tra il 2006 e il 2012 e viene stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE preveda, nell'ambito delle istruzioni operative, due finestre temporali annuali di durata pari a 60 giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo.
L'articolo 14-bis del D.L. 131/2024 (c.d. salva infrazioni) reca "Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai RAEE - Procedure d'infrazione nn. 2024/2142 e 2024/2097". Tale articolo apporta modifiche alla disciplina dei RAEE, al fine di semplificarne la raccolta e il deposito e migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione di tali rifiuti, consentendo quindi di incrementare il tasso di raccolta dei medesimi rifiuti. In particolare viene prevista la realizzazione di programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del relativo riciclo (lett. a)) e sono introdotte sanzioni per la mancata attivazione di tali programmi (lett. c)). Viene inoltre riscritta (dalla lettera b)) la disciplina del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori, anche al fine di efficientare i cosiddetti sistemi di ritiro «Uno contro Uno» e «Uno contro Zero».
L'articolo 12, comma 6-septies, del D.L. 215/2023, ha differito al 30 giugno 2024 il termine (scaduto il 13 dicembre 2023) fino al quale è ammessa l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare.
In attuazione dell'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 (v. infra), è stata emanata la disciplina del nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), recata dal D.M. Ambiente 4 aprile 2023, n. 59.
L'articolo 11, comma 2-bis, del D.L. 202/2024 reca disposizioni volte a differire, al 14 aprile 2025, il termine per l'iscrizione al RENTRI da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti da questi delegati.
In materia di tracciabilità si segnalano inoltre:
- l'articolo 52, comma 5-ter del D.L. 13/2023, che consente alle Regioni di avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti derivanti dalle attività di spurgo dei pozzi neri e dei pozzetti stradali, al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio;
- l'articolo 8-quater del D.L. 145/2023, che modifica l'art. 258 del D.Lgs. 152/2006 che disciplina la violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per quanto attiene al trasporto dei rifiuti.
L'articolo 22 del D.L. 144/2022 reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) e dal PNRR (commi 1 e 2), nonché a prevedere e disciplinare l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 173/2022), dell'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi (commi 3 e 4).
Si ricorda inoltre l'emanazione del D.Lgs. 201/2022, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", che contiene, tra le altre, anche disposizioni di coordinamento in materia di gestione dei rifiuti urbani.
Ulteriori disposizioni sono contenute nel c.d. decreto-legge PNRR 3 (D.L. 13/2023). Oltre a quella recata dall'articolo 49, comma 6-bis, di cui si è dato conto nel paragrafo precedente sui RAEE, si segnalano i commi 1-3 dell'articolo 48 - che prevedono l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato alla semplificazione della disciplina vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo - nonché l'articolo 52, che prevede (ai commi 2 e 3) interventi per la discarica di Malagrotta di Roma, per una spesa complessiva di 250 milioni di euro per il periodo 2023-2027.
L'art. 9 del D.L. 39/2023 modifica l'art. 127 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) – ove si disciplina la sottoposizione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla normativa in materia di rifiuti – al fine di precisare che tale sottoposizione opera comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.
L'art. 10 del D.L. 69/2023 prevede, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsti per il PM10, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto. Sono disciplinate inoltre le esclusioni dall'ambito di applicazione del divieto e le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dello stesso, nonché recate disposizioni per l'incentivazione dell'uso sostenibile del materiale vegetale in luogo dell'abbruciamento.
L'articolo 22 del D.L. 104/2023 stabilisce che le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti, agli enti locali.
L'articolo 14-quater del D.L. 181/2023 ha previsto la nomina a Commissario straordinario del Presidente della Regione Sicilia, per la durata di due anni prorogabili, finalizzata al completamento di una rete impiantistica integrata per la gestione del processo di smaltimento dei rifiuti, disciplinando anche le modalità di nomina e di esercizio dei poteri ad esso attribuiti. Tale articolo è stato modificato dall'art. 14, comma 4, del D.L. 60/2024 (al fine di consentire al Commissario di avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti) e dall'art. 10, comma 13-ter, del D.L. 113/2024 (al fine di consentire al medesimo Commissario di provvedere alla realizzazione degli impianti necessari anche senza obbligatoriamente ricorrere a procedure di evidenza pubblica, nonché di derogare, nell'esercizio delle proprie funzioni, alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici).
L'articolo 9 del D.L. 84/2024 reca disposizioni volte ad incrementare il recupero di risorse minerarie, correlate ai rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche.
L'articolo 14-ter del D.L. 131/2024 (c.d. salva infrazioni) disciplina, con una integrazione al Codice dell'ambiente, le modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico. In particolare, si prevede che qualsiasi produttore che immetta sul mercato, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi. Si prevede altresì: l'adempimento agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti ad offrire, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi di riciclo (il termine per la sottoscrizione di tali accordi è stato prorogato dall'art. 13, comma 1-ter, del D.L. 202/2024, v. supra) e l'istituzione nel Registro nazionale dei produttori di un'apposita sezione, a cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico. Si escludono poi, dall'applicazione di quanto previsto, gli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, secondo determinate condizioni.
Si segnala che l'articolo 27 della legge 193/2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) reca modifiche al Codice dell'ambiente al fine di:
- precisare che è sempre possibile costituire sistemi autonomi per il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggi che siano relativi a più filiere (lett. a));
- modificare, al fine di precisarne e ampliarne la portata, la disposizione che prevede l'esclusione, dalla corresponsione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, delle utenze non domestiche che hanno scelto di conferire al di fuori del servizio pubblico i rifiuti simili agli urbani (lett. b)).
Numerose disposizioni in materia di rifiuti e discariche sono state introdotte dal D.L. 153/2024 (c.d. decreto Ambiente).
L'articolo 4 reca alcune disposizioni urgenti in materia di economia circolare. In particolare il comma 1 interviene sulla disciplina del gruppo di lavoro dedicato all'economia circolare ed istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I commi 2 e 3 modificano invece la disciplina del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali. Il comma 3-bis reca modifiche alla legge n. 60 del 2022, recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (cosiddetta legge "SalvaMare"), individuando i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) "per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne".
Le lettere a-bis) e a-ter) del comma 2 dell'articolo 4, recano modifiche alla disciplina dei sistemi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi prevista dal Codice dell'ambiente, al fine di disciplinare il riparto dei costi tra i vari soggetti coinvolti e ampliare gli obblighi di monitoraggio dei flussi di imballaggi.
Importanti innovazioni sono state introdotte, in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggi, dal regolamento 2025/40/UE ("Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE"). Le disposizioni di tale regolamento si applicheranno a decorrere dal 12 agosto 2026.
Per saperne di più, vai al focus "Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi".
Nel disegno di legge C. 2280, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024", già approvato dal Senato, sono presenti le seguenti disposizioni in materia di rifiuti e discariche:
Sono all'esame della Commissione VIII (Ambiente) della Camera le proposte di legge abbinate nn. 1786 e 2209 in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici.
In tema di rifiuti radioattivi sono state svolte diverse interrogazioni (tra le più recenti si ricordano la n. 3/00090, la n. 5/00182 e la n. 5/00894 e la 5/01858) e sono state acquisite la relazione sulle attività svolte dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale - anno 2023 (Doc. CXCI, n. 3) e la relazione della Corte dei conti sulla gestione della SOGIN - Società gestioni impianti nucleari Spa - esercizio 2022 (Doc. XV, n. 334). Nella seduta del 9 maggio 2023 sono state discusse (e approvate per parti) diverse mozioni (n. 1/00083 e abbinate). In relazione al medesimo tema si ricorda che è all'esame della Camera la proposta di legge n. 492 recante "Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità". Nella fase di avvio dell'esame di tale proposta la Commissione Ambiente ha svolto alcune audizioni informali. Si segnala inoltre che nella seduta del 5 marzo 2024 le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera hanno deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione.
Elementi di informazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13), relativi al periodo da giugno a dicembre 2022, sono contenuti nel Doc. CLXXXVIII, n. 3.
Nell'ambito dell'esame della proposta di risoluzione n. 7-00002 (approvata nella seduta del 26 marzo 2024, Doc. XXIV, n. 18), relativa all'adeguamento del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR), l'8a Commissione del Senato ha svolto una serie di audizioni.
A partire dal mese di dicembre 2024, l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha svolto alcune audizioni informali, in videoconferenza, sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile.
Tra gli atti di sindacato più rilevanti si segnalano le interrogazioni 3-00205 (sulle problematiche relative al numero e all'ubicazione degli impianti di gestione della frazione organica, dei rifiuti urbani e degli impianti di incenerimento), 5-01535 (sullo stato di attuazione della legge n. 60 del 2022, cosiddetta «SalvaMare»), 3-00724 (sulle iniziative di competenza volte a verificare lo stato di attuazione delle procedure di rimozione delle cosiddette ecoballe in Campania), 3-01038 (in materia di imballaggi), 3-00063 (sulla disciplina del cosiddetto vuoto a rendere), 5-02368 (sulle modalità di gestione dei residui di manutenzione del verde) e 5-02994 (sul Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti - RENTRI).
Si segnala infine che utili informazioni sugli assetti istituzionali locali del settore dei rifiuti sono fornite dalla relazione dell'ARERA sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina del settore dei rifiuti per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli enti di governo degli ambiti medesimi (Doc. CCXXX).