Nella relazione contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione aggiornata al 31 dicembre 2022 (Doc. CCXXVIII, n. 1) viene evidenziato che "complessivamente, il 93,9% dei comuni italiani (7.423) è interessato dal rischio per frane, alluvioni e/o erosione costiera; 1,3 milioni di abitanti sono a rischio frane e 6,8 milioni di abitanti a rischio alluvioni. Le famiglie a rischio sono quasi 548.000 per frane e oltre 2,9 milioni per alluvioni. Su un totale di oltre 14,5 milioni di edifici, quelli ubicati in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata sono oltre 565.000 (3,9%), quelli ubicati in aree inondabili nello scenario di media pericolosità sono oltre 1,5 milioni (10,7%)".
Nella medesima relazione viene fornita la seguente tabella che riepilogativa le risorse programmate nel periodo 2010-2021 per il contrasto del dissesto idrogeologico.
Nella risposta all'interrogazione 5/01736, resa nella seduta del 14 dicembre 2023, viene evidenziato che gli atti di programmazione e di finanziamento del Ministero dell'ambiente "vengono in via preliminare proposti da regioni e province autonome, e selezionati secondo la procedura e i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2021 in base a criteri che tengono conto della pianificazione svolta dalle competenti Autorità di bacino distrettuali. Tutto ciò premesso, nella consapevolezza che la prevenzione del dissesto idrogeologico necessita di un approccio sistemico, il Ministero ha emesso il decreto n. 1 del 2 dicembre 2022. Con tale atto, è stato istituito un Gruppo di lavoro su mandato di Presidenza del Consiglio e Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Gli obiettivi non sono solo di natura economica, per la definizione delle risorse e dei fabbisogni. Il suo ruolo è anche effettuare un'analisi dell'attuale assetto istituzionale di governo della politica di difesa del suolo, e proporre al Governo misure urgenti di semplificazione normativa e amministrativa".
Tra le misure previste dal PNRR in materia di territorio, si segnalano in particolare gli investimenti:
Il PNRR ha previsto, inoltre, un intervento di riforma, da attuare entro giugno del 2022, volto alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico (M2C4.2-R.2.1-1).
Di seguito si illustrano sinteticamente le principali disposizioni di rango primario emanate nella presente legislatura al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalle recenti calamità idrogeologiche (frane, alluvioni, ...).
L'articolo 12-bis del D.L. 176/2022 autorizza la spesa di 200 milioni di euro, per l'anno 2022, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.
Il comma 730 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) autorizza la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici in questione.
L'articolo 5 del D.L. 3/2023 stabilisce che gli interventi previsti per gli eventi alluvionali del 2022 avvenuti nella Regione Marche, non siano più approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, consentendo in tal modo l'avvio di questi interventi senza attendere l'emanazione del medesimo decreto.
Numerose disposizioni riferite agli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022 sono contenute nel D.L. 186/2022.
L'articolo 5-ter attribuisce al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma a Ischia del 2017 anche i compiti relativi agli interventi riferiti agli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, al fine di garantire il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici e degli immobili privati a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017. È prevista la predisposizione di un piano quinquennale di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel Comune di Casamicciola Terme. Per gli interventi di conto capitale di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 40 milioni di euro per il periodo 2023-2026.
L'articolo 5-quater dispone che l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'Isola d'Ischia. Sono altresì disciplinate le modalità dell'aggiornamento prevedendo, in particolare, che lo stesso avvenga in più stralci funzionali.
L'articolo 5-quinquies disciplina le procedure finalizzate all'affidamento di servizi di progettazione e di lavori relativi agli interventi individuati nel Piano di assetto idrogeologico per l'Isola di Ischia.
L'articolo 5-sexies reca delle misure urgenti per la gestione dei fanghi e degli inerti da colata. In particolare viene data la possibilità al Commissario straordinario di individuare, con apposite ordinanze, più siti destinati allo stoccaggio provvisorio di tali materiali.
L'articolo 3-undecies del D.L. 3/2023 rinvia a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie, da adottare entro il 31 marzo 2023, per la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme spettanti ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno per assicurare il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nell'isola di Ischia nel novembre 2022.
Al fine di contrastare la situazione emergenziale in atto nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici del maggio 2023 è stato emanato il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023". Numerose modifiche alle disposizioni di tale decreto-legge sono state operate dall'art. 23 del D.L. 104/2023. Ulteriori disposizioni sono state adottate nell'ambito di altri provvedimenti di urgenza. Per un approfondimento si rinvia al focus "L'alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche del maggio 2023".
L'articolo 12, comma 3, del D.L. 176/2022 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso.
L'articolo 5-sexies del D.L. 3/2023 prevede che le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per il finanziamento degli interventi di protezione civile connessi ad eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, siano incrementate di 42 milioni di euro e siano destinate anche alle ricognizioni dei fabbisogni relative agli eventi verificatisi nell'anno 2021 (sempre a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale).
Il comma 731 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) autorizza la spesa di 5 milioni di euro complessivi per il periodo 2023-2025, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche, in relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022.
L'art. 23, commi da 1-ter a 1-quinquies, del D.L. 104/2023, reca disposizioni che riguardano la destinazione di risorse (complessivamente pari a 235 milioni di euro) ai comuni colpiti da eventi alluvionali avvenuti nella primavera-estate del 2023 e relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023.
L'articolo 18 del D.L. 181/2023 (in corso di conversione) dispone l'applicazione - nei territori della Regione Toscana interessati condizioni metereologiche avverse verificatesi dal 29 ottobre 2023 – del regime di aiuto per le aree di crisi industriale e, per disciplinare l'attuazione degli interventi, demanda al Ministero delle imprese e del made in Italy la sottoscrizione di un apposito accordo di Programma con la Regione Toscana. A tali finalità sono destinate risorse disponibili, sino a 50 milioni di euro, assegnate alle aree di crisi industriale non complessa.
L'articolo 21-bis del D.L. 145/2023 differisce i termini relativi ad alcuni adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti che avevano la residenza ovvero la sede legale od operativa nei comuni toscani colpiti degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023.
L'articolo 5-bis del D.L. 186/2022 introduce alcune disposizioni per il rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale. In particolare sono previste delle misure per il potenziamento degli organici dell'Autorità stessa.
Diverse disposizioni di proroga sono previste dal D.L. 198/2022.
L'articolo 10-bis proroga fino al 31 marzo 2023 i termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio compresi tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
L'articolo 11, comma 1, differisce al biennio 2022-2023 il termine previsto per l'anno 2021, per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di 150 unità, a disposizione dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico.
I commi 8-quinquies e 8-sexies dell'art. 11, prorogano dal 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti (dalla legge di bilancio 2021) per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico.
L'articolo 3-terdecies del D.L. 3/2023 proroga il termine del 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 per il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato previsti, per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il contrasto al dissesto idrogeologico, dall'art. 1, comma 701, della legge n. 178 del 2020.
Numerose disposizioni sono inoltre contenute nel D.L. 13/2023 (c.d. decreto PNRR 3).
L'articolo 8-bis, comma 6, reca alcune modifiche alla legge n. 160 del 2019 con riguardo ai contributi ai Comuni per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del proprio territorio relativamente al dissesto idrogeologico, agli interventi di efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per gli interventi di messa in sicurezza delle strade.
L'articolo 29, reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi del PNRR. Si prevede a tal proposito che le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi di cui all'art. 22, comma 1, del D.L. n. 152/2021, applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (comma 1). Sono inoltre dettate norme in materia di utilizzo, fino al 31 dicembre 2026, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, delle contabilità speciali relative agli eventi calamitosi per i quali sono state assegnate risorse a valere sugli stanziamenti disposti dall'art. 1, comma 1028, della legge di bilancio 2019 (comma 2), di applicabilità del D.P.C.M. 23 agosto 2022 agli interventi oggetto della disposizione in esame (comma 3) e di proroga al 31 dicembre 2024 dei termini previsti per l'adozione dei decreti di rimodulazione della ripartizione delle risorse destinate dal PNRR ai medesimi interventi (comma 4).
L'articolo 29-bis dispone che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvalga del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento necessario ad affrontare situazioni di criticità ambientale nelle aree urbanizzate che vengano interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, in particolare, nello svolgimento delle attività volte alla realizzazione di interventi di prevenzione o messa in sicurezza rispetto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo. Inoltre, viene previsto, nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il coinvolgimento del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.
L'articolo 30 prevede che le risorse assegnate ai comuni da parte del Ministero dell'interno, per le annualità 2024 e 2025, a favore di investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023 e a garantire il rispetto dei target associati alla missione del PNRR - M2C4I2.2. Si dispone inoltre l'obbligo per comuni assegnatari delle risorse previste per le annualità 2023, 2024 e 2025, di concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 (comma 1, lett. a). Sono prorogati di sei mesi i termini temporali per l'affidamento dei lavori relativi ai contributi assegnati ai comuni per l'annualità 2022 (lett. a-bis). Si prevede altresì che per tali opere pubbliche, il monitoraggio venga effettuato attraverso il sistema ReGiS previsto per il PNRR (comma 1, lett. b). Si consente, inoltre, ai comuni di proseguire, per quanto riguarda i contributi erogati nell'anno 2021, nel completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma comunque non oltre la data del 31 gennaio 2023 (comma 1, lett. c). Sono inoltre recate disposizioni relative a contributi assegnati dalle Regioni ai comuni finalizzate a: estendere anche alle forniture l'obbligo di affidamento entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse ai comuni da parte delle regioni (lettera 0a), intervenire in materia di revoca dei contributi e per la riassegnazione (lett. 0a-bis), e disciplinare i casi di revoca per i contributi relativi ad interventi con copertura pluriennale a favore dei comuni (lett. 0a-ter).
Ultreriori disposizioni sono previste dal D.L. 13/2023. L'articolo 8-bis, comma 6, reca alcune modifiche alla legge n. 160 del 2019 con riguardo ai contributi ai Comuni per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del proprio territorio relativamente al dissesto idrogeologico, agli interventi di efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per gli interventi di messa in sicurezza delle strade. L'articolo 29-bis del medesimo decreto dispone, tra l'altro, il coinvolgimento del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
Si ricorda inoltre l'articolo 1, comma 20, del D.L. 215/2023 (in corso di conversione), che proroga al 31 dicembre 2024, il termine per l'apertura delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di unità di personale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da adibire alla realizzazione di interventi funzionali a contrastare il dissesto idrogeologico.
L'articolo 29-bis del D.L. 13/2023 dispone che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvalga del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento necessario ad affrontare situazioni di criticità ambientale nelle aree urbanizzate che vengano interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, in particolare, nello svolgimento delle attività volte alla realizzazione di interventi di prevenzione o messa in sicurezza rispetto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo.
I commi 6 e 7 dell'articolo 22 del D.L. 44/2023, istituiscono presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri istituiscono presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, composto da due dirigenti e quindici unità di personale non dirigenziale, e provvede alla copertura dei relativi oneri finanziari.
L'articolo 1, comma 697, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) reca disposizioni per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria. In particolare viene disposta l'assegnazione in favore della regione Calabria di risorse complessivamente pari a 440 milioni di euro (50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per il 2024, 170 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026) a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni. Modifiche al comma 697 sono state successivamente operate dal comma 4-quater dell'art. 18 del D.L. 44/2023.
I commi 698-700 assegnano alle autorità di bacino distrettuali uno stanziamento complessivo di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 e (al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico) destinano, all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le medesime autorità di bacino, il 20% delle somme del fondo per le assunzioni di personale istituito dal comma 607 della L. 234/2021 ("Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie").
I commi 702-706 recano disposizioni finalizzate al completamento della Carta geologica d'Italia (progetto CARG). In particolare, per tale finalità, viene previsto uno stanziamento complessivo di 52 milioni di euro nel triennio 2023-2025.
Il comma 730 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) autorizza la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona (v. infra, "Marche, 2022").
I commi 779 e 780, al fine di favorire gli investimenti, incrementa di 250 milioni di euro (50 milioni per il 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025) i contributi a favore degli enti locali già previsti (dall'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade. Viene inoltre istituito un apposito Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti (con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro; 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026) al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR.
La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), oltre a prevedere disposizioni per i territori colpiti dalle alluvioni di maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche (v. supra), ha incrementato di 12 milioni di euro (4 milioni per ciascuno degli anni 2024-2026) lo stanziamento destinato al rafforzamento delle capacità operative delle autorità di bacino distrettuali.