La vicenda degli stabilimenti siderurgici dell'ILVA di Taranto rappresenta un caso complesso di crisi industriale, interventi statali e riconversione, con l'obiettivo di salvaguardare la produzione e l'occupazione, completare il risanamento ambientale e trovare un acquirente per gli asset produttivi.
A norma dell'articolo 1 del D.L. n. 207/2012 (L. n. 231/2012), i sudetti impianti siderurgici sono qualificati stabilimenti di interesse strategico nazionale.
L'ex ILVA, ammessa all'amministrazione straordinaria nel 2015 a causa dell'insolvenza, è stata oggetto di numerosi interventi legislativi e finanziari per garantire la continuità produttiva e il risanamento ambientale. Nel 2017, ArcelorMittal, attraverso la società AM InvestCo Italy, ha acquisito i rami d'azienda di ILVA con un contratto di affitto e obbligo di acquisto, impegnandosi a realizzare il piano ambientale entro il 2023. Successivamente, lo Stato italiano è intervenuto con finanziamenti e partecipazioni, tra cui l'ingresso di Invitalia nel capitale di AM InvestCo (poi rinominata Acciaierie d'Italia Holding) con una quota del 38%.
Nel 2024, ADI è stata ammessa all'amministrazione straordinaria su richiesta di Invitalia, e la procedura è stata estesa anche alle sue controllate. Il passivo di ADI ammontava a 1.580 milioni di euro, con ulteriori crediti da verificare.
Lo Stato ha erogato finanziamenti significativi, tra cui 680 milioni nel 2023 e 320 milioni nel 2024, oltre a stanziare ulteriori 250 milioni nel 2025 per garantire la continuità operativa.
Sono state avviate procedure di vendita congiunte per i beni aziendali di ILVA e ADI, con 15 manifestazioni di interesse pervenute entro il 2024. L'aggiudicazione è prevista per il primo quadrimestre del 2025.
Contestualmente il legislatore ha previsto misure di sostegno per le PMI fornitrici del gruppo ILVA/ADI, tra cui garanzie agevolate tramite il Fondo di garanzia PMI e contributi a fondo perduto per ridurre gli oneri finanziari. La legge di bilancio per il 2025 ha inoltre istituito un Fondo da 1 milione di euro annui (2025-2027) per sostenere le PMI dell'indotto collegate agli impianti siderurgici.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015, ILVA s.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 347/2003 (conv. in legge n. 39/2004, cd. "legge Marzano"); ai sensi dell'articolo 4 del medesimo D.L., la società è stata dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Milano.
Con successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico del 20 febbraio 2015 e 17 marzo 2015 e con D.M. 5 dicembre 2016 sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e dichiarate insolventi con sentenze del Tribunale di Milano ai sensi del citato D.L. n. 347/2003, una serie di società facenti parte del gruppo societario: ILVA Servizi Marittimi s.p.a.; ILVAform s.p.a.; Innse Cilindri s.r.l.; Sanac s.p.a.; Taranto Energia s.r.l.; Socova s.a.s.; Tillet s.a.s. Partecipazioni industriali s.p.a. (già Riva Fire s.p.a. in liquidazione). Sono stati nominati i medesimi commissari straordinari nominati per ILVA s.p.a.
ILVA s.p.a. dunque, in ragione dei suoi requisiti dimensionali occupazionali e di indebitamento, è stata assoggettata, e così le sopra citate altre società del gruppo, alla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria (cd. accesso diretto) di cui al D.L. n. 347/2003 (si rinvia qui, al sito del gruppo ILVA in a.s.).
Secondo quanto poi disposto dall'articolo 2, comma 1 del D.L. n. 1/2015, l'ammissione di ILVA s.p.a. alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria ha determinato la cessazione dalla carica del commissario straordinario del governo disposto con D.L. n. 61/2013 per lo svolgimento delle azioni di bonifica ambientale.
L'organo commissariale nominato per la procedura di amministrazione straordinaria è, dunque, subentrato anche nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di ILVA approvato con DPCM 14 marzo 2014 e modificato con DPCM 29 settembre 2017.
In ragione della peculiare situazione di ILVA, le operazioni inerenti la cessione dei beni aziendali di ILVA s.p.a., nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria sono state strettamente connesse, soprattutto a seguito dell'adozione del D.L. n. 98/2016, alla realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria contenute nel Piano ambientale. Dicasi al riguardo che – ai sensi della normativa vigente – il termine del programma dei commissari straordinari è stato fatto coincidere con il termine di ultimazione del Piano ambientale di ILVA (da ultimo stabilito al 23 agosto 2023) e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali. Sul punto si rimanda anche a quanto detto a commento dell'articolo 15, comma 1, nel dossier del Servizio Studi relativo al D.L. n. 63/2024.
Quanto alla cessione dei beni aziendali, in data 5 giugno 2017, è stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico il decreto che ha abilitato i commissari straordinari a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo ILVA s.p.a. ad Am Investco Italy s.r.l, società controllata dalla società indiano lussemburghese ArcelorMittal. L'offerta di Am Investco Italy s.r.l. ha previsto la realizzazione entro il 2023 degli interventi rientranti nel piano ambientale.
AM InvestCo Italy, società controllata da ArcelorMittal, ha quindi sottoscritto, il 28 giugno 2017, un contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami d'azienda ILVA. In seguito, l'investitore ArcelorMittal ha reso nota la propria intenzione di rescindere l'accordo e provvedere al deconsolidamento della partecipazione di AmInvestCo.
Per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA s.p.a., il decreto-legge n. 103/2021 ha autorizzato l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - Invitalia, a sottoscrivere apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci nel limite massimo di 705 milioni di euro (articolo 3, comma 4-bis).
Il 14 aprile 2021, Invitalia, su incarico del Governo italiano, ha quindi sottoscritto, con i contributi assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze, azioni ordinarie per un importo di 400 milioni di euro e, a seguito dell'adesione all'aumento di capitale, ha acquisito una partecipazione del 38% del capitale sociale (cui corrisponde il 50% dei diritti di voto) di AM InvestCo Italy, che ha assunto la denominazione "Acciaierie d'Italia Holding s.p.a.".
Si rammenta che Acciaierie d'Italia s.p.a è una delle società controllate da Acciaierie d'Italia - ADI Holding. Quest'ultima controlla altre società quali:
- ADI Energia s.r.l.
- ADI Servizi Marittimi s.r.l.
- ADI Tubiforma s.r.l.
- ADI Socova s.a.s.
- ArcelorMittal Italy Services s.r.l. (già in liquidazione).
Con il D.L. n. 115/2022 Invitalia è stata poi autorizzata a sottoscrivere ulteriori aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro per l'anno 2022 (art. 30, co. 1).
Il closing dell'acquisto (e, dunque, il termine del periodo di affitto) da parte di AM InvestCo poi ADI s.p.a. dei rami d'azienda ILVA, inizialmente previsto al 31 maggio 2022, è stato prorogato al 31 maggio 2024. In vista della scadenza, il 27 maggio 2024 le parti hanno stipulato un nuovo contratto quadro di affitto dei rami d'azienda ricompresi nel complesso aziendale e facenti capo a ILVA e i relativi nuovi contratti di affitto esecutivi, tutti con scadenza al 31 dicembre 2030.
L'articolo 9-bis del D.L. n. 69/2023 ha modificato la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui all'articolo 2 del D.L. n. 347/2003, prevedendo l'ammissione immediata ai sensi del D.L. n. 347/2003 su iniziativa del socio pubblico con almeno il 30% delle azioni, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (art. 2).
Quest'ultima norma è stata modificata dall'articolo 1 del D.L. n. 4/2024. Questo articolo consente, in generale, ai soci (tutti) che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie di ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (in precedenza, tale facoltà era attribuita nel caso di amministrazioni partecipate dallo Stato, senza specificare se direttamente o anche indirettamente, e al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento).
In data 20 febbraio 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha informato (qui il comunicato) che, con decreto del Ministro, Acciaierie di Italia s.p.a. è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria. È stato nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo Quaranta. Il decreto ministeriale segue l'istanza del 18 febbraio 2024, con cui Invitalia, il socio pubblico di AdI titolare del 38% del capitale, ha richiesto al Ministero l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a. (ADI) ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4/2023.
In data 29 febbraio 2024, la sezione fallimentare del Tribunale di Milano ha dichiarato lo "stato di insolvenza" per Acciaierie d'Italia s.p.a., aderendo così alla richiesta del socio pubblico di minoranza Invitalia e del commissario straordinario.
Con decreto del Ministro adottato il 1° marzo 2024, le società controllate ADI Energia s.r.l. ADI Servizi Marittimi s.r.l., ADI Tubiforma s.r.l., ADI Socova S.a.s. sono ammesse, in estensione e con decorrenza immediata, alla procedura madre di amministrazione straordinaria aperta nei confronti di ADI, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, D.L. 347/2003 (L. n. 39/2004) e dagli articoli 80 e 81 D.lgs. n. 270/1999, ed è stato preposto alle predette società il medesimo organo commissariale nominato per ADI, composto dall'ing. Giancarlo Quaranta, dal prof. Giovanni Fiori e dal prof. Davide Tabarelli (vedasi qui, comunicato MIMIT del 1° marzo 2024).
In data 14 marzo 2024 e 21 marzo 2024, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza, rispettivamente, di ADI Tubiforma s.r.l., ADI Servizi Marittimi S.r.l., ADI Energia S.r.l. e ADI Socova s.a.s.
Con decreto ministeriale 17 aprile 2024 (in G.U. del 3 maggio 2024) la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa anche alla holding (Acciaierie d'Italia Holding s.p.a.), confermando i commissari straordinari già nominati per le altre società del Gruppo.
Da ultimo, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 21 febbraio 2025, è stata inoltre ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, la società ArcelorMittal Italy Services S.r.l., già in liquidazione.
In data 26 giugno 2024, i commissari straordinari ADI hanno presentato al MIMIT il programma dell'amministrazione straordinaria di ADI e delle relative controllate che contempla, tra l'altro, condizioni e termini della procedura di vendita.
In data 2 luglio 2024, i commissari straordinari ILVA hanno presentato al MIMIT una modifica al programma dell'amministrazione straordinaria con riferimento ad ILVA ed alle sue controllate, che contempla, tra l'altro, condizioni e termini della procedura di vendita.
Con il successivo invito a manifestare interesse all'acquisto, sottoscritto dai commissari straordinari di ILVA in a.s. (Danovi, Di Ciommo e Savi) e di ADI in a.s. (Fiori, Quaranta e Tabarelli), del 31 luglio 2024, i commissari hanno indicato la volontà di espletare congiuntamente, la procedura di vendita dei beni e complessi aziendali facenti capo a ILVA e alle relative controllate, nonché di taluni specifici beni e rapporti facenti capo ad ADI e alle sue controllate.
Gli investitori hanno potuto manifestare il loro interesse entro il 20 settembre 2024.
In data 3 ottobre 2024, il Ministro delle imprese e del made in Italy, Sen. Adolfo Urso, rispondendo ad un question time al Senato, ha informato che "al termine della prima fase della procedura di vendita sono pervenute 15 manifestazioni di interesse da parte di diversi player nazionali e internazionali per l'ex ILVA: tre con riferimento all'intero complesso aziendale, dieci con riferimento a singoli rami di azienda due con riferimento a un singolo bene". Lo stesso Ministro ha inoltre affermato di confidare che la procedura possa chiudersi con l'assegnazione di tutto l'asset produttivo in blocco ad un unico player. Se non si frappongono ostacoli, l'assegnazione potrebbe avvenire già agli inizi del 2025. Nella stessa sede, il Ministro Urso ha informato che è stato attivato il pagamento dei crediti nei confronti delle aziende dell'indotto.
L'11 gennaio 2025 i commissari straordinari di ADI in a.s. e di ILVA in a.s. hanno comunicato che, entro il termine fissato al 10 gennaio 2025, sono pervenute dieci offerte per l'acquisizione degli stabilimenti ex ILVA, precisando che la scadenza, precedentemente prorogata a dicembre 2024, ha consentito una più ampia partecipazione al processo di presentazione delle offerte.
Come riportato nella relazione illustrativa che accompagna la conversione del D.L.n. 202/2024 (cd. proroga termini), il MIMIT avrebbe riferito che il completamento dell'aggiudicazione dei compendi da parte dell'amministrazione straordinaria è slittato al primo quadrimestre del 2025.
Il 20 marzo 2025 i commissari straordinari di ADI in a.s. e di ILVA in a.s. hanno comunicato di aver trasmesso al MIMIT una richiesta di autorizzazione per avviare una negoziazione in via preferenziale con il consorzio azero guidato da Baku Steel Company CJSC e Azerbaijan Investment Company OJSC.
In risposta all'interpellanza urgente Bonelli n. 2-00512 (chiarimenti in ordine allo stato delle passività di Acciaierie d'Italia e ai costi a carico dello Stato dal 2012), la Sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy, Fausa Bergamotto ha riferito alla Camera dei deputati che, alla data del 24 gennaio 2025, "il passivo di ADI, complessivamente ammesso, ammonta a 1.580 milioni. Devono tuttavia essere ancora esaminate domande tardive, già presentate, per 648 milioni. La verifica dei crediti tempestivi di ADI Holding, così come quella delle istanze tardive di ADI s.p.a., si terrà invece a marzo 2025".
Per quanto riguarda i finanziamenti statali erogati, nella stessa occasione il Governo ha sottolineato che "ILVA in a.s. ha beneficiato per circa 600 milioni tra il 2012 e il 2015, così distribuiti: 300 milioni erogati con il decreto-legge n. 83 del 2012 e altri 300 milioni con il decreto-legge n. 191 del 2015 per far fronte alle esigenze finanziarie". Il riferimento normativo del primo stanziamento dovrebbe essere l'articolo 23, comma 3-ter, del D.L. n. 83/2012 (norma a sua volta inserita dall'art. 11, comma 1, lett. b), D.L. n. 148/2017); il secondo stanziamento citato è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 191/2015.
"Vi è poi un finanziamento - continua il Governo - di ulteriori 400 milioni, ai sensi del decreto-legge n. 1 del 2015 erogato da istituti di credito per garanzie MEF, queste ultime però sono risorse private e non statali". Si tratta, infatti, della previsione di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del D.L. n. 1/2015, ai sensi del quale l'organo commissariale di ILVA s.p.a, al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato.
Per un maggiore approfondimento sulle misure di finanziamento a sostegno di ILVA s.p.a. nella XVI e XVII legislatura, si rinvia al seguente dossier del Servizio Studi.
Sempre in rispota alla citata interpellanza urgente, e venendo a misure più recenti, il Governo ha ricordato che risorse statali "sono state utilizzate per l'ingresso di Invitalia nel capitale sociale della società AM InvestCo Italy, con un aumento di capitale sottoscritto e versato, nell'aprile 2021, pari a 400 milioni - da allora ArcelorMittal ha cambiato la propria denominazione sociale in Acciaierie d'Italia - e, ancora, per il finanziamento soci disposto da Invitalia ad ADI nel 2023 per 680 milioni": per l'esattezza, il 13 febbraio 2023 Invitalia ha disposto il finanziamento di 680 milioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-quinquies del D.L. n. 142/2019 (previsione da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 2/2023).
Con riferimento al cd. "finanziamento ponte" disposto a favore di ADI nel 2024 per 320 milioni di euro, il Governo ha specificato che "non si tratta di un costo, ma di un finanziamento erogato a condizioni di mercato". Tale finanziamento di 320 milioni di euro è stato disposto dal MEF ai sensi dell'articolo 1, comma 1-sexies del D.L. n. 142/2019 (previsione a sua volta inserita dall'articolo 2, comma 1 del D.L. n. 4/2024). Sempre con riferimento a tale "prestito ponte" il Governo ha reso noto di aver ricevuto, nel luglio 2024, la comfort letter dalla Commissione europea, che esprimerebbe "una valutazione positiva sui termini del prestito, che prevede un tasso di interesse annuo dell'11,6%": tale conferma, secondo il Governo, attesterebbe "la validità del piano industriale elaborato dalla gestione commissariale e la capacità dell'azienda di restituire la somma in tempi congrui e senza configurarsi come aiuto di Stato". Il suddetto prestito ponte è stato da ultimo innalzato di altri 100 milioni di euro (arrivando quindi a 420 milioni) ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del D.L. n. 202/2024 (L. n. 15/2025, cd. proroga termini).
Infine, la Sottosegretaria ha informato che, il 23 gennaio 2025, "il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stanziamento di ulteriori 250 milioni per Acciaierie d'Italia, al fine di portare avanti le azioni necessarie, perché l'asset continui a operare fino al completamento delle procedure di assegnazione". Si tratta, per l'esattezza, dell'aumento - da 150 milioni a 400 milioni di euro - delle risorse che l'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. può trasferire all'amministrazione straordinaria di ADI s.p.a. (trattasi di risorse a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA in a.s. versate in apposito patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del D.L. n. 1/2015): tale incremento è stato disposto dall'articolo 1 del D.L. n. 3/2025.
Da ultimo, col D.L. n. 92/2025 viene previsto un ulteriore finanziamento statale fino a 200 milioni di euro per il 2025: in particolare si prevede che tali risorse, erogate con decreto interministeriale, sono funzionali a interventi urgenti di manutenzione, ripristino e adeguamento degli impianti, nonché a garantirne adeguati standard di sicurezza. Il finanziamento, a tasso di mercato, ha una durata massima di cinque anni e può essere utilizzato direttamente da ILVA s.p.a. o trasferito a Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, su richiesta dei commissari.
Finanziamenti a sostegno di ILVA e aiuti di Stato
Secondo quanto previsto dagli Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (com 2014/c 249/01) la Commissione ha specificamente previsto una serie di condizioni in presenza delle quali gli aiuti per il salvataggio possono essere ammessi. In particolare, tali aiuti:
La Commissione europea ha avviato un'indagine formale su cinque misure di sostegno dello Stato ad ILVA, conclusa il 21 dicembre 2017 con la decisione (UE) 2018/1498.
Più precisamente, sono state esaminate le seguenti misure di sostegno:
L'articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015 ha previsto il trasferimento all'ILVA delle somme sequestrate ai principali azionisti ed ex dirigenti di ILVA prima della conclusione del procedimento penale. Inizialmente la Commissione ha rilevato come la misura sembrasse imputabile allo Stato (attraverso la previsione del D.L. n. 1/2015 e l'operato del Fondo unico di giustizia, incaricato di dare esecuzione alla decisione tramite Equitalia) e comportasse l'uso di risorse statali. Inoltre, l'investimento in obbligazioni ILVA, piuttosto che in titoli di Stato più sicuri, avrebbe posto a rischio le risorse statali, conferendo un vantaggio selettivo a ILVA: la norma difatti le consentirebbe di disporre dei fondi prima della conclusione dei procedimenti penali, cosa che non avverrebbe in condizioni normali di mercato. Successivamente, la Commissione europea ha concluso che il trasferimento non era imputabile allo Stato, ma era il risultato di un accordo transattivo privato tra la famiglia Riva e ILVA, nel reciproco interesse delle parti private punti (147, 148, 149, 150).
Nell'agosto 2014, lo Stato italiano ha modificato l'articolo 12, comma 5, del D.L. n. 101/2013, qualificando eccezionalmente come "prededucibili" i prestiti concessi a imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria per la realizzazione di piani di tutela ambientale e sanitaria (categoria in cui rientra ILVA). A seguito di questa modifica, nel settembre 2014 banche private hanno concesso a ILVA un prestito di 250 milioni di euro, che alla scadenza di febbraio 2015 ILVA non ha rimborsato. Inizialmente la Commissione ha rilevato che la misura sembrasse de facto selettiva per ILVA, data la sua tempistica e il coinvolgimento dello Stato nei negoziati dell'ILVA con le banche, cui si deve, in ultima analisi, la concessione del prestito. Inoltre, la norma avrebbe conferito un vantaggio poiché ILVA non era in grado di ottenere prestiti alle normali condizioni di mercato.
Tuttavia, nella sua decisione finale, la Commissione europea ha concluso che lo Stato ha agito come autorità di regolamentazione, modificando l'ordine di priorità dei creditori, il che non rientra nelle operazioni di un operatore di mercato. Pertanto, il test dell'investitore in economia di mercato[1] non era applicabile alla situazione e il beneficio della prededucibilità era stato un effetto collaterale della misura normativa e non un aiuto di Stato (punti 155, 156 e 157).
L'articolo 3, comma 1-ter del decreto-legge n. 1/2015 ha autorizzato ILVA a contrarre crediti prededucibili fino a 400 milioni di euro, assistiti da garanzia statale, per finanziare il piano ambientale. Il 30 aprile 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato la garanzia con un premio annuo del 3,12%. A seguito dell'emissione della garanzia di Stato, il 27 maggio 2015 tre istituti finanziari hanno acconsentito a concedere a ILVA un prestito di 400 milioni di euro, ripartiti come segue: 330 milioni da CDP, 50 milioni da Intesa Sanpaolo e 20 milioni dal Banco Popolare. Intesa Sanpaolo e Banco Popolare sono le stesse due banche private che hanno partecipato alla misura 2.
La Commissione ha concluso che questa misura costituisce un aiuto di Stato, poiché la garanzia era imputabile allo Stato e comportava l'utilizzo di risorse statali. L'ILVA difatti era un'impresa in difficoltà e il premio applicato non remunerava adeguatamente il rischio assunto dallo Stato, conferendo dunque un vantaggio economico all'azienda.
Nel contratto di privatizzazione del 1995, l'IRI (poi Fintecna, ora controllata da CDP e dunque, in ultima istanza, dallo Stato) si era impegnata a indennizzare ILVA per danni ambientali pre-privatizzazione, fino a un determinato limite. Per quasi 20 anni, Fintecna ha contestato la sua responsabilità, ma l'articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 1/2015 ha autorizzato il commissario straordinario di ILVA a risolvere la controversia con Fintecna relativa ai danni ambientali, quantificando l'obbligazione a 156 milioni di euro e precisando che la soluzione dovesse essere "definitiva e irrevocabile". Il Consiglio di amministrazione di Fintecna ha approvato la transazione tenendo conto dei pareri legali e del parere favorevole di CDP. Nella sua decisione provvisoria la Commissione dubitava che, in assenza del decreto-legge, Fintecna avrebbe accettato di pagare nel marzo 2015, dopo 20 anni di contestazioni. Il forte coinvolgimento dello Stato (attraverso il decreto-legge n. 1/2015 e il parere favorevole di CDP) sembrava rendere la misura imputabile allo Stato, oltre ad implicare l'uso di risorse statali, poiché i fondi di Fintecna sono stati considerati dalla Commissione europea, in ultima analisi, risorse statali.
La Commissione ha tuttavia concluso che questa misura non costituisce un aiuto di Stato. Sebbene imputabile allo Stato (Fintecna, come detto, è un'impresa pubblica), il pagamento è stato considerato una decisione ragionevole di un operatore privato, basata su stime dell'esposizione e pareri legali, comunque inferiore al limite massimo concordato nel contratto di privatizzazione, non conferendo dunque un vantaggio economico all'Ilva (punto 198).
L'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 191/2015, ha disposto l'erogazione di un prestito di 300 milioni di euro in favore dell'amministrazione straordinaria di ILVA a un tasso di interesse annuo Euribor a 6 mesi + 300 punti base, per far fronte alle indilazionabili esigenze di liquidità dell'impresa. Ai sensi del decreto-legge citato, il prestito avrebbe dovuto essere rimborsato dall'acquirente degli attivi di ILVA 60 giorni dopo la dichiarazione da parte del giudice nazionale competente della cessazione delle attività di ILVA [2]. La Commissione europea ha concluso che questa misura costituisce un aiuto di Stato. Difatti, la Commissione ha rilevato sia che le imprese attive nel settore dell'acciaio non sono ammissibili agli aiuti a finalità regionale[3], sia che tali imprese non sono ammissibili a beneficiare di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione[4]. Inoltre, configurandosi come impresa in difficoltà[5], l'ILVA non è risultata ammissibile agli aiuti per la tutela dell'ambiente[6] L'aiuto era dunque imputabile allo Stato, comportava l'utilizzo di risorse statali e conferiva un vantaggio economico, poiché il tasso di interesse applicato era significativamente inferiore a quello di mercato per un'impresa in difficoltà (Punti 202-214).
A partire dall'anno 2015 il legislatore è intervenuto per assicurare alcune forme di sostegno alle imprese fornitrici del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria, fortemente in crisi. Tali misure si sono consustanziate, essenzialmente, in un sostegno al credito tramite l'intervento in garanzia del Fondo di garanzia per le PMI con predisposizione di apposita riserva, ovvero in contributi in conto interessi sui finanziamenti così garantiti accesi dalle predette imprese.
In particolare, l'articolo art. 2-bis D.L. n. 1/2015 ha disposto la costituzione di una riserva – fino a 35 milioni di euro – a valere sulle risorse del Fondo di garanzia PMI per sostenere l'accesso al medesimo fondo delle PMI fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società gestrici almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi del succitato D.L. n. 207/2012 (cd. D.L. ILVA) assoggettate ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai suddetti requisiti. In attuazione, è stato adottato il DM 17 ottobre 2016. La percentuale massima di garanzia diretta e di controgaranzia del Fondo è stata riconosciuta nell'80%, fino all'importo massimo garantito di euro 2,5 milioni, senza oneri o spese e a condizione che sulle operazioni finanziarie assistite dal Fondo non venisse acquisita dai finanziatori nessun'altra garanzia reale, bancaria, personale o assicurativa.
Al decreto è seguita la circolare operativa n. 1/2017 del MedioCredito Centrale, che ha dato indicazione dell'entrata in vigore della misura, il 27 gennaio 2017 per un massimo di 12 mesi. La circolare ha specificato che il fatturato delle imprese beneficiarie dovesse essere costituito per almeno il 50%, per due esercizi anche non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, da forniture di beni e servizi a imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.
Più recentemente, l'articolo 2-bis del D.L. n. 4/2024, ha riconosciuto condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia PMI a favore delle PMI che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 207/2012, c.d. D.L. ILVA (L. n. 231/2012), in amministrazione straordinaria, in data successiva al 3 febbraio 2024.
La garanzia del Fondo di garanzia PMI è riconosciuta a titolo gratuito, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura:
a) dell'80 per cento dell'importo del finanziamento, nel caso di garanzia diretta;
b) del 90 per cento del finanziamento garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.
Sono ammesse anche le PMI che, secondo le condizioni di ammissibilità del Fondo, non sarebbero ammesse, in quanto rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione. La garanzia del Fondo è concedibile dal 3 febbraio 2024 fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.
Le PMI devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35% (anziché il 50%) del fatturato medio complessivo (viene qui specificato) nei confronti del committente sottoposto alle procedure di amministrazione straordinaria.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dalla misura di sostegno, si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni al 3 febbraio 2024, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia già istituita ai sensi del succitato D.M. 17 ottobre 2016. Eventuali maggiori oneri sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni.
In relazione ai finanziamenti così garantiti dal Fondo, l'articolo 2-ter, comma 1, del medesimo D.L. n. 4/2024, riconosce la possibilità di fruire, nei limiti della disciplina sugli aiuti di Stato de minimis di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. L'effetto del contributo è quello di ridurre della metà il tasso di interesse contrattuale.
Da ultimo, la legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi da 201 a 205, legge n. 207/2024) ha istituito, nello stato di previsione del MIMIT, un Fondo a sostegno dell'indotto della società ILVA s.p.a. in a.s., dotato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, specificamente volto a erogare un contributo a fondo perduto da concedere nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (cd. de minimis). Il contributo è riconosciuto alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA. Con decreto interministeriale verranno disciplinate le modalità di attuazione del fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.
L'emergenza ambientale nell'area dell'ILVA di Taranto è stata affrontata inizialmente con l'emanazione del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione dell'area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario.
Nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, approvata alla fine della XVIII legislatura (Doc. XXIII, n. 33), viene ricordato che "con D.P.C.M. 30 novembre 1990 (reiterato con D.P.C.M. 30 luglio 1997), l'area industriale di Taranto è stata dichiarata area ad elevato rischio di crisi ambientale, con conseguente previsione di interventi di risanamento e approvazione di piani di disinquinamento. Con successivo D.P.R. 23 aprile 1998 è stato approvato il piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto, comprendente i comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola".
Si fa notare che con il D.M. Ambiente 10 gennaio 2000 è stata approvata la prima perimetrazione del SIN di Taranto, istituito con la legge n. 426/1998. Con il D.M. Ambiente 20 dicembre 2024, n. 449 si è provveduto alla riperimetrazione del SIN.
Nella succitata relazione viene altresì ricordato che:
In considerazione della peculiare situazione dell'area di Taranto, l'art. 5 del D.L. 1/2015 ha demandato la disciplina dell'attuazione degli interventi che riguardano detta area ad uno specifico Contratto istituzionale di sviluppo, denominato «CIS Taranto».
Lo stesso articolo dispone che il CIS Taranto contiene il Programma per le bonifiche e il Piano di interventi nel comune di Taranto previsti dal medesimo decreto-legge.
Si ricorda, in particolare, che l'art. 6 del D.L. 1/2015 ha affidato al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di l'incarico di predisporre un programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire, ove possibile, mediante ricorso alle BAT (best available techniques) riconosciute a livello internazionale, il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Lo stesso articolo precisa che "il Programma è attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto".
Prima dell'emanazione del D.L. 129/2012, con decreto direttoriale del 15 marzo 2012 del Ministero dell'ambiente, era stato disposto d'ufficio l'adeguamento dell'AIA, rilasciata con decreto del 4 agosto 2011, alle conclusioni delle migliori tecniche disponibili europee (BAT - Best Available Techniques) relative al settore siderurgico. L'AIA rappresenta appunto il provvedimento che autorizza l'esercizio di uno stabilimento produttivo a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai requisiti di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (requisiti IPPC) di cui al Titolo III-bis alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativa alle emissioni industriali, e alle prestazioni ambientali associate alle migliori tecniche disponibili (BAT).
Successivamente il Ministero dell'ambiente ha concluso il riesame dell'AIA (decreto prot. DVA/DEC/2012/0000547 del 26 ottobre 2012) per l'esercizio dello stabilimento siderurgico.
Con il D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, l'ILVA è stata dichiarata stabilimento di interesse strategico nazionale e sono state dettate specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale e la commercializzazione dei prodotti. Con il successivo decreto-legge n. 61/2013 sono state dettate disposizioni volte a disciplinare – in via generale (all'art. 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (all'art. 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'AIA. In particolare è stata disciplinata una specifica procedura per addivenire all'approvazione di un "Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria".
Tale piano ambientale (adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014) ha previsto le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA nonché, in attuazione dell'art. 7 del D.L. 136/2013, la conclusione di tutti i procedimenti di riesame che discendono dall'AIA del 4 agosto 2011 e dall'AIA del 26 ottobre 2012.
Successivamente (in particolare con i decreti-legge n. 191/2015 e n. 98/2016), sono state dettate disposizioni principalmente finalizzate alla cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, nonché a porre in stretta correlazione la procedura di scelta del contraente con quella della realizzazione del "piano ambientale".
In attuazione delle succitate disposizioni – e in seguito all'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2017 di aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria alla società AM InvestCo Italy s.r.l. e alla presentazione, da parte della medesima società, in data 5 luglio 2017, della domanda di AIA – è stato emanato il D.P.C.M. 29 settembre 2017 (pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2017) di approvazione delle modifiche al "piano ambientale" di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014.
L'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 29 settembre 2017, ricorda che il termine ultimo per la realizzazione degli interventi del piano è fissato – dall'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 – alla scadenza dell'AIA dello stabilimento ILVA di Taranto, ossia al 23 agosto 2023.
Il D.P.C.M. 29 settembre 2017 ha previsto, in particolare, un dettagliato cronoprogramma di interventi (articolato su un arco temporale di cinque anni fino al 23 agosto 2023) e limitato la quantità di produzione annua di acciaio a 6 milioni di tonnellate, fino al completamento di tutti gli interventi di risanamento ambientale (a fronte degli 8 milioni di tonnellate annue consentite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA - del 2012).
Con il D.L. 5/2025, che non è stato convertito in legge e le cui disposizioni sono state trasposte nel D.L. 24 gennaio 2025, n. 3, sono state introdotte disposizioni volte a disciplinare il procedimento di riesame dell'AIA, e in particolare a quello cui soggiacciono gli stabilimenti industriali di interesse strategico (tra cui, in primis, l'ex Ilva), a seguito del pronunciamento della Corte di Giustizia (sentenza 24 giugno 2025 in causa C-626/22, su rinvio dell'Autorità giudiziaria italiana, v. infra) che impone, nell'ambito del predetto procedimento, la valutazione dei profili di rischio sanitario.
Oltre alle disposizioni citate, relative alla valutazione del danno sanitario (VDS) e alle modalità di interrelazione tra il rapporto di VDS e la procedura di riesame dell'AIA, il decreto-legge 3/2025 (per l'approfondimento dei relativi contenuti si rinvia al tema provvedimento "D.L. 3/2025 - Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA") reca disposizioni volte a disciplinare, nelle more dell'aggiornamento dei criteri metodologici relativi al rapporto di VDS, la procedura di riesame dell'AIA, integrata con la valutazione dell'impatto sanitario. Viene altresì introdotta una disciplina transitoria da applicare ai procedimenti di riesame dell'AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e relativi agli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale. A tale fine, oltre a dettare termini più stringenti, la disposizione prevede che la commissione istruttoria per l'AIA sia integrata da un ulteriore esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute, che rilasci il proprio parere.
Si evidenzia che il Ministro dell'ambiente, nella risposta all'interrogazione 3-01896 (relativa alle autorizzazioni ambientali agli impianti siderurgici ex Ilva), resa nella seduta dell'Assemblea del Senato del 15 maggio 2025, ha ricordato che il "procedimento di riesame è attualmente in corso".
Degno di nota è inoltre l'art. 1-sexies del D.L. 3/2025, che integra le risorse destinate (dall'art. 3, comma 1, decimo periodo, del D.L. 1/2015 s.m.i.) all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria. Tale articolo prevede, nel dettaglio, che per gli interventi di ripristino e di bonifica ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del D.L. 1/2015, da realizzare a cura dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. su aree di proprietà di quest'ultima ricomprese nel sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto e diverse da quelle occupate dal gestore ovvero oggetto di trasferimento a terzi, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione complessiva di 80 milioni di euro (68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028).
Si segnala inoltre che disposizioni sull'impiego delle somme di cui al citato decimo periodo sono altresì recate dall'art. 16, comma 1, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113.
Il 26 settembre 2013, la Commissione europea ha avviato, nei confronti dell'Italia, la procedura di infrazione n. 2013/2177, in relazione all'asserita mancata adozione, da parte delle competenti Autorità italiane, delle misure necessarie a ridurre l'impatto ambientale dell'ex stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, in violazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.
Il 16 ottobre 2014 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato ex articolo 258 TFUE, dopo il quale le Autorità italiane hanno avviato una interlocuzione con i Servizi competenti della Commissione europea, nell'ambito della quale sono stati aggiornati, con cadenza semestrale, sui progressi relativi agli interventi di risanamento previsti nel succitato piano ambientale.
Specifiche norme per il superamento delle censure mosse dalla Commissione nell'ambito di tale procedura di infrazione sono state adottate, nella presente legislatura, con l'art. 9-bis del D.L. 69/2023, recante "disposizioni in materia di misure e di attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299".
Si fa inoltre notare che disposizioni finalizzate al recepimento della direttiva 2010/75/UE sono altresì recate dall'art. 1-bis del D.L. 3/2025. L'introduzione di modalità di interrelazione tra la procedura di AIA e la valutazione del danno sanitario (VDS), operata da tale articolo, viene infatti posta al fine di recepire la sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 25 giugno 2024 (causa C‑626/22).
In relazione allo stato attuale della procedura di infrazione, si fa notare che, dopo un lungo periodo di interlocuzione, il 7 maggio 2025 la Commissione europea ha tuttavia deciso (come reso noto nel comunicato stampa del 7 maggio 2025) di inviare una lettera complementare di costituzione in mora all'Italia per il non corretto e incompleto recepimento della direttiva 2010/75/UE e per non aver rispettato alcune delle disposizioni di tale direttiva per quanto riguarda l'impianto siderurgico ILVA di Taranto. A partire dalla data di invio della lettera complementare di costituzione in mora l'Italia dispone di 2 mesi di tempo per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di emettere un parere motivato.
L'articolo 77, commi 2-bis e seguenti, del D.L. 73/2021, ha istituito e disciplinato un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.
Tale dotazione è stata incrementata di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, dal comma 278 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), e di ulteriori 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, dal comma 897 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024).
L'ex ILVA, ammessa all'amministrazione straordinaria nel 2015 a causa di insolvenza, è stata oggetto di numerosi interventi legislativi volti a salvaguardare l'occupazione.
In particolare, tali interventi possono essere raggruppati in tre filoni distinti riguardanti il primo gli interventi diretti alla salvaguardia occupazionale nelle imprese di rilevanza economica strategica, il secondo la concessione di un'integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA e il terzo la proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
1. Misure in qualità di impresa di rilevanza economica strategica
L'ex ILVA, in qualità di impresa di rilevanza economica strategica, può fruire delle misure legislativamente previste al fine di tutelare l'occupazione in tali imprese.
Un primo intervento in merito alle imprese di rilevanza economica strategica si è avuto con il D.Lgs. 148/2015 il quale (art. 42, c. 3) ha stanziato risorse per gli anni 2017 e 2018 per la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale qualora vi fossero accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportassero notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale prevedesse l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti stabiliti dalla normativa generale (di cui al medesimo D.Lgs. 148/2015).
Disposizione analoga è stata posta per le annualità successive, dal 2018 al 2019, dal medesimo D.Lgs. 148/2015 (art. 22-bis) che riconosceva la possibilità di concedere la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi e previo accordo in sede governativa, alle imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale con rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale. Tale disposizione è stata prorogata più volte, da ultimo dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 193, L. 207/2024) che ne consente l'applicazione sino a tutto il 2027.
in questo quadro si inseriscono disposizioni speciali volte allo stanziamento di ulteriori risorse per esigenze di tutela occupazionale collegate a situazioni peculiari. In particolare sono state stanziate risorse:
Per completezza, merita segnalare che l'ex ILVA, al fine della tutela dell'occupazione, può fruire altresì di un ulteriore strumento offerto dalla normativa generale che riguarda la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere, nel 2025 e in continuità con i trattamenti già autorizzati (quindi anche con effetto retroattivo), ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per un periodo massimo di 12 mesi, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale e in deroga ai limiti generali di durata vigenti (c. 191 L. 207/2024). Al fine di ampliare la platea dei beneficiari di tale possibilità sono state stanziate ulteriori risorse per la concessione nel medesimo 2025 di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario per un massimo di sei mesi (art 8 D.L. 92/2025).
2. Misure in qualità di impresa operante in area di crisi industriale complessa
L'ex ILVA, in qualità di impresa operante in area di crisi industriale complessa (ex art. 2 D.L. 129/2012), può fruire delle misure legislativamente previste al fine di tutelare l'occupazione in tali imprese.
Un primo intervento per tale tipologia di imprese è stato previsto per le annualità 2016 e 2017 (art. 44, c. 11-bis del D.Lgs. 148/2015) attraverso l'autorizzazione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa che, a tal fine, dovevano presentare un piano di recupero occupazionale che prevedesse appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del citato decreto, né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Tali risorse, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, sono assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ad una ripartizione proporzionale alle esigenze rappresentate.
La suddetta misura è stata poi successivamente prorogata, alle medesime condizioni, dalle leggi di bilancio dal 2018 al 2025 che hanno più volte autorizzato l'impiego delle risorse residue anche per le annualità successive al 2017 e hanno altresì stanziato ulteriori risorse.
Recentemente, con il D.L. 95/2025, è stata introdotta anche un'ulteriore misura per le imprese in esame che le esonera dal versamento del contributo addizionale relativamente agli anni 2025 e 2026 a condizione che alla CIGS si acceda entro il 31 dicembre 2025.
3. Sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA
Un altro filone normativo riguarda le disposizioni adottate al fine di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (anche in relazione ad impegni dei lavoratori in corsi di formazione professionale per la gestione delle bonifiche relative ai medesimi stabilimenti).
Tale integrazione è stata prevista inizialmente per il 2017 e successivamente prorogata per le annualità sino al 2025.