provvedimento 17 marzo 2025
Studi - Ambiente D.L. 3/2025 - Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

Le Commissione riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) hanno concluso, nella seduta del 12 marzo 2025, l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3 (A.C. n. 2285) - recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA" - senza apportare modifiche al testo approvato dal Senato. Il decreto-legge 3/2025 si compone di 7 articoli. Di seguito si dà sinteticamente conto delle disposizioni recate dal decreto. Per approfondimenti si rinvia al dossier.

apri tutti i paragrafi

Il testo originario del D.L. 3/2025 prevede misure riguardanti l'incremento delle risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a.

Nel corso dell'esame in prima lettura da parte del Senato, sono state introdotte disposizioni riguardanti il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico.

L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge prevede l'abrogazione del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico, stabilendo che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

Di seguito si dà sinteticamente conto delle disposizioni recate dal decreto oggetto di conversione, raggruppando le stesse per materia. Per approfondimenti si rinvia al relativo dossier.

L'articolo 1 dispone che l'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. può incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a., fino a 400 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA in a.s. versate in apposito patrimonio destinato.

L'articolo 1-bis e l'articolo 1-ter, comma 1 – inseriti dal Senato  costituiscono la trasposizione, con una modifica specifica, all'interno del presente decreto-legge delle norme poste dall'articolo 1 e dall'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 5 del 2025. Le norme in esame modificano la disciplina sulla valutazione del danno sanitario relativa agli stabilimenti riconosciuti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di interesse strategico nazionale, stabilimenti nell'ambito dei quali, per specifica disposizione legislativa, sono ricompresi quelli siderurgici dell'ex Gruppo Ilva. Le novelle di cui all'articolo 1-bis prevedono, con riferimento alla suddetta categoria di stabilimenti:

- l'aggiornamento ogni sette anni del decreto ministeriale di definizione dei criteri metodologici per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (rapporto di VDS) e, in fase di prima applicazione, il loro aggiornamento, sempre con decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (capoverso 2-bis);

- una modalità di interrelazione tra il suddetto rapporto di VDS e la procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), procedura nella quale, in base alla presente novella, occorre prendere in considerazione, per gli stabilimenti in oggetto, gli elementi di valutazione di carattere sanitario rilevanti del suddetto rapporto (capoverso 2-ter).

L'introduzione di questa modalità di interrelazione viene posta al fine di recepire, con riferimento all'istituto specifico del rapporto di VDS (previsto dall'ordinamento per la summenzionata categoria di stabilimenti), la richiamata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024 (causa C‑626/22). La sentenza in parola, in particolare, prescrive agli Stati membri una valutazione preventiva e comprensiva di tutte le sostanze inquinanti durante il rilascio o il riesame delle autorizzazioni per le installazioni industriali.

Il comma 1 dell'articolo 1-ter richiede che il gestore di uno stabilimento riconosciuto di interesse strategico nazionale fornisca, nell'ambito della procedura di riesame dell'AIA, il rapporto di VDS, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo, e prevede che, nelle more dell'emanazione del primo decreto ministeriale di aggiornamento dei suddetti criteri metodologici, il gestore predisponga, in luogo del rapporto di VDS, uno studio di valutazione di impatto sanitario (VIS).

I commi da 2 a 4 dell'articolo 1-ter  inseriti dal Senato – costituiscono la trasposizione all'interno del provvedimento in esame delle norme poste dall'articolo 2, commi da 2 a 4, dell'abrogato D.L. n. 5 del 2025. Essi disciplinano, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale e nelle more dell'aggiornamento dei criteri metodologici relativi al rapporto di valutazione del danno sanitario, la procedura di riesame dell'AIA, integrata per la prima volta con la valutazione dell'impatto sanitario.

L'articolo 1-quater  inserito dal Senato – costituisce la trasposizione all'interno del del decreto in esame delle norme poste dall'articolo 3 dell'abrogato decreto-legge n. 5 del 2025. La disposizione in esame reca la disciplina transitoria da applicare ai procedimenti di riesame dell'AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e relativi agli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale. A tale fine, oltre a dettare termini più stringenti, la disposizione prevede che la commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale, prevista dall'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia integrata da un ulteriore esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute, che rilasci il proprio parere nei successivi trenta giorni e che la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi sia emessa nei successivi trenta giorni.

L'articolo 1-quinquies, inserito dal Senato, reca una clausola di invarianza finanziaria relativa alle disposizioni contenute negli articoli da 1-bis a 1-quater.

L'articolo 1-sexies, introdotto dal Senato, istituisce un fondo con una dotazione 80 milioni di euro per l'anno 2027 per gli interventi di ripristino e bonifica ambientale nell'area del Sito di interesse nazionale di Taranto.

L'articolo 2 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 17 marzo 2025
 
temi di Ambiente e gestione del territorio