Nel corso della XIX legislatura, si è intervenuti sulle condizioni per l'acquisizione e il mantenimento dello status di start-up innovativa e di incubatore certificato, e, in secondo luogo, sul relativo regime incentivante. La riforma, operata con la legge sulla concorrenza 2023 (L. n. 193/2024), ha inteso dare attuazione agli obiettivi previsti dalla missione 1, componente 2 del PNRR, traguardo M1C2-11.
Sul fronte degli incentivi, è stata anche approvata la legge di iniziativa parlamentare, L. 28 ottobre 2024, n. 162, recante "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti", per un'illustrazione della quale si rinvia al dossier curato dai Servizi studi di Camera e Senato.
Il numero delle start-up innovative, iscritte alla apposita sezione speciale del registro delle imprese, al IV trimestre 2024, è pari a 12.123 in diminuzione di 719 unità (-5,60%) rispetto al trimestre precedente (fonte: MIMIT- Unioncamere, Cruscotto di indicatori statistici, disponibile qui). Tra le 380.000 società di capitali presenti in Italia, il 3,4% è registrata come start-up innovativa. La tendenza demografica negativa delle start-up innovative, iniziata nel 1° trimestre 2023, si conferma.
Il capitale sociale totale dichiarato complessivamente dalle start-up risulta in diminuzione rispetto all'ultimo trimestre (-49 milioni di euro, -4,84 in termini percentuali) attestandosi a quota 981.462.823 euro. La capitalizzazione media delle start-up innovative risulta in aumento, attestandosi a 80.958,74 euro per start-up (645 euro circa in più rispetto all'ultima rilevazione).
Per quanto riguarda la distribuzione per settori di attività, il 79,44% delle start-up innovative fornisce servizi alle imprese. In particolare, prevalgono le seguenti specializzazioni: produzione di software e consulenza informatica, 44,18%; attività di R&S, 14,58%; attività dei servizi d'informazione, 7,57%.
Il 12,92% opera nel manifatturiero, su tutti: fabbricazione di macchinari, 2,53%; fabbricazione di computer e prodotti elettronici e ottici, 1,82%.
Infine, il 2,79% opera nel commercio.
Guardando alla composizione delle compagini sociali, le start-up innovative con una prevalenza femminile – ossia, in cui le quote di possesso e le cariche amministrative sono detenute in maggioranza da donne – sono 1.719, il 14,18% del totale: incidenza inferiore rispetto al 19,58% osservato prendendo in esame l'intero universo delle neo-società di capitali a prevalenza femminile.
Le start-up innovative a prevalenza giovanile (under 35) sono 2.151, il 17,74% del totale. Dato in valore assoluto in diminuzione rispetto al trimestre precedente, -57 unità, ma in aumento del +0,55% in termini percentuali sul totale delle start-up.
Le start-up innovative con una compagine sociale a prevalenza straniera sono 488, il 4,03% del totale, una quota complessivamente in linea con quella rilevata nel precedente trimestre ma ancora notevolmente inferiore a quella osservata tra le nuove società di capitali in genere (12,42%).
Per una analisi dei dati sulle start-up, relativi alle annualità 2022 e 2023, si rinvia alla relazione sullo stato di attuazione della normativa a sostegno delle start-up e delle PMI innovative, presentata dal MIMIT al Parlamento a gennaio 2024.
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, cd. "Start-up Act", convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto nell'ordinamento nazionale una normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. L'articolo 25 del D.L. n. 179 reca una nozione specifica di nuova impresa tecnologica (la start-up innovativa) e la nozione di società prestatrice di servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative (l'incubatore certificato). Sia la start-up innovativa sia l'incubatore certificato devono essere in possesso di una serie di requisiti, per ciascuno ivi previsti.
Si consideri che i requisiti prescritti per la definizione di una impresa come start-up innovativa o per la definizione di incubatore certificato sono essenziali ai fini del godimento dei benefici riconosciuti dalla normativa: infatti, in base all'articolo 25, commi 8-13 del D.L. n. 179 la start-up innovativa in possesso dei requisiti e l'incubatore certificato in possesso dei requisiti deve registrarsi presso l'apposita sezione speciale del registro delle imprese, al fine di poter beneficiare della disciplina agevolativa per essi prevista.
Potremmo dunque dire che la start-up innovativa e l'incubatore certificato in possesso dei requisiti prescritti, una volta iscritte presso l'apposita sezione speciale del registro delle imprese, acquisiscono, sul piano giuridico, uno status.
Le considerazioni appena svolta valgono anche per le PMI innovative, la cui nozione e il cui status sono stati introdotti dal D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (L. n. 33/2015).
Nel corso della XIX legislatura, la legge sulla concorrenza 2023 (L. n. 193/2024), attraverso gli articoli 28-36 (che compongono il complesso normativo altresì noto come "Scale-up Act") è intervenuta sia sui requisiti integranti lo status di start-up innovativa e di incubatore certificato, sia, come meglio si descriverà nell'apposito box infra, sul relativo regime incentivante. Il regime incentivante è stato anche integrato dalla L. 28 ottobre 2024, n. 162, recante "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti".
Ai sensi dell'articolo 25, comma 2 del D.L. n. 179/2012 è start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, la quale:
L'articolo 28 della legge sulla concorrenza 2023, aggiunge ulteriori requisiti a quelli già previsti, e in particolare:
La legge sulla concorrenza, poi, introduce dei requisiti specifici, essenzialmente provanti la dinamicità e l'evoluzione dell'impresa, ai fini della permanenza della start-up innovativa nella apposita sezione speciale del registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno, fino ai cinque complessivi previsti, con un'estensione possibile dell'iscrizione di ulteriori quattro anni per il passaggio alla fase di scale-up, subordinata a criteri di crescita.
La permanenza dell'iscrizione della start-up innovativa nell'apposito registro speciale, dopo la conclusione del terzo anno, viene consentita sino ai cinque anni complessivi, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti (indicati nel nuovo comma 2-bis dell'articolo 25, D.L. n. 179/2012):
Il termine dei cinque anni complessivi previsti per la permanenza della start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese può essere esteso per un periodo di due anni, sino a un massimo di quattro anni, per il passaggio alla fase di "scale-up" e in presenza di requisiti dati, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell'impresa (nuovo comma 2-ter, articolo 25, D.L. n. 179/2012, introdotto dalla legge sulla concorrenza 2023), quali:
Rimane fermo, nei casi sopra commentati, quanto disposto in materia di detrazioni fiscali previste a favore degli investimenti in start-up innovative (nuovo comma 2-quater, articolo 25, D.L. n. 179/2012, introdotto dalla legge sulla concorrenza 2023), punto sul quale si rinvia all'apposito paragrafo di questo tema.
Un incubatore certificato è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e deve essere in possesso di una serie di requisiti previsti dalla normativa nazionale (articolo 25, comma 5, D.L. n. 179/2012). Alcuni di questi requisiti sono stati integrati dall'articolo 30 della legge sulla concorrenza 2023:
Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (L. n. 33/2015) ha introdotto la definizione di "piccole e medie imprese innovative" (PMI) innovative, disponendo che esse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le start-up innovative. La finalità è quella di far rientrare nel campo di intervento tutte le imprese innovative, anche nel loro livello di maturità.
Nel dettaglio, l'articolo 4 comma 1 del D.L. definisce PMI innovative, le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:
Quanto all'iscrizione delle PMI innovative presso il registro delle imprese, le modalità sono analoghe a quelle previste per le start-up innovative, prevedendosi infatti l'istituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di una apposita sezione speciale del registro delle imprese cui le start-up e PMI innovative devono essere iscritte.
Lo status speciale di PMI innovativa, introdotto dal decreto-legge n. 3/2015, cui sono estese buona parte delle misure di supporto per le start-up innovative (cfr. articolo 4 comma 9), si distingue per alcune differenze nei requisiti d'accesso: l'obbligo di certificazione del bilancio per le PMI innovative, l'ammontare del valore della produzione annuo che non può superare, per le start-up, i 5 milioni mentre per le PMI innovative il tetto è fissato a 50 milioni, ossia il valore massimo previsto dalla definizione europea di piccola e media impresa.
Nel corso degli anni, il quadro giuridico di sostegno delineato nel cd. Start-up Act (D.L. n. 179/2012), è stato via via implementato e reso più complesso. Esso è attualmente costituito principalmente da incentivi di natura fiscale e da ulteriori interventi, che si consustanziano in deroghe alla disciplina societaria con finalità semplificatrice, nel sostegno al credito tramite un accesso facilitato al Fondo di garanzia PMI, in misure di remunerazione flessibile del personale e nel sostegno a investimenti in capitale di rischio attraverso il Fondo Nazionale Innovazione (FNI), strumento gestito da CDP Venture Capital SGR s.p.a. per sostenere lo sviluppo del venture capital in Italia. A tale proposito, l'investimento del PNRR, iscritto nella Missione 4: "Istruzione e ricerca", Componente 2:" Dalla ricerca all'impresa" relativo all'Investimento 3.2 "Finanziamento di start-up", ha lo scopo di integrare le risorse del FNI, attraverso la creazione di un Digital Transition Fund, gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A.
Sul punto, si rinvia, oltre che alla relazione annuale del MIMIT al Parlamento sullo stato di attuazione delle policy in favore delle start-up e PMI innovative (Doc. CCXIII, n. 2), anche alla relazione della Corte dei Conti sul "Finanziamento di start-up", approvata con deliberazione del 6 febbraio 2024 n. 16.
Le principali misure fiscali agevolative per le start-up e per le imprese innovative sono contenute negli articoli da 26 a 31 del decreto-legge n. 179 del 2012 (start-up innovative e incubatore certificato) e nell' articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015 (piccole e medie imprese innovative o "PMI innovative"), nonché nell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 (plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start-up innovative).
Nel corso della XIX legislatura sono intervenute nuove disposizioni che modificano la disciplina previgente in materia di misure fiscali agevolative per le start-up e per le PMI innovative essenzialmente riconducibili alla legge 28 ottobre 2024, n. 162 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up innovative e le PMI innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti) ed alla legge 16 dicembre 2024, n. 193 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023).
Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative
Le principali misure fiscali agevolative in favore degli investitori sono le seguenti:
a) Incentivi all'investimento nel capitale di start-up innovative e di PMI innovative (articolo 29 decreto-legge n. 179 del 2012):
A partire dal 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nell'impresa innovativa (holding period) per un minimo di 3 anni.
Gli incentivi sono riconosciuti sia in caso di investimenti diretti in start-up innovative, sia in caso di investimenti indiretti per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di altre società che investono prevalentemente in start-up innovative.
Per gli investimenti nel capitale di PMI innovative, ai fini della detrazione, devono essere rispettate le condizioni e i limiti previsti dagli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014 (articolo 4, comma 9, decreto-legge n. 3 del 2015).
A decorrere del 18 dicembre 2024, tali benefici fiscali:
b) Incentivi all'investimento in start-up innovative in regime de minimis (articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012):
si prevede una detrazione IRPEF del 65 per cento (50 per cento fino al 31 dicembre 2024) destinata alle persone fisiche che investono direttamente, ovvero per il tramite di OICR o società che investono prevalentemente nel capitale di rischio di start-up innovative.
L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. Si ha, tuttavia, una deroga alla decadenza dal beneficio fiscale in caso di cessione indipendente dalla volontà del contribuente (applicabile dal 18 dicembre 2024).
A decorrere dal 18 dicembre 2024, tale beneficio è applicabile alle sole start-up innovative fino al terzo anno di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese.
Inoltre, a decorrere dalla medesima data, la detrazione matura in caso di investimenti in convertendo, a fare data dalla disposizione di bonifico alla start-up della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale" e trascrizione in riserva patrimoniale.
A decorrere dal periodo d'imposta 2024, l'eccedenza non detraibile (detrazione superiore all'imposta lorda) può essere trasformata in credito d'imposta, utilizzabile in dichiarazione ovvero in compensazione in F24. Tale credito d'imposta è fruibile nel periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei successivi.
c) Incentivi all'investimento in PMI innovative in regime de minimis (articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015):
fino al 31 dicembre 2024, si prevede una detrazione IRPEF del 50 per cento destinata alle persone fisiche che investono direttamente, ovvero per il tramite di OICR o società che investono prevalentemente nel capitale di rischio di PMI innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno 3 anni.
Per il solo periodo d'imposta 2024, l'eccedenza non detraibile (detrazione superiore all'imposta lorda) può essere trasformata in credito d'imposta, utilizzabile in dichiarazione ovvero in compensazione in F24. Tale credito d'imposta è fruibile nel periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei successivi.
d) Esenzione fiscale (articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021) riconosciuta per:
Le tre fattispecie di esenzione fiscale sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare dagli articoli 21 e 21-bis del medesimo regolamento (si veda il dossier di documentazione relativo all'A.G.107-B).
e) Regime di non imponibilità redditi da investimenti qualificati in Fondi di venture capital effettuati da enti di previdenza obbligatoria e da forme di previdenza complementare (articolo 33 della legge n. 193 del 2024): il regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il venture capital effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dalle forme di previdenza complementare (Fondi pensione) è applicabile a condizione che i suddetti investimenti siano almeno pari al 5 per cento (10 per cento a partire dall'anno 2026) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente (si veda il dossier di documentazione relativo all'A.S. 1318).
Incentivi fiscali per le start-up innovative e PMI innovative
Gli incentivi fiscali riconosciuti alle start-up innovative ed alle PMI innovative sono i seguenti:
a) Esonero da imposta di bollo e diritti camerali (articolo 26, comma 8, del decreto-legge n. 179 del 2012): per le start-up innovative e gli incubatori certificati, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.
L'agevolazione ha durata 5 anni ed è condizionata alla permanenza all'interno della sezione speciale del registro delle imprese.
Secondo l'Agenzia delle entrate l'esonero dal versamento dell'imposta di bollo riguarda anche tutti gli atti posti in essere dalle start-up innovative (e dagli incubatori certificati) successivamente all'iscrizione nel Registro delle Imprese, come gli aumenti di capitale agevolati (Circolare 11 giugno 2014, n. 16/E).
Per espressa previsione dell'articolo 4, comma 9, decreto-legge n. 3 del 2015, l'esonero non è esteso anche alle PMI innovative.
b) Esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro (articolo 4, comma 11-novies, decreto-legge n. 3 del 2015): per le start-up innovative iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese, l'esonero è riconosciuto durante il periodo di iscrizione in tale sezione speciale.
c) Esclusione, per le start-up innovative, dalla disciplina delle società di comodo (articolo 26, comma 4, decreto-legge n. 179 del 2012): le start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese sono, pertanto, esonerate dall'applicazione delle penalizzazioni fiscali (imputazione di un reddito minimo ai fini IRES e di una base imponibile IRAP minima, applicazione di una maggiorazione IRES del 10,5 per cento e limiti all'utilizzo del credito IVA) conseguenti al mancato superamento del cd. "test di operatività" (ricavi medi effettivi inferiori ai ricavi medi presunti).
Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, tale esclusione comporta che, per tutto il periodo in cui la società ha i requisiti per qualificarsi "start-up innovativa", la stessa non è tenuta ad effettuare il test di operatività di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 (Circolare 11 giugno 2014, n. 16/E).
Per espresso richiamo normativo di cui all'articolo 4, comma 9, decreto-legge n. 3 del 2015, tale esclusione è applicabile anche alle PMI innovative.
d) Irrilevanza fiscale delle remunerazioni erogate dalle start-up innovative e dagli incubatori certificati attraverso strumenti di partecipazione al capitale (articolo 27 decreto-legge n. 179 del 2012): non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ai fini IRPEF, le remunerazioni erogate dalle start-up innovative e dagli incubatori certificati ai propri amministratori, lavoratori dipendenti e collaboratori continuativi con strumenti finanziari di partecipazione al capitale sociale, ovvero derivante dall'esercizio di diritti di opzione su strumenti finanziari da parte dei predetti soggetti (stock option). Non assume, altresì, rilevanza fiscale il reddito derivante dalle remunerazioni erogate ai fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity.
L'esenzione, ai fini delle imposte sui redditi, è condizionata al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e comunque non oltre il quinto anno dall'iscrizione medesima. Inoltre, l'esenzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato è ulteriormente condizionata al fatto che tali strumenti finanziari di partecipazione o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa (incubatore certificato) o dalla società controllante.
Per espresso richiamo normativo di cui all'articolo 4, comma 9, decreto-legge n. 3 del 2015, tale esclusione è applicabile anche alle PMI innovative.
Crediti d'imposta per start-up innovative, incubatori (e acceleratori) certificati e PMI innovative
A decorrere dal periodo d'imposta 2025, si riconosce un credito d'imposta a favore degli incubatori certificati (articolo 25, comma 5, decreto-legge n. 179 del 2012) e degli acceleratori certificati nella misura dell'8 per cento dell'investimento nel capitale sociale di una o più start-up innovative fatto direttamente, ovvero per il tramite di OICR o di altre società che effettuano, prevalentemente, tali investimenti (articolo 32 della legge n. 193 del 2024).
Il beneficio è riconosciuto nei seguenti limiti:
Si rinvia ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, allo stato ancora da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nonché la definizione delle relative modalità di verifica, controllo ed eventuale recupero dei crediti d'imposta non spettanti.
Trovano applicazione, inoltre, i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 2831/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato de minimis.
Il nuovo plafond agli aiuti de minimis, applicabile dal 1° gennaio 2024, è definito nell'ambito del regolamento della Commissione n. 2023/2831/UE del 13 dicembre 2023.
In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 (aiuti de minimis) del citato regolamento, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro ad un'impresa "unica" non può superare il limite di 300.000 euro nell'arco di 3 anni.
Tra i benefici fiscali riconosciuti anche alle start-up innovative ed alle PMI innovative, sono altresì ricompresi i seguenti crediti d'imposta:
a) Misure di semplificazione per l'accesso al credito d'imposta per assunzioni di personale altamente qualificato nelle start-up innovative e negli incubatori certificati (articolo 27-bis del decreto-legge n. 179 del 2012): tali imprese possono accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012 con riguardo al costo sostenuto per il personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto con i contratti di apprendistato, in via prioritaria rispetto alle altre imprese con istanza redatta in forma semplificata e senza che si renda necessario predisporre apposita documentazione contabile certificata da un professionista qualificato.
Si fa riferimento al credito d'imposta riconosciuto, alla generalità delle imprese, in misura pari al 35 per cento, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di: (i) un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia o (ii) di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo. A tal fine, i nuovi posti di lavoro devono essere mantenuti per almeno 3 anni (2 per le PMI).
b) Anche le start-up innovative e le PMI innovative possono accedere ai benefici fiscali del Piano di Transizione 4.0:
c) Credito d'imposta Transizione 5.0 (articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024): riconosciuto alle imprese che effettuano nuovi investimenti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 destinati a strutture produttive in Italia e funzionali a progetti di innovazione digitale ed energetica dai quali derivi una riduzione dei consumi energetici.
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo (per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro) e del 5 per cento del costo (per qual quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro) entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per impresa beneficiaria. In presenza di determinate condizioni, la misura del credito d'imposta può essere aumentata. Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente sull'ammissibilità del progetto di investimento e sul completamento degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione.
Per espressa previsione normativa, le spese sostenute dalle piccole e medie imprese per adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo.
Le principali modifiche introdotte nel corso della XIX legislatura al regime di detrazioni (deduzioni) fiscali per investimenti in start-up innovative e PMI innovative sono, di seguito, illustrate.
Tipologia di detrazione |
Contenuto della nuova disposizione |
Riferimento normativo |
Detrazione IRPEF start-up innovative e PMI innovative |
I benefici fiscali:
|
articolo 31, comma 1, legge n. 193 del 2024 (che introduce il comma 7-bis, all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012) |
Deduzione IRES start-up innovative e PMI innovative |
||
Detrazione IRPEF start-up innovative in regime de minimis |
Esclusione diritto alla detrazione nei seguenti casi:
|
articolo 31, comma 2, lettera a), legge n. 193 del 2024 (che modifica il comma 1, all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012) |
Eleva dal 50 per cento al 65 per cento la detrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025. |
articolo 31, comma 2, lettera b), legge n. 193 del 2024 (che introduce il comma 1-bis, all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012) |
|
Detrazione applicabile alle sole start-up innovative fino al 3 anno di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese. |
articolo 31, comma 2, lettera c), legge n. 193 del 2024 (che modifica il comma 2, all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012) |
|
Introduce una deroga alla decadenza dal beneficio fiscale in caso di cessione indipendente dalla volontà del contribuente. |
articolo 31, comma 2, lettera d), legge n. 193 del 2024 (che modifica il comma 3, all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 |
|
La detrazione matura in caso di investimenti in convertendo, a fare data dalla disposizione di bonifico alla start-up della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale" e trascrizione in riserva patrimoniale. |
||
Detrazione IRPEF PMI innovative in regime de minimis |
Viene indicato al 31 dicembre 2024 il termine ultimo per la fruizione della detrazione (50 per cento della somma investita dal contribuente nella PMI innovativa). |
articolo 31, comma 3, legge n. 193 del 2024 (che modifica il comma 9-ter, all'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015 |
Detrazione IRPEF start-up innovative in regime de minimis |
Si dispone che l'eccedenza non detraibile (detrazione superiore all'imposta lorda) sia trasformata in credito d'imposta, utilizzabile in dichiarazione ovvero in compensazione in F24. Il credito d'imposta è fruibile nel periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei successivi. La nuova disposizione trova applicazione agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. |
articolo 2 della legge n. 162 del 2024 |
Detrazione IRPEF PMI innovative in regime de minimis |
Per le start-up innovative costituite sotto forma di s.p.a. e s.r.l., nel caso in cui le perdite d'esercizio comportino una riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, in deroga al codice civile (art. 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto), il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo (D.L.179/2012, articolo 26, comma 1).
Le start-up innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo (comma 4). Pertanto, nel caso conseguano ricavi "non congrui", non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l'imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l'utilizzo limitato del credito IVA, l'applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%. Analogamente, fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2022, non si rendeva applicabile, nei confronti delle start-up innovative, la disciplina delle società in perdita sistematica (tale disciplina è stata abrogata dall'articolo 9, comma 1, D.L. n. 73/2022).
L'atto costitutivo delle start-up innovative e degli incubatori certificati può prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ex artt. 2479 e 2479-bis cc. (D.L. n. 179/2012, articolo 26, comma 7).
Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, e, in ogni caso, al raggiungimento di tale termine, cessa l'applicazione della disciplina qui prevista (D.L. n. 179/2012, articolo 31, comma 4).
Le suddette misure trovano applicazione anche per le PMI innovative (D.L. n. 3/2015, articolo 4, comma 9).
Per le PMI - tutte, sia che siano innovative o meno - costituite in forma di Srl:
Lo Start-up Act ha previsto l'istituzione del portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative (D.L. n. 179/2012, articolo 30, commi 1-5). Si tratta di una piattaforma online che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale (art. 30, commi 1-5 che novella il D.lgs. n. 58/1998).
L'equity crowdfunding, inizialmente previsto per le sole start-up innovative, è stato gradualmente esteso dapprima alle PMI innovative, agli OICR e alle società di capitali che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative (D.L. n. 3/2015, articolo 4, comma 9) e poi, con la legge di bilancio 2017, a tutte le PMI. Lo strumento ricade sotto la responsabilità di Consob, l'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari: disposizioni attuative sono date nel rgolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali online adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, aggiornato con delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018. Tale documento è stato, altresì, sostituito integralmente dal nuovo regolamento in materia di servizi di crowdfunding adottato da Consob con delibera n. 22729 del 1° giugno 2023, in attuazione del regolamento (UE) 2020/1503.
Le start-up innovative e gli incubatori certificati beneficiano di criteri e modalità semplificate e gratuite di accesso all'intervento in garanzia del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Il D.L. n. 34/2020 (articolo 38, comma 6) ha riservato al rilascio delle garanzie in favore delle start-up innovative e delle PMI innovative una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo, alla quale le predette imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti (D.L. n. 179/2012, articolo 30, comma 6).
Quanto all'entità della garanzia riconosciuta, secondo la disciplina del Fondo attualmente vigente e parzialmente derogatoria di quella ordinaria (da ultimo si veda l'articolo 1, comma 450 della legge di bilancio 2025, L. n. 207/2024, che ha prorogato e modificato quanto già previsto dall'articolo 15-bis del D.L. n. 145/2023) la garanzia copre fino all'80% del prestito erogato dall'istituto di credito alla start-up innovativa o incubatore certificato, per un massimo di 5 milioni di euro, ed è concessa gratuitamente e sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, in quanto l'istruttoria beneficia di un canale prioritario. Il Mediocredito Centrale, ente gestore del Fondo, non opera alcuna valutazione del merito creditizio ulteriore rispetto a quella già effettuata dalla banca. Inoltre, alle richieste di garanzia riguardanti queste tipologie d'impresa è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella presentazione al Comitato di gestione del Fondo. Gli istituiti di credito non possono richiedere garanzie reali, assicurative e bancarie sulla parte del finanziamento garantita dal Fondo.
Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, e, in ogni caso, al raggiungimento di tale termine, cessa l'applicazione della disciplina qui prevista (D.L. n. 179/2012, articolo 31, comma 4).
La misura in esame trova applicazione anche per le PMI innovative (D.L. n. 3/2015, articolo 4, comma 9).
Quanto all'attuazione della misura per l'anno 2022 e 2023, si rinvia alla già citata relazione annuale del MIMIT (pag. 43 e ss.).
La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up innovativa – ai sensi dell'art. 28, c. 7 e 8, del D.L. 179/20212 - è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.
In aggiunta, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni:
a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile della remunerazione;
b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva. Le misure suddette operano per un periodo di cinque anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa e non trovano applicazione per le PMI innovative (art. 4, c. 9, D.L. 3/2015).
Le start-up innovative godono di ulteriori disposizioni speciali per ciò che attiene alla disciplina del lavoro.
In materia di contratti a tempo determinato, le start-up innovative sono soggette alla disciplina generale, di cui al D.Lgs. 81/2015, salvo determinate eccezioni.
La start-up innovativa può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi. Tuttavia, all'interno del citato arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti in materia di rinnovi, proroghe e successione di contratti a termine previsti in via generale (art. 21).
Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le start-up innovative con più di 5 dipendenti sono esenti dai limiti quantitativi relativi al numero complessivo di contratti a termine che possono essere stipulati da ciascun datore di lavoro
Ai sensi delle richiamate disposizioni, entrambe le eccezioni citate si applicano per un massimo di 4 anni (e non 5, come le agevolazioni di cui al d.l. 179/2012), calcolati a partire dalla data di costituzione della start-up innovativa.
Si ricorda che nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine da una società che non risulti avere i requisiti di start-up innovativa previsti dalla normativa vigente (art. 25, c. 2 e 3, D.L. 179/2012) il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato.
Se invece la start-up innovativa perde uno dei requisiti previsti prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, e, in ogni caso, al raggiungimento di tale termine, resta ferma l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine (art. 31, c. 4, D.L. 179/2012).
L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia alle start-up innovative, le quali rientrano tra le imprese destinatarie dei servizi di assistenza e consulenza della medesima Agenzia. L'ICE provvede, altresì, a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le start-up innovative, tenendo conto dell'attinenza delle loro attività all'oggetto della manifestazione.
L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione (D.L. n. 179/2012, articolo 30, commi 7-8).
Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, e, in ogni caso, al raggiungimento di tale termine, cessa l'applicazione della disciplina qui prevista, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine (D.L. n. 179/2012, articolo 31, comma 4).
Le misure suddette trovano applicazione per le PMI innovative (D.L. n. 3/2015, articolo 4, comma 9).
Le start-up innovative sono escluse dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3, che regola i procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento (art. 31 D.L. n. 179/2012). La scelta di consentire l'accesso a tali procedimenti da parte delle start-up innovative è stata ribadita nell'ambito della riforma organica delle procedure concorsuali recata dal nuovo Codice della crisi di impresa (D.lgs. 14/2019, art. 2, comma 1, lett. c), in avanti anche solo "Codice").
Due sono, in particolare, i procedimenti cui la start-up può accedere per far fronte alla crisi da sovra indebitamento:
L'applicazione del descritto regime derogatorio - consistente nell'esenzione dall'assoggettamento alle procedure concorsuali e, in particolare, alla liquidazione giudiziale - è circoscritto ai primi cinque anni dalla data di costituzione dell'impresa e comunque viene meno nel caso in cui, prima del raggiungimento del termine quinquennale, la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione di tale qualifica.
A quest'ultimo proposito, la Corte di cassazione ha chiarito che l'iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dall'art. 25 del D.L. n. 179/2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento (oggi liquidazione giudiziale) della start-up innovativa, essendo necessario anche l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della relativa qualifica (cfr. Cass., sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2892). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che il termine quinquennale decorre dalla data di costituzione della start-up e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei predetti requisiti (Cass., sez. I, 2 agosto 2022, n. 23980).
Rispetto al quadro fin qui ricostruito, un importante elemento di novità è stato introdotto dal D.lgs. n. 136/2024, recante Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Con una modifica all'art. 37 del Codice è stata, infatti, prevista una deroga alle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.L. n. 179/2012, in forza della quale le start-up innovative "diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l'accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal codice nonché l'apertura della liquidazione giudiziale".
Si ricorda che è qualificata «impresa minore» l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Ne discende una differenziazione della disciplina applicabile alle start-up innovative in stato di crisi, a seconda che esse superino o meno i parametri dimensionali definiti nell'art. 2, lett. d), del Codice. Solo con riferimento alle prime - vale a dire alle start-up non riconducibili al genus dell'impresa cd. minore - è reso possibile l'accesso, oltreché ai procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento, anche agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti per l'imprenditore cd. maggiore - quali i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti -, nonché alla liquidazione giudiziale. Tuttavia, quest'ultima procedura, a differenza di quanto ordinariamente previsto per le altre imprese maggiori, può essere aperta solo su istanza della start-up debitrice e non anche su iniziativa dei suoi creditori.
Con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a. - "Invitalia" è stata autorizzata a cedere una partecipazione di controllo in Invitalia Ventures SGR a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.- CDP S.p.A., a fronte dell'apporto da parte di quest'ultima di ulteriori risorse da destinare all'attività di Venture Capital. Il 20 febbraio 2019, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha autorizzato la cessione da parte di Invitalia a CDP di una quota di partecipazione detenuta in Invitalia Ventures SGR pari al 70%, stabilendo i principi guida dell'operazione, incluso l'apporto di risorse aggiuntive da parte di CDP S.p.A., la prosecuzione della gestione delle risorse finanziarie in capo alla SGR ed i diritti di governance dell'azionista di minoranza. L'operazione di cessione si è perfezionata il 5 agosto 2019. Il 27 dicembre 2019 CDP S.p.A. ha conferito la propria partecipazione in CDP Venture Capital SGR s.p.a. alla propria controllata, soggetta a direzione e coordinamento, CDP Equity S.p.A. - "CDP Equity" s.p.a.
Il Fondo nazionale innovazione (FNI o CDP Venture Capital Sgr) nasce, sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio 2019, quale meccanismo per promuovere la creazione di un operatore di mercato in grado di contribuire a sostenere lo sviluppo del venture capital. Con una dotazione complessiva di circa 2 miliardi di euro al 31 dicembre 2022, CDP Venture Capital Sgr è un soggetto partecipato al 70% da CDP Equity e al 30% da Invitalia.
Il FNI è uno strumento che opera investendo in modalità diretta e indiretta in start-up, PMI innovative e in fondi di venture capital, a copertura dell'intero ciclo di vita delle start-up e con l'obiettivo di favorire lo sviluppo degli attori della filiera dell'innovazione per rendere il venture capital asse portante dello sviluppo economico e dell'innovazione nel nostro Paese. Gli investimenti sono effettuati dai singoli fondi di CDP Venture Capital Sgr in modo selettivo con l'obiettivo di massimizzare il ritorno per gli investitori e generare impatto sull'economia nazionale.
Si rinvia, più approfonditamente, alla relazione annuale del MIMIT sulle start-up e alla relazione finanziaria annuale 2023 di CDP Venture Capital.