tema 14 ottobre 2026
Studi - Attività produttive L'ex ILVA di Taranto: focus su vicende societarie, finanziamenti statali, profili ambientali e tutela occupazionale

La vicenda degli stabilimenti siderurgici dell'ILVA di Taranto rappresenta un caso complesso di crisi industriale, interventi statali e riconversione, con l'obiettivo di salvaguardare la produzione e l'occupazione, completare il risanamento ambientale e trovare un acquirente per gli asset produttivi.

A norma dell'articolo 1 del D.L. n. 207/2012 (L. n. 231/2012), i suddetti impianti siderurgici sono qualificati stabilimenti di interesse strategico nazionale.

L'ex ILVA, ammessa all'amministrazione straordinaria nel 2015 a causa dell'insolvenza, è stata oggetto di numerosi interventi legislativi e finanziari per garantire la continuità produttiva e il risanamento ambientale. Nel 2017, ArcelorMittal, attraverso la società AM InvestCo Italy, ha acquisito i rami d'azienda di ILVA con un contratto di affitto e obbligo di acquisto, impegnandosi a realizzare il piano ambientale entro il 2023. Successivamente, lo Stato italiano è intervenuto con finanziamenti e partecipazioni, tra cui l'ingresso di Invitalia nel capitale di AM InvestCo (poi rinominata Acciaierie d'Italia Holding) con una quota del 38%.

Nel 2024, ADI è stata ammessa all'amministrazione straordinaria su richiesta di Invitalia, e la procedura è stata estesa anche alle sue controllate. Il passivo di ADI ammontava a 1.580 milioni di euro, con ulteriori crediti da verificare.

Lo Stato ha erogato finanziamenti significativi, tra cui 680 milioni nel 2023 e 320 milioni nel 2024 (successivamente elevati a 420 milioni), oltre a stanziare ulteriori 250 milioni nel 2025 per garantire la continuità operativa. Ulteriori finanziamenti a titolo oneroso sono stati autorizzati nel 2025 e nel 2026; quelli del 2026 si collocano nell'ambito del prestito di salvataggio autorizzato dalla Commissione europea il 9 febbraio 2026.

Sono state avviate procedure di vendita congiunte per i beni aziendali di ILVA e ADI, con 15 manifestazioni di interesse pervenute entro il 2024. Da ultimo, il D.L. n. 180/2025 ha previsto misure atte a garantire la continuità produttiva degli stabilimenti di interesse strategico nazionale qualora la procedura di cessione a terzi non si concluda entro il 30 gennaio 2026. Nel gennaio 2026 il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) ha conferito ai commissari straordinari il mandato a negoziare la cessione con Flacks Group; successivamente hanno presentato offerte o manifestazioni di interesse altri soggetti e, alla data di aggiornamento del presente tema, la procedura di vendita è ancora in corso.

Sulla continuità produttiva dello stabilimento di Taranto incide inoltre il contenzioso civile promosso da alcuni residenti, nell'ambito del quale nel 2026 è stata disposta la sospensione dell'attività dell'area a caldo, con provvedimenti tuttora oggetto di impugnazione. Da ultimo, il D.L. n. 185/2026, in corso di conversione alla data di aggiornamento del presente tema, reca ulteriori misure per i lavoratori, per la salvaguardia della funzionalità degli impianti e per il rilancio industriale dell'area.

Contestualmente il legislatore ha previsto misure di sostegno per le PMI fornitrici del gruppo ILVA/ADI, tra cui garanzie agevolate tramite il Fondo di garanzia PMI e contributi a fondo perduto per ridurre gli oneri finanziari. La legge di bilancio per il 2025 ha inoltre istituito un Fondo da 1 milione di euro annui (2025-2027) per sostenere le PMI dell'indotto collegate agli impianti siderurgici. Il citato D.L. n. 180/2025 ha previsto lo slittamento di un anno delle annualità di impiego delle risorse del Fondo, dal triennio 2025-2027 al triennio 2026-2028.

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ILVA

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015, ILVA s.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 347/2003 (conv. in legge n. 39/2004, cd. "legge Marzano"); ai sensi dell'articolo 4 del medesimo D.L., la società è stata dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Milano.

Con successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico del 20 febbraio 2015 e 17 marzo 2015 e con D.M. 5 dicembre 2016 sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e dichiarate insolventi con sentenze del Tribunale di Milano ai sensi del citato D.L. n. 347/2003, una serie di società facenti parte del gruppo societario: ILVA Servizi Marittimi s.p.a.; ILVAform s.p.a.; Innse Cilindri s.r.l.; Sanac s.p.a.; Taranto Energia s.r.l.; Socova s.a.s.; Tillet s.a.s. Partecipazioni industriali s.p.a. (già Riva Fire s.p.a. in liquidazione). Sono stati nominati i medesimi commissari straordinari nominati per ILVA s.p.a.

ILVA s.p.a. dunque, in ragione dei suoi requisiti dimensionali occupazionali e di indebitamento, è stata assoggettata, e così le sopra citate altre società del gruppo, alla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria (cd. accesso diretto) di cui al D.L. n. 347/2003 (si rinvia qui, al sito del gruppo ILVA in a.s.).

Secondo quanto poi disposto dall'articolo 2, comma 1 del D.L. n. 1/2015, l'ammissione di ILVA s.p.a. alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria ha determinato la cessazione dalla carica del commissario straordinario del governo disposto con D.L. n. 61/2013 per lo svolgimento delle azioni di bonifica ambientale.

L'organo commissariale nominato per la procedura di amministrazione straordinaria è, dunque, subentrato anche nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di ILVA approvato con DPCM 14 marzo 2014 e modificato con DPCM 29 settembre 2017.

In ragione della peculiare situazione di ILVA, le operazioni inerenti la cessione dei beni aziendali di ILVA s.p.a., nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria sono state strettamente connesse, soprattutto a seguito dell'adozione del D.L. n. 98/2016, alla realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria contenute nel Piano ambientale. SI ricorda al riguardo che – ai sensi della normativa vigente – il termine del programma dei commissari straordinari è stato fatto coincidere con il termine di ultimazione del Piano ambientale di ILVA (da ultimo stabilito al 23 agosto 2023) e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali. Sul punto si rimanda anche a quanto detto a commento dell'articolo 15, comma 1, nel dossier del Servizio Studi relativo al D.L. n. 63/2024.

Quanto alla cessione dei beni aziendali, in data 5 giugno 2017, è stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico il decreto che ha abilitato i commissari straordinari a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo ILVA s.p.a. ad AM InvestCo Italy s.r.l, società controllata dalla società indiano-lussemburghese ArcelorMittal. L'offerta di AM InvestCo Italy s.r.l. ha previsto la realizzazione entro il 2023 degli interventi rientranti nel piano ambientale.

AM InvestCo Italy, società controllata da ArcelorMittal, ha quindi sottoscritto, il 28 giugno 2017, un contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami d'azienda ILVA. In seguito, l'investitore ArcelorMittal ha reso nota la propria intenzione di rescindere l'accordo e provvedere al deconsolidamento della partecipazione di AM InvestCo.

Per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA s.p.a., il decreto-legge n. 103/2021 ha autorizzato l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - Invitalia, a sottoscrivere apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci nel limite massimo di 705 milioni di euro (articolo 3, comma 4-bis).

Il 14 aprile 2021, Invitalia, su incarico del Governo italiano, ha quindi sottoscritto, con i contributi assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze, azioni ordinarie per un importo di 400 milioni di euro e, a seguito dell'adesione all'aumento di capitale, ha acquisito una partecipazione del 38% del capitale sociale (cui corrisponde il 50% dei diritti di voto) di AM InvestCo Italy, che ha assunto la denominazione "Acciaierie d'Italia Holding s.p.a.".

Si rammenta che Acciaierie d'Italia s.p.a è una delle società controllate da Acciaierie d'Italia - ADI Holding. Quest'ultima controlla altre società quali:

  • ADI Energia s.r.l.
  • ADI Servizi Marittimi s.r.l.
  • ADI Tubiforma s.r.l.
  • ADI Socova s.a.s.
  • ArcelorMittal Italy Services s.r.l. (già in liquidazione).

Con il D.L. n. 115/2022 Invitalia è stata poi autorizzata a sottoscrivere ulteriori aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro per l'anno 2022 (art. 30, co. 1).

Il closing dell'acquisto (e, dunque, il termine del periodo di affitto) da parte di AM InvestCo poi ADI s.p.a. dei rami d'azienda ILVA, inizialmente previsto al 31 maggio 2022, è stato prorogato al 31 maggio 2024. In vista della scadenza, il 27 maggio 2024 le parti hanno stipulato un nuovo contratto quadro di affitto dei rami d'azienda ricompresi nel complesso aziendale e facenti capo a ILVA e i relativi nuovi contratti di affitto esecutivi, tutti con scadenza al 31 dicembre 2030.

L'articolo 9-bis del D.L. n. 69/2023 ha modificato la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui all'articolo 2 del D.L. n. 347/2003, prevedendo l'ammissione immediata ai sensi del D.L. n. 347/2003 su iniziativa del socio pubblico con almeno il 30% delle azioni, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (art. 2). Quest'ultima norma è stata modificata dall'articolo 1 del D.L. n. 4/2024, consentendo, in generale, ai soci (tutti) che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie di ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (in precedenza, tale facoltà era attribuita, nel caso di imprese partecipate dallo Stato, senza specificare se direttamente o anche indirettamente, e al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento).

ADI

In data 20 febbraio 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha informato (qui il comunicato) che, con decreto del Ministro, Acciaierie d'Italia s.p.a. è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria. È stato nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo Quaranta. Il decreto ministeriale segue l'istanza del 18 febbraio 2024, con cui Invitalia, il socio pubblico di AdI titolare del 38% del capitale, ha richiesto al Ministero l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a. (ADI) ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4/2024.

In data 29 febbraio 2024, la sezione fallimentare del Tribunale di Milano ha dichiarato lo "stato di insolvenza" per Acciaierie d'Italia s.p.a., aderendo così alla richiesta del socio pubblico di minoranza Invitalia e del commissario straordinario.

Con decreto del Ministro adottato il 1° marzo 2024, le società  controllate ADI Energia s.r.l., ADI Servizi Marittimi s.r.l., ADI Tubiforma s.r.l., ADI Socova S.a.s. sono ammesse, in estensione e con decorrenza immediata, alla procedura madre di amministrazione straordinaria aperta nei confronti di ADI, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, D.L. 347/2003 (L. n. 39/2004) e dagli articoli 80 e 81 D.lgs. n. 270/1999, ed è stato preposto alle predette società il medesimo organo commissariale nominato per ADI, composto dall'ing. Giancarlo Quaranta, dal prof. Giovanni Fiori e dal prof. Davide Tabarelli (vedasi qui, comunicato MIMIT del 1° marzo 2024).

In data 14 marzo 2024 e 21 marzo 2024, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza, rispettivamente, di ADI Tubiforma s.r.l., ADI Servizi Marittimi S.r.l., ADI Energia S.r.l. e ADI Socova s.a.s.

Con decreto ministeriale 17 aprile 2024 (in G.U. del 3 maggio 2024) la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa anche alla holding (Acciaierie d'Italia Holding s.p.a.), confermando i commissari straordinari già nominati per le altre società del Gruppo.

Da ultimo, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 21 febbraio 2025, è stata inoltre ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, la società ArcelorMittal Italy Services S.r.l., già in liquidazione.

L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

In sintesi, sul medesimo complesso siderurgico di Taranto insistono, dal febbraio 2024, due distinte procedure di amministrazione straordinaria. L'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. La disciplina è contenuta:

  • nel d.lgs. n. 270/1999, cd. Prodi-bis, che reca la disciplina generale, articolando la procedura in due tempi: la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del tribunale e, previo accertamento delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico, l'ammissione disposta con decreto ministeriale;
  • nel D.L. n. 347/2003 (convertito dalla legge n. 39/2004 e successive modificazioni e integrazioni) cd. decreto Marzano, che prevede l'ammissione immediata (cd. accesso diretto) per le imprese in stato di insolvenza che presentino, singolarmente o come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, almeno cinquecento lavoratori subordinati – compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni – e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro (articolo 1).

Entrambi i gruppi qui considerati - Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria - sono assoggettati alla disciplina speciale del decreto Marzano. 

Un elemento differenziale attiene alla disciplina concorsuale di rinvio: le procedure del gruppo ILVA, aperte nel 2015-2016, restano regolate dalle disposizioni della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), in applicazione della disciplina transitoria recata dall'articolo 390 del d.lgs. n. 14/2019  (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), che riserva alla normativa previgente la definizione delle procedure pendenti; le procedure del gruppo ADI, aperte nel 2024-2025, sono invece qualificate – nella stessa classificazione adottata dal portale ufficiale della procedura – come amministrazione straordinaria ai sensi della legge Marzano (CCII), con rinvio al d.lgs. n. 14/2019.

Si tratta, dunque, di due procedure autonome, con distinti decreti di ammissione, distinti organi commissariali, distinti programmi e distinte masse attive e passive. La loro interdipendenza è però strutturale, poiché ILVA in a.s. è al tempo stesso locatrice e creditrice di ADI in a.s.; la procedura di vendita dei complessi aziendali (su cui si veda il paragrafo che segue) è stata espletata congiuntamente dai due collegi commissariali sin dall'invito a manifestare interesse del 31 luglio 2024.

ultimo aggiornamento: 3 giugno 2025

In data 26 giugno 2024, i commissari straordinari ADI hanno presentato al MIMIT il programma dell'amministrazione straordinaria di ADI e delle relative controllate che contempla, tra l'altro, condizioni e termini della procedura di vendita.

In data 2 luglio 2024, i commissari straordinari ILVA hanno presentato al MIMIT una modifica al programma dell'amministrazione straordinaria con riferimento ad ILVA ed alle sue controllate, che contempla, tra l'altro, condizioni e termini della procedura di vendita.

Con il successivo invito a manifestare interesse all'acquisto, sottoscritto dai commissari straordinari di ILVA in a.s. (Danovi, Di Ciommo e Savi) e di ADI in a.s. (Fiori, Quaranta e Tabarelli), del 31 luglio 2024, i commissari hanno indicato la volontà di espletare congiuntamente, la procedura di vendita dei beni e complessi aziendali facenti capo a ILVA e alle relative controllate, nonché di taluni specifici beni e rapporti facenti capo ad ADI e alle sue controllate.

Gli investitori hanno potuto manifestare il loro interesse entro il 20 settembre 2024.

In data 3 ottobre 2024, il Ministro delle imprese e del made in Italy, Sen. Adolfo Urso, rispondendo ad un question time al Senato, ha informato che "al termine della prima fase della procedura di vendita sono pervenute 15 manifestazioni di interesse da parte di diversi player nazionali e internazionali per l'ex ILVA: tre con riferimento all'intero complesso aziendale, dieci con riferimento a singoli rami di azienda due con riferimento a un singolo bene". Lo stesso Ministro ha inoltre affermato di confidare che la procedura possa chiudersi con l'assegnazione di tutto l'asset produttivo in blocco ad un unico player. Se non si frappongono ostacoli, l'assegnazione potrebbe avvenire già agli inizi del 2025. Nella stessa sede, il Ministro Urso ha informato che è stato attivato il pagamento dei crediti nei confronti delle aziende dell'indotto.

L'11 gennaio 2025 i commissari straordinari di ADI in a.s. e di ILVA in a.s. hanno comunicato che, entro il termine fissato al 10 gennaio 2025, sono pervenute dieci offerte per l'acquisizione degli stabilimenti ex ILVA, precisando che la scadenza, precedentemente prorogata a dicembre 2024, ha consentito una più ampia partecipazione al processo di presentazione delle offerte.

Come riportato nella relazione illustrativa che accompagna la conversione del D.L.n. 202/2024 (cd. proroga termini), il MIMIT avrebbe riferito che il completamento dell'aggiudicazione dei compendi da parte dell'amministrazione straordinaria è slittato al primo quadrimestre del 2025.

Il 20 marzo 2025 i commissari straordinari di ADI in a.s. e di ILVA in a.s. hanno comunicato di aver trasmesso al MIMIT una richiesta di autorizzazione per avviare una negoziazione in via preferenziale con il consorzio azero guidato da Baku Steel Company CJSC e Azerbaijan Investment Company OJSC. Il 3 luglio i commissari davano atto che il confronto con Baku Steel Company, così come con gli altri potenziali partner internazionali interessati al rilancio della società, Jindal Steel International e Bedrock Industries Management Co Inc, proseguiova in un clima costruttivo. 

 Il 12 settembere 2025 i commissari straordinari hanno disposto la proroga del termine per la presentazione delle offerte vincolanti relative alla procedura di cessione dei complessi aziendali già riconducibili a ILVA, fissandolo al 26 settembre 2025. Il 27 settembre 2025 i commissari hanno comunicato che, entro il suddetto termine, sono pervenute dieci offerte per l'acquisizione degli stabilimenti ex ILVA, e in particolare tra le offerte ricevute:

  • due sono per tutti i complessi aziendali: Bedrock Industries e cordata Flacks Group + Steel Business Europe;
  • otto le offerte interessate a singoli asset: Renexia (Gruppo Toto), Industrie Metalli Cardinale (IMC), Marcegaglia, Cordata Marcegaglia + Sideralba, CAR Srl, Cordata Marcegaglia + Profilmec + Eusider, Eusider e Trans Isole.

I commissari straordinari si sono quindi riservati un periodo di tempo congruo per esaminare attentamente tutte le proposte ricevute, con particolare riguardo agli aspetti occupazionali, alla decarbonizzazione e all'entità degli investimenti. E' stato altresì precisato che eventuali successive proposte sarebbero state valutate esclusivamente ove presentassero condizioni particolarmente favorevoli per la procedura in corso.

Il 12 dicembre 2025 i commissari hanno comunicato che, entro il termine fissato alla mezzanotte dell'11 dicembre 2025, sono pervenute due offerte per l'acquisizione dei complessi aziendali facenti capo agli stabilimenti ex Ilva, entrambe relative all'acquisto di tutti i complessi aziendali, provenienti da Bedrock Industries e Flacks Group.

Secondo quanto appreso da fonti di stampa, il 30 gennaio 2026 il MIMIT avrebbe conferito ai commissari straordinari di ILVA in a.s. e di ADI in a.s. il mandato a dare corso alla negoziazione in vista della cessione del complesso siderurgico a Flacks Group, avendo riguardo al consolidamento di possibili partenariati industriali e nel rispetto delle procedure di consultazione sindacale previste dall'articolo 47 della legge n. 428/1990. Nel corso della negoziazione i commissari avrebbero chiesto a Flacks Group integrazioni relative, in particolare, al piano industriale e alla capacità finanziaria. Il 20 marzo 2026 Jindal Steel International ha presentato un'offerta per l'acquisto dell'intero compendio aziendale.

Il decreto interministeriale 26 marzo 2026, con il quale è stato concesso il finanziamento previsto dall'articolo 3-bis del D.L. n. 180/2025, dà atto che sia Flacks Group, quale aspirante aggiudicatario con il quale era in corso la negoziazione, sia Jindal Steel International hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere, in caso di insufficienza del ricavato della vendita, l'obbligazione di rimborso del finanziamento statale.

Il 6 maggio 2026, nel corso del question time alla Camera, il Ministro delle imprese e del made in Italy ha riferito che le trattative proseguivano con i due soggetti che avevano presentato un'offerta vincolante e che, trattandosi di una procedura aperta, comparativa e competitiva, altri soggetti avrebbero potuto presentare offerte, purché migliorative rispetto a quelle già pervenute.

Secondo quanto appreso da fonti di stampa, nel luglio 2026 il Governo ha riferito che la procedura era prossima alla definizione; la successiva pronuncia della Corte d'appello di Milano del luglio 2026 relativa all'area a caldo ne ha tuttavia modificato il quadro di riferimento.

Nell'agosto 2026, sempre in base a quanto riportato dalla stampa, un raggruppamento di imprese siderurgiche italiane, coordinato da Federacciai, avrebbe manifestato interesse per gli impianti dell'area a freddo, mentre Jindal Steel International avrebbe aggiornato la propria offerta, relativa all'intero perimetro.

Il termine per la presentazione delle offerte vincolanti, fissato al 15 ottobre 2026, risulterebbe differito all'8 novembre 2026.

ultimo aggiornamento: 27 giugno 2025

In risposta all'interpellanza urgente Bonelli n. 2-00512 (chiarimenti in ordine allo stato delle passività di Acciaierie d'Italia e ai costi a carico dello Stato dal 2012), la Sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy, Fausa Bergamotto ha riferito alla Camera dei deputati che, alla data del 24 gennaio 2025, "il passivo di ADI, complessivamente ammesso, ammonta a 1.580 milioni. Devono tuttavia essere ancora esaminate domande tardive, già presentate, per 648 milioni. La verifica dei crediti tempestivi di ADI Holding, così come quella delle istanze tardive di ADI s.p.a., si terrà invece a marzo 2025".

Per quanto riguarda i finanziamenti statali erogati, nella stessa occasione il Governo ha sottolineato che "ILVA in a.s. ha beneficiato per circa 600 milioni tra il 2012 e il 2015, così distribuiti: 300 milioni erogati con il decreto-legge n. 83 del 2012 e altri 300 milioni con il decreto-legge n. 191 del 2015 per far fronte alle esigenze finanziarie". Il riferimento normativo del primo stanziamento dovrebbe essere l'articolo 23, comma 3-ter, del D.L. n. 83/2012 (norma a sua volta inserita dall'art. 11, comma 1, lett. b), D.L. n. 148/2017); il secondo stanziamento citato è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 191/2015.

"Vi è poi un finanziamento - continua il Governo - di ulteriori 400 milioni, ai sensi del decreto-legge n. 1 del 2015 erogato da istituti di credito per garanzie MEF, queste ultime però sono risorse private e non statali". Si tratta, infatti, della previsione di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del D.L. n. 1/2015, ai sensi del quale l'organo commissariale di ILVA s.p.a, al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato.

Per un maggiore approfondimento sulle misure di finanziamento a sostegno di ILVA s.p.a. nella XVI e XVII legislatura, si rinvia al seguente dossier del Servizio Studi.

Sempre in risposta alla citata interpellanza urgente, e venendo a misure più recenti, il Governo ha ricordato che risorse statali "sono state utilizzate per l'ingresso di Invitalia nel capitale sociale della società AM InvestCo Italy, con un aumento di capitale sottoscritto e versato, nell'aprile 2021, pari a 400 milioni - da allora ArcelorMittal ha cambiato la propria denominazione sociale in Acciaierie d'Italia - e, ancora, per il finanziamento soci disposto da Invitalia ad ADI nel 2023 per 680 milioni": per l'esattezza, il 13 febbraio 2023 Invitalia ha disposto il finanziamento di 680 milioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-quinquies del D.L. n. 142/2019 (previsione da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 2/2023).

Con riferimento al cd. "finanziamento ponte" disposto a favore di ADI nel 2024 per 320 milioni di euro, il Governo ha specificato che "non si tratta di un costo, ma di un finanziamento erogato a condizioni di mercato". Tale finanziamento di 320 milioni di euro è stato disposto dal MEF ai sensi dell'articolo 1, comma 1-sexies del D.L. n. 142/2019 (previsione a sua volta inserita dall'articolo 2, comma 1 del D.L. n. 4/2024). Sempre con riferimento a tale "prestito ponte" il Governo ha reso noto di aver ricevuto, nel luglio 2024, la comfort letter dalla Commissione europea, che esprimerebbe "una valutazione positiva sui termini del prestito, che prevede un tasso di interesse annuo dell'11,6%": tale conferma, secondo il Governo, attesterebbe "la validità del piano industriale elaborato dalla gestione commissariale e la capacità dell'azienda di restituire la somma in tempi congrui e senza configurarsi come aiuto di Stato". Il suddetto prestito ponte è stato da ultimo innalzato di altri 100 milioni di euro (arrivando quindi a 420 milioni) ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del D.L. n. 202/2024 (L. n. 15/2025, cd. proroga termini). 

Infine, la Sottosegretaria ha informato che, il 23 gennaio 2025, "il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stanziamento di ulteriori 250 milioni per Acciaierie d'Italia, al fine di portare avanti le azioni necessarie, perché l'asset continui a operare fino al completamento delle procedure di assegnazione". Si tratta, per l'esattezza, dell'aumento - da 150 milioni a 400 milioni di euro - delle risorse che l'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. può trasferire all'amministrazione straordinaria di ADI s.p.a. (trattasi di risorse a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA in a.s. versate in apposito patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del D.L. n. 1/2015): tale incremento è stato disposto dall'articolo 1 del D.L. n. 3/2025. 

Con il D.L. n. 92/2025 viene previsto un ulteriore finanziamento statale fino a 200 milioni di euro per il 2025: in particolare si prevede che tali risorse, erogate con decreto interministeriale, sono funzionali a interventi urgenti di manutenzione, ripristino e adeguamento degli impianti, nonché a garantirne adeguati standard di sicurezza. Il finanziamento, a tasso di mercato, ha una durata massima di cinque anni e può essere utilizzato direttamente da ILVA s.p.a. o trasferito a Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, su richiesta dei commissari.

Da ultimo, il D.L. n. 180/2025 ha autorizzato Acciaierie d'Italia ad utilizzare le somme residue trasferitele precedentemente da ILVA s.p.a. in ragione del finanziamento concesso in base al citato D.L. n. 92/2025 – attualmente pari a 108 milioni di euro – per una finalità ulteriore rispetto a quelle indicate nella norma che ne disponeva l'erogazione, ossia per garantire la continuità operativa degli impianti da essa gestiti. Il decreto, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 8/2026 (articolo 3-bis), prevede altresì la facoltà di erogare un nuovo finanziamento a titolo oneroso fino a 149 milioni di euro per l'anno 2026 in favore di ILVA s.p.a., subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea. Tale prestito dovrà essere rimborsato entro sei mesi con priorità assoluta (prededuzione) rispetto ad altri crediti. La misura è finalizzata a garantire la prosecuzione dell'attività produttiva nel caso in cui la cessione del compendio aziendale a terzi non si perfezioni entro il 30 gennaio 2026.

Il finanziamento previsto dall'articolo 3-bis del D.L. n. 180/2025 è stato concesso a ILVA in a.s., nell'importo massimo di 149 milioni di euro, con decreto interministeriale 26 marzo 2026, a seguito della decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 (v. infra). Secondo quanto rappresentato nell'istanza dei commissari di ILVA in a.s., le risorse sono integralmente trasferite ad ADI in a.s., unico soggetto che detiene e gestisce gli impianti. Il finanziamento è remunerato al tasso di riferimento, fissato al 2,19 per cento per il 2026, maggiorato di 400 punti base, ed è restituito entro sei mesi dall'erogazione a valere sul ricavato della cessione del compendio aziendale, in prededuzione e con priorità rispetto a ogni altro credito diverso da quelli dei lavoratori subordinati di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile; in caso di insufficienza del ricavato, dell'obbligazione di restituzione risponde in via solidale il cessionario del compendio aziendale.

Lo stesso articolo 3-bis è stato successivamente integrato dal comma 3-bis – introdotto dall'articolo 1 del D.L. n. 89/2026 e confluito, a seguito dell'abrogazione di quest'ultimo con salvezza degli effetti disposta dalla legge n. 113/2026, nell'articolo 1-bis del D.L. n. 63/2026, che ha aggiunto anche il comma 3-ter – il quale autorizza il MIMIT a trasferire direttamente ad ADI in a.s. ulteriori 100 milioni di euro per il 2026, a titolo di finanziamento oneroso, sulla base della citata decisione della Commissione europea. Il finanziamento è restituito entro sei mesi dalla scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA in a.s. o, se anteriore, dalla vendita dei compendi aziendali. Il comma 3-ter esclude la gravità della colpa, ai fini della responsabilità amministrativa (articolo 1 della legge n. 20/1994), nella valutazione delle condotte poste in essere in esecuzione del comma 3-bis.

Da ultimo, l'articolo 2 del D.L. n. 133/2026 (L. n. 166/2026) ha autorizzato un ulteriore finanziamento oneroso in favore di ADI in a.s., fino a 100,5 milioni di euro per il 2026, con le medesime modalità di restituzione e con rinvio alla disciplina dell'articolo 3-bis, comma 2, del D.L. n. 180/2025. In sede di conversione è stato inoltre riformulato l'articolo 1, comma 6, del D.L. n. 191/2015: la restituzione dei finanziamenti pubblici concessi ai Gruppi ILVA e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria avviene in prededuzione e con priorità rispetto a ogni altro credito nei confronti delle rispettive procedure, fatti salvi i crediti dei lavoratori subordinati di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile; agli organi commissariali di ADI è inoltre esteso il regime di esonero da responsabilità già previsto per quelli di ILVA in relazione ai pagamenti effettuati in attuazione di tale disciplina. 

Il D.L. n. 185/2026, in corso di conversione alla data di aggiornamento del presente tema, interviene anche sull'entità di quest'ultimo finanziamento (elevato a 141 milioni di euro), nell'ambito del massimale autorizzato dalla Commissione europea.

Finanziamenti a sostegno di ILVA e aiuti di Stato

Gli orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) ammettono gli aiuti per il salvataggio a precise condizioni:

  • devono consistere in un sostegno temporaneo alla liquidità, sotto forma di prestiti o di garanzie su prestiti;
  • devono essere remunerati a un tasso non inferiore a quello di riferimento previsto per le imprese deboli con un livello di garanzia normale;
  • il tasso va maggiorato di almeno 50 punti base se l'autorizzazione è prorogata, salva la possibilità per la Commissione di adeguarlo ai prezzi di mercato.

La Commissione ha esaminato cinque misure di sostegno a ILVA con un'indagine formale, conclusa con la decisione (UE) 2018/1498 del 21 dicembre 2017. Ha escluso la natura di aiuto di Stato per tre misure:

  • il trasferimento a ILVA delle somme sequestrate ai principali azionisti ed ex dirigenti (art. 3, comma 1, del D.L. n. 1/2015). Non è imputabile allo Stato, perché deriva da un accordo transattivo privato tra la famiglia Riva e ILVA;
  • la qualificazione come prededucibili dei prestiti alle imprese strategiche in amministrazione straordinaria (art. 12, comma 5, del D.L. n. 101/2013), in base alla quale le banche hanno concesso a ILVA 250 milioni nel 2014. In questo caso lo Stato ha agito come regolatore, modificando l'ordine dei creditori, e non come operatore di mercato. Non si applica quindi il test dell'operatore in economia di mercato, che verifica se un operatore privato avrebbe effettuato la stessa operazione alle stesse condizioni;
  • la transazione con Fintecna (art. 3, comma 5, del D.L. n. 1/2015), che ha quantificato in 156 milioni l'indennizzo per i danni ambientali anteriori alla privatizzazione. La decisione di pagare è stata ritenuta ragionevole per un operatore privato e l'importo è inferiore al limite contrattuale.

Ha invece qualificato come aiuti di Stato le altre due:

  • la garanzia statale sui finanziamenti fino a 400 milioni (art. 3, comma 1-ter, del D.L. n. 1/2015), concessi nel 2015 da CDP e da due banche. Il premio del 3,12 per cento non remunerava adeguatamente il rischio assunto dallo Stato verso un'impresa in difficoltà;
  • il prestito statale di 300 milioni (art. 1, comma 3, del D.L. n. 191/2015), al tasso Euribor a sei mesi maggiorato di 300 punti base, significativamente inferiore a quello di mercato. Le imprese siderurgiche erano escluse sia dagli aiuti a finalità regionale sia da quelli al salvataggio e alla ristrutturazione. ILVA, in quanto impresa in difficoltà, non poteva accedere neppure agli aiuti per la tutela dell'ambiente. L'obbligo di rimborso è stato poi trasferito dall'acquirente alla stessa ILVA (D.L. n. 98/2016).

Con decisione C(2026) 891 del 9 febbraio 2026 (caso SA.121569), la Commissione ha autorizzato un prestito di salvataggio in favore di ADI fino a 390,8 milioni di euro. Il prestito copre i costi operativi fino al trasferimento dei complessi aziendali al nuovo operatore. La Commissione lo ha valutato direttamente ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, perché il settore siderurgico resta escluso dagli Orientamenti del 2014, di cui ha comunque tenuto conto. Il prestito:

  • è remunerato a un tasso di mercato;
  • ha una durata di sei mesi, al termine dei quali l'Italia deve presentare un piano di ristrutturazione o di liquidazione, oppure la prova del rimborso.

La decisione lascia impregiudicata la procedura di infrazione n. 2013/2177. Su di essa si fondano i finanziamenti previsti dall'art. 3-bis del D.L. n. 180/2025 e dall'art. 2 del D.L. n. 133/2026.

ultimo aggiornamento: 27 giugno 2025

A partire dall'anno 2015 il legislatore è intervenuto per assicurare sostegno alle imprese fornitrici del gruppo ILVA fortemente in crisi, tramite due strumenti: la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI e contributi per ridurre gli oneri finanziari.

Una prima misura è l'articolo 2-bis del D.L. n. 1/2015. Ha costituito nel Fondo di garanzia per le PMI una riserva fino a 35 milioni per le PMI fornitrici, o creditrici, di imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria, per beni o servizi connessi al risanamento ambientale o alla continuità produttiva. In attuazione (D.M. 17 ottobre 2016 e circolare del Mediocredito Centrale n. 1/2017), la garanzia era:

  • pari all'80 per cento, fino a 2,5 milioni garantiti;
  • gratuita e senza ulteriori garanzie a carico dell'impresa;
  • riservata alle imprese con almeno il 50 per cento del fatturato realizzato verso tali committenti.

Una seconda misura è l'articolo 2-bis del D.L. n. 4/2024, che riconosce l'accesso agevolato al predetto Fondo alle PMI in difficoltà per l'aggravarsi della posizione debitoria di committenti strategici ammessi all'amministrazione straordinaria dopo il 3 febbraio 2024. La garanzia:

  • è gratuita;
  • copre l'80 per cento in garanzia diretta e il 90 per cento in riassicurazione, su finanziamenti non superiori ai crediti vantati;
  • è aperta anche alle imprese in fascia 5 del modello di valutazione;
  • richiede una quota di fatturato verso il committente di almeno il 35 per cento;
  • grava sulla riserva esistente e poi sul Fondo, fino a 30 milioni.

L'artcilo 2-ter dello stesso decreto prevede inoltre un contributo a fondo perduto, nei limiti de minimis, che dimezza il tasso d'interesse.

La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 201-205, L. n. 207/2024) ha istituito presso il MIMIT un Fondo per l'indotto ILVA di 1 milione annuo. Il Fondo eroga contributi de minimis alle PMI il cui fatturato deriva esclusivamente o prevalentemente dai rapporti con i gestori degli impianti. Il D.L. n. 180/2025 ne ha spostato l'operatività al triennio 2026-2028.

Il D.L. n. 92/2025 (per un approfondimento sul quale si rimanda all'apposito dossier del Servizio Studi) contiene due ulteriori disposizioni:

  • l'articolo 3 estende la disciplina acceleratoria dei programmi di investimento di interesse strategico nazionale (articolo 13 del D.L. n. 104/2023) agli investimenti superiori a 50 milioni nelle aree industriali ex ILVA o funzionali allo stabilimento;
  • l'articolo 5 consente, se i commissari hanno agito per la risoluzione o l'annullamento del contratto di acquisto, il subentro di un nuovo soggetto, anche a controllo pubblico. Il subentro è autorizzato dal Ministero, con un prezzo massimo pari all'80 per cento di quello originario più gli investimenti.

Da ultimo, il D.L. n. 185/2026, in corso di conversione alla data di aggiornamento del presente tema, interviene nuovamente sulla disciplina degli investimenti nelle aree ex ILVA, sostituendo il citato articolo 3 del D.L. n. 92/2025, e reca ulteriori misure volte ad attrarre investimenti e a favorire il rilancio industriale dell'area di Taranto.

ultimo aggiornamento: 3 giugno 2025

L'emergenza ambientale nell'area dell'ILVA di Taranto è stata affrontata inizialmente con l'emanazione del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione dell'area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario.

Nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, approvata alla fine della XVIII legislatura (Doc. XXIII, n. 33), viene ricordato che "con D.P.C.M. 30 novembre 1990 (reiterato con D.P.C.M. 30 luglio 1997), l'area industriale di Taranto è stata dichiarata area ad elevato rischio di crisi ambientale, con conseguente previsione di interventi di risanamento e approvazione di piani di disinquinamento. Con successivo D.P.R. 23 aprile 1998 è stato approvato il piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto, comprendente i comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola".

Si fa notare che con il D.M. Ambiente 10 gennaio 2000 è stata approvata la prima perimetrazione del SIN di Taranto, istituito con la legge n. 426/1998. Con il D.M. Ambiente 20 dicembre 2024, n. 449 si è provveduto alla riperimetrazione del SIN. 

Nella  sezione del sito web del Ministero dell'ambiente dedicata al SIN di Taranto viene ricordato che tale sito si estende complessivamente per più di quattromila ettari a terra e più di seimila ettari a mare "interessando una vasta porzione di territorio dei comuni di Taranto e di Statte, prospiciente l'omonimo golfo e ad 'elevato rischio di crisi ambientale', all'interno della quale ricadono sia aree di proprietà pubblica sia di proprietà privata. Nel SIN è compreso un polo industriale di grandi dimensioni con insediamenti produttivi storici riconducibili all'industria siderurgica (ArcelorMittal Italia, ex ILVA S.p.A.), alla raffinazione degli idrocarburi (raffineria ENI, ex AGIP), all'industria cementiera (CEMENTIR) ed estrattiva (Italcave S.p.A.); sono inoltre presenti numerose attività manifatturiere di dimensioni medio-piccole. Incluso nella perimetrazione del SIN e di rilevante interesse è il Porto di Taranto, situato sulla costa settentrionale del Golfo e costituito da un'ampia rada denominata Mar Grande e da un'insenatura interna minore chiamata Mar Piccolo".

Nella succitata relazione viene altresì ricordato che:

  • il 26 luglio 2012 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e che, al fine di assicurare gli interventi previsti, è stato nominato un Commissario straordinario.
Tale ruolo è attualmente ricoperto da Vito Felice Uricchio, nominato con il D.P.C.M. 28 febbraio 2024 e tuttora in carica. L'articolo 12, comma 6, del D.L. 215/2023, ha infatti prorogato di un anno - dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 - l'incarico del Commissario in questione, prevedendo, altresì, l'attribuzione al Commissario medesimo di un compenso per lo svolgimento degli incarichi assegnati. Successivamente l'art.  14, comma 4-bis, del D.L. 60/2024, ha prorogato il medesimo termine fino al 31 dicembre 2025; lo stesso comma ha modificato la disciplina del Commissario in questione al fine di prevedere l'incremento del contingente di personale attribuito alla struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, nonché la possibilità per il Commissario di nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie. I commi 3 e 5 dell'art. 13 del D.L. 200/2025 modificano la disciplina del citato Commissario prevedendo:
- la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2025 fino al 31 dicembre 2026) della durata dell'incarico commissariale e della possibilità per il Commissario di nominare non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie (co. 3, lett.  a) e  b);
- le conseguenti disposizioni per assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle proroghe citate (co. 3, lett.  c), d), e), e co. 5).
  • con il D.P.C.M. 19 novembre 2015 è stato conferito alla dott.ssa Vera Corbelli l'incarico di Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte. Tale nomina è "in base a successive proroghe, tuttora vigente".

 In considerazione della peculiare situazione dell'area di Taranto, l'art. 5 del D.L. 1/2015 ha demandato la disciplina dell'attuazione degli interventi che riguardano detta area ad uno specifico Contratto istituzionale di sviluppo, denominato «CIS Taranto».

Lo stesso articolo dispone che il CIS Taranto contiene il Programma per le bonifiche e il Piano di interventi nel comune di Taranto previsti dal medesimo decreto-legge.

Si ricorda, in particolare, che l'art. 6 del D.L. 1/2015 ha affidato al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto l'incarico di predisporre un programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire, ove possibile, mediante ricorso alle BAT (best available techniques) riconosciute a livello internazionale, il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Lo stesso articolo precisa che "il Programma è attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto". 

Informazioni sullo  stato di attuazione delle misure in questione sono state fornite dal Ministro dell'ambiente in  risposta all'interrogazione  3/01706, resa nella seduta dell'Assemblea della Camera del 5 febbraio 2025. In tale risposta viene in particolare evidenziato che il succitato programma di misure è attuato secondo le disposizioni del CIS Taranto, "nell'ambito del quale le risorse stanziate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per interventi a finalità ambientale ammontano a quasi 89 milioni, di cui 40 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Il predetto contratto ricomprende, complessivamente, 151 interventi, per un valore di circa 1.540 milioni, di cui una consistente parte, pari a 833 milioni, posta a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione. Alla data del 30 giugno scorso, lo stato d'avanzamento complessivo registrato sui sistemi di monitoraggio è pari al 51 per cento con riferimento agli impegni e al 38 per cento con riferimento ai pagamenti". 

Il comma 4 dell'art. 13 del D.L. 200/2025 prevede l'obbligo, per il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, di provvedere, entro il 31 marzo 2026, a trasmettere il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi e un'informativa sullo stato di attuazione dei medesimi.

L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dello stabilimento ILVA di Taranto

Prima dell'emanazione del D.L. 129/2012, con decreto direttoriale del 15 marzo 2012 del Ministero dell'ambiente, era stato disposto d'ufficio l'adeguamento dell'AIA, rilasciata con decreto del 4 agosto 2011, alle conclusioni delle migliori tecniche disponibili europee (BAT - Best Available Techniques) relative al settore siderurgico. L'AIA rappresenta appunto il provvedimento che autorizza l'esercizio di uno stabilimento produttivo a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai requisiti di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (requisiti IPPC) di cui al Titolo III-bis alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativa alle emissioni industriali, e alle prestazioni ambientali associate alle migliori tecniche disponibili (BAT).

Successivamente il Ministero dell'ambiente ha concluso il riesame dell'AIA (decreto prot. DVA/DEC/2012/0000547 del 26 ottobre 2012) per l'esercizio dello stabilimento siderurgico.

Al riguardo, si fa rinvio alla relazione al Parlamento sull'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA concernente lo stabilimento ILVA di Taranto, nonché sullo stato e sull'adeguatezza dei controlli ambientali concernenti il medesimo stabilimento. L'ultima relazione disponibile è quella aggiornata al 31 luglio 2019 ( DOC. CCIV, n. 1 della XVIII legislatura).

Con il D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, l'ILVA è stata dichiarata stabilimento di interesse strategico nazionale e sono state dettate specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale e la commercializzazione dei prodotti. Con il successivo decreto-legge n. 61/2013 sono state dettate disposizioni volte a disciplinare – in via generale (all'art. 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (all'art. 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'AIA. In particolare è stata disciplinata una specifica procedura per addivenire all'approvazione di un "Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria".

Tale piano ambientale (adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014) ha previsto le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA nonché, in attuazione dell'art. 7 del D.L. 136/2013, la conclusione di tutti i procedimenti di riesame che discendono dall'AIA del 4 agosto 2011 e dall'AIA del 26 ottobre 2012.

Successivamente (in particolare con i decreti-legge n. 191/2015 e n. 98/2016), sono state dettate disposizioni principalmente finalizzate alla cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, nonché a porre in stretta correlazione la procedura di scelta del contraente con quella della realizzazione del "piano ambientale".

In attuazione delle succitate disposizioni – e in seguito all'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2017 di aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria alla società AM InvestCo Italy s.r.l. e alla presentazione, da parte della medesima società, in data 5 luglio 2017, della domanda di AIA – è stato emanato il D.P.C.M. 29 settembre 2017 (pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2017) di approvazione delle modifiche al "piano ambientale" di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014.

L'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 29 settembre 2017, ricorda che il termine ultimo per la realizzazione degli interventi del piano è fissato – dall'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 – alla scadenza dell'AIA dello stabilimento ILVA di Taranto, ossia al 23 agosto 2023.

Il D.P.C.M. 29 settembre 2017 ha previsto, in particolare, un dettagliato cronoprogramma di interventi (articolato su un arco temporale di cinque anni ­fino al 23 agosto 2023) e limitato la quantità di produzione annua di acciaio a 6 milioni di tonnellate, fino al completamento di tutti gli interventi di risanamento ambientale (a fronte degli 8 milioni di tonnellate annue consentite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale ­AIA - del 2012).

In relazione al monitoraggio degli adempimenti previsti dall'AIA e dal piano ambientale, nella  risposta all'interrogazione 5/00120, resa nella seduta del 14 dicembre 2022, è stato sottolineato che "l'AIA del siderurgico, oltre a prevedere numerosi adempimenti ai fini dell'adeguamento ambientale dello stabilimento, ha introdotto un sistema di verifiche da parte dell'Autorità di controllo (ISPRA) e da parte del Gestore (autocontrolli) molto più rigoroso di quello previsto per le altre installazioni soggette ad AIA: infatti le verifiche svolte da ISPRA e gli esiti degli autocontrolli trasmessi dal Gestore hanno una frequenza trimestrale e non annuale come previsto per le altre installazioni. Oltre alla intensificazione della frequenza dei controlli e degli autocontrolli previsti dall'AIA, il D.P.C.M. del 2017 ha previsto anche un apposito Osservatorio per il monitoraggio permanente dell'attuazione del Piano ambientale di cui al D.P.C.M. medesimo, cosiddetto Osservatorio ILVA, che si riunisce periodicamente per analizzare lo stato d'avanzamento dei prescritti interventi di adeguamento ambientale. In tale contesto ISPRA conduce anche specifici sopralluoghi, complementari alle ispezioni ordinarie, volti a certificare lo stato dei luoghi e il completamento nei tempi dei citati interventi. Anche gli esiti di tali verifiche sono resi disponibili al pubblico per la consultazione sul portale di questo Ministero nella sezione dedicata all'Osservatorio ILVA, al link:  https://osservatorioilva.mite.gov.it/it".

Con il D.L. n. 5/2025 – non convertito in legge e abrogato, con salvezza degli effetti, dalla legge n. 31/2025, di conversione del D.L. n. 3/2025, nel quale ne sono confluite le disposizioni – sono state introdotte disposizioni volte a disciplinare il procedimento di riesame dell'AIA, e in particolare a quello cui soggiacciono gli stabilimenti industriali di interesse strategico (tra cui, in primis, l'ex Ilva), a seguito del pronunciamento della Corte di Giustizia (sentenza 24 giugno 2025 in causa C-626/22, su rinvio dell'Autorità giudiziaria italiana, v. infra) che impone, nell'ambito del predetto procedimento, la valutazione dei profili di rischio sanitario.

Oltre alle disposizioni citate, relative alla valutazione del danno sanitario (VDS) e alle modalità di interrelazione tra il rapporto di VDS e la procedura di riesame dell'AIA, il decreto-legge 3/2025 (per l'approfondimento dei relativi contenuti si rinvia al tema provvedimento "D.L. 3/2025 - Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA") reca disposizioni volte a disciplinare, nelle more dell'aggiornamento dei criteri metodologici relativi al rapporto di VDS, la procedura di riesame dell'AIA, integrata con la valutazione dell'impatto sanitario. Viene altresì introdotta una disciplina transitoria da applicare ai procedimenti di riesame dell'AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e relativi agli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale. A tale fine, oltre a dettare termini più stringenti, la disposizione prevede che la commissione istruttoria per l'AIA sia integrata da un ulteriore esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute, che rilasci il proprio parere.

Le nuove disposizioni introdotte relativamente alla VDS modificano e integrano quanto già previsto dl D.L. 207/2012 che, da più di un decennio, aveva già previsto, nelle aree interessate dagli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale, l'obbligo, in capo all'azienda sanitaria locale e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio, di redigere congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS). L'art. 1, comma 5- bis, del medesimo decreto-legge, ha imposto al Ministro della salute di riferire annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di VDS, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefici (v.  Doc. CCIV-bis, n. 1). 

Degno di nota è inoltre l'art. 1-sexies del D.L. 3/2025, che integra le risorse destinate (dall'art. 3, comma 1, decimo periodo, del D.L. 1/2015 s.m.i.) all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria. Tale articolo prevede, nel dettaglio, che per gli interventi di ripristino e di bonifica ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del D.L. 1/2015, da realizzare a cura dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. su aree di proprietà di quest'ultima ricomprese nel sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto e diverse da quelle occupate dal gestore ovvero oggetto di trasferimento a terzi, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione complessiva di 80 milioni di euro (68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028).

Si segnala inoltre che disposizioni sull'impiego delle somme di cui al citato decimo periodo sono altresì recate dall'art. 16, comma 1, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113.

In data 25 luglio 2025, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DGVA) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha approvato il decreto direttoriale n. 436/2025 di riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'AIA dell'ex ILVA di Taranto.

Tale decreto dispone che la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in A.S. è autorizzata (per la durata di 12 anni) all'esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale sito nei comuni di Taranto e Statte, alle condizioni indicate nel parere istruttorio conclusivo (PIC) reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota dell'11 giugno 2025, e al relativo piano di monitoraggio e controllo (PMC) reso da ISPRA con nota del 20 giugno 2025, nonché alle condizioni riportate nell'articolato del medesimo decreto.

Nella risposta all'interrogazione 3-02105, il Ministro delle Imprese e del made in Italy ha evidenziato che il rilascio della nuova autorizzazione integrata ambientale "rappresenta un passaggio decisivo. Si tratta dell'AIA più avanzata in Europa per tutela della salute, con 470 prescrizioni, elaborate anche grazie all'Istituto superiore di sanità. Essa consente la prosecuzione dell'attività degli altoforni fino a 6 milioni di tonnellate annue, garantendo quindi continuità produttiva e occupazionale, in vista della loro progressiva dismissione. Attendiamo ora il contributo operativo degli enti locali per aggiornare l'AIA in coerenza con il piano di decarbonizzazione, condizione necessaria per attrarre l'investitore privato, che poi realizzerà gli investimenti per i forni elettrici, con il contributo, ovviamente, dei contratti di sviluppo che lo Stato può fornire".

Nel comunicato stampa del MASE del 25 luglio 2025 viene altresì sottolineato che "l'AIA approvata oggi ... recepisce le più recenti migliori tecniche disponibili (BAT) a livello europeo e garantisce l'ottemperanza a quanto richiesto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Per la prima volta, l'autorizzazione è stata rilasciata anche sulla base della Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) redatta dall'Istituto Superiore di Sanità, integrando pienamente le evidenze sanitarie nella disciplina autorizzativa".

La procedura di infrazione europea n. 2013/2177 e le norme per il suo superamento (in collaborazione con il Servizio Rapporti con l'UE)

Il 26 settembre 2013, la Commissione europea ha avviato, nei confronti dell'Italia, la procedura di infrazione n. 2013/2177, in relazione all'asserita mancata adozione, da parte delle competenti Autorità italiane, delle misure necessarie a ridurre l'impatto ambientale dell'ex stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, in violazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

Il 16 ottobre 2014 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato ex articolo 258 TFUE, dopo il quale le Autorità italiane hanno avviato una interlocuzione con i Servizi competenti della Commissione europea, nell'ambito della quale sono stati aggiornati, con cadenza semestrale, sui progressi relativi agli interventi di risanamento previsti nel succitato piano ambientale.

Specifiche norme per il superamento delle censure mosse dalla Commissione nell'ambito di tale procedura di infrazione sono state adottate, nella presente legislatura, con l'art. 9-bis del D.L. 69/2023, recante "disposizioni in materia di misure e di attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299".

In particolare tale articolo reca norme relative al caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria e aggiorna la disciplina relativa alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione nel sito ILVA di Taranto. Viene altresì introdotta una disposizione che consente l'adozione di ordinanze sindacali, incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale. A tale riguardo si evidenzia che le sopramenzionate ordinanze sindacali possono essere adottate esclusivamente qualora ricorrano situazioni di pericolo ulteriori da quelle ordinariamente collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'AIA. Tale previsione trova applicazione anche in caso di riesame e di rinnovo dell'AIA.

Si fa inoltre notare che disposizioni finalizzate al recepimento della direttiva 2010/75/UE sono altresì recate dall'art. 1-bis del D.L. 3/2025. L'introduzione di modalità di interrelazione tra la procedura di AIA e la valutazione del danno sanitario (VDS), operata da tale articolo, viene infatti posta al fine di recepire la sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 25 giugno 2024 (causa C‑626/22).

Nel dispositivo di tale sentenza, infatti, ai punti nn. 1) e 2), la Corte ha affermato che, in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 201027: "gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell'attività dell'installazione interessata tanto sull'ambiente quanto sulla salute umana costituisca atto interno" ai procedimenti di rilascio e di riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione ai sensi della suddetta direttiva; ai fini del rilascio o del riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione ai sensi della suddetta direttiva, "l'autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell'attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall'installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione".

In relazione allo stato attuale della procedura di infrazione, si fa notare che, dopo un lungo periodo di interlocuzione, il 7 maggio 2025 la Commissione europea ha tuttavia deciso (come reso noto nel comunicato stampa del 7 maggio 2025) di inviare una lettera complementare di costituzione in mora all'Italia per il non corretto e incompleto recepimento della direttiva 2010/75/UE e per non aver rispettato alcune delle disposizioni di tale direttiva per quanto riguarda l'impianto siderurgico ILVA di Taranto. A partire dalla data di invio della lettera complementare di costituzione in mora l'Italia dispone di 2 mesi di tempo per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di emettere un parere motivato.

In tale occasione la Commissione europea ha richiamato inoltre  la  sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 25 giugno 2024 ( C-626/22), vertente sull'interpretazione della direttiva 2010/75/UE ed emessa a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Milano alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, al fine di verificare se la normativa italiana applicabile all'acciaieria dell'Ilva fosse o meno in contrasto con tale direttiva. Con tale sentenza la Corte ha affermato che, contrariamente a quanto previsto dalla legislazione italiana, la direttiva in questione implica che gli Stati membri siano tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell'attività dell'installazione interessata tanto sull'ambiente quanto sulla salute umana costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di un'autorizzazione all'esercizio di una tale installazione ai sensi di detta direttiva, poiché la nozione di inquinamento ai sensi della direttiva include sia i danni all'ambiente che i danni alla salute umana. Ai fini del medesimo rilascio o riesame inoltre l'autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell'attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall'installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione. Infine ha affermato che in caso di pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, il termine per applicare le misure di protezione previste dall'autorizzazione all'esercizio non possa essere prorogato ripetutamente e l'esercizio dell'installazione debba essere sospeso.
L'indennizzo dei danni derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dall'ILVA di Taranto

L'articolo 77, commi 2-bis e seguenti, del D.L. 73/2021, ha istituito e disciplinato un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.

Tale dotazione è stata incrementata di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, dal comma 278 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), e di ulteriori 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, dal comma 897 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024).

Informazioni sullo stato di attuazione della disciplina in questione e sull'erogazione delle risorse del fondo sono state fornite, in data 4 febbraio 2025, in risposta all' interrogazione 4-04092. In tale risposta non viene ricordato l'art. 6- quater del D.L. 51/2023, che ha recato disposizioni in materia di accesso al fondo in questione, eliminando il termine (scaduto il 29  maggio 2023) previsto per la presentazione delle istanze di indennizzo al fondo. In luogo di tale termine viene previsto che le istanze d'indennizzo valutate ammissibili saranno liquidate annualmente (a valere sulla dotazione finanziaria del fondo prevista per il corrispondente anno) se presentate entro il 31  luglio di ciascun anno.

L'articolo 2 del D.L. 180/2025 ha integrato la disciplina del Fondo in questione, al fine di consentire, a decorrere dall'esercizio 2025, di incrementare gli indennizzi già pagati, nei casi in cui l'importo liquidato sia inferiore a quello riconosciuto, con priorità per i soggetti che hanno subìto la decurtazione percentuale più elevata.

ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2026

L'ex ILVA, ammessa all'amministrazione straordinaria nel 2015 a causa di insolvenza, è stata oggetto di numerosi interventi legislativi volti a salvaguardare l'occupazione.

In particolare, tali interventi possono essere raggruppati in tre filoni distinti riguardanti il primo misure di sostegno ai lavoratori dell'ex ILVA e all'indotto del territorio e, il secondo gli interventi diretti alla salvaguardia occupazionale nelle imprese di rilevanza economica strategica, il terzo  la proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. 

1. Misure di sostegno per i lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto

Con il recente D.L. 185/2026 - attualmente in fase di conversione - vengono riconosciute le seguenti misure in favore dei suddetti lavoratori:

  • per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027, un trattamento di integrazione al reddito, incompatibile con ogni altra forma di trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale, per i lavoratori dipendenti dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria e aventi uno stabilimento di interesse nazionale e per i lavoratori dipendenti della società Adi Servizi Marittimi S.r.l. Tali lavoratori sono altresì inseriti nel percorso di politiche attive;
  • un'integrazione del trattamento economico dei dipendenti impiegati presso Acciaierie d'Italia s.p.a. in relazione ai quali sia previsto il ricorso alla CIGS negli anni 2026 e 2027. Tali lavoratori sono altresì inseriti nel percorso di politiche attive e possono essere impiegati in attività a fini di pubblica utilità con decurtazione dell'importo dell'integrazione;
  • esonero contributivo ai datori di lavoro privati che, dal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2027, assumono a tempo indeterminato lavoratori dipendenti delle società Acciaierie d'Italia S.p.A. e ILVA S.p.A., entrambe in amministrazione straordinaria. In aggiunta al suddetto beneficio, ai medesimi datori di lavoro è altresì riconosciuto un contributo di importo pari a 20.000 euro per ciascun lavoratore assunto;

Il richiamato D.L. 185/2026 prevede altresì che le imprese che prevedono un aumento del numero di occupati in forza degli investimenti previsti dal Piano per il rilancio industriale delle aree ex ILVA si impegnano ad assumere prioritariamente i percettori di interventi di sostegno al reddito o i disoccupati della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e i lavoratori dell'indotto

Tra le misure che prevedono misure di sostegno al reddito vanno ricordate le disposizioni adottate al fine di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (anche in relazione ad impegni dei lavoratori in corsi di formazione professionale per la gestione delle bonifiche relative ai medesimi stabilimenti).

Tale integrazione è stata prevista inizialmente per il 2017 e successivamente prorogata per le annualità sino al 2026 (art. 1, c. 168, L. 199/2025). Con il D.L. n. 180/2025 è stata prevista una integrazione pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11,4 milioni per l'anno 2026.

2. Misure in qualità di impresa di rilevanza economica strategica

L'ex ILVA, in qualità di impresa di rilevanza economica strategica, può fruire delle misure legislativamente previste al fine di tutelare l'occupazione in tali imprese.

Un primo intervento in merito alle imprese di rilevanza economica strategica si è avuto con il D.Lgs. 148/2015 il quale (art. 42, c. 3) ha stanziato risorse per gli anni 2017 e 2018 per la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale qualora vi fossero accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportassero notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale prevedesse l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti stabiliti dalla normativa generale (di cui al medesimo D.Lgs. 148/2015).

Disposizione analoga è stata posta per le annualità successive, dal 2018 al 2019, dal medesimo D.Lgs. 148/2015 (art. 22-bis) che riconosceva la possibilità di concedere la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi e previo accordo in sede governativa, alle imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale con rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale. Tale disposizione è stata prorogata più volte, da ultimo dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 193, L. 207/2024) che ne consente l'applicazione sino a tutto il 2027.

in questo quadro si inseriscono disposizioni speciali volte allo stanziamento di ulteriori risorse per esigenze di tutela occupazionale collegate a situazioni peculiari. In particolare sono state stanziate risorse:

  • negli anni 2021 e 2022, a causa dell'emergenza Covid, per la prosecuzione dei trattamenti ordinari di integrazione salariale in favore di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (art. 3 D.L. 103/2021 e art. 22 D.L. 4/2022);
  • negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 per la concessione di ulteriori periodi di trattamenti straordinari di integrazione salariale in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati (art. 42 D.L. 75/2023, art. 1, c. 175, L. 213/2023, art. 1, c. 196, L. 207/2024 e art. 1, c. 171, L. 199/2025).

 Per completezza, merita segnalare che l'ex ILVA, al fine della tutela dell'occupazione, può fruire altresì di un ulteriore strumento offerto dalla normativa generale che riguarda la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere, nel 2026 e in continuità con i trattamenti già autorizzati (quindi anche con effetto retroattivo), ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per un periodo massimo di 12 mesi, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale e in deroga ai limiti generali di durata vigenti (c. 167 della L. 207/2024).

Sul punto si ricorda che il D.Lgs. 148/2015 ha escluso dal 1° gennaio 2016 la cessazione di attività di impresa dalle cause di richiesta di cassazione integrazione guadagni. Tuttavia a tale esclusione  si è derogato ripetutamente dal 2016 e sino al 2025 (da ultimo, come detto, ad opera della legge di bilancio 2025).

 

3. Misure in qualità di impresa operante in area di crisi industriale complessa

L'ex ILVA, in qualità di impresa operante in area di crisi industriale complessa (ex art. 2 D.L. 129/2012), può fruire delle misure legislativamente previste al fine di tutelare l'occupazione in tali imprese.

Un primo intervento per tale tipologia di imprese è stato previsto per le annualità 2016 e 2017 (art.  44, c. 11-bis del D.Lgs. 148/2015) attraverso l'autorizzazione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa che, a tal fine, dovevano presentare un piano di recupero occupazionale che prevedesse appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del citato decreto, né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Tali risorse, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, sono assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ad una ripartizione proporzionale alle esigenze rappresentate.

La suddetta misura è stata poi successivamente prorogata, alle medesime condizioni, dalle leggi di bilancio dal 2018 al 2026 che hanno più volte autorizzato l'impiego delle risorse residue anche per le annualità successive al 2017 e hanno altresì stanziato ulteriori risorse.

A favore delle imprese in esame è stata altresì introdotta un'ulteriore misura che le esonera dal versamento del contributo addizionale relativamente agli anni 2025 (art. 6 D.L. 92/2025) e 2026 (art. 1, c. 166, L. 199/2025).  

 

4. Sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA

ultimo aggiornamento: 29 ottobre 2026
 
temi di Sviluppo economico e politiche energetiche