La disciplina della tutela dei consumatori e le norme a tutela della concorrenza costituiscono un aspetto centrale del diritto italiano e dell'Unione Europea, volto a garantire l'equilibrio tra la libertà d'iniziativa economica e la protezione degli interessi collettivi, pilastri fondamentali per garantire un mercato equo e accessibile. Questi due ambiti, per l'appunto, sono strettamente collegati e si integrano per garantire non solo la protezione dei diritti dei singoli consumatori, ma anche la promozione di un ambiente economico competitivo, innovativo e trasparente.
Nel corso della XIX legislatura sono stati adottati provvedimenti sia in ambito di tutela concorrenziale, sia consumeristica.
Sono state esercitate le deleghe, entrambe contenute nella legge di delegazione europea 2021 (L. n. 127/2022), per il recepimento di due importanti direttive in materia di tutela dei consumatori: la direttiva (UE) 2020/1828, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e la direttiva (UE) 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Da ultimo, con la legge di delegazione europea 2024 (L. n. 91/2025) si dovrà recepire la direttiva (UE) 2024/825, che apporta modifiche alle direttive in materia di tutela dei consumatori (direttiva (CE) 2005/29 e direttiva (UE) 2011/83), col fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, di perseguire un maggior livello di protezione dei consumatori e dell'ambiente, e di compiere progressi nella transizione verde. La medesima legge prevede l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, relativo alla sicurezza generale dei prodotti.
Il d.lgs. n. 28/2023 ha recepito la prima direttiva suindicata, introducendo nel Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), nella parte V, un titolo (Titolo II.1) dedicato alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, che possono avviare da associazioni di consumatori per l'ottenimento di provvedimenti inibitori o compensativi.
Il d.lgs. n. 26/2023, invece, ha previsto una serie di modifiche e integrazioni al Codice del consumo volte, in larga misura, ad aggiornare la disciplina consumeristica alla luce dello sviluppo del commercio elettronico e della pubblicità on-line.
Altre disposizioni del d.lgs. n. 26/2023 prevedono, per una maggiore trasparenza dei prezzi, l'obbligo per i professionisti di indicare, quando praticano uno sconto, il prezzo più basso precedentemente applicato. Sempre in materia di trasparenza dei prezzi, si segnalano le disposizioni previste per il settore dei carburanti dal D.L. n. 5/2023, che prevedono una revisione degli obblighi di comunicazione dei prezzi applicati dagli esercenti e l'obbligo di esporre presso l'impianto il prezzo medio praticati a livello regionale o sulla rete autostradale.
Con specifico riferimento al settore elettrico, in vista della cessazione del regime di maggior tutela dal 10 gennaio 2024, è stato adottato dapprima il D.M. 18 maggio 2023 che stabilisce le modalità di ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero e di assegnazione mediante gara del servizio a tutele graduali per la fornitura dell'energia elettrica ai clienti non abbiano scelto un operatore sul mercato libero. Ulteriori disposizioni volte ad accompagnare la cessazione del mercato tutelato sono state introdotte con D.L. n. 181/2023. Da ultimo, la disciplina è stata oggetto di modifiche ad opera del D.L. n. 19/2025, il cd. "decreto bollette".
Ad opera del D.L 104/2023, è stata introdotta una nuova disciplina riguardante i controlli sui prezzi dei biglietti aerei nazionali e sono stati assegnati all'AGCM ampi poteri istruttori e sanzionatori in materia. Tale disciplina incide sia sulla normativa antitrust che su quella consumeristica.
A dicembre 2023, è stata poi approvata la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (Legge n. 214/2023), che ha introdotto misure a tutela dei consumatori e in materia di commercio al dettaglio nonché a tutela della concorrenza. Successivamente, la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (L. n. 193/2024) ha introdotto nel Codice del consumo misure di contrasto alla pratica commerciale nota come "riporzionamento" (cd. shrinkflation).
Infine, è in corso un tentativo di adeguamento e armonizzazione a livello nazionale della normativa europea in materia di intelligenza artificiale, il cd. AI act, ossia il regolamento (UE) 2024/1689. Il diritto concorrenziale e consumeristico è tra gli ambiti entro cui si espandono le nuove tecnologie, sempre più condizionanti l'economia ed il mercato.
Quadro normativo europeo ed italiano
Per quanto attiene al diritto UE, gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contengono le norme fondamentali di carattere sostanziale del diritto della concorrenza dell'Unione europea, assieme agli art. 107-109, che recano la disciplina degli aiuti di stato.
In particolare:
Ad integrazione delle norme dei trattati, si possono ricordare:
Per quanto attiene all'ordinamento italiano, la tutela della concorrenza è regolata da norme nazionali che recepiscono e integrano il diritto europeo, con un ruolo centrale svolto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).
Con la legge n. 287/1990 è stata introdotta nell'ordinamento una disciplina organica a tutela della concorrenza, nel solco dei principi stabiliti in sede europea dagli articoli 101 e 102 del TFUE.
La legge individua le fattispecie anticoncorrenziali vietate (intese restrittive della libertà di concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni aventi determinate caratteristiche) e provvede all'istituzione di un organo di tutela e di promozione dei meccanismi concorrenziali, l'AGCM, alla quale sono attribuiti anche poteri sanzionatori in ordine alle fattispecie anticoncorrenziali individuate.
In particolare, la cd. legge antitrust, ricalcando e recependo la normativa europea:
Per una ricognizione della normativa primaria in materia di antitrust, oltre alle disposizioni contenute nel Codice civile che regolano contratti e pratiche commerciali, si vedano i riferimenti normativi riportati sul sito dell'AGCM.
Si passa ora ad esaminare alcune delle principali misure adottate nel corso della XIX legislatura in materia di tutela della concorrenza.
Misure per la disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale
La legge annuale per il mercato la concorrenza 2022 (L. n. 214/2023), all'articolo 17, ha indicato l'AGCM quale autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (cd. "Digital Market Act", di seguito DMA). Ha esteso altresì a 90 giorni il termine per la comunicazione, da parte dell'AGCM, delle conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione.
L'articolo 18 della medesima legge ha attribuito all'AGCM tutte le funzioni di cui al predetto regolamento, entrato in vigore il 1° novembre 2022.
La nuova normativa introduce una serie di obblighi e divieti per i cd. gatekeepers, al fine di garantire contendibilità ed equità dei mercati, contrastare abusi di posizione dominante e consentire ad imprese e consumatori di beneficiare delle opportunità digitali. L'intero DMA ruota quindi attorno alla figura dei gatekeepers, ossia i controllori dell'accesso al mercato digitale, una categoria di soggetti nota già da tempo in dottrina, ma mai prima d'ora introdotta in un provvedimento normativo. I gatekeepers del mercato digitale sono i fornitori di servizi di piattaforme di base, quali social network, browser, motori di ricerca, servizi di messaggistica o social media. L'intervento normativo in questione si è reso necessario in considerazione del fatto che, in assenza di un esplicito conferimento ad opera del diritto interno, l'AGCM è allo stato priva dei poteri necessari per svolgere le funzioni previste dal regolamento europeo. L'articolo 18 designa dunque l'AGCM quale autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, sulla falsariga della terminologia tipicamente utilizzata in casi analoghi. A tale riguardo è utile sottolineare come, pur essendo la Commissione europea l'istituzione competente a garantire il rispetto del DMA da parte delle imprese, l'applicazione del Regolamento europeo si inserisce in un contesto di stretta cooperazione tra la Commissione europea e le autorità nazionali responsabili per l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, nel quale queste ultime sono chiamate a svolgere un ruolo essenziale per l'efficace implementazione del DMA stesso. Il DMA prevede molteplici strumenti di collaborazione tra la Commissione europea e l'autorità designata, quali, a titolo meramente esemplificativo, lo scambio di informazioni e l'esecuzione di accertamenti ispettivi.
Si prevede la possibilità che l'autorità nazionale in materia di concorrenza svolga nell'ordinamento indagini finalizzate all'eventuale accertamento da parte della Commissione europea delle violazioni del DMA. L'esercizio di questa facoltà, essenziale per consentire alle autorità di concorrenza di contribuire efficacemente all'implementazione del DMA nell'ordinamento nazionale, presuppone l'espressa attribuzione dei poteri di indagine e sanzionatori. Per quanto riguarda i poteri sanzionatori dell'AGCM, sono richiamati specificamente i quelli previsti dagli articoli 12 e 14 della legge n. 287/1990.
Al fine di evitare, sul piano interno, potenziali conflitti e sovrapposizioni di competenze, sono fatte salve le competenze generali di supervisione e controllo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo ad alcuni dei profili disciplinati dal regolamento, per i quali più evidente appare il rischio di violazione del diritto fondamentale alla tutela e alla riservatezza dei dati personali.
Controlli sui prezzi dei biglietti aerei e nuovi poteri dell'AGCM
L'articolo 1 del D.L. n. 104/2023 (L. n. 136/2023) introducendo una nuova disciplina riguardante i controlli sui prezzi dei biglietti aerei nazionali, ha assegnato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ampi poteri istruttori e sanzionatori in materia di trasporto aereo, inserendosi nel solco più ampio del diritto della concorrenza.
Sono pertanto attribuiti all'Autorità nuovi poteri investigativi e decisori, ossia:
- l'attribuzione – in presenza di condotte restrittive della concorrenza (intese o abusi), attuate con tecniche algoritmiche e con particolare riferimento alle rotte insulari e nei periodi di picco di domanda o di emergenza nazionale – del potere di accertare eventuali violazioni degli articoli 2 e 3, della legge n. 287/1990;
- il divieto di profilazione degli utenti o di discriminazione in termini di prezzo sulla base del dispositivo adoperato per effettuare la prenotazione, in presenza di un pregiudizio al comportamento economico dell'utente, ove tali pratiche siano applicate alle rotte insulari oppure poste in essere durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità;
- l'applicabilità delle medesime disposizioni ai collegamenti nazionali diversi dalle rotte insulari, in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero di impedimento degli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale imputabile ad eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità;
- l'attivabilità, nei casi in questione, dei poteri di enforcement di cui agli articoli da 18 a 27 del Codice del consumo.
Per una disamina del contenuto dell'articolo, si veda l'apposita scheda di lettura all'interno del dossier del Servizio Studi sul D.L. n. 104/2023.
Più specificamente, i commi 5 e 6 dell'articolo in questione recano disposizioni in ordine ai poteri dell'AGCM sul tema del trasporto aereo.
Sul punto, l'AGCM, a novembre 2023, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al campo di applicazione dell'art. 1, commi 5 e 6, del D.L., domandando nello specifico se "l'ambito dei poteri introdotti (con l'articolo 1, commi 5 e 6) debba ritenersi circoscritto, ratione materiae, al settore del trasporto aereo di passeggeri ovvero possa assumersi esteso, in termini generali, a tutte le indagini conoscitive".
Invero, l'art. 1, oltre che nella sua rubrica, si riferisce, espressamente, alla materia dei prezzi dei trasporti aerei passeggeri. Solo il primo periodo del comma 5 e il comma 6, che è logicamente dipendente dal comma 5, possono essere interpretati come avulsi dal contesto e, perciò, riferibili a qualsiasi mercato e non solo al trasporto aereo.
Perciò, la questione posta dall'AGCM all'attenzione delle sezioni consultive del Consiglio di Stato concerne proprio l'estensione dei poteri previsti da tali norme, ossia un New Competition Tool di portata generale. Con tale espressione di derivazione anglosassone si intende la possibilità, per l'autorità investita di tali poteri, di disporre provvedimenti di regolazione correttiva di mercati inefficienti, anche quando non si riscontrano fenomeni patologici in materia concorrenziale, quali cartelli o abusi di posizione dominante.
Il Consiglio di Stato, con parere n. 61/2024, ha ritenuto che un'interpretazione restrittiva della normativa debba ritenersi "irragionevole", perché inciderebbe, ancorché parzialmente, sul potere d'indagine dell'AGCM che, ai sensi dell'art. 12, L. n. 287/1990, non incontra limiti per ciò che riguarda i settori merceologici in cui può essere esercitato.
Nell'argomentare il parere, si afferma che i poteri disciplinati dai commi 5 e 6 non presentano caratteri peculiari tali da essere calibrati, in via esclusiva, sulle specificità del settore del trasporto aereo: al contrario, appaiono suscettibili di applicazione a qualsiasi settore economico interessato da un'indagine.
Perciò, ad avviso della sezione consultiva del Consiglio di Stato l'articolo 1, commi 5 e 6, del D.L. n. 104/2023 devono essere interpretati nel senso che i poteri ivi previsti possano operare anche in settori diversi da quelli legati al trasporto aereo, ossia in tutti settori per i quali l'AGCM abbia inteso attivare, ricorrendone presupposti e condizioni, i propri poteri di indagine conoscitiva.
Quadro normativo europeo ed italiano
Per quanto attiene al diritto UE, l'importanza assegnata al tema della tutela del consumatore è ricavabile dalle disposizioni del TUE che forniscono il quadro generale degli obiettivi e dei principi dell'Unione, in collegamento con i principi che regolano il mercato interno e lo sviluppo economico europeo.
All'interno del TFUE, vi sono norme più specifiche sulla protezione dei consumatori. Nello specifico:
Tra le direttive e i regolamenti si annoverano:
Per quanto attiene all'ordinamento nazionale, l'Italia ha recepito e integrato la normativa europea, affiancandola a disposizioni nazionali, e ha istituito organi specifici di controllo.
Il riferimento principale per la tutela dei consumatori in Italia è il cd. Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), che raccoglie e coordina le diverse disposizioni nazionali e le direttive europee recepite. Le norme sono prevalentemente attuative delle direttive europee e mirano a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, la trasparenza e correttezza dei rapporti commerciali.
Pertanto, il Codice del consumo disciplina in particolare:
Il Codice ha subito nel tempo numerose modifiche, anche recenti, in attuazione e in conseguenza dei mutamenti avvenuti a livello europeo.
Negli anni, il quadro normativo si è arricchito anche con leggi specifiche per settori come il turismo, i servizi finanziari, e-commerce e i servizi di pagamento, adeguandosi alle nuove sfide del mercato digitale.
Per una ricognizione della normativa primaria in materia consumeristica si vedano i riferimenti normativi riportati sul sito dell'AGCM.
Si passa ora ad esaminare alcune delle principali misure adottate nel corso della XIX legislatura in materia di tutela del consumatore.
Pratiche commerciali sleali e informazioni precontrattuali da fornire per i contratti conclusi su mercati on-line
Il d.lgs. n. 26/2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori, ha aggiornato le disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali previste dal Codice del consumo, anche alla luce della diffusione dei mercati on-line e prevede, in relazione a quest'ultimi alcuni obblighi di informazione supplementari, a carico del fornitore del mercato on-line, in fase precontrattuale. In particolare, il fornitore del mercato on-line, prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, deve indicare al consumatore (art. 49-bis del d.lgs. n. 206/2005, inserito con d.lgs. n. 26/2023):
a) informazioni generali, attraverso un'apposita sezione dell'interfaccia on-line direttamente e facilmente accessibile, sui principali parametri che determinano la classificazione (ossia l'ordine e la modalità di esposizione) delle offerte presentate al consumatore in esito alla sua ricerca;
b) se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online;
c) nel caso in cui il terzo non sia un professionista, che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell'Unione europea sulla tutela dei consumatori;
d) se del caso, il modo in cui gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti tra il terzo offerente e il fornitore del mercato on-line.
La mancata indicazione che il terzo che offre i prodotti è un professionista o meno e dei parametri usati per determinare i risultati della ricerca on-line è considerata un'omissione ingannevole dall'articolo 22 del Codice del consumo, così come modificato dal d.lgs. n. 26/2023.
Ai sensi dell'articolo 22 del Codice del consumo, sono inoltre considerate ora informazioni rilevanti la cui omissione è considerata ingannevole:
In base all'articolo 23 del Codice del consumo, come integrato dal d.lgs. n. 26/2023, sono considerate pratiche commerciali ingannevoli:
Il d.lgs. n. 26/2023 integra inoltre l'articolo 21 del Codice del consumo per prevedere che sia considerata ingannevole una pratica commerciale che induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, anche laddove comporti una qualsiasi attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro dell'Unione, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene abbia una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi (cd. "Dual Quality").
Contratti con consumatori
Il d.lgs. 26/2023 ha modificato anche la parte III del d.lgs. n. 206/2005, per aggiornare le disposizioni contenute nel Codice che disciplinano i diritti dei consumatori nei rapporti contrattuali con i professionisti alla luce dello sviluppo dei mercati on-line (art. 46, comma 1-bis del Codice).
Si prevede, per esempio, che detta disciplina si applichi anche ai rapporti in cui il professionista si impegna a fornire contenuti o servizi digitali in cambio della fornitura dei dati personali del consumatore (salvo il caso i medesimi dati non servano esclusivamente a fornire il medesimo contenuto o servizio o per adempiere a obblighi di legge).
In relazione ai contenuti forniti o creati dal consumatore durante la fruizione di un contenuto o un servizio digitale, si prevede un generale divieto da parte del professionista di utilizzo, salvo quando il dato: non sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito; riguardi unicamente l'attività del consumatore durante la fruizione del contenuto o servizio digitale; sia stato aggregato ad altri dati e non possa essere disaggregato; sia stato generato congiuntamente dal consumatore e da altre persone e altre persone possono continuare a farne uso. Si prevede, inoltre, che il consumatore possa chiedere e ottenere dal professionista i contenuti che ha fornito o creato durante la fruizione di un contenuto o un servizio digitale (art. 56, comma 3-ter del Codice).
Per contro, in caso di recesso, il consumatore si astiene dall'utilizzare il contenuto o il servizio digitale o dal metterlo a disposizione di terzi (art. 57, comma 2-bis del Codice).
Le disposizioni di cui all'articolo 49 del Codice del consumo, in materia di obblighi di informazione precontrattuale nei contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, sono poi state aggiornate per prevedere che debba essere comunicato al consumatore se il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato. È invece, eliminato l'obbligo per il professionista di indicare il numero di fax per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista, comunicare efficacemente ed esercitare il diritto di recesso.
Sempre in tema di recesso, si segnala la modifica all'articolo 52 del Codice per prevedere, per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore o di escursioni organizzate da un professionista l'estensione da quattordici a trenta giorni del termine per esercitare il diritto di recesso (art. 52, comma 1-bis del Codice).
Ulteriori modifiche alla parte III del d.lgs. n. 206/2005 sono state apportate dall'articolo 9, comma 2 della legge n. 214/2023 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022). In particolare:
Sempre la legge sulla concorrenza 2022 (L. n. 214/2023) ha introdotto, con una novella al Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003), il divieto, per i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, o comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza (art. 13).
Tutela dei diritti dei consumatori
Il d.lgs. n. 26/2023 e la legge annuale per la concorrenza e il mercato 2022 (L. n. 214/2023) sono intervenuti sulla disciplina dei poteri e procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Il d.lgs. n. 26/2023 ha elevato da 5 a 10 milioni di euro la sanzione massima comminabile dall'AGCM in caso di pratiche commerciali scorrette (prevista all'articolo 27 del Codice del consumo); analogo massimo edittale è previsto ora a sanzione dell'utilizzo di clausole vessatorie (art. 37-bis del Codice del consumo).
Sono poi precisati i criteri in base ai quali determinare la sanzione da applicare ai professionisti che esercitano pratiche commerciali sleali o utilizzano clausole vessatorie. Essa è, dunque determinata considerando, oltre che la natura, la gravità, l'entità e la durata della violazione, anche le azioni intraprese per attenuare il danno subito dai consumatori, i benefici conseguiti dalla violazione, le violazioni commesse e le sanzioni inflitte in precedenza. Il medesimo decreto ha inoltre introdotto la possibilità per i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali di ottenere dal giudice ordinario rimedi proporzionali ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
La legge n. 214/2023, invece, ha esteso a 90 giorni il termine per la comunicazione, da parte dell'Autorità, delle conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione (art. 17) e indicato l'AGCM quale autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 (cd. "Digital Market Act"), di cui si è detto sopra.
Il d.lgs. n. 28/2023, invece, ha introdotto nel testo della Parte V del Codice del consumo un titolo (II.1) dedicato alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (cd. class action). Le disposizioni si applicano alle azioni rappresentative promosse nei confronti di professionisti per violazioni delle norme a tutela dei consumatori indicate all'allegato II-septies del Codice, che ledono o possono ledere interessi collettivi dei consumatori.
La legittimazione a promuovere tali azioni è riconosciuta alle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, gli organismi pubblici indipendenti nazionali responsabili dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, nonché le associazioni designati dai diversi Stati membri e inseriti nell'apposito elenco redatto dalla Commissione europea.
Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy possono far richiesta di essere iscritti all'elenco della Commissione europea, per essere legittimati a proporre anche azioni rappresentative transfrontaliere. Devono, tuttavia, rispettare determinati requisiti volti a garantirne l'indipendenza e la trasparenza, ad accertare che il loro scopo statutario e la loro attività pubblica sono la tutela degli interessi dei consumatori, nonché ad escludere le associazioni assoggettate a procedure per la regolazione dell'insolvenza. Possono essere designati come enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere anche gli organismi pubblici indipendenti nazionali responsabili dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.
Le azioni rappresentative sono promosse per richiedere l'adozione di provvedimenti inibitori (anche provvisori, in caso di urgenza) o compensativi, in caso di violazione delle disposizioni a tutela dei consumatori elencate nell'allegato II-septies al Codice.
Per provvedimento compensativo si intende ogni misura rivolta a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato.
Con il provvedimento inibitorio, il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
La domanda si propone con ricorso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.
La domanda è ammissibile se non manifestamente infondata, se contiene degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa, se il tribunale ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali per cui è richiesta l'adozione dei provvedimenti compensativi, se l'ente ricorrente possiede i requisiti necessari per la legittimazione all'azione, quando l'azione non è promossa in conflitto di interessi e se l'oggetto sociale dell'ente legittimato che ha proposto la domanda giustifica l'esercizio dell'azione.
Fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato e il professionista possono depositare congiuntamente una proposta transattiva o conciliativa al tribunale, che ne verifica la conformità alle norme imperative ed eseguibilità.
Gli enti legittimati a esperire le azioni rappresentative indicano sul proprio sito web le azioni rappresentative che hanno deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti, provvedendo a comunicare le medesime informazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy che le pubblica sul proprio sito istituzionale.
Misure per la trasparenza dei prezzi e in materia di vendite straordinarie
Il d.lgs. n. 26/2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione eurpoea relative alla protezione dei consumatori, ha introdotto nel Codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005 un nuovo articolo (articolo 17-bis) in materia di annunci di riduzione di prezzo.
La norma prevede che ogni annuncio di riduzione di prezzo indichi il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti. In caso di prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista deve comunque indicare il prezzo più basso precedentemente applicato e il periodo di riferimento.
Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, l'obbligo si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo. L'obbligo non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili, nonché ai prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni con "prezzi di lancio", caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo e alle vendite sottocosto. Il prezzo di vendita sottocosto non rileva, inoltre, ai fini dell'individuazione del prezzo precedentemente applicato.
La violazione di detto obbligo è soggetta ad una sanzione amministrativa da 516,46 a 3098,74 euro.
Specifici obblighi di trasparenza dei prezzi applicati sono stati introdotti dall'articolo 1 del D.L. n. 5/2023, nel settore dei carburanti. In particolare, il decreto prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute dai titolari degli impianti di distribuzione le comunicazioni sui prezzi dei carburanti praticati, calcoli e pubblichi il prezzo medio applicato sulla rete autostradale nazionale e i prezzi medi praticati in ciascuna regione o provincia autonoma.
Obbliga, quindi, gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione ad esporre con adeguata evidenza cartelloni riportanti il prezzo medio di riferimento.
L'articolo 1, comma 3-bis, inoltre, affida al Ministero delle imprese e del made in Italy il compito di sviluppare e rendere disponibile gratuitamente un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi dei carburanti praticati sulla rete autostradale e in ciascuna regione nella rete non autostradale.
In attuazione del decreto-legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha adottato il D.M. 31 marzo 2023 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 maggio 2023). Il decreto è stato dapprima annullato con sentenza del Tar del Lazio (sent. 16777/2023), in quanto adottato senza la previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e senza il preventivo parere del Consiglio di Stato. Successivamente il Consiglio di Stato (sent. 1806/2024) ha parzialmente riformato la sentenza del Tar del Lazio, annullando l'articolo 7 del D.M, relativo alle caratteristiche e modalità di esposizione dei cartelloni contenenti i prezzi medi.
Con specifico riguardo alle vendite straordinarie, la legge annuale per la concorrenza e il mercato 2022 (L. n. 214/2023) ha introdotto alcune misure di semplificazione, volte:
Ingresso dei consumatori nel mercato libero dell'energia elettrica
La legge n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha previsto la cessazione dell'efficacia del regime dei prezzi regolati del mercato elettrico (cd. servizio di maggior tutela – SMT) per i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero. Il completamento della liberalizzazione del segmento retail del mercato elettrico concorre all'attuazione del PNRR (Riforma M2C1-7). Il PNRR ha previsto che "in materia di vendita di energia elettrica occorre completare il processo di piena liberalizzazione nel settore previsto per il 2023, attraverso l'adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio consapevole e trasparente al mercato libero da parte della clientela domestica e delle microimprese, anche seguendo il modello già adottato per il servizio a tutele graduali, fissando tetti alla quota di mercato, e potenziando la trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori". Si tratta, effettivamente, di un processo pendente da anni.
Il D.L. n. 152/2021 aveva da ultimo stabilito al 10 gennaio 2024 il termine entro il quale si sarebbero dovute svolgere le aste per l'assegnazione del servizio a tutele graduali (STG) per i clienti domestici.
Al fine di favorire l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica e di garantire condizioni concorrenziali e una pluralità di offerte, il D.M. 17 maggio 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha stabilito i criteri e le modalità per il passaggio al mercato libero dei clienti domestici non vulnerabili riforniti nel servizio di maggior tutela che, alla data della rimozione del servizio, non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, così normando il servizio a tutele graduali quale servizio cui tali soggetti accedono fino all'esercizio del diritto di scelta del fornitore (31 marzo 2027).
In attuazione delle predette disposizioni legislative, con la deliberazione 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel, ARERA ha regolato le condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio a tutele graduali e le modalità di assegnazione dello stesso.
In esito alle novità introdotte dal D.L. n. 181/2023, con la deliberazione 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel, ARERA ha attuato le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, del D.L. n. 181/2023 differendo dall'11 dicembre 2023 al 10 gennaio 2024 la data di svolgimento delle aste per l'assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell'energia elettrica. Con la successiva deliberazione 19 dicembre 2023, 600/2023/R/eel, ARERA ha prorogato la data di attivazione del STG, che opera per i clienti domestici non vulnerabili, al 1° luglio 2024 (in luogo dell'1 aprile 2024), in coerenza con l'espressa finalità del decreto-legge di assicurare ai clienti finali un periodo di tempo adeguato per informarsi, attraverso le apposite campagne in capo al MASE, in ordine alla fine della tutela di prezzo e in ragione del nuovo termine di pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali (fissato per il 6 febbraio 2024), da cui decorrono le tempistiche per l'esecuzione delle attività prodromiche all'operatività di detto servizio.
Dal 1° luglio 2024 il cliente elettrico non vulnerabile che era in tutela e non ha scelto un contratto sul mercato libero, per garantire la continuità della fornitura, è passato automaticamente al STG.
L'STG viene erogato da venditori selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali. Ogni area territoriale è servita da un solo fornitore, il quale può anche servire più aree contemporaneamente. Per quanto riguarda le condizioni economiche, la durata del servizio decorre dal 1° luglio 2024 fino al 31 marzo 2027. In mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo, il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole. Per i clienti domestici in STG, le condizioni contrattuali corrispondono a quelle delle offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela (offerte PLACET). A inizio luglio 2024, circa 3,7 milioni sono stati i clienti domestici non vulnerabili passati al servizio a tutele graduali (cfr. ARERA, comunicato del 27 giugno 2024).
Sul finire dell'anno 2023, l'articolo 14 del D.L. n. 181/2023, oltre a potenziare le campagne informative e le azioni già contemplate nel D.M. 17 maggio 2023, ha introdotto specifiche disposizioni circa la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili come definiti dall'articolo 11, comma 1 del d.lgs. n. 210/2021.
L'articolo 14, comma 6 del D.L. n. 181/2023 è, in particolare, intervenuto sul succitato articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 210/2021, prevedendo per i soli clienti vulnerabili un apposito servizio di vulnerabilità in sostituzione del servizio di maggior tutela. Alla data del 24 settembre 2024, risultavano serviti nel sevizio di maggior tutela circa 3,4 milioni di clienti (cfr. comunicato del 24 settembre 2024).
Per una disamina delle diverse condizioni economiche del STG e del SMT si rimanda all'approfondimento nel dossier a commento del D.L. 19/2025 (cd. DL bollette).
Con la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (L. n. 193/2024, articolo 24), alla luce degli andamenti di costo maggiormente favorevoli ai clienti serviti nel STG, è stata prevista la facoltà per il cliente vulnerabile di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'ingresso nel STG, demandando ad ARERA di stabilire le modalità di attuazione, ivi incluse quelle per l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità. In attuazione, ARERA ha adottato la deliberazione 10/2025/R/EEL.
Da ultimo, il decreto-legge cd. "bollette" (D.L. n. 19/2025), all'articolo 2, ha previsto:
Misure per contrastare il fenomeno del cd. shrinkflation
La legge annuale sulla concorrenza 2023 (L. n. 193/2024), articolo 23, ha introdotto al D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), un articolo 15-bis, che si pone come misura di contrasto alla pratica commerciale nota come riporzionamento, prevedendo un obbligo informativo, mediante specifica etichetta, circa la riduzione di quantità, per un periodo di sei mesi dall'immissione in commercio del prodotto in questione. La norma si riferisce al fenomeno del cd. shrinkflation, ossia la pratica dei produttori volta a ridurre la quantità di prodotto all'interno delle confezioni, mantenendo però il prezzo sostanzialmente invariato, se non aumentandolo. In particolare, si impone ai produttori che immettono in commercio, anche mediante distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantità nominale con conseguente aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendente, di informare il consumatore dell'avvenuta riduzione. Nello specifico, l'informazione deve rendere edotti della riduzione della quantità. A tal fine, si impone al produttore di apporre nel campo visivo principale della confezione di vendita o tramite un'etichetta adesiva la dicitura "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità". Tale obbligo informativo trova applicazione per un periodo di sei mesi, decorrenti dalla data di immissione in commercio del prodotto in questione. Si prevede che tale disposizione trovi applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2025 (soglia temporale inizialmente fissata al 1° aprile 2025).
Si fa presente che tale previsione è stata oggetto di un parere circostanziato (notifica 2024/0560/IT) con la formulazione di osservazioni da parte della Commissione europea, la quale aveva prorogato all'8 aprile 2025 il termine di sospensione obbligatoria di adozione definitiva della norma in esame.
La Commissione europea ha successivamente notificato, con nota C(2025)1059 final del 12 marzo 2025, l'avvio della procedura di infrazione n. 2025/4000, nei confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 258 TFUE, ribadendo l'incompatibilità della disposizione con gli articoli 34 e 36 del TFUE (come già osservato nel parere circostanziato), nonché, da un punto di vista procedurale, ritenendo che le autorità italiane non abbiano ottemperato agli obblighi imposti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, in quanto la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, compreso l'articolo 23, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale prima della scadenza del termine di differimento obbligatorio (fissato all'8 aprile 2025) e senza che fosse stata condivisa con la Commissione alcuna reazione al parere circostanziato.
L'Artificial intelligence (AI) Act europeo e la sua trasposizione
Il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, regolamento (UE) 2024/1689 (cd. "AI Act") è il primo quadro giuridico in assoluto in materia di IA, che affronta i possibili rischi derivanti da questa nuova tecnologia e ambisce ad una armonizzazione della disciplina. L'obiettivo delle norme è promuovere un'IA affidabile in Europa. L'Artificial intelligence (AI) Act è stato pubblicato il 12 luglio 2024 e si applicherà a decorrere dal 2 agosto 2026. Esso adotta un approccio "basato sul rischio": maggiore è il rischio di causare danni alla società, più severe sono le regole. Mira altresì a promuovere lo sviluppo e l'adozione di sistemi di IA sicuri e affidabili nel mercato unico dell'UE da parte di attori sia pubblici che privati. Allo stesso tempo, mira a garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE e a stimolare gli investimenti e l'innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale in Europa. Insieme, queste misure mirano a garantire sicurezza, diritti fondamentali e una visione di IA "antropocentrica", rafforzando al contempo la diffusione, gli investimenti e l'innovazione nell'IA in tutta l'UE. Il regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme consumeristiche e concorrenziali: non incide sulle pratiche vietate dal diritto dell'Unione, incluso il diritto in materia di protezione dei dati, non discriminazione, protezione dei consumatori e concorrenza
A livello nazionale, è attualmente all'esame in Senato, per la terza lettura, il disegno di legge di recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. Il provvedimento intende sostenere e promuovere lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale che, in armonia con l'AI Act e gli indirizzi governativi e parlamentari nazionali, siano basati su una visione antropocentrica, nonché su principi di trasparenza, responsabilità, equità e rispetto per i diritti fondamentali, che garantiscono un equilibrio tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro impiego dannoso e anche al loro sottoutilizzo.
In particolare l'articolo 5 del disegno di legge, relativamente ai principi in materia di sviluppo economico, prevede che lo Stato e le altre autorità pubbliche promuovano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per migliorare la produttività e la competitività del sistema economico nazionale, favoriscano un mercato dell'IA innovativo, equo, aperto e concorrenziale, facilitino la disponibilità di dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di IA, indirizzino le piattaforme di e-procurement delle pubbliche amministrazioni a scegliere fornitori di sistemi e modelli di IA che garantiscono una localizzazione ed elaborazione dei dati critici presso data center sul territorio nazionale ed elevati standard di trasparenza.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), istituita dalla legge n. 287 del 10 ottobre 1990, interviene principalmente nei seguenti ambiti:
a) garanzia della tutela della concorrenza e del mercato (ai sensi della L. n. 287/1990);
b) contrasto alle pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese, tutela delle imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa, nonché controllo nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori sulla presenza clausole vessatorie (ai sensi del d.lgs. n. 206/2005 e del d.lgs. n. 145/2007);
c) vigilanza sui conflitti di interesse in cui possono incorrere i titolari di cariche di Governo (ai sensi della L. n. 215/2004);
d) attribuzione alle imprese che ne facciano richiesta il rating di legalità (ai sensi del D.L. n. 1/2012).
Tra le competenze dell'Autorità sono ricomprese altresì: la repressione degli abusi di dipendenza economica che abbiano rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato; la vigilanza sui rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare; l'applicazione della normativa nazionale relativa al ritardo nei pagamenti; il potere di vigilanza sulla commercializzazione dei diritti sportivi; i poteri consultivi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di trasferimento delle radiofrequenze e di analisi dei mercati rilevanti dei prodotti e servizi relativi alle comunicazioni elettroniche.
AGCM e tutela della concorrenza
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, detta Autorità antitrust è l'istituzione preposta a vigilare sull'applicazione delle regole sulla concorrenza in Italia, in modo da assicurare che i consumatori non siano danneggiati dalle possibili derive anticoncorrenziali delle imprese. Ciò avviene, ad esempio, se le imprese si accordano per ripartirsi il mercato, aumentare i prezzi e/o per ridurre la possibilità di ingresso di nuove imprese, invece di competere tra loro e di offrire ai consumatori prodotti e servizi sempre migliori. Dotata di poteri investigativi e sanzionatori, può avviare procedimenti istruttori sia su segnalazione sia d'ufficio. L'Autorità può imporre sanzioni pecuniarie, fino a percentuali significative del fatturato delle imprese coinvolte, e prescrivere misure correttive per ripristinare condizioni di mercato competitive.
L'AGCM svolge altresì il controllo preventivo delle concentrazioni, valutando se le operazioni proposte possono danneggiare la concorrenza, autorizzandole, condizionandole o vietandole.
Sulla base della legge n. 287/1990, i poteri dell'AGCM in materia antitrust sono articolati come segue.
Gli articoli 12-15-septies disciplinano i poteri dell'Autorità in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante. In particolare:
Gli articoli 16-19 disciplinano i poteri dell'Autorità in materia di divieto delle operazioni di concentrazione. In particolare:
Gli articoli 21-24, infine, disciplinano i poteri conoscitivi e consultivi dell'autorità. In particolare:
AGCM e tutela del consumatore
L'AGCM svolge una funzione cruciale nell'applicazione e nella tutela effettiva dei diritti dei consumatori. Nello specifico, l'Autorità è dotata di poteri di indagine, può intervenire d'ufficio o su segnalazione per reprimere: pubblicità ingannevole, pratiche scorrette, clausole abusive e altre violazioni. Negli ultimi anni, ha ottenuto poteri più incisivi, con la possibilità di imporre ingenti sanzioni pecuniarie e di adottare provvedimenti cautelari immediati.
Fra le attività dell'Autorità rientra altresì la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione, con il fine di diffondere una cultura della consapevolezza e del rispetto dei diritti del consumatore.
Per ripercorrere brevemente il ruolo dell'AGCM in questo campo, è importante sottolineare che, fin da subito, l'Autorità è stata chiamata dal legislatore a reprimere la pubblicità ingannevole, diffusa con qualsiasi mezzo (tv, giornali, volantini, manifesti, televendite), nonché, a partire dagli anni 2000, anche la pubblicità comparativa. Dal 2005 è stato riconosciuto all'Autorità il potere di imporre sanzioni.
Per dare attuazione della direttiva europea 29/2005/CE, a partire dal 2007, l'AGCM ha acquisito ulteriori competenze: essa può intervenire per la protezione del consumatore da tutte le pratiche commerciali scorrette messe in atto dalle imprese nei confronti degli utenti, imponendo anche misure cautelari, e applicando sanzioni che oggi possono arrivare fino a dieci milioni di euro.
La tutela contro le pratiche scorrette è estesa anche alle microimprese, che sono definite come entità, società o associazioni che, indipendentemente dalla forma giuridica, esercitano attività economica (anche a livello individuale o familiare), occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato o un bilancio annuale non superiore ai due milioni di euro, per effetto della legge di conversione del D.L. n. 1/2012 (cd.'CresciItalia').
L'Autorità ha anche la facoltà di accertare la presenza di clausole vessatorie inserite nei contratti con i consumatori, anche in via preventiva per le imprese che lo richiedano, relativamente a clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali.
L'Autorità vigila altresì sul rispetto delle norme sui diritti dei consumatori previste dalla direttiva 83/2011/UE (recepita con il decreto legislativo 21/2014), nonché in materia di divieto di discriminazione dei consumatori e delle micro-imprese in base alla nazionalità o al luogo di residenza, come previsto dalla legge n. 161/2014, che ha modificato il decreto legislativo n. 59/2010, attuativo della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno (conosciuta come "direttiva Bolkestein").
Rientrano nelle sue competenze anche la tutela dei diritti dei viaggiatori in relazione ai contratti per pacchetti turistici e servizi collegati, ai sensi del d.lgs. n. 79/2011, e l'applicazione dei divieti di blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione legate alla nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento dei clienti, come stabilito dal regolamento 2018/302/UE.
L'Autorità vigila anche sui servizi di pagamento e credito, in conformità con il d.lgs. n. 11/2010, ed è competente ad applicare le sanzioni previste dal regolamento 2021/1230/UE sui pagamenti transfrontalieri.
Dal 2023 l'AGCM è competente anche in materia di divieto di utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia di dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, come previsto dalla legge n. 136/2023 (legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 104/2023).
Gli artt. 18-27-quater del Codice del consumo disciplinano le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive e prevedono forme di tutela amministrativa e giurisdizionale. Nello specifico, l'articolo 27 del Codice del consumo, in particolare, attribuisce all'AGCM il potere di adottare in via generale tutte le misure e i provvedimenti adeguati alla repressione ed al contrasto delle pratiche commerciali scorrette.
L'AGCM può: inibire le pratiche scorrette, anche in via cautelare; comminare sanzioni amministrative; ordinare la pubblicazione dei provvedimenti adottati; collaborare con autorità omologhe a livello europeo.
Inoltre, l'articolo 37-bis disciplina la tutela amministrativa contro le clausole vessatorie.