L'Unione Europea ha delineato un quadro normativo volto a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili, considerato essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. In particolare, la direttiva RED II (2018/2001) ha stabilito principi di semplificazione delle procedure autorizzative, fissando tempi massimi per l'approvazione dei progetti e introducendo criteri di proporzionalità e necessità. La successiva direttiva RED III (2023/2413), parte del pacchetto "Fit for 55", ha ulteriormente rafforzato questo approccio, riconoscendo gli impianti a fonti rinnovabili come opere di interesse pubblico prevalente, con l'obiettivo di accelerarne la realizzazione.
Un elemento chiave è l'individuazione di zone di accelerazione, ossia aree particolarmente idonee all'installazione di impianti, dove le procedure sono soggette a tempistiche dimezzate rispetto alla normativa ordinaria. In queste aree, i progetti possono beneficiare di esenzioni dalla valutazione d'impatto ambientale, purché siano adottate adeguate misure di mitigazione. Tale impostazione è stata ulteriormente sostenuta dal regolamento (UE) 2022/2577, che ha introdotto misure temporanee per semplificare le autorizzazioni, specialmente per interventi di repowering e per infrastrutture di connessione.
Le recenti raccomandazioni UE (2024/1343 e 1344) hanno poi fornito indicazioni operative per gli Stati membri, incoraggiando l'adozione di procedure digitalizzate, la riduzione delle zone di esclusione e una maggiore partecipazione pubblica nella pianificazione energetica.
In Italia, il recepimento delle direttive europee ha seguito un percorso articolato, caratterizzato da un'evoluzione normativa spesso frammentaria. I primi interventi, come il d.lgs. 387/2003 e il d.lgs. 28/2011, hanno introdotto i principi di proporzionalità e adeguatezza, mentre il d.lgs. 199/2021 (attuazione della RED II) ha definito un sistema di aree idonee e non idonee, con l'obiettivo di velocizzare le procedure per gli impianti ubicati in zone ritenute più favorevoli.
Tuttavia, la proliferazione di norme speciali e deroghe ha reso il quadro regolatorio particolarmente complesso, tanto da spingere l'UE a sollecitare una razionalizzazione.
Peraltro, il PNRR, nella sua componente dedicata alle energie rinnovabili (Missione 7 "Repower EU"), ha previsto una riforma strutturale finalizzata a snellire le procedure autorizzative, con l'individuazione di zone di accelerazione a livello subnazionale e l'adozione di un Testo Unico entro il 2025. Questi interventi mirano a superare le attuali criticità, garantendo maggiore certezza dei tempi e riducendo gli ostacoli burocratici.
A tali esigenze ha risposto la legge 118/2022, che ha delegato il Governo all'adozione di un Testo unico sulle rinnovabili, con l'obiettivo di riordinare la materia e introdurre strumenti di semplificazione, tra cui l'istituzione di sportelli unici digitali per le autorizzazioni.
L'iter di adozione del cd. TU FER è stato il seguente:
Per maggiori approfondimenti circa il recepimento – nel testo del decreto legislativo n. 190/2024 – delle condizioni e delle osservazioni a seguito dell'espressione dei suddetti pareri si rimanda al relativo dossier del Servizio Studi.
Si rileva che la previsione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 190/2024, inizialmente assente nello schema di decreto presentato dal Governo ai fini dell'espressione dei pareri prescritti dalla legge delega, è stata successivamente inserita nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche in recepimento delle osservazioni e delle condizioni poste nei suddetti pareri.
La disciplina delle aree idonee per le rinnovabili riflette un bilanciamento tra esigenze di sviluppo energetico e tutela ambientale. L'UE ha spinto per un approccio sempre più semplificato, soprattutto nelle zone considerate prioritarie e il successo di questa transizione dipenderà dalla capacità di armonizzare le disposizioni europee con un'efficace governance nazionale e locale.
Il decreto legislativo n. 199/2021 – di recepimento della cd. direttiva RED II (direttiva UE 2018/2001) – reca, all'articolo 20, una disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili.
In particolare, il comma 1 rinvia ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione di principi e criteri omogenei per l'individuazione, con successive leggi regionali (comma 4), delle superfici e delle aree idonee e non all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili
L'applicazione dei regimi amministrativi per l'installazione degli impianti a FER è basata – già ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2011 - sui due principi di derivazione comunitaria: il principio di proporzionalità e il principio di adeguatezza alle caratteristiche tecnologiche dell'impianto e alla potenza dell'impianto.
Le semplificazioni previste per l'autorizzazione di impianti localizzati in aree idonee dall'articolo 22 del decreto legislativo 199/2021 sono:
Dette semplificazioni si applicano anche:
Da ultimo, quale ulteriore misura agevolatrice, il D.L. n. 63/2024, all'articolo 5, comma 2-bis, ha previsto che durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree che individuate come idonee (ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 199/2022) all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Se le parti abbiano determinato una durata inferiore o abbiano convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per sei anni.
La procedura di individuazione delle aree idonee non si è ancora conclusa. Il D.M. 21 giugno 2024 (cd. decreto "aree idonee"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha fissato i principi e criteri generali, ai fini della individuazione, entro sei mesi, da parte delle regioni e province autonome, con propria legge, delle aree idonee.
Oltre a quelle che dovranno individuare le regioni, il d.lgs. n. 199/2021 individua già - ope legis - alcune tipologie di aree da ritenere idonee all'installazione di impianti a FER: così ai sensi dell'articolo 20, commi 8 e 1-bis, del decreto legislativo n. 199/2021.
Le aree idonee "ope legis"
Nelle more della definizione da parte delle regioni delle aree idonee, il comma 8 dell'articolo 21 del d.lgs. 199/2021individua alcune aree da considerarsi già idonee ai fini dell'applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa di settore.
La classificazione data dal comma 8 acquisisce ora rilievo ai fini della successiva definizione delle aree idonee, giacché l'articolo 20, comma 1, come modificato dall'articolo 47 del D.L. n. 13/2023, prevede che i decreti recanti i criteri per l'individuazione delle aree idonee dovranno tener conto anche delle aree definite idonee ai sensi del successivo comma 8, nonché di quanto previsto al comma 1-bis, recentemente inserito dall'articolo 5 del D.L. n. 63/2024 (c.d. "D.L. Agricoltura", convertito, con modificazioni, in L. n. 101/2024)) per ciò che specificamente attiene agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree classificate agricole, la cui collocazione è limitata solo ad alcune delle aree e ad alcuni dei siti indicati come idonei dal comma 8.
Nello specifico, il comma 8 dell'articolo 20, oggetto di numerose modifiche e integrazioni, prevede siano aree idonee, in via generale e ope legis:
o le aree classificate agricole, i cui punti perimetrali distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale (SIN), nonché le cave e le miniere
o le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti perimetrali distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
o le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
Solo alcune delle aree indicate dal comma 8 sono idonee ad ospitare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti. Ciò, ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021 inserito dall'articolo 5 del D.L. n. 63/2024 (L. n. 101/2024). Dunque, tali impianti, per motivi legati alla necessita di minimizzare il consumo del suolo, possono essere installati esclusivamente:
I limiti non si applicano agli impianti per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER) e in caso di progetti attuativi delle "altre misure" di investimento del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), o di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
I limiti, inoltre, non si applicano ai progetti per i quali - al 16 maggio 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63/2024) - sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.
Anche quella del comma 1-bis dell'articolo 20, così come quella del comma 8 dell'articolo 20, è una norma che opera "a regime" e non "nelle more" della definizione delle aree idonee.
In proposito si rileva che il TAR Lazio si è recentemente pronunciato in diverse sentenze (sentenza n. 9156/2025, sentenza n. 9157/2025 e sentenza n. 9158/2025) sulla legittimità dell'articolo 20, comma 1-bis del d.lgs. n. 199/2021 , che come visto ha precluso su tutto il territorio nazionale l'installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra in zone classificate agricole. Tale divieto è stato considerato irragionevole e sproporzionato, nonché in contrasto con l'obiettivo europeo della massima diffusione degli impianti FER. Pertanto i giudici, dichiarando rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate dai diversi operatori del settore, hanno sospeso il giudizio trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale.
Il D.M. "aree idonee"
Il decreto "aree idonee" (D.M. 21 giugno 2024) provvede alla ripartizione fra le regioni e le province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi europei (Fit for 55 e Repower EU) (articolo 1 e 2). Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - MASE, con il supporto del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. e Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a., al monitora e verificagli adempimenti in carico alle regioni e province autonome (articolo 4). A tale fine, continua ad operare l'Osservatorio istituito dal D.M. cd. Burden Sharing (articolo 5, comma 5 del D.M. 15 maggio 2012) (articolo 5).
Tabella 1 - Ripartizione regionale di potenza, per anno
Regione |
Obiettivi di potenza aggiuntiva [MW] |
|||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Abruzzo |
4 |
65 |
196 |
454 |
640 |
850 |
1.086 |
1.350 |
1.648 |
2.092 |
Basilicata |
145 |
204 |
329 |
543 |
748 |
973 |
1.218 |
1.486 |
1.779 |
2.105 |
Calabria |
45 |
95 |
210 |
549 |
857 |
1.206 |
1.603 |
2.055 |
2.568 |
3.173 |
Campania |
74 |
237 |
569 |
909 |
1.297 |
1.728 |
2.206 |
2.736 |
3.325 |
3.976 |
Emilia-Romagna |
100 |
343 |
860 |
1.288 |
1.851 |
2.504 |
3.263 |
4.143 |
5.164 |
6.330 |
Friuli-Venezia Giulia |
30 |
96 |
321 |
404 |
573 |
772 |
1.006 |
1.280 |
1.603 |
1.960 |
Lazio |
82 |
305 |
544 |
933 |
1.346 |
1.829 |
2.396 |
3.059 |
3.835 |
4.757 |
Liguria |
29 |
80 |
122 |
198 |
281 |
382 |
504 |
653 |
834 |
1.059 |
Lombardia |
184 |
622 |
1.521 |
1.963 |
2.714 |
3.592 |
4.616 |
5.812 |
7.208 |
8.766 |
Marche |
32 |
110 |
241 |
457 |
679 |
930 |
1.217 |
1.544 |
1.916 |
2.346 |
Molise |
2 |
38 |
59 |
175 |
273 |
383 |
509 |
651 |
812 |
1.003 |
Piemonte |
78 |
285 |
851 |
1.098 |
1.541 |
2.053 |
2.645 |
3.330 |
4.121 |
4.991 |
Puglia |
163 |
507 |
876 |
1.672 |
2.405 |
3.213 |
4.104 |
5.084 |
6.165 |
7.387 |
Sardegna |
34 |
175 |
468 |
998 |
1.553 |
2.207 |
2.980 |
3.892 |
4.969 |
6.264 |
Sicilia |
144 |
473 |
952 |
1.842 |
2.764 |
3.847 |
5.120 |
6.616 |
8.375 |
10.485 |
Toscana |
42 |
150 |
359 |
667 |
1.019 |
1.444 |
1.958 |
2.580 |
3.332 |
4.250 |
TrAA - Bolzano |
11 |
41 |
120 |
139 |
186 |
239 |
298 |
364 |
438 |
515 |
TrAA - Trento |
11 |
41 |
108 |
140 |
195 |
258 |
333 |
419 |
520 |
631 |
Umbria |
15 |
60 |
135 |
279 |
429 |
609 |
823 |
1.079 |
1.384 |
1.756 |
Valle d' Aosta |
1 |
4 |
10 |
27 |
47 |
75 |
112 |
162 |
231 |
328 |
Veneto |
125 |
413 |
1.088 |
1.373 |
1.889 |
2.483 |
3.164 |
3.947 |
4.847 |
5.828 |
Totale |
1.348 |
4.344 |
9.940 |
16.109 |
23.287 |
31.578 |
41.160 |
52.243 |
65.075 |
80.001 |
Nei casi di mancata adozione delle leggi regionali (o dei provvedimenti previsti nei rispettivi statuti, se si tratta di province autonome), il MASE propone al Presidente del Consiglio dei ministri degli schemi di atti normativi di natura sostitutiva da adottare in Consiglio (si rimanda all'art. 41, co. 1, L. n. 234/2012).
Invece, in caso di scostamento negativo dagli obiettivi previsti per l'anno 2026, il MASE invita l'ente a presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni. In caso di accertata inerzia, decorsi sessanta giorni, il MASE informa il Presidente del Consiglio dei ministri affinché assegni all'ente un termine, non inferiore a sei mesi, per l'adozione dei provvedimenti necessari. In caso di inadempimento, il MASE adotta le opportune iniziative per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
Il decreto ministeriale stabilisce anche i principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non, in linea con il principio della neutralità tecnologica (art. 1 e 7).
Le regioni o le province autonome, con il coinvolgimento degli enti locali, dovranno quindi individuare sul loro territorio:
a) superfici e aree idonee ove è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti e delle infrastrutture connesse (ai sensi di quanto prevede l'art. 22 D.lgs. n. 199/2021, che sarà illustrato di seguito);
b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti (si richiamano le linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 par. 17 e all. 3 e ss. mod. e int);
c) superfici e aree ordinarie: superfici e aree diverse dalle precedenti, nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari;
d) aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Si tratta delle aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di tali impianti, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D.lgs. n. 199/2021, recentemente inserito dall'articolo 5 del D.L. n. 63/2024 (L. n. 101/2024, cfr. più diffusamente infra) (articolo 1).
Per l'individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto di una serie di criteri (individuati nell'art. 7 in linea con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021). In particolare, va privilegiato l'utilizzo di superfici di strutture già edificate (capannoni industriali e parcheggi, aree industriali, a destinazione artigianale, per servizi e logistica), e verificata l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi (superfici agricole non utilizzabili), compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica.
Si possono classificare le superfici o le aree idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto e possono essere fatte salve le aree considerate idonee "nelle more", ai sensi dell'art. 20, comma 8 del D.lgs. n. 199/2021 (cfr. infra).
Sono non idonee (articolo 7) le superfici e le aree comprese nel perimetro dei seguenti beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004): i beni culturali (art. 10); i beni sottoposti a tutela paesaggistica, quali immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica (art. 136, comma 1, lett. a)); ville, giardini e parchi, non tutelati come bene culturale, che si distinguono per la loro non comune bellezza(art. 136, comma 1, lett. a)).
Possono essere individuate come non idonee le superfici e le aree nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice. ù
Le regioni possono stabilire una fascia di rispetto differenziata secondo la tipologia di impianto, proporzionata al bene tutelato, fino a 7 chilometri. La fascia di rispetto non opera per i rifacimenti degli impianti già in esercizio.
Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela anche in itinere (qualora non già sottoposti a valutazione ambiente ai sensi del Titolo III, parte II, del Codice dell'ambiente) (si richiama l'art. 12, co. 3-bis, D.lgs. n. 387/2003).
Quando una regione ha devoluto agli enti locali la propria competenza al rilascio dell'autorizzazione unica, essa è tenuta a vigilare affinché questi ottemperino alla regolare applicazione del decreto e ad utilizzare poteri i sostitutivi in caso di inerzia accertata.
La normativa italiana sull'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, così delineata, ha generato un contenzioso giudiziario che è recentemente sfociato in numerose sentenze del giudice amministrativo.
In particolare, con la sentenza n. 9155 del 13 maggio 2025, il TAR Lazio ha disposto l'annullamento parziale del decreto ministeriale 21 giugno 2024 sulle aree idonee. Sono stati annullati i commi 2 e 3 articolo 7, che consentivano alle regioni di istituire fasce di rispetto fino a 7 km dai beni sottoposti a tutela, variabili a seconda della tipologia di impianto; è stata ritenuta illegittima la mancata previsione di una disciplina transitoria per tutelare i procedimenti autorizzativi in corso; è stata criticata l'assenza di un quadro unitario nazionale di principi e criteri per la definizione delle aree idonee.
Il TAR del Lazio ha conseguentemente ordinato alle amministrazioni ministeriali resistenti (MASE, MIC, MASAF) di rieditare i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, stabilendo altresì che le regioni non potranno introdurre restrizioni più severe rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale e dovranno recepire le aree considerate idonee per legge, come indicato all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 199/2021.
Inoltre, con ordinanza n. 9168 del 13 maggio 2025, il TAR del Lazio ha censurato le previsioni della la legge n. 20/2024 della Regione Sardegna, che vietavano la realizzazione di impianti a FER nelle aree considerate non idonee. La normativa, peraltro, classificava la quasi totalità del territorio regionale come area non idonea, includendo in tale classificazione anche le aree che risultavano essere idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021. I giudici, sul punto, hanno stabilito che il carattere di non idoneità di un'area non preclude su detta superficie la realizzazione di impianti a FER. Anche in tal caso, il TAR ha rimesso la questione al giudizio della Corte costituzionale.
Si segnala infine che la Corte costituzionale con sentenza n. 28/2025 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 3 della legge n. 5/2024 della Regione Sardegna per contrasto con gli articoli 3 e 4 dello Statuto speciale, con l'articolo 117 della Costituzione, con l'articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021 e coi principi di decarbonizzazione e di massima diffusione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE. L'articolo 3 della legge regionale prevedeva difatti l'introduzione del divieto di realizzare impianti a FER per 18 mesi, nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee. Tale articolo aveva tuttavia cessato di produrre i suoi effetti in seguito all'approvazione della legge regionale n. 20/2024 che, come detto, è attualmente al vaglio della Corte costituzionale.
La cd. direttiva RED III (direttiva UE 2023/2413) ha reso più ambiziosi, in linea con il Piano RepowerEU, gli obiettivi 2030 in materia di consumo di energia da fonti rinnovabili, e, a tale fine, ha introdotto un corpus organico di norme di armonizzazione, finalizzate a dare un necessario, maggiore impulso alla produzione di energia da tali fonti.
In particolare, l'articolo 15-ter della direttiva RED II (come modificata dalla direttiva RED III) prevede che entro il 21 maggio 2025 gli stati membri procedano a una mappatura coordinata in vista della diffusione delle energie rinnovabili sul loro territorio al fine di individuare il potenziale nazionale e la superficie terrestre, il sottosuolo, le aree marine o delle acque interne disponibili necessari per l'installazione di impianti a FER.
L'articolo 15-quater della direttiva RED II (come modificata dalla direttiva RED III) prevede che entro il 21 febbraio 2026 gli Stati membri individuino zone di accelerazione come sottoinsieme delle zone individuate dalla mappatura coordinata.
Per quanto riguarda la durata delle procedure autorizzative, l'articolo 16-bis della direttiva RED II (come modificata dalla direttiva RED III) prevede le seguenti semplificazioni:
L'articolo 12 del decreto legislativo 190/2024 (cd. TU FER) dà appunto attuazione alla predetta normativa europea.
In particolare l'articolo 12 del TU FER reca disposizioni relative alla mappatura nazionale per l'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) e alla definizione delle zone di accelerazione, sia terrestri che marine, in conformità con gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) al 2030.
Stando al comma 1 dell'articolo 12, il GSE è incaricato di pubblicare, entro il 21 maggio 2025, una mappatura che individui il potenziale nazionale e le aree disponibili per l'installazione di impianti a FER, dandone comunicazione alla Conferenza unificata. Tale mappatura si basa su dati provenienti da piattaforme digitali come la piattaforma unica per gli impianti FER e il sistema GAUDÌ, che sarà implementato da ARERA per includere informazioni su concessioni di derivazione idroelettriche e di coltivazione geotermoelettriche (comma 2 dell'articolo 12).
Le attività del GSE necessarie alla mappatura sono disciplinate con convenzione sottoscritta con il MASE (comma 4).
Ai sensi del comma 3, periodicamente la mappatura sarà aggiornata per riflettere eventuali modifiche necessarie e sarà utilizzata come base per le regioni e le province autonome per adottare i piani di individuazione delle zone di accelerazione per impianti FER terrestri.
La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 12 attua quanto previsto dall'articolo 15-ter della direttiva RED II, che appunto prevede che entro il 21 maggio 2025 gli Stati membri procedano a una mappatura coordinata in vista della diffusione delle energie rinnovabili sul loro territorio al fine di individuare il potenziale nazionale e la superficie terrestre, il sottosuolo, le aree marine o delle acque interne disponibili necessari per l'installazione di impianti a FER.
In proposito si rilevache, in data 21 maggio 2025, è stata comunicata dal GSE la pubblicazione della Piattaforma delle aree idonee e della Mappa delle zone di accelerazione. Si apprende in particolare che la Piattaforma delle aree idonee (PAI), la cui creazione era prevista dal D.M. 17 settembre 2024, è il nuovo strumento digitale per sostenere regioni e province autonome nella pianificazione territoriale legata allo sviluppo delle fonti rinnovabili: basata su una prima mappatura del potenziale nazionale, consente di individuare le aree potenzialmente disponibili per l'installazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili. Tale mappatura è stata elaborata a partire dai dati del CORINE Land Cover, il progetto che cura il rilevamento e il monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela ambientale, e da altre informazioni disponibili al GSE aggiornate al 30 aprile 2025. I contenuti – si precisa – sono in costante aggiornamento per garantire il massimo allineamento con l'evoluzione normativa e territoriale.
Ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del TU FER, entro il 21 febbraio 2026 ciascuna regione dovrà elaborare il proprio piano di individuazione delle zone di accelerazione per impianti FER terrestri.
Nella definizione dei piani, le regioni e le province autonome danno priorità all'inclusione a:
Ai sensi del comma 6, il piano di individuazione delle zone di accelerazione marine per gli impianti a FER è invece adottato con DPCM, su proposta del MASE, di concerto con il MIT, entro il 21 febbraio 2026.
Ai sensi del comma 7, le zone di accelerazione, sia terrestri che off-shore, devono essere omogenee e non causare impatti ambientali significativi, rispettando i vincoli di tutela previsti da normative nazionali e internazionali.
Si prevede – al comma 8 – che i piani di individuazione, soggetti a valutazione ambientale strategica, debbano includere misure di mitigazione per ridurre eventuali effetti negativi.
Al comma 9 si dispone che i piani per l'individuazione delle zone di accelerazione siano riesaminati periodicamente e modificati per tenere conto degli aggiornamenti della mappatura e del PNIEC.
Infine, al comma 10, si prevede che gli interventi in attività libera e PAS non siano subordinati all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica, la quale si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Nel caso sia prevista l'autorizzazione unica, il parere dell'autorità competente rimane non vincolante e si prevedono una diminuzione di un terzo dei tempi della procedura, oltre alla non applicazione delle procedure di VIA, a condizione che siano state stabilite misure di mitigazione in sede di valutazione ambientale strategica.
Le modifiche introdotte dal D.L. n. 73/2025
L'articolo 12 del decreto legislativo 190/2024 (TU FER) è stato recentemente modificato per implementare ulteriormente il recepimento della normativa europea (modifica disposta dall'articolo 13 del decreto-legge 73/2025).
Come visto, l'articolo 12, comma 5, del d.lgs. 190/2024 prevede che ciascuna regione e provincia autonoma debba adottare un piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a FER, gli impianti di stoccaggio e le loro opere connesse. Il piano deve essere adottato entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura effettuata dal GSE, come disposto dal comma 1 del medesimo articolo 12 e nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi del d.lgs. n. 199/2021.
A seguito della novella dell'articolo 12 del d.lgs. 190/2024 da parte dell'articolo 13 del d.l. 73/2025 si dispone ora che le aree idonee, nell'ambito delle quali individuare le aree di accelerazione, siano quelle individuate ope legis dall'articolo 20, comma 8, del d.lgs. n. 199 del 2021, e non più quelle che le regioni con propria legislazione sono tenute ad adottare ai sensi comma 4 del medesimo articolo 20 (come inizialmente disposto dal testo previgente dell'articolo 12, comma 5).
Inoltre, sempre a seguito della novella dell'articolo 12 del d.lgs. 190/2024 si dispone che – per i progetti riguardanti gli interventi in attività libera e gli interventi in regime di procedura abilitativa semplificata (PAS) e sempre in coerenza con il potenziale nazionale individuato dal Gestore dei GSE mediante la mappatura del territorio nazionale – ogni piano di accelerazione regionale comprenda tra le zone di accelerazione anche le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, ricadenti nelle aree individuate da GSE con la predetta mappatura.
L'articolo 12 del d.lgs. 190/2024 – sempre a seguito della novella disposta dall'articolo 13 del d.l. 73/2025 – dispone inoltre la pubblicazione da parte del GSE della rappresentazione cartografica delle zone di accelerazione. E infatti, in data 21 maggio 2025, il GSE ha appunto pubblicato anche la Mappa delle zone di accelerazione. Le regioni e le province autonome comunicheranno a GSE eventuali disallineamenti cartografici delle aree industriali insistenti sui rispettivi territori, rispetto a quanto riportato nella mappatura pubblicata. Ciò deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della rappresentazione di cui sopra, ed al fine esclusivo dell'aggiornamento cartografico delle zone di accelerazione.
Infine, la novella all'articolo 12 dispone che che le zone di accelerazione così individuate – e cioè all'interno delle aree definite idonee ope legis dall'articolo 20, comma 8, del d.lgs. 190/2021 – e così definite – cioè le predette aree industriali – costituiscano il contenuto minimo inderogabile di ciascun piano regionale. Viene fatta salva la possibilità per le regioni e le province autonome di indicare nei propri piani ulteriori impianti a FER, nonché gli impianti di stoccaggio, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi.
Si prevede poi che le regioni e le province autonome debbano presentare le proposte di piano per la valutazione ambientale strategica (VAS) entro e non oltre il 31 agosto 2025, così da rispettare il termine complessivo per la conclusione del procedimento di adozione del documento, fissato al 21 febbraio 2026. In caso di inosservanza dei termini di cui sopra, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto legge n. 77/2021. Tale articolo disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.
Una disciplina a parte è prevista per l'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti off-shore, demandata dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 199/2921, ai Piani di gestione dello spazio marittimo redatti ai sensi del D.lgs. n. 201/2016 e del DPCM 1° dicembre 2017 da un Comitato tecnico cui partecipano rappresentanti del Governo e della Regione interessata ed approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (a dicembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato il report della consultazione pubblica ai fini dell'adozione dei piani, chiusasi ad ottobre 2022. Il report è disponibile qui.
Il 23 maggio 2024, la Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia (INFR(2021)2223) alla Corte di giustizia dell'Unione europea per non aver correttamente recepito la direttiva che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (direttiva 2014/89/UE), posta la mancata elaborazione e comunicazione dei suoi piani di gestione dello spazio marittimo (qui il comunicato stampa).
Nelle more dell'adozione di tali piani, il successivo comma 3 dispone siano considerate idonee:
Nei procedimenti di autorizzazione di impianti off-shore in aree idonee o comunque in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore, si applica la riduzione di un terzo dei termini procedurali e l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante, individuando, ove necessario, prescrizioni specifiche finalizzate al miglior inserimento nel paesaggio e alla tutela di beni di interesse archeologico.