tema 17 ottobre 2025
Studi - Affari esteri Comunità italiane all'estero e potenziamento delle sedi diplomatiche e consolari

Nell'ultimo ventennio le tematiche degli italiani all'estero hanno fatto registrare un crescente interesse, a partire da quando, con la legge 27 dicembre 2001, n. 459 - approvata nella XIV Legislatura - sono state dettate norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Successivamente il Parlamento è tornato spesso ad occuparsi di tali tematiche, intervenendo sia sul piano legislativo, sia con attività conoscitive, di indirizzo e controllo.

Sono, inoltre, da tempo oggetto di confronto tra Governo e Parlamento le questioni relative al potenziamento delle strutture amministrative incaricate di supportare i connazionali all'estero, come pure quelle cui è affidata la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo.

La Commissione Affari esteri della Camera ha rinnovato la costituzione, anche nella XIX legislatura, di un apposito Comitato permanente per le questioni degli italiani all'estero.

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Nel corso della seduta del 14 settembre 2023 si è svolta la prima seduta del Comitato permanente sugli italiani nel mondo la cui costituzione era stata previamente annunciata nel corso della seduta del 27 luglio 2023 della Commissione affari esteri e comunitari.

  Comitati permanenti sono costituiti ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regolamento e delle circolari della Presidenza della Camera del 17 dicembre 1987, del 16 ottobre 1996 e del 16 luglio 2001 e    rappresentano articolazioni interne alla Commissione, la cui attività è soggetta alla programmazione da parte dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione. Non è ammessa sovrapposizione né tra i lavori della Commissione e quella dei Comitati, né tra quella di un Comitato e dell'altro.
In merito alle    attività ad essi delegate, i Comitati    non hanno funzioni deliberative. Su delega della Commissione, svolgono attività di carattere conoscitivo, istruttorio e preparatorio rispetto ai lavori della Commissione.
Per prassi consolidata, ai Comitati permanenti può essere affidato lo svolgimento di audizioni, formali e informali, di indagini conoscitive, nonché l'esame istruttorio di provvedimenti e atti da sottoporre al successivo esame e deliberazione da parte della Commissione.
Ai Comitati permanenti può essere, in particolare, delegato lo svolgimento delle indagini conoscitive, ferma restando in capo alla Commissione ogni deliberazione su documenti intermedi o conclusivi, nonché la facoltà di avocare a sé in qualunque momento lo svolgimento di specifiche audizioni, missioni o sopralluoghi da tenersi in tali ambiti.

Con riferimento al programma dei lavori del Comitato, nel corso della citata prima seduta è stato fatto presente dal Presidente On. Billi che i temi di interesse attengono sia ad aspetti organizzativi del Ministero degli affari esteri e della sua rete periferica quanto ad aspetti normativi relativi ai connazionali che risiedono in Paesi esteri. Si è, quindi, convenuto di approfondire prioritariamente: il potenziamento della rete consolare; il supporto alle attività del Ministero, ai Comites e al Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE); la riforma della legge elettorale all'estero, limitatamente ai profili di competenza della Commissione; la promozione e l'insegnamento della lingua e cultura italiana nel mondo, con particolare riferimento alla razionalizzazione ed efficienza degli enti gestori: le proposte di modifica alla normativa relativa al cosiddetto «rientro dei cervelli»; il riconoscimento reciproco dei titoli e delle esperienze professionali maturate all'estero e in Italia, tenuto conto delle segnalazioni di scuole e consolati; la tutela del patrimonio immobiliare all'estero, con un focus sulla «Casa d'Italia» a Zurigo; la promozione del Made in Italy attraverso le istituzioni nazionali, Camere di Commercio, associazioni ed ICE, nei limiti della competenza della Commissione; la situazione degli italiani nel Regno unito dopo la Brexit.

Il Comitato ha svolto:

- l'audizione del Sottosegretario di Stato Silli sui servizi consolari e le principali questioni riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero il 22 novembre 2023;

- l'audizione di rappresentanti del Comites di Londra sulle attività relative alla tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare nella nuova fase apertasi con la Brexit il 18 ottobre 2023;

- audizioni informali del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE) il 27 novembre 2024 e il 1° aprile 2025.

Con riferimento all'attività di sindacato ispettivo, sono state svolte presso la Commissione affari esteri le seguenti interrogazioni;

- Interrogazione n. 5-01123 Billi: Sull'apertura del Consolato d'Italia a Madrid;

- Interrogazione n. 5-01124 Billi: Sull'istituzione di un Consolato d'Italia a Bruxelles;

- Interrogazione n. 5-00335 Porta: Sugli adeguamenti retributivi del personale a contratto delle sedi estere;

- Interrogazione n. 5-00337 Formentini: Sull'apertura di un Consolato Generale d'Italia a Tangeri.

Si segnala che nella citata Audizione del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giorgio Silli sui servizi consolari e le principali questioni riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, il Sottosegretario Silli ha evidenziato l'ampiezza della nostra diaspora, considerato che "i cittadini italiani residenti all'estero sono attualmente 7 milioni, un numero enorme che richiede un'attenta gestione dei servizi loro dedicati". Inoltre, "a questi 7 milioni si aggiungono gli italo-discendenti, cioè il numero di persone che, ai sensi della legge italiana sulla cittadinanza n. 91 del 1992, possono vantare il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana". Nello specifico nel corso dell'audizione è stata preannunciata l'intenzione del Governo di migliorare i servizi consolari, anche nell'ottica di una loro digitalizzazione ove possibile, e di ampliare la partecipazione della Comunità italiana all'estero alla vita democratica del nostro Paese, attraverso i COMITES, le scuole e le associazioni italiane o con nuovi strumenti mutuabili, con i dovuti aggiustamenti, da altri ordinamenti (ad esempio il voto elettronico utilizzato dalla Francia per far votare i propri cittadini all'estero). Il Sottosegretario Silli ha inoltre citato nel suo intervento la proposta di legge A.C. 994 On. Onori, in corso di esame presso la III Commissione, relativa alla creazione di un Portale unico telematico per gli italiani all'estero, volto all'unificazione ed omogeneizzazione di tutte le informazioni disponibili sui servizi consolari che possono essere erogati on line. Il Portale potrebbe rispondere alle esigenze di tre macro-gruppi di cittadini italiani: coloro che sono in procinto di andare all'estero, coloro che sono già residenti all'estero e coloro i quali desiderano legittimamente ritornare nel nostro Paese.

ultimo aggiornamento: 2 maggio 2025

  • DDL recante Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero
IL 14 ottobre 2025 l'Aula di Montecitorio ha approvato in prima lettura il disegno di legge di iniziativa governativa ( A.C. 2369) recante disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero. Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025, è composto da sette articoli divisi in tre capi. In termini generali il capo I (articoli da1 a 3) detta disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme al fine di introdurre innovazioni procedurali che "c onsentano di rendere più efficienti i processi e di adeguare alcune discipline alle evoluzioni normative intervenute nel corso del tempo all'estero" (cfr. relazione illustrativa allegata al disegno di legge). In particolare, l' articolo 1 del disegno di legge contiene disposizioni volte all' istituzione di un nuovo ufficio dirigenziale generale presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dedicato alla gestione centralizzata dei procedimenti di ricostruzione della cittadinanza italiana iure sanguinis ora affidati agli Uffici consolari. A sua volta l' articolo 2 introduce una modifica di carattere procedurale, alla disciplina in materia di legalizzazione delle firme degli atti esteri da far valere in Italia, mentre l' articolo 3 introduce numerose modifiche alla legge n. 470/1988, riguardante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" e al relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323), al fine di abrogare procedure superate e adeguare ai cambiamenti normativi intervenuti nella materia dell'anagrafe, tra cui l'istituzione, ad opera del Codice dell'amministrazione digitale, dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, subentrata all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE).. Il capo II (articoli 4 e 5) detta disposizioni per l'adeguamento della normativa in materia di passaporti e di validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio. In particolare, l 'articolo 4 introduce modifiche di carattere procedurale. A sua volta l' articolo 5 introduce con norma ordinaria la previsione, già disposta a livello regolamentare, che la carta d'identità è titolo valido per l'espatrio se non sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto e che, in tal caso, sulla carta d'identità è apposta l'annotazione: " Documento non valido ai fini dell'espatrio". Il capo III (articoli 6 e 7) contiene le disposizioni organizzative, finali e finanziarie. In particolare l' articolo 6 contiene disposizioni di natura organizzativa al fine di adeguare l'ordinamento del personale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale all'esigenza di rendere la struttura sempre più rispondente all'esigenza di fornire a cittadini e imprese servizi adeguati. L' articolo 7 reca la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento.

  • Legge 23 settembre 2025, n. 132
La legge n. 132, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", approvato dal Senato il 20 marzo 2025 ( A.S. 1146), dalla Camera con modificazioni il 25 giugno 2025 ( A.C. 2316) e in seconda lettura dal Senato il 17 settembre 2025, contiene un articolo 21 rubricato " Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale". In particolare, il primo comma di detto articolo  autorizza la spesa di 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale relativamente ai servizi forniti dal MAECI a cittadini e a imprese. Il comma 2 specifica che alla copertura degli oneri previsti per il biennio 2025-26 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Come  esposto dal Governo nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, per la quantificazione dello stanziamento, in assenza di una serie storica di dati derivante dalla novità del settore dell'intelligenza artificiale,  si è tenuto conto di progetti sperimentali per l'uso dell'intelligenza artificiale già avviati dal MAECI e di altre organizzazioni pubbliche e private anche simili con esigenze analoghe a quelle del predetto Ministero, il cui valore medio è stato di circa 75.000€ per un anno.  Nel biennio considerato si è pertanto considerata la possibilità di avviare quattro iniziative (di durata biennale) di valore medio comparabile a quello del progetto sperimentale già avviato. La disposizione è espressamente redatta come un  tetto di spesa e non è quindi suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati nel testo normativo. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta le necessarie disponibilità. Si precisa che la riduzione non compromette l'attività di ratifica dei trattati internazionali e il connesso adempimento degli obblighi internazionali.

  • Legge 23 maggio 2025 n. 74
Il 20 maggio 2025 la Camera dei deputati ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 28 marzo 2025 n. 36 ( A.C. 2402), recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. In estrema sintesi, il provvedimento circoscrive il perimetro del conferimento della cittadinanza e mira a rendere più stringente il principio di effettività del vincolo con l'Italia del richiedente, facendo venir meno l'automatismo dell'acquisto della titolarità del diritto alla cittadinanza per discendenza e introducendo un limite temporale – generazionale – oltre il quale la mancata effettività del vincolo con la madrepatria renda inazionabile la richiesta di riconoscimento. Più nel dettaglio, si citano a seguire alcune novelle introdotte. Il  comma 1 dell'articolo 1 introduce un articolo 3- bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, il quale stabilisce - pur individuando una serie di eccezioni - una preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza per i nati all'estero in possesso di cittadinanza di Stato estero. La norma fa salvi, anzitutto, i casi in cui lo stato di cittadino sia riconosciuto o sia accertato giudizialmente in seguito, rispettivamente, a domanda o a domanda giudiziale (presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025). Fa salvo altresì – secondo una modifica introdotta dal Senato – il caso di domanda presentata (all'ufficio consolare o al sindaco) in tempo successivo, purché dietro appuntamento di cui sia stata data comunicazione entro quel medesimo termine all'interessato. Prevede inoltre come eccezione alla preclusione – secondo modificazione apportata dal Senato – il caso in cui uno dei genitori o degli adottanti, o dei nonni, possieda (o possedesse al momento della morte) "esclusivamente" la cittadinanza italiana. Nonché prevede come eccezione il caso in cui uno dei genitori o degli adottanti sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo l'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio. I  commi 1-bis e 1-ter, introdotti dal Senato, novellano l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, prevendendo, rispettivamente, le due seguenti fattispecie: 1) il minore straniero o apolide, discendente da padre o madre cittadini italiani per nascita, diviene cittadino italiano qualora i genitori medesimi, ovvero il tutore, dichiarino la volontà di acquisto di tale status e, al contempo, il minore risieda legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia o, in alternativa, la dichiarazione di volontà sia presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla successiva data in cui sia stabilita la filiazione con un cittadino italiano, anche per adozione; 2) il minore straniero o apolide divenuto cittadino italiano ai sensi del novello comma 1-bis, il quale sia in possesso della cittadinanza di altro Stato, può rinunciare alla cittadinanza italiana, una volta raggiunta la maggiore età. L' articolo 1-bis, comma 2 riduce a due anni (da tre anni) il periodo di legale residenza in Italia, prescritto per la concessione della cittadinanza allo straniero il cui genitore o ascendente in linea retta di secondo grado sia o sia stato cittadino per nascita. 
  • Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025)
La Legge di bilancio 2025, all'art. 1 commi 639-641, prevede alcune importanti  modifiche relative alle istanze di cittadinanza iure sanguinis presentate da persone maggiorenni presso la Rete diplomatico-consolare, con decorrenza dal 1 gennaio 2025.
In particolare, il  comma 639 stabilisce un  incremento da 300 euro a 600 euro della percezione consolare ex art. 7 bis della Tabella consolare allegata al Decreto legislativo n. 71/2011, versata dalle persone maggiorenni che presentino istanza di riconoscimento della cittadinanza  iure sanguinis presso le Sedi diplomatico-consolari. I  commi 640 e 641  modificano inoltre il sistema di redistribuzione dei proventi derivanti da tale contributo. In particolare,  al MAECI verrà riassegnato il 50% del totale dei proventi e tale somma sarà destinata per metà per il funzionamento degli Uffici all'estero e per altre spese in conto capitale e per metà agli Uffici consolari, in proporzione ai contributi riscossi.
La ripartizione delle somme assegnate è determinata con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e tali  risorse sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero. Si prevede, in particolare, la  priorità per la contrattualizzazione del personale locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo  smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari, nonché all'erogazione di servizi consolari ai cittadini italiani.
La previgente disciplina di riassegnazione dei proventi derivanti dal contributo per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana
Il comma 641 della Legge di bilancio 2025 abroga la disciplina previgente (articolo 1, comma 429, Legge n. 232/2016) in materia di riassegnazione dei proventi di cui al già richiamato art. 7-bis (sezione I, tabella allegata al decreto legislativo n. 71/2011). Ai sensi di tale disciplina si prevedeva:
- la riassegnazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30% dei proventi richiamati allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;- il trasferimento con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di tali risorse ai Consolati di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il contributo, in proporzione ai versamenti ricevuti;
- la destinazione delle somme accreditate ai Consolati al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi Uffici consolari.

  • Legge 28 novembre 2024 n. 188 

Nella seduta del 1° agosto 2024 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il provvedimento A.C. 960 con il nuovo titolo "Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero", approvando alcuni emendamenti al testo presentato dalla Commissione, in particolare in relazione al parere della Commissione Bilancio. Il provvedimento, il cui esame era iniziato alla Camera il 26 luglio 2023, è stato poi definitivamente approvato dal Senato (A.S. 1210) il 21 novembre 2024 e nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 2024 è stata pubblicata la conseguente Legge 28 novembre 2024 n. 188.

Il provvedimento è costituito da un unico articolo, composto da tre commi. Il primo comma istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo, con una dotazione pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento di interventi destinati al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti. Le risorse del fondo sono ripartite annualmente tra gli uffici diplomatico-consolari in proporzione al numero dei passaporti ordinari rilasciati da ciascun ufficio nell'anno precedente.

Il comma 2 richiede la pubblicazione sul sito del MAECI di una relazione contenente i dati aggregati relativi all'utilizzo di tali somme, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.Il comma 3 riguarda la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Principali servizi consolari
Fra i principali servizi consolari si annoverano:
  • L'assistenza ai detenuti: visite periodiche in carcere; suggerimento di nominativi di legali di riferimento in loco; cura dei contatti con i familiari, previo consenso espresso del detenuto; fornitura, quando necessario e consentito dalle norme locali, di generi di conforto al detenuto; piccoli aiuti economici sotto forma di sussidi occasionali; mediazione per favorire il trasferimento in Italia del detenuto, qualora stia scontando la pena in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti del 1983 o con cui siano in vigore accordi bilaterali con l'Italia; mediazione per sostenere le domande di grazia presentate dal detenuto o dal suo legale.
  • L'assistenza economica: l'Ufficio consolare, compatibilmente con i fondi disponibili, può eccezionalmente erogare al cittadino italiano che risiede stabilmente residente nella propria circoscrizione consolare e che si trovi in situazione di comprovata indigenza un sussidio. Può altresì erogare al cittadino italiano temporaneamente all'estero e residente in Italia o in altra circoscrizione consolare che non possa avvalersi dell'aiuto dei familiari a ciò tenuti per legge (art. 433 c.c.) o di terze persone un prestito con promessa di restituzione all'Erario entro 90 giorni.
  • L'assistenza in caso di furto o smarrimento dei documenti: qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve ripartire ed ha smarrito o è stato derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per l'emissione di un nuovo passaporto, la Rappresentanza consolare rilascia un documento provvisorio di viaggio (E.T.D, Emergency Travel Document) con validità per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza all'estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione.
  • La collaborazione con le competenti Autorità italiane (Questure, Agenzia delle Entrate) per il rilascio di passaporti e codici fiscali.
  • La collaborazione con i Comuni italiani per la tenuta dell'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) e la gestione dei registri di stato civile (cittadinanza, nascita, matrimonio e morte), che includono gli atti di stato civile formati dalla Rappresentanza diplomatico-consolare e quelli emessi dalle Autorità straniere nonché altri provvedimenti stranieri (ad es. sentenze di divorzio, adozione) trasmessi ai Comuni italiani per la trascrizione.
  • La celebrazione del matrimonio consolare e della costituzione di unioni civili, se non vi si oppongano le leggi locali.
  • La gestione del processo di voto all'estero dei cittadini italiani iscritti AIRE per le elezioni politiche, i referendum abrogativi e costituzionali di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione, le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e, ove costituiti nelle circoscrizioni consolari in cui risiedano almeno 3.000 italiani, l'elezione dei Comitati degli italiani residenti all'estero (COMITES).
  • Il voto all'estero per le elezioni politiche e i referendum nazionali, regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo regolamento attuativo D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104. Il voto all'estero per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo è invece regolato dalla Legge 24 gennaio 1979, n. 18 e dal Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 convertito in Legge 3 agosto 1994, n. 483. Il voto per i COMITES è regolato dalla Legge 23 ottobre 2003, n. 286. Possono essere ammessi al voto per le elezioni politiche, del Parlamento europeo e per i referendum nazionali anche i cittadini temporaneamente domiciliati all'estero per un periodo di almeno 3 mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche, previa apposita istanza da presentare alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente in base al temporaneo domicilio.
  • La collaborazione con il Ministero dell'Interno nella gestione delle domande di cittadinanza italiana presentate all'estero, inclusi l'identificazione del richiedente, l'acquisizione in originale della documentazione pertinente e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento dell'istanza.
  • La notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari italiani in materia civile e commerciale.
  • Il rilascio a favore di cittadini italiani che si trovano all'estero in via permanente o temporanea di alcuni atti notarili (procure, testamenti, atti notori, autenticazioni di sottoscrizioni apposte a scritture private).
  • La legalizzazione e traduzione di atti e documenti stranieri emessi dalle Autorità di Paesi che non hanno sottoscritto la Convenzione de L'Aia del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.
  • Il rimpatrio consolare, in collaborazione con gli enti italiani territorialmente competenti (Prefetture, Questure, Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Servizi Sociali), di cittadini italiani residenti all'estero che versino in gravi condizioni di indigenza e di minori italiani in stato di abbandono, subordinatamente alla verifica della disponibilità dei congiunti ad assumersi in Italia le responsabilità connesse con il mantenimento e l'assistenza del rimpatriando. In assenza di tale disponibilità, il rimpatrio è coordinato con i Servizi Sociali del Comune di ultima residenza o di origine in Italia, ovvero attraverso il ricorso a fondi regionali mentre il rimpatrio di minori in stato di abbandono è effettuato a carico dell'Erario, di concerto con il Tribunale dei Minori competente e i Servizi Sociali del Comune di residenza.
  • Il rimpatrio di salme di cittadini italiani deceduti all'estero, in collaborazione con il Comune italiano competente per la tumulazione della salma o delle ceneri.
 
Occorre inoltre sottolineare che le Rappresentanze diplomatico-consolare svolgono un significativo lavoro relativamente alla concessione dei  visti di ingresso in Italia nei casi previsti dalla normativa vigente.
Per un approfondimento della normativa concernente i servizi consolari cfr.  https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/normativa_consolare/serviziconsolari/ Per un approfondimento della normativa concernente il rilascio dei visti di ingresso cfr.  https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/normativa_consolare/visti/

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 23 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Ufficio consolare può prestare assistenza anche ai cittadini dell'Unione europea nel caso in cui lo Stato membro di cittadinanza non disponga nel Paese in cui si opera di alcuna Ambasciata, Consolato o Console onorario. Allo stesso modo, nei Paesi in cui l'Italia non è rappresentata, ma vi è un'Ambasciata o un Consolato di un altro Stato membro dell'UE, il connazionale ha il diritto di essere tutelato alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

  • Legge 24 febbraio 2023 n. 14
Il comma 1 dell'articolo 13  della Legge 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione del   decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198  ("Milleproroghe 2023"), in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero, ha prorogato, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025, il termine per il rilascio di credenziali per l'identificazione e l'accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, disponendo altresì la proroga, dal 31 marzo 2023 al 31 marzo 2026, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.
Tale proroga ha lo scopo di evitare una improvvisa regressione dei servizi digitali finora erogati per l'impossibilità per gli utenti di identificarsi e accedere ai servizi online, essendo, secondo la relazione governativa al provvedimento, le attuali modalità di rilascio delle credenziali SPID da parte degli "Identity Provider" poco incentivanti per chi risiede all'estero. 
È stata altresì disposta la proroga, dal 31 marzo 2023 al 31 marzo 2026, del termine ultimo per l'utilizzo delle credenziali già rilasciate e non ancora scadute per l'accesso ai servizi in rete del MAECI.
Si ricorda, in proposito, che l' articolo 24 del  decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla  legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto che tutte le Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal  28 febbraio 2021utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi in rete. A decorrere da quella stesso termine (28 febbraio 2021) è stato posto per le Amministrazioni pubbliche il divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Rimane fermo l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

  • Schema di D.P.R. recante regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

L'8 ottobre 2025 la III Commissione Affari esteri e comunitari ha espresso parere favorevole, per i profili di competenza, alla I Commissione Affari costituzionali sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 (A.G. 279), approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il 29 ottobre 2025. Come precisato dal Governo nella Relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in parola, il provvedimento si inserisce nell'ambito di una più ampia opera di aggiornamento, revisione e razionalizzazione portata avanti dall'Amministrazione degli affari esteri attraverso la delega prevista dall'articolo 12 del disegno di legge di semplificazione normativa, approvato dal Senato lo scorso 8 maggio e attualmente all'esame della Camera (A.C. 2393). Tale delega prevede i criteri per l'emanazione di un testo unico dell'amministrazione degli affari esteri che unifichi e razionalizzi le discipline settoriali di rango primario, nonché l'emanazione di un testo unico regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nello specifico, il Governo ha sottolineato che le principali modifiche attengono al potenziamento di sei assi fondamentali dell'azione del Ministero concernenti la crescita e la proiezione internazionale dell'Italia: il coordinamento della proiezione politica e di sicurezza; la gestione sinergica degli strumenti di promozione economica; la valorizzazione del ruolo dell'Italia nelle tematiche energetiche e ambientali a livello globale; la cibersicurezza e l'innovazione tecnologica; il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese; la valorizzazione e la formazione delle risorse umane. In particolare, in relazione al miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese (quinto asse), il Governo ha previsto una ristrutturazione di competenze nell'ambito di una nuova Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie (ex Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie), con l'attribuzione a detta struttura delle competenze in materia di formazione italiana nel mondo e di enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana.

  • Decreto legge n- 745 del 2023
L'articolo 28- septies del decreto legge n. 745 del 2023 ha incrementato di 200 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la dotazione organica del personale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di cui alla tabella allegata al DPR n. 95 del 2010, con riguardo all'area degli assistenti.
Nel dettaglio, la disposizione ha utorizzato l'assunzione del richiamato personale mediante apposita procedura concorsuale, stabilendo che il 50% dei posti messi a concorso deve essere riservato ai dipendenti di cittadinanza italiana assunti a contratto a tempo indeterminato in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto cessati dal servizio, di cui al secondo comma dell'articolo 160 del D.P.R. n. 18 del 1967 (ovvero gli impiegati che siano cessati da servizio per gravi e documentati motivi personali dopo aver prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso un ufficio estero), ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, si tiene conto del periodo di servizio antecedente alla cessazione.

  • A.C. 994 Proposta di legge "Istituzione del Portale unico telematico per gli italiani all'estero"

E' all'esame della III Commissione Affari esteri e comunitari la proposta di legge A.C. 994, che propone l'istituzione del Portale unico telematico degli italiani all'estero allo scopo di "racchiudere in un unico contenitore virtuale tutte le informazioni di maggiore utilità per gli italiani all'estero inclusi gli aggiornamenti in tema di agevolazioni, votazioni, normativa di riferimento" (cfr. relazione illustrativa).

La proposta in esame riprende il contenuto di una analoga iniziativa ( A.C. 2375), assegnata nella XVIII legislatura alla III Commissione Affari esteri, di cui non è stato avviato l'esame.
Per un approfondimento si rimanda al relativo Dossier.
A tal proposito si ricorda che  nella XVIII legislatura, la Commissione Affari esteri aveva approvato la risoluzione conclusiva 8/00081, che  impegnava il Governo ad adottare iniziative affinché il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale istituisse il portale in questione " nel quale inserire tutte le informazioni utili per gli italiani nel mondo e in particolare per quelli che intendano trasferire la loro residenza all'estero, per coloro che siano già residenti all'estero, nonché per i connazionali rimpatriati, e che comprenda univoche indicazioni sui servizi consolari erogati online dalla rete di ambasciate e consolati, con l'obiettivo di omogeneizzare gli standard comunicativi, coordinare i flussi informativi, armonizzare il funzionamento della rete dei terminali dello Stato all'estero e migliorare la capacità di interazione con i cittadini". La risoluzione impegnava, inoltre, il Governo " a sviluppare l'applicazione Unità di crisi", prevedendo che le comunicazioni pubblicate sui siti istituzionali di Ambasciate e Consolati, legate ad una emergenza in corso, venissero pubblicate anche nelle schede Paese sul sito  www.viaggiaresicuri.it e a consentire che l'utente del Portale potesse esercitare un'opzione  opt-in, al fine di ricevere tutti gli aggiornamenti pubblicati dall'Ambasciata e dal Consolato del Paese in cui si trova. Infine, la  risoluzione conteneva anche l'impegno al Governo ad assumere iniziative per stanziare risorse e rimodulare il personale e le dotazioni dell'Unità di crisi della Farnesina, allo scopo di potenziarne i servizi di assistenza erogati e di rafforzare la sala operativa posta a sua disposizione.

  • A.C. 1042 Proposta di legge "Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero"

Il 16 aprile 2025 la III Commissione Affari esteri ha espresso parere favorevole, per i profili di competenza, alla XII Commissione Affari sociali sulla proposta di legge di iniziativa parlamentare A.C. 1042 relativa alla modifica all'articolo 19 della L. n. 833/1978 e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in territorio italiano in favore di cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) residenti in Paesi che non appartengono all'Unione Europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), previo pagamento di un contributo su base annua (salvo eccezioni specificate).

Si segnala che nel corso dell'esame in sede referente sono state esaminate anche le proposte, di contenuto analogo, A.C. 1415 e A.C. 1998 e, nella seduta della Commissione Affari sociali del 31 luglio 2024 è stato adottato come testo base per il seguito dell'esame quello del provvedimento in esame.
Va ricordato che attualmente, ai sensi dell'articolo 19 della legge istitutiva del SSN (L. n. 833/1978), una condizione essenziale per l'utenza dei servizi ASL è la residenza nello stesso territorio dell'azienda sanitaria. Il comma 3 del citato articolo 19 (Prestazioni delle unita' sanitarie locali), infatti, dispone che gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unita' sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza. Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale.
L' Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con Legge 27 ottobre 1988, n. 470. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all'estero. L'esercizio concreto di molti diritti fondamentali previsti dalla Costituzione dipende dall'iscrizione anagrafica, che se non effettuata correttamente può comportare conseguenze negative in relazione, ad esempio, ai diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali. L' iscrizione all'A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all'estero, nonché per l'esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
- la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla L. n. 459/2001;
- la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
- la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all'estero;
- la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).
Sono tenuti ad iscriversi all'AIRE:
  • i cittadini che fissano all'estero la dimora abituale;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all'estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all'A.I.R.E.:
  • i cittadini che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all'estero.
La relazione illustrativa alla proposta di legge in esame sottolinea che il mancato possesso della tessera sanitaria da parte dei cittadini iscritti all'A.I.R.E.  determina sostanzialmente un ostacolo al diritto all'assistenza sanitaria in Italia e può costituire un disincentivo all'iscrizione all'A.I.R.E., anche perché, qualora il cittadino risieda in Stati non appartenenti all'Unione europea, non sempre sussiste una convenzione sanitaria con l'Italia. Viene d'altra parte ricordato che, ai sensi del D.M. 1 febbraio 1996 (Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e stranieri non assicurati), il cittadino italiano avente lo status di emigrato o titolare di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani e privo di una copertura assicurativa pubblica o privata ha diritto gratuitamente alle prestazioni ospedaliere urgenti fino ad un periodo massimo di novanta giorni.
Per un approfondimento si veda il rewlativo Dossier
ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2025

Italiani residenti all'estero: le mete di destinazione  (%)

Fonte: Rapporto italiani nel mondo 2024

Italiani residenti all'estero: le regioni di partenza (%)

Fonte: Rapporto italiani nel mondo 2024

 

Le partenze degli italiani nell'ultimo anno: da dove (%)

Fonte: Rapporto italiani nel mondo 2024

Le partenze degli italiani nell'ultimo anno: verso dove (%)

Fonte: Rapporto italiani nel mondo 2024

ultimo aggiornamento: 2 maggio 2025
 
temi di Politica estera e relazioni internazionali