Informazione e Comunicazioni

Il Mercato unico digitale

In base all'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI), elaborato dalla Commissione europea per valutare lo stato di avanzamento degli Stati membri dell'UE verso un'economia e una società digitali, persistono ancora notevoli differenze tra gli Stati membri.

Il DESI aggrega una serie di indicatori nell'ambito di cinque dimensioni: connettività, capitale umano, uso di Internet, integrazione delle tecnologie digitali e servizi pubblici digitali.

Il DESI 2017 mostra che Danimarca, Finlandia, Svezia e Paesi Bassi hanno le economie digitali più avanzate tra gli Sati membri seguiti da Lussemburgo, Belgio, Regno Unito e Irlanda, mentre Romania, Bulgaria, Grecia e Italia hanno i punteggi più bassi, pur avendo fatto registrare dei miglioramenti rispetto all'anno precedente. Nello specifico, l'Italia occupa la 25a posizione nella classifica dei 28 Stati membri dell'Unione europea e nel corso dell'ultimo anno ha realizzato nel complesso progressi leggermente più rapidi rispetto alla media dell'UE, per effetto delle iniziative intraprese nel corso del 2015-2016.

DESI 2017

I risultati dell'Italia per quanto concerne la diffusione della banda larga mobile sono leggermente superiori alla media dell'UE (85 abbonati per 100 persone), ma i progressi realizzati nell'ultimo anno in materia di connettività sono dipesi principalmente dai miglioramenti della copertura delle reti di nuova generazione (NGA), passata dal 41% della popolazione nel 2015 al 72% nel 2016, in particolare nelle zone urbane, percentuale che tuttavia resta inferiore alla media dell'UE. Nonostante il leggero aumento degli abbonamenti alla banda larga fissa, nonché alla banda larga veloce (dal 5% del 2015 al 12% del 2016), l'Italia continua a essere in ritardo. L'Italia, infatti, fa parte del gruppo di Paesi che registra basse prestazioni.

banda larga

Per quanto riguarda l'utilizzo dei servizi pubblici digitali, l'Italia occupa la 21a posizione, con il 16% di utenti dei servizi di governo elettronico, rispetto a una media europea del 34%. Risultati parzialmente migliori si registrano per quanto riguarda il completamento dei servizi online (16a posizione) e gli open data (19a posizione).

 

  servizi pubblici digitali

 

 

Per quanto concerne l'e-commerce, l'Italia è al 26° posto, seguita soltanto da Bulgaria e Romania, con solo il 29% dei consumatori che effettua acquisti online. In testa alla classifica Regno Unito, Danimarca e Lussemburgo. Per quanto riguarda le aziende, soltanto una su cinque, tra quelle che contano almeno 10 dipendenti, vende online. Le percentuali più alte si registrano in Irlanda (30%), Danimarca (29%), Germania (28,5%) e Svezia (28,2%), le più basse in Italia (11%), Lettonia (10,2%), Bulgaria (8,6%) e Romania (7,4%). Infine, il 24,2% dei cittadini europei che acquistano online da un altro Stato membro dichiara di aver incontrato ostacoli nella transazione.

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Il 6 maggio 2015 la Commissione europea ha presentato la "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)192)  , definito come un mercato in cui, indipendentemente dalla cittadinanza o dal luogo di residenza, persone e imprese non incontrano ostacoli all'accesso e all'esercizio delle attività online, in condizioni di concorrenza leale e con un livello elevato di protezione dei consumatori e dei dati personali.

Nelle previsioni della Commissione, la realizzazione del mercato unico digitale potrebbe determinare un aumento del PIL europeo di 415 miliardi di euro, creando opportunità per nuove start-up e stimolando la crescita delle imprese esistenti.

In particolare, la Strategia si propone i seguenti obiettivi:

  • la realizzazione di reti ad alta velocità efficienti, affidabili ed economicamente accessibili, che al contempo tutelino il consumatore sul piano della protezione dei dati personali;

Secondo la Commissione europea, mancherebbero ancora 155 miliardi di euro di investimenti, rispetto al fabbisogno totale di 500 miliardi di euro, per conseguire gli obiettivi di connettività Internet per il 2025 (accesso per tutte le famiglie europee a connessioni internet di almeno 100 Mbps, tramite reti di accesso di nuova generazione (NGA), e la copertura 5G per tutte le aree urbane e le principali vie di trasporto terrestre). Per stimolare gli investimenti, l'UE ha mobilitato: i Fondi strutturali e di investimento europei (circa 6 miliardi di euro fino al 2020 per offrire a oltre 14,5 milioni di famiglie l'accesso alla banda larga ad alta velocità); il Fondo europeo per gli investimenti strategici (circa 1 miliardo di euro per progetti relativi alla banda larga, che ha generato circa 3,2 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati); il meccanismo per collegare l'Europa, con un'allocazione di 1,04 milioni di euro per il periodo 2014-2020 per la realizzazione di reti a banda larga veloci e ultraveloci e servizi digitali paneuropei. Inoltre, nel 2016 la Commissione europea e la BEI hanno annunciato la costituzione del Fondo per la banda larga per collegare l'Europa (Connecting Europe Broadband Fund), nel quadro del FEIS, con la partecipazione anche della Cassa depositi e prestiti italiana, che dovrebbe condurre alla costituzione di una piattaforma di investimenti pubblici e privati per sostenere le infrastrutture delle reti digitali nelle zone insufficientemente servite, con l'obiettivo di mobilitare un investimento supplementare di 1,7 miliardi di euro fino al 2021.

  • un'azione per abbattere le barriere che bloccano l'attività online transfrontaliera, tra cui le differenze normative tra gli Stati membri in materia di contratti e di diritto d'autore, nonché la diversa incidenza dell'onere dell'IVA;
  • ottimizzare il valore aggiunto dell'economia digitale, considerato che, secondo i dati della Commissione europea, solo l'11,7% delle imprese dell'UE utilizza le tecnologie digitali avanzate in tutte le loro possibilità, mentre il 41% non le usa affatto.

La digitalizzazione, inoltre, secondo la Strategia, offre grandi possibilità anche ai comparti del trasporto (sistemi di trasporto intelligenti, in grado di decongestionare il traffico, innalzare il livello di sicurezza e ridurre le emissioni CO2) e dell'energia (reti intelligenti, che offrono vantaggi in termini di controllo, gestione, manutenzione e prevenzione, e contatori intelligenti, che consentono la misurazione dei consumi in tempo reale e favoriscono la partecipazione attiva dei consumatori) e può rendere più inclusiva la società, rendendo accessibili ai cittadini tutti i benefici dei servizi digitali, in particolare nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Il 10 maggio 2017 la Commissione europea ha pubblicato la revisione intermedia sull'attuazione della Strategia per il mercato unico digitale, nella quale valuta i progressi compiuti e invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad approvare in tempi rapidi le proposte ancora in corso di esame.

La Commissione europea ricorda che dal lancio della Strategia ha presentato in totale 35 proposte legislative, tuttavia ad oggi solo alcune di queste sono state approvate in via definitiva:

  • l'abolizione delle tariffe di roaming a partire dal 15 giugno 2017;
  • l'obbligo di rendere disponibile la banda di frequenza 700 MHz per la banda larga senza fili entro il 2020, con possibilità di deroga fino al 2022 per giustificati motivi (in Italia la banda in questione è quasi interamente occupata dai servizi audiovisivi del digitale terrestre). Il coordinamento transfrontaliero in materia di spettro radio è una componente essenziale della Strategia per il passaggio alla connettività mobile 5G e ai nuovi servizi ad essa collegati (automobili connesse, assistenza sanitaria a distanza, smart cities, streaming video in movimento). In particolare, il 5G dovrebbe essere in grado di: trasmettere quantità notevolmente superiori di dati in tempi ridottissimi; garantire ovunque trasmissioni sicure ed affidabili; essere più efficiente, riducendo il costo per unità dei dati trasmessi; consentire a miliardi di utenti e oggetti intelligenti nell'Internet of Things (IoT) di connettersi alle reti; offrire supporto per densità di dispositivi fino a 100 dispositivi/m2. Paesi come USA, Corea del Sud, Giappone e Cina, che si sono concentrati su range di spettro alternativi, sia sotto che sopra 6 GHz, sono molto più avanti dell'UE nella transizione al 5G;
  • la portabilità transfrontaliera dei contenuti digitali, che consente l'accesso dall'estero a servizi di contenuti digitali senza costi supplementari a partire dal 2018;
  • l'abolizione dei blocchi geografici (geoblocking), ovvero delle restrizioni dirette e indirette poste in essere dai venditori in base alla nazionalità, al luogo di residenza o di connessione dell'utente, in particolare quando si effettuano acquisti online transfrontalieri.

I servizi Internet

Il Regolamento dell'Unione europea 2015/2120   ha introdotto un quadro di norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e tutelare i relativi diritti degli utenti finali. Il Regolamento richiama il principio della neutralità tecnologica, ossia il principio in forza del quale le norme non impongono né favoriscono l'utilizzo di un determinato tipo di tecnologia.

Il principio generale affermato è quello dell'unicità di Internet. Pertanto i fornitori di servizi di accesso a Internet non devono limitare la connettività ad alcun punto finale accessibile di Internet, fornendo la connettività a praticamente tutti i punti finali di Internet.

Tra i diritti riconosciuti agli utenti del servizio Internet vi è quello della libertà di scelta tra i vari tipi di apparecchiature terminali nonché il diritto, fatta salva la liceità dei contenuti pubblicati, che non è oggetto di regolamentazione nell'ambito del Regolamento, di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi senza discriminazioni, tramite il servizio di accesso a Internet. E' altresì riconosciuta agli utenti finali la possibilità di concordare con i fornitori di servizi di accesso a Internet le tariffe corrispondenti a volumi di dati e velocità specifici del servizio di accesso a Internet, in modo tale da evitare pratiche commerciali che eludano le disposizioni del regolamento che proteggono l'accesso a Internet aperto. Inoltre i fornitori di servizi di accesso a Internet sono tenuti a informare con chiarezza gli utenti finali su come le pratiche di gestione del traffico impiegate potrebbero avere un impatto sulla qualità dei servizi di accesso a Internet, sulla vita privata degli utenti finali e sulla protezione dei dati personali, nonché sul possibile impatto dei servizi diversi da quelli di accesso a Internet a cui sono abbonati, sulla qualità e sulla disponibilità dei rispettivi servizi di accesso a Internet. In particolare i fornitori di servizi di accesso a Internet sono tenuti a informare gli utenti finali nel contratto della velocità che sono realmente in grado di offrire.

I fornitori del servizio Internet sono obbligati a trattare tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, a prescindere dalla fonte o dalla destinazione, dai contenuti, dalle applicazioni o dai servizi, o dalle apparecchiature terminali. Tale principio è contemperato col diritto dei fornitori di servizi di accesso a Internet di attuare misure di gestione del traffico che distinguono tra categorie di traffico obiettivamente distinte al fine di ottimizzare la qualità complessiva della trasmissione.

Tale ultimo principio è tuttavia qualificato nel Regolamento essendo ammessa ogni eventuale distinzione di questo tipo solo sulla base dei requisiti obiettivamente distinti di qualità tecnica del servizio (ad esempio con riferimento alla latenza, per determinate tipologie di servizio) mentre è vietata una distinzione basata su considerazioni di carattere commerciale. Le pratiche di gestione del traffico che eccedano le misure di gestione ragionevole del traffico bloccando, rallentando, alterando, limitando, interferendo con, degradando o discriminando tra specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro specifiche categorie è in genere vietata. Sono fatte salve tre eccezioni, previste dal regolamento medesimo, nelle quali è riconosciuta ai fornitori la possibilità di intervenire discriminando il traffico. Ciò può verificarsi:

  • in conseguenza di norme dell'Unione o normativa nazionali (ad esempio le norme riguardanti la legittimità di contenuti, applicazioni o servizi o la sicurezza pubblica), compreso il diritto penale, ovvero di provvedimenti giudiziari o decisioni di autorità pubbliche che possono imporre, ad esempio, il blocco di specifici contenuti, applicazioni o servizi;
  • per proteggere l'integrità e la sicurezza della rete, ad esempio prevenendo attacchi informatici che avvengano tramite la diffusione di software maligni o il furto dell'identità degli utenti finali a seguito di spyware;
  • per prevenire un'imminente congestione della rete, vale a dire nelle situazioni in cui si sta per verificare una congestione, e a mitigare gli effetti di una congestione della rete, ove tale congestione sia solo temporanea o avvenga in circostanze eccezionali. Tale eccezione non dà ai fornitori di servizi di accesso a Internet la possibilità di eludere il divieto generale di bloccare, rallentare, alterare, limitare, interferire, degradare o discriminare tra specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro specifiche categorie, infatti le congestioni della rete ricorrenti e di maggiore durata che non hanno carattere né eccezionale né temporaneo sono escluse e devono essere risolte con un'espansione della capacità di rete.

I servizi diversi da Internet 

Accanto ai servizi Internet il Regolamento prende in considerazione i servizi di comunicazione elettronica diversi da Internet richiesti da fornitori di contenuti, applicazioni e servizi per cui sono necessari livelli specifici di qualità del servizio che non sono garantiti da servizi di accesso a Internet. Nei considerando del Regolamento si fa riferimento ad alcuni servizi che rispondono a un interesse pubblico o a alcuni nuovi servizi di comunicazione da macchina a macchina.

Rispetto a tali servizi è riconosciuta la libertà di offrire servizi ottimizzati per specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro combinazioni, nei casi in cui l'ottimizzazione sia necessaria per soddisfare i requisiti relativi a contenuti, applicazioni o servizi per un livello specifico di qualità anche ai medesimi fornitori di servizi Internet.

Il Regolamento impone alle autorità nazionali un'attenta verifica della necessità di tali interventi al fine di evitare che tale possibilità si riveli una forma di elusione del divieto di non discriminazione del traffico Internet. Utilizzando comunque le medesime risorse di rete necessarie per i servizi Internet, il Regolamento si preoccupa di fissare regole volte ad evitare che la fornitura di questi servizi diversi abbia un impatto negativo sulla disponibilità o la qualità generale dei servizi di accesso a Internet per gli utenti finali. Il principio è che per la fornitura di tali servizi diversi deve essere garantita una capacità sufficiente, ossia che tali servizi diversi da Internet possono essere forniti solo se la capacità della rete è sufficiente per la loro fornitura in aggiunta a tutti i servizi di accesso a Internet prestati. Spetta alle autorità nazionali verificare le capacità delle reti valutando l'impatto della fornitura di tali servizi ulteriori sulla disponibilità e sulla qualità generale dei servizi di accesso a Internet.