Giustizia

Riforma delle procedure di insolvenza

La crisi economica degli ultimi anni ha determinato alcuni interventi del legislatore sulle procedure concorsuali, con la finalità di sostenere i tentativi delle aziende in difficoltà di rimanere operative sul mercato, evitando il fallimento. In particolare, una riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza è prevista dalla legge delega n. 155 del 2017.

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A partire dal 2008, come effetto della crisi economica, le statistiche dimostrano un sensibile aumento delle istanze di fallimento e dei concordati preventivi; le stesse statistiche evidenziano anche una crescita nelle procedure di esecuzione mobiliare e immobiliare. Il 2013, anno di avvio della XVII legislatura, segna il picco più alto nel numero delle istanze di fallimento e dei concordati preventivi iscritti.

La scorsa legislatura è stata caratterizzata da due interventi sulle procedure di insolvenza: l'introduzione dell'istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012   e decreto-legge n. 179 del 2012  ), da applicare a soggetti che non accedono alle procedure concorsuali, e la riforma del concordato preventivo (decreto-legge n. 83 del 2012  ). In particolare, quest'ultimo intervento intendeva permettere alle imprese in crisi un accesso più rapido alle procedure di risanamento consentendo, tra l'altro, l'accesso a nuovi mezzi finanziari per garantire la continuità aziendale.

Con l'avvio della XVII legislatura, il Parlamento, convertendo in legge il decreto-legge n. 69 del 2013  , ha apportato delle correzioni al c.d. concordato "in bianco" (o "con riserva"), introdotto dal D.L. 83/2012.

A fronte del notevole ricorso al nuovo strumento, non sempre corrispondente alle finalità che ne avevano ispirato l'introduzione, la riforma ha inteso conservare la flessibilità e la snellezza del cncordato, implementando però il patrimonio informativo dei creditori e del tribunale già in sede di fissazione del termine, attraverso l'estensione degli obblighi di deposito del debitore. Viene modificato, infatti, l'art. 161 della legge fallimentare, prevedendo che l'imprenditore che presenta la domanda per il concordato "in bianco" debba presentare non solo i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ma anche l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti. Inoltre:

  • il tribunale, nel fissare un termine per la presentazione del piano, può nominare subito il commissario giudiziale (in precedenza, invece, la nomina poteva avere luogo solamente con il decreto che apre la procedura di concordato preventivo, dopo la presentazione del piano); si applica l'art. 170, secondo comma, della legge fallimentare, in base al quale i libri su cui è stato annotato il decreto di ammissione al concordato sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale;
  • il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale – nelle forme seguite per la dichiarazione di fallimento e verificata la sussistenza delle condotte stesse – può con decreto dichiarare improcedibile la domanda di concordato e, su istanza del creditore o del P.M., accertati i presupposti per la dichiarazione di fallimento, dichiararlo con sentenza reclamabile.

Viene, poi, integrata la disciplina degli atti urgenti di straordinaria amministrazione che il debitore può compiere fino al decreto di apertura del concordato preventivo, previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. In base alla modifica introdotta, il tribunale ha l'obbligo di acquisire il parere del commissario giudiziale. Infine, sono precisati ulteriormente gli obblighi informativi periodici disposti dal tribunale, che il debitore deve assolvere.

Successivamente, l'art. 20 del decreto-legge n. 132 del 2014   ha introdotto l'obbligo di deposito telematico di una serie di rapporti periodici e finali nell'ambito di procedure esecutive, concorsuali e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Ciò per consentire, oltre che un controllo da parte del giudice preposto, anche al Ministero della giustizia e al Ministero delle attività produttive di verificare l'esito e l'efficienza di tali procedure a fini statistici.

In particolare, intervenendo sull'art. 16-bis del decreto-legge n. 179/2012  , che disciplina l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, il provvedimento stabilisce che per la procedura fallimentare, di concordato preventivo e per le procedure esecutive individuali su beni immobili è previsto - a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale, del delegato alla vendita dell'immobile - l'obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale. In caso di concordato con continuità aziendale, è introdotto anche l'obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico.

Con decreto del Ministro della giustizia, il 28 gennaio 2015 è stata nominata la Commissione per la riforma delle procedure concorsuali, composta da magistrati, docenti universitari e professionisti, presieduta da Renato Rordorf, presidente della I Sezione Civile della Corte di Cassazione e supportata da un Comitato scientifico. Alla Commissione, in carica per tutto il 2015, è stato assegnato il compito di analizzare organicamente il complesso delle normative in tema di procedure concorsuali e crisi d'impresa per monitorarne gli effetti e valutare la necessità di ulteriori eventuali interventi di riordino da sottoporre al Ministro.

I lavori della Commissione hanno determinato il Governo ad intervenire sulle procedure concorsuali anzitutto con il decreto-legge n. 83 del 2015  , che è intervenuto nuovamente sulla disciplina del concordato per:

  • facilitare l'accesso dell'impresa in crisi a nuovi finanziamenti, essenziali per consentire il proseguo dell'attività imprenditoriale;
  • introdurre elementi di concorrenza, consentendo la presentazione di offerte alternative, rispetto al piano di concordato, per l'acquisto dell'azienda o di specifici beni e proposte di concordato alternative a quella presentata dall'imprenditore. In tali casi, la riforma obbliga il debitore a dare esecuzione al concordato omologato, anche quando sia stato presentato da uno o più creditori, pena l'intervento del commissario giudiziale o addirittura di un amministratore giudiziario.

Il provvedimento, tra le altre misure, disciplina l'accordo di ristrutturazione dei debiti con banche e intermediari finanziari.

Dopo la presentazione alla Camera del disegno di legge delega A.C. 3671  , per la riforma complessiva delle procedure concorsuali, e nelle more dell'esame parlamentare del provvedimento, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 59 del 2016   che, oltre a intervenire a favore degli investitori in banche in liquidazione, contiene anche disposizioni che apportano modifiche puntuali alla legge fallimentare, con la dichiarata finalità di velocizzare le procedure. In particolare, il provvedimento potenzia l'impiego delle modalità telematiche, applicate anche alle udienze dei creditori, e accelera la ripartizione dell'attivo, consentendola anche in presenza di impugnazioni, purché venga presentata una idonea fideiussione.

Nell'ultimo anno della XVII legislatura il Parlamento ha approvato la legge n. 155 del 2017  , che delega il Governo a operare un'ampia riforma della disciplina delle crisi di impresa e dell'insolvenza e che, nel solco del processo di riforma inaugurato con il citato D.L. n. 83 del 2015, dà un compiuto sbocco parlamentare ai lavori della Commissione Rordorf.

Lavori parlamentari. Il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge A.C. 3671  , assegnato in sede referente alla Commissione Giustizia. Trattando in realtà non solo del fallimento ma più in generale di tutte le procedure di insolvenza, il disegno di legge è stato stralciato così da poter assegnare alla Commissione Attività produttive le disposizioni relative all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (A.C. 3671-ter) e da lasciare alla Commissione giustizia il restante contenuto della riforma (A.C. 3671-bis). La Commissione Giustizia ha avviato l'esame il 24 maggio 2016 e il testo è stato poi approvato dall'Assemblea il 1° febbraio 2017. Al Senato, l' A.S. 2681   stato approvato senza modificazioni l'11 ottobre 2017.La parte della riforma relativa alla crisi delle grandi imprese (A.C. 3671-ter) è stata approvata dalla Camera dei deputati ed ha poi interrotto il proprio iter al Senato ( A.S. 2831  ).

I principali profili innovativi della legge delega appaiono i seguenti:

  • nel generale quadro di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, viene introdotta una fase preventiva di "allerta" finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita;
  • la facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Per gli accordi di ristrutturazione, in particolare, si propone l'eliminazione dell'attuale soglia del 60% dei crediti necessari per l'omologazione giudiziale; ciò, purché sia accertata l'idoneità dell'accordo alla soddisfazione totale e tempestiva dei creditori estranei alle trattative e sempre che il debitore non chieda misure protettive del patrimonio (come la sospensione delle eventuali azioni cautelari ed esecutive) ;
  • la semplificazione delle regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative, anche di natura giurisprudenziale, che nuocciono alla celerità delle procedure concorsuali; in caso di sbocco giudiziario della crisi è prevista, in particolare, l'unicità della procedura destinata all'esame di tutte le situazioni di crisi e di insolvenza; dopo una prima fase comune, la procedura potrà, seconda i diversi casi, evolvere nella procedura conservativa o in quella liquidatoria;
  • la revisione della disciplina dei privilegi – ritenuta ormai obsoleta – che, tra le maggiori novità, prevede un sistema di garanzie mobiliari non possessorie. ;
  • l'individuazione del tribunale competente in relazione alle dimensioni e tipologia delle procedure concorsuali assicurando la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale; in particolare, si prevede che presso le sezioni specializzate dei tribunali delle imprese a livello distrettuale (e con opportuno rafforzamento degli organici) siano concentrate le procedure di maggiori dimensioni;
  • Il superamento del concetto di fallimento, espressione che non dovrà più essere utilizzata. La procedura fallimentare dovrà infatti essere sostituita con quella di liquidazione giudiziale, strumento che vede, in particolare, il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria;
  • una rivisitazione, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, della normativa sul concordato preventivo, lo strumento ritenuto più funzionale tra quelli concorsuali attualmente vigenti. Nell'ottica prevalente di garantire, ove possibile, la continuità dell'impresa, la riforma intende circoscrivere detto istituto alla sola ipotesi del cosiddetto concordato in continuità, che si verifica quando, versando l'impresa in situazione di crisi o anche di vera e propria insolvenza – ma reversibile – la legge prevede il superamento di tale situazione mediante la prosecuzione (diretta o indiretta) dell'attività aziendale sulla base di un adeguato piano che, per quanto possibile, consenta di soddisfare i creditori;
  • la sostanziale eliminazione come procedura concorsuale, della liquidazione coatta amministrativa, che residua unicamente come possibile sbocco dei procedimenti amministrativi volti all'accertamento e alla sanzione delle gravi irregolarità gestionali dell'impresa;
  • la previsione, per le insolvenze di minore portata, di una esdebitazione di diritto – che dunque non richiede la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice – conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, fatta salva la possibilità di un'eventuale opposizione da parte dei creditori;
  • le modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento, sia per coordinarla con la riforma in essere che per il sostanziale fallimento dell'istituto introdotto dalla legge n. 3 del 2012;
  • l'ampia attenzione riservata alla crisi del gruppo societario con disposizioni volte, in particolare, a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle plurime imprese del gruppo, .

La legge è entrata in vigore il 14 novembre 2017. Il Governo dovrà esercitare la delega entro 12 mesi e dunque entro il 14 novembre 2018.