Nell'ultima parte della scorsa legislatura, l'articolo 33 del D.L. n. 83 del 2012 è intervenuto sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione.
Le nuove previsioni intendevano, da una parte, permettere alle imprese in crisi un accesso più rapido alle procedure di risanamento consentendo tra l'altro l'accesso a nuovi mezzi finanziari, garantendo la continuità aziendale ed estendendo talune tutele già nella fase preliminare di negoziazione con i creditori; dall'altra, garantire maggior rigore (con correlate sanzioni anche penali) in materia di attestazioni del professionista.
Le novità principali della disciplina del 2012 riguardano:
- la possibilità, nel concordato preventivo, di presentare il piano anche dopo la presentazione della domanda (cd. concordato in bianco o preconcordato o concordato con riserva), riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione prescritta entro un termine fissato dal giudice (al massimo 120 giorni, prorogabili di ulteriori sessanta). Fino al decreto di apertura del concordato preventivo il debitore, previa autorizzazione del tribunale, può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili dall'attivo. Si è inteso così consentire al debitore di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di concordato, impedire che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi sino a generare un vero e proprio stato di insolvenza e promuovere la prosecuzione dell'attività produttiva dell'imprenditore in concordato;
- la possibilità di accedere allo strumento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti anche dopo aver presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, garantendo così piena alternativa tra le due procedure;
- la possibilità, per il debitore che sia in procinto di presentare un piano di concordato preventivo o una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, di ottenere "finanza ponte" prededucibile all'esito di apposito vaglio di congruità e funzionalità effettuato dal professionista nella propria relazione (dunque in pendenza di omologazione del concordato o dell'accordo);
- l'introduzione di un'apposita disciplina del concordato con continuità aziendale ovvero il concordato che prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione; il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;
- il blocco delle azioni esecutive e cautelari dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese;
- l'obbligo di attestazione della veridicità dei dati aziendali per il professionista che redige il piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) L. Fall. ovvero la relazione che accompagna l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, comma 1, L. Fall., analogamente a quanto previsto per il concordato preventivo.

Le ampie modifiche apportate all'istituto del concordato preventivo hanno determinato per alcuni uffici giudiziari l'esigenza di predisporre linee guida per orientare gli operatori. In particolare, si ricordano quelle predisposte dalla Sezione II civile - Fallimenti del Tribunale di Milano.
Le statistiche relative agli anni 2011-2013, in ogni distretto di Corte d'appello, evidenziano l'ampia applicazione che è stata data al nuovo istituto.
