Giustizia

Revisione della geografia giudiziaria

La principale misura organizzativa introdotta negli ultimi anni è la revisione della geografia giudiziaria. Si ricorda, infatti, che la complessa riforma degli uffici giudiziari di primo grado prende le mosse da esigenze di risparmio ma anche di recupero di efficienza degli uffici giudiziari. Di seguito la fotografia della riforma.

Grafico del Ministero della giustizia, aggiornato dal Servizio studi della Camera al mese di giugno 2017

Le sezioni distaccate "sopravvissute" alla soppressione sono le insulari (Lipari, Portoferraio e Ischia) nonché quelle dell'Abruzzo, per effetto della proroga concessa da ultimo fino al 2020 dall'ultimo decreto-legge sisma (d.l. n. 8 del 2017).

Per quanto riguarda gli uffici del giudice di pace, si ricorda che l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 156 del 2012   ha consentito agli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, di chiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace dei quali il ministero della giustizia prevedeva la soppressione. Il presupposto per ottenere il mantenimento dell'ufficio giudiziario è la disponibilità degli enti locali a farsi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo. Attraverso l'attivazione di questa procedura, molti enti locali, anche consorziati, hanno potuto mantenere l'ufficio del magistrato onorario.

A seguito dell'ampia riforma già operata, nella XVII legislatura Parlamento e Governo si sono occupati di introdurre minimi aggiustamenti alla nuova articolazione territoriale degli uffici giudiziari.

Come conseguenza della revisione della geografia giudiziaria sul ruolo organico della magistratura, si segnala che l'art. 6 del decreto-legge n. 168 del 2016   è intervenuto sulla tabella B allegata alla legge n. 111 del 2007   e, pur mantenendo inalterato il numero complessivo dell'organico, pari a 10.151 magistrati, ha:

  • ridotto di 52 unità i magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado. Le funzioni direttive di primo grado passano dunque da 366 a 314 unità;
  • aumentato in misura corrispondente il numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado non direttivi (tra questi sono compresi anche i magistrati distrettuali, i magistrati con funzioni di coordinamento nazionale presso la DNA ed i magistrati con funzioni semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado). Il numero di questi magistrati sale dunque da 9.039 a 9.091 unità.

Si segnala inoltre che nel corso della legislatura il Governo ha annunciato – attraverso il Ministro della giustizia Orlando – l'intento di procedere ad una ulteriore razionalizzazione della geografia giudiziaria, stavolta relativa ai distretti delle corti d'appello. La riorganizzazione delle Corti d'appello avrebbe dovuto, nelle intenzioni del Governo, avere ripercussioni anche sulle circoscrizioni dei tribunali, superando la regola che ha consentito di mantenere in vita almeno tre tribunali per ogni distretto e consentendo anche la soppressione dei tribunali con sede nei capoluoghi di provincia, valorizzando i diversi parametri funzionali già previsti dalla delega originaria. Il 2 settembre 2015 si è insediata la Commissione ministeriale (pres. Vietti) incaricata della riforma dell'Ordinamento giudiziario; tale commissione doveva tra l'altro predisporre un progetto di riforma relativo «allo sviluppo del processo di revisione della geografia giudiziaria, attraverso una riorganizzazione della distribuzione sul territorio delle corti di appello e delle procure generali presso le corti di appello, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica ed una collegata promozione del valore della specializzazione nella ripartizione delle competenze». La Commissione ha concluso i propri lavori con l'elaborazione di un testo   sottoposto ora alla valutazione del Ministro. Ad oggi il Governo non ha dato seguito all'annuncio di una riforma.