Ulteriori speranze di accelerazione del processo civile, oltre che di riduzione dei suoi connessi costi economici e amministrativi, sono riposte dal legislatore nella piena attuazione del c.d. processo telematico, il cui avvio risale al D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 .
Il quadro normativo sviluppatosi a partire dal 2001 è stato complessivamente rivisto nel corso della XVI legislatura (dal decreto-legge n. 193/2009 , dal decreto-legge 138 del 2011
, dal decreto-legge 179/2012
e dalla legge 228/2012
) e nella XVII il Parlamento è ulteriormente intervenuto sulla c.d. digitalizzazione della giustizia con la conversione del decreto-legge n. 90 del 2014
.
In particolare, il decreto:
- quanto al processo amministrativo, stabilisce un termine certo (sessanta giorni) per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico e dispone che dal 1° gennaio 2015 tutti gli atti del processo dovranno essere sottoscritti con firma digitale.In tema è da ultimo intervenuto il decreto-legge n. 168 del 2016 che ha fissato al 1° gennaio 2017 l'obbligo di esecuzione con modalità telematiche di tutti gli adempimenti previsti dal Codice del processo amministrativo relativi ai ricorsi depositati al TAR e al Consiglio di Stato;
- prevede che si applichino anche nel processo amministrativo le disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica, a cura della cancelleria, quando relative ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o alle pubbliche amministrazioni; queste ultime hanno tempo fino al 30 novembre comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni per via telematica;
- quanto al processo contabile, consente l'utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili dinanzi alla Corte dei Conti;
- quanto al processo tributario, consente l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato;
- quanto al processo civile, precisa che l'obbligo del deposito telematico previsto a decorrere dal 30 giugno 2014 interessa esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014; per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l'obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014. Il decreto-legge fissa al 30 giugno 2015 l'obbligo del deposito telematico degli atti processuali per i procedimenti civili davanti alla corte d'appello.
Ulteriori disposizioni, relative alla comunicazione della sentenza e alle comunicazioni telematiche, sono dettate dal decreto-legge a seguito della conversione; in particolare, nel processo esecutivo, il decreto-legge interviene in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore prevedendo che le vendite di cose mobili pignorate, disposte a decorrere da un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione, debbano essere interamente effettuate con modalità telematiche con alcune eccezioni.
Si ricorda, infine, che il decreto-legge 132/2014 ha fissato al 31 marzo 2015 il termine a decorrere dal quale nei procedimenti di espropriazione forzata il deposito della nota di iscrizione a ruolo avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche.
In esito a tale complesso di disposizioni, il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati - Area Civile, ha reso noti i seguenti dati , aggiornati al 30 aprile 2017: