Giustizia

La delega per la riforma del processo civile

Allo scadere della XVII legislatura il Senato stava esaminando un disegno di legge (A.S. 2284  ) che delegava il Governo a effettuare un'ampia riforma del processo civile, in un'ottica di specializzazione e semplificazione dell'offerta di giustizia, e interveniva direttamente sul rito per i licenziamenti illegittimi e sul procedimento ingiuntivo. Il provvedimento era già stato approvato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2016.

Anzitutto, il disegno di legge prevedeva l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese e, conseguentemente, una rideterminazione delle dotazioni organiche.

Nell'ottica della specializzazione va letta anche la soppressione del tribunale per i minorenni (soppressione che opera non solo in riferimento alle competenze civili, ma anche per le competenze penali): contestualmente, il disegno di legge delega il Governo ad istituire sezioni specializzate presso i tribunali  e le corti d'appello, cui devolvere le controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori.

In particolare, avrebbero avuto competenze in primo grado le sezioni specializzate circondariali, istituite presso i tribunali ordinari (che si sarebbero occupate delle controversie attualmente di competenza del tribunale ordinario relative a stato e capacità delle persone, separazioni e divorzi, rapporti di famiglia e minori; dei procedimenti civili attualmente di competenza del tribunale per i minorenni (con limitate eccezioni); e dei procedimenti attribuiti oggi al giudice tutelare in materia di minori ed incapaci). Funzioni di primo grado su particolari materie avrebbero avuto anche le sezioni specializzate distrettuali, istituite - sul modello delle sezioni lavoro - presso le Corti d'appello e le sezioni distaccate di corti d'appello (procedimenti previsti dalla legge sulle adozioni; procedimenti previsti dagli articoli 330, 332 e 333 c.c.; procedimenti relativi ai minori non accompagnati ed ai minori richiedenti asilo; procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni, diversi da quelli previsti dall'art. 38 disp.att. c.c. (che vengono attribuiti alle sezioni circondariali), tanto in materia civile, quanto in materia penale e amministrativa.

Per il secondo grado, ulteriori apposite sezioni specializzate avrebbero dovuto essere istituite presso le Corti d'appello e le sezioni distaccate delle corti d'appello, con garanzia che le funzioni siano esercitate in via esclusiva da parte dei magistrati ovvero, ove ciò non sia possibile, che detti procedimenti siano comunque assegnati a un collegio specializzato.

In sede penale, le competenze per i procedimenti penali a carico di minorenni, oggi del Tribunale per i minorenni, sarebbero state attribuite alle sezioni specializzate distrettuali.

Doveva inoltre essere stabilita una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del matrimonio.

 

Il disegno di legge delega prevedeva l'estensione del rito sommario di cognizione in primo grado, la riforma del procedimento per dichiarare l'inammissibilità dell'appello, l'affermazione in ogni fase del principio di sinteticità degli atti. In sintesi, il Governo ra delegato a:

  • riformare il processo civile di primo grado valorizzando l'istituto della proposta di conciliazione del giudice; assicurando la semplicità, concentrazione ed effettività della tutela e la ragionevole durata del processo; ridurre il numero di controversie per le quali il tribunale giudica in composizione collegiale e prevedere solo presso questo giudice l'applicazione del rito ordinario di cognizione; applicare il rito sommario di cognizione - ridenominato "rito semplificato di cognizione di primo grado - a tutte le controversie devolute al tribunale monocratico, diverse dalle controversie di lavoro; prevedere la concisa esposizione in atto e in diritto nelle sentenze del rito semplificato;
  • riformare il giudizio di appello consentendo, tra l'altro, che a decidere dell'appello ossa essere un giudice monocratico, a fronte di materie dalla ridotta complessità giuridica o contenuta rilevanza economica; consentire al giudice dell'appello di depositare una relazione sulle ragioni dell'inammissibilità dell'impugnazione sulla quale si apre un contraddittorio scritto con le parti; introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità delle questioni pregiudiziali di rito;
  • riformare il giudizio di cassazione, eliminando il c.d. filtro in Cassazione, per sostituirlo con un'udienza in camera di consiglio; favorire la funzione nomofilattica della Cassazione, ad esempio attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli, secondo criteri di rilevanza delle questioni; prevedere modelli sintetici di motivazione delle decisioni della Cassazione, eventualmente attraverso il rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti; prevedere una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo;

  • riformare le procedure di esecuzione forzata, in particolare ridefinendo il ruolo dell'ufficiale giudiziario;

  • ridurre e semplificare i procedimenti speciali, in particolare potenziando l'istituto dell'arbitrato;

  • riformare la disciplina della eccepibilità e rilevabilità della questione di giurisdizione, introducendo limitazioni temporali;
  • modificare la disciplina sulla condanna alle spese per lite temeraria;

  • introdurre nel codice di procedura civile il principio di sinteticità, da applicare tanto agli atti di parte, quanto agli atti del giudice.
 

Il disegno di legge delegava il Governo ad adeguare le norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, inserendo le disposizioni sull'attuazione del processo telematico nell'alveo del codice di procedura civile. Il Governo doveva inoltre intervenire sulle modalità di identificazione degli utenti telematici, sulle modalità di deposito telematico degli atti processuali e sul conseguente rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito.

La delega richiedeva inoltre che fosse individuato un sistema di monitoraggio del funzionamento del sistema telematico che consentisse la rimessione in termini delle parti che violino i termini processuali a causa di malfunzionamenti e fosse introdotto uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali, accessibile anche alle persone diversamente abili, che consentisse anche il caricamento di immagini, filmati e tracce sonore.

Ulteriori principi e criteri direttivi riguardavano le sanzioni processuali per la violazione degli standard tecnici, l'obbligo per il giudice di depositare telematicamente gli atti, la firma elettronica degli atti processuali, il fascicolo informatico, i registri di cancelleria, l'obbligo per imprese e professionisti di dotarsi di posta elettronica certificata.

 

Infine, il disegno di legge A.S. 2284 disponeva in ordine all'efficienza del sistema giudiziario e alla celere definizione delle controversie. In particolare, la riforma specificava che i capi degli uffici giudiziari devono redigere entro il 31 gennaio di ogni anno un nuovo programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, tenendo conto dei risultati conseguiti negli anni precedenti ed evidenziando gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti conseguibili nel successivo quadriennio, con particolare riferimento alle pendenze ultratriennali. Sulla base di tali programmi e delle statistiche relative allo smaltimento dell'arretrato, sarebbero stati assegnati agli uffici giudiziari i fondi per l'incentivazione del personale, già previsti dal decreto-legge n. 98 del 2011 (art. 37).