Giustizia

Il delitto di omicidio stradale nella legge n. 41 del 2016

Nel corso della XVII legislatura il Parlamento ha approvato la legge 23 marzo 2016, n. 41  , volta a introdurre nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, puniti entrambi a titolo di colpa. Il provvedimento è entrato in vigore il 25 marzo 2016.

L'omicidio stradale

La legge n. 41 del 2016    inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale. In particolare:

  • è confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni);
  • è punito con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l'applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro);
  • è invece punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati.

La pena è diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell'azione (o omissione) del colpevole.

La pena è invece aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.

E' poi previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni).

E' stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.

Le lesioni personali stradali

La legge introduce poi nel codice penale (art. 590-bis) il reato di lesioni personali stradali, le cui diverse fattispecie appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'omicidio stradale di cui al nuovo art. 589-bis. In particolare:

  • è confermato il reato di lesione personale grave e gravissima con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sanzionato come oggi ma con l'eliminazione della possibilità di applicare in via alternativa la multa;
  • sono sanzionate in misura maggiore le lesioni personali stradali (le gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) provocate per colpa dalle stesse categorie di conducenti le cui condotte (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di stupefacenti) sono sanzionate in modo più severo per l'omicidio stradale;
  • la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) e da 2 a 4 anni (lesioni gravissime), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada sanzionate, per l'omicidio stradale, con la reclusione da 5 a 10 anni.

L'art. 590-bis prevede aggravi e riduzioni di pena che ricalcano sostanzialmente quelli previsti per l'omicidio stradale.

Le altre modifiche del codice penale

E' inoltre modificato il codice penale:

  • con riguardo ai criteri generali di computo delle circostanze: in deroga è infatti fatto divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti - con pochissime eccezioni - rispetto alle circostanze aggravanti relative all'omicidio stradale e alle lesioni personali stradali;
  • sono raddoppiati i termini di prescrizione per l'omicidio stradale;
  • è aumentata la pena edittale minima per il reato di lesioni personali, che viene portata da 3 a 6 mesi di reclusione (il massimo è confermato in 3 anni di reclusione).

Le modifiche al codice di procedura penale

La legge 41/2016 modifica il codice di procedura penale con riguardo ai seguenti aspetti:

  • in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici, in particolare, l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali sono inseriti fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici;
  • il prelievo coattivo può essere disposto dal PM, nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini (il PM deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore; quest'ultimo provvede nelle successive 48 ore);
  • si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di "omicidio colposo stradale" e l'arresto facoltativo in flagranza per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime;
  • per i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali è possibile per il PM chiedere, per una sola volta, la proroga del termine di durata delle indagini preliminari;
  • è consentito, anche per l'omicidio stradale, che la richiesta di rinvio a giudizio venga depositata entro 30 giorni dalla data di chiusura delle indagini e previsto che tra la data che in sede di udienza preliminare dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso non debba intercorrere un termine superiore a 60 giorni;
  • è disciplinata la citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica.

Le sanzioni accessorie

Ulteriori modifiche apportate dalla legge allo stesso Codice stabiliscono che:

  • alla condanna (o al patteggiamento) per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali consegue la revoca della patente di guida;
  • nel caso di revoca della patente per le ipotesi più gravi di omicidio stradale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca (10 anni se al fatto ha concorso la condotta colposa della vittima). In alcuni casi il termine è elevato a 20 anni, in altri è portato a 30 anni (nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga o non abbia ottemperato agli obblighi di assistenza previsti); nel caso di revoca della patente per i reati di omicidio stradale (ipotesi meno grave) e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato in alcune ipotesi ed è ulteriormente aumentato sino a 12 anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro;
  • sono inseriti anche l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali fra i reati per i quali è previsto il ritiro della patente di guida (cui è collegata, da parte del prefetto, la sospensione provvisoria della validità della patente stessa fino ad un massimo di 2 anni). Il prefetto può sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente; ad una sentenza di condanna non definitiva può conseguire la proroga della sospensione della patente fino a un massimo di 10 anni;
  • viene disciplinata l'ipotesi nella quale, per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, sia condannato un soggetto titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero. Nel caso di condanna definitiva o di applicazione della pena su richiesta, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale per un periodo pari a quello per il quale, nel caso in cui la condanna fosse pronunciata contro il titolare della patente di guida nazionale, sarebbe revocata a quest'ultimo la patente di guida; si prevede che tale provvedimento sia annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida mediante un procedimento informatico integrato.