Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024
Il disegno di legge A.C. 2714, di iniziativa governativa, reca la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024.
L'esame presso la Commissione III Affari Esteri della Camera in sede Referente è iniziato il 3 febbraio 2026 e si è concluso il 1° aprile 2026.
L' Accordo si colloca nel quadro dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus fra Italia e Svizzera, erogati in forza dell'Accordo internazionale UE-Svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'articolo 20 di tale Accordo del 1999 dispone che nell'ambito del trasporto di linea transfrontaliero a mezzo autobus i trasporti interni a un altro Stato non sono consentiti (divieto di cabotaggio), pur facendo salvi gli accordi bilaterali pre-esistenti, purché non siano discriminatori nei confronti degli operatori degli altri Stati membri dell'UE e non siano distorsivi della concorrenza.
La Svizzera ha, tuttavia, sollevato l'esigenza che, nell'ambito dei trasporti internazionali svolti con autobus tra l'Italia e la Svizzera, siano consentiti trasporti di cabotaggio, cioè servizi di trasporto interni all'altro Stato rispetto a quello in cui il vettore ha sede. Con
decisione (UE) 2020/854
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020
l'Italia è stata autorizzata a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che contemplasse operazioni di cabotaggio
nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere dei due Paesi,
purché non vi sia alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza. La relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa precisano che, secondo l'ordinamento italiano (articolo 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 422/1997), l'autorizzazione all'esercizio di servizi regolari internazionali transfrontalieri e di servizi di natura locale, coincidenti con quelli di cabotaggio, – entrambi oggetto dell'Accordo in esame – è di
competenza delle Regioni e delle Province autonome, vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali anche nelle materie di loro esclusiva competenza. Le Regioni del Piemonte e della Lombardia e le Regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino‐Alto Adige sono considerate regioni frontaliere dell'Italia.
L'Accordo oggetto di ratifica è stato, quindi,
autorizzato in deroga
a quanto previsto dall'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, relativamente alla disciplina dei trasporti di cabotaggio effettuati nel territorio italiano o svizzero, nell'ambito dei servizi regolari internazionali transfrontalieri, rispettivamente da un'impresa stabilita nel territorio della Svizzera o dell'Italia.