Il disegno di legge A.C. 1745, di iniziativa governativa, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023.
L'Accordo si compone di 16 articoli e di un allegato.
Dopo aver definito i termini "coproduzione" e di "coproduttore", l'accordo indica le due direzioni ministeriali competenti come Autorità responsabili della sua applicazione (articolo 1).
L'articolo 2 stabilisce che le coproduzioni approvate e realizzate ai sensi dell'Accordo siano assimilate alle opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli, mentre l'articolo 3 prevede che le istanze per il riconoscimento delle coproduzioni siano sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti.
L'intesa rinvia quindi ad un apposito Allegato circa la definizione delle procedure per il riconoscimento della coproduzione (articolo 4), fissa le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico (articolo 5), definisce le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori (articolo 6) e detta norme in materia di pellicole originali e lingue utilizzate (articolo 7).
L'accordo disciplina poi le agevolazioni per la realizzazione delle coproduzioni in particolare in termini di ingresso dello staff e delle attrezzature (articolo 8) e per l'identificazione delle coproduzioni come "italo-serbe" o "serbo-italiane" (articolo 9) e dispone in ordine alla distribuzione dei proventi (articolo 10) e alla possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali (articolo 11).
Ad una commissione mista viene affidato il compito di agevolare l'attuazione dell'Accordo e di valutare l'esistenza di un equilibrio complessivo fra le coproduzioni (articolo 12). Per le spese di missione della delegazione italiana che partecipa alle riunioni in Serbia della Commissione mista (che avvengono in linea di massima ogni due anni, alternativamente, in Italia e in Serbia) la relazione tecnica quantifica oneri per 2.850 euro per ciascuna missione italiana (quindi ogni quattro anni).
L'articolo 13 disciplina le modalità per l'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove viga il contingentamento nella commercializzazione; l'articolo 14 la loro presentazione ai festival internazionali e l'articolo 15 la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative tra le Parti, e rimanda all'Allegato la regolamentazione da osservare in caso di controversie tra coproduttori.
L'articolo 16 stabilisce i termini dell'entrata in vigore dell'accordo, le procedure da seguire per eventuali modifiche da apportare al testo dell'allegato o dell'Accordo, regola la validità dell'Accordo, gli effetti in caso di denuncia e puntualizza che l'entrata in vigore dell'Accordo in esame determina la perdita di efficacia del precedente Accordo con la Repubblica Federativa di Jugoslavia firmato a Roma il 20 gennaio 1968 e che tutt'ora è valido nei rapporti bilaterali tra Italia e Serbia.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
Gli oneri economici sono valutati in 2.850 euro annui ogni quattro anni, a decorrere dal 2025 (articolo 3). Al Senato la copertura degli oneri è stata aggiornata al corrente bilancio triennale 2024-2026, ed è operata a valere sul Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del MEF, utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.
L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.