provvedimento 1 aprile 2025
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione di Accordi internazionali aventi ad oggetto la partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, in collaborazione con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo

Il disegno di legge AC 2099 reca la ratifica di quattro accordi internazionali aventi ad oggetto la partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, in collaborazione con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, gli atti in esame finalizzano l'impegno assunto dal nostro Paese in occasione della Conferenza bilaterale di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina, tenutasi il 26 aprile del 2023. A seguito di quell'appuntamento, nel febbraio 2024 l'Italia ha sottoscritto questa intese con la BERS e l'Ucraina, allo scopo di sostenere il settore energetico ucraino, messo a dura prova dalla distruzione nel 2023 della diga di Nova Khakovka, sul fiume Dnipro, nella regione di Cherson, con un progetto in cooperazione con la società statale ucraina Ukrhydroenergo, la principale società idroelettrica del Paese. Le intese sono, rispettivamente, un accordo quadro, un accordo di garanzia, un accordo di supporto al progetto e, infine, una dichiarazione di adesione tra la società per azioni Ukrhydroenergo, l'Italia e la BERS.

Il 26 aprile 2023, Italia e Ucraina hanno co-organizzato a Roma una Conferenza Bilaterale sulla Ricostruzione dell'Ucraina per discutere la tipologia di sostegno e di collaborazione necessari alla ripresa e alla ricostruzione dell'Ucraina e si sono impegnati a uno stretto coordinamento su queste materie attraverso un rafforzamento della cooperazione bilaterale.
Come si legge nel Comunicato congiunto Italia-Ucraina in occasione della Conferenza sulla Ricostruzione dell'Ucraina (Roma, 26 aprile 2023) "l'Italia sosterrà l'Ucraina nel far fronte agli urgenti bisogni umanitari generati dalla guerra di aggressione russa, nel ricostruire rapidamente le infrastrutture critiche e sociali distrutte e ripristinare i mezzi di sussistenza, e nel creare le migliori condizioni possibili per la ricostruzione del tessuto socio-economico del Paese".
 qui il Comunicato congiunto Italia-Ucraina

Gli accordi prevedono un prestito agevolato di 100 milioni di euro provenienti dalle risorse del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo, gestito da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), tramite il quale l'Italia fornirà un supporto alla società idroelettrica ucraina. Il credito italiano sarà parte integrante di un programma più ampio, del valore complessivo di 200 milioni di euro, a favore della società statale ucraina grazie alle disponibilità addizionali di fondi provenienti direttamente dalla BERS.

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A) Il primo dei quattro atti internazionali in esame – l'Accordo fra l'Italia e la BERS per il cofinanziamento di progetti nei Paesi di intervento della Banca – è un accordo più generale, che non riguarda solo l'Ucraina, ma fornisce la base per future collaborazioni nella definizione e cofinanziamento di progetti comuni in aree geografiche di comune interesse, inclusi i Paesi dell'Africa sub-sahariana. L'obiettivo – da parte italiana - è costituire un modello per analoghi partenariati con altre istituzioni finanziarie internazionali, in linea con quanto previsto dal Piano Mattei. Composto da un prologo e da nove articoli, l'Accordo, dopo aver definito la sua finalità (art. 1), evidenzia il suo carattere non impegnativo (art. 2). L'art. 3 stabilisce l'obbligo di risolvere le eventuali controversie mediante arbitrato, conformemente alle regole di arbitrato UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) o alle norme definite dalla stessa BERS. Il testo non limita il diritto della Parti a cooperare con terzi in relazione ad analoghe attività (art. 4), fa salve le prerogative della BERS ai sensi del suo Trattato istitutivo (art. 6), e stabilisce una durata illimitata, fatta salva la facoltà di ciascuna Parte farne cessare la validità (art. 8) e di emendarne il contenuto (art. 9).

 

B) L'Accordo di garanzia tra l'Italia, l'Ucraina e la BERS per il credito di aiuto quale "contributo italiano alla società statale Ukrhydroenergo", che rappresenta il secondo dei descritti atti internazionali, regolamenta il contributo a credito di aiuto da 100 milioni di euro in favore della società statale ucraina, erogato dall'Italia tramite la BERS. Il prestito italiano, a valere sul Fondo rotativo della cooperazione allo sviluppo, sarà assistito da garanzia sovrana del Ministero delle finanze ucraino. Il progetto, realizzato in cofinanziamento con la BERS per un importo complessivo di 200 milioni di euro, è finalizzato a ripristinare la capacità energetica della società statale ucraina, mirando alla riattivazione della produzione di energia idroelettrica da parte di due centrali situate sul fiume Dnipro, gestite dalla stessa società ucraina. L'Accordo, composto da un preambolo, da tre articoli e da tre allegati, dopo aver disposto l'integrazione dei termini e delle condizioni standard della BERS nel testo (art. 1), disciplina gli impegni assunti dal Governo ucraino a garanzia del pagamento del prestito, specifica gli obblighi della società Ukrhydroenergo stabiliti nel contratto di finanziamento (art. 2), regolamenta le modalità di gestione e monitoraggio del progetto (Allegati I e II), contiene i termini e le condizioni standard della BERS per le erogazioni del credito e le procedure di implementazione del progetto (Allegato III).

C) Il terzo atto internazionale in via di ratifica - l'Accordo di supporto al progetto e cessione tra l'Italia e la BERS - stabilisce le disposizioni in base alle quali BERS cederà il proprio contributo assegnando a Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di gestore del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo, i diritti e i benefici delle erogazioni effettuate sotto la tranche finanziata dall'Italia con il credito di aiuto, insieme al beneficio della copertura rispetto a tali prelievi fornito nell'ambito della Garanzia Ucraina. Composto da un preambolo, da 9 articoli e da alcuni Allegati, l'Accordo richiama i termini e le condizioni dell'impegno del Governo italiano a sostenere il progetto (art. 2), disciplina - fra l'altro - le condizioni e i termini della cessione da parte della BERS del suo ruolo di debitore nei confronti della società ucraina a Cassa Depositi e Prestiti insieme al beneficio della copertura prevista dalla garanzia Ucraina (art. 3) e le condizioni per CDP di gestione dei diritti e dei benefici derivanti dai diritti ceduti (art. 4), oltre a precisare le modalità di suddivisione dei costi connessi alla registrazione dell'Accordo stesso (art. 6).

D) L'ultimo atto in via di ratifica è la Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni "Ukrhydroenergo", l'Italia e la BERS per il ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, strumento normativo volto – fra l'altro - a disciplinare i termini della collaborazione trilateraleprevedendo che l'azienda ucraina si conformi ai termini dell'Accordo di garanzia e prenda atto della garanzia sovrana ucraina sull'intero ammontare del finanziamento. Composta da un preambolo e da 3 articoli, la Dichiarazione offre un quadro ricognitivo delle definizioni utilizzate (art. 1), dispone il riconoscimento da parte della società statale Ukrhydroenergo dei termini posti a garanzia della tranche di finanziamento coperta dal credito di aiuto italiano (art. 2) e riepiloga l'interezza degli impegni assunti dalle Parti in relazione al progetto in esame (art. 3).

ultimo aggiornamento: 1 aprile 2025

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 quantifica gli oneri finanziari in complessivi 200 milioni di euroequamente divisi tra Italia e BERS.

Agli oneri per lo Stato italiano, pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125, ossia con un prestito agevolato con risorse provenienti dalle risorse del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo, gestito da Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 1 aprile 2025