Il disegno di legge A.C. 1585, di iniziativa Governativa e già approvato dal Senato, reca l' autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo Sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021
L'intesa regola le relazioni aereonautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti.
L'obiettivo è quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.
In particolare, l'Accordo mira:
L'accordo copre le seguenti tre principali aree di cooperazione.
Norme economiche
L'accordo stabilisce norme su una serie di aspetti legati alla cooperazione economica tra l'Unione e l'Armenia, che comprendono:
Cooperazione regolamentare (comprese la sicurezza aerea, la protezione del trasporto aereo e la gestione del traffico aereo, l'ambiente, la tutela dei consumatori e gli aspetti sociali).
Entrambe le parti devono:
Norme istituzionali (gestione e attuazione)
Nel dettaglio:
L'accordo si compone di 31 articoli e di due allegati.
L'articolo 1 individua l'obiettivo dell'accordo nella creazione di uno spazio aereo comune tra le parti, basato sulla graduale apertura dei mercati, sulla liberalizzazione della proprietà e del controllo dei vettori aerei, su condizioni concorrenziali eque e paritarie, sulla non discriminazione e su regole comuni, anche in relazione alla sicurezza, alla protezione, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente.
L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini usati.
L'articolo 3 definisce la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra per sviluppare i servizi aerei concordati.
L'articolo 4 illustra i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate.
L'articolo 5 disciplina il rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici
L'articolo 6 regola le modalità con cui le parti possono consentire che un vettore aereo dell'Armenia sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'UE o da loro cittadini, o che un vettore aereo dell'Unione europea sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato dall'Armenia.
L'articolo 7 contiene disposizioni generali di rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio, degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale.
L'articolo 8 regola, anche al livello procedurale, tutti gli aspetti relativi alla tutela della concorrenza.
L'articolo 9 prescrive che le parti adottino una serie di norme contenute nella normativa comunitaria citata nell'allegato 2.
L'articolo 10 descrive il regime e i casi di reciproca esenzione doganale e fiscale concernenti il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, ecc.
L'articolo 11 stabilisce le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate, secondo il principio di non discriminazione tra i vettori delle due Parti.
L'articolo 12 prescrive che ciascuna parte consenta ai vettori aerei delle parti di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.
L'articolo 13 disciplina lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori.
Gli articoli 14 e 15 definiscono le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti.
In un quadro di progressiva convergenza regolamentare, gli articoli 16 e 17 prescrivono che le parti si impegnino a garantire che le rispettive legislazioni, disposizioni regolamentari o procedure applicabili rispettino requisiti normativi e delle norme relativi al trasporto aereo di cui all'allegato II.
Con gli articolo 18 e 19 le parti ribadiscono i loro obblighi ai sensi delle convenzioni internazionali ratificate dalle due parti e all'attuazione e l'applicazione dei requisiti normativi e delle norme relative al trasporto aereo di cui all'allegato 2, parte F.
L'articolo 20 riguarda i sistemi telematici di prenotazione.
L'articolo 21 gli aspetti sociali, di cui all'allegato II, parte G.
L'articolo 22 contiene disposizioni che impegnano le parti ad una corretta attuazione dell'accordo e l'articolo 23 istituisce un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione del presente accordo.
L'articolo 24 regola, anche negli aspetti procedurali, la composizione delle eventuali controversie.
L'articolo 25 disciplina l'eventuale applicazione di misure di salvaguardia adottabili da una Parte, e il 26 descrive i rapporti tra questo accordo e i precedenti accordi bilaterali tra Armenia e ciascuno Stato membro.
Gli articoli da 27 a 31 regolano le procedure di modifica dell'accordo, la procedura per porre fine, le modalità di registrazione dell'accordo presso l'ICAO, entrata in vigore ed applicazione provvisoria, i testi facenti fede
L'allegato 1 disciplina le modalità della progressiva convergenza regolamentare dell'Armenia rispetto all'Unione europea.
L'allegato 2 (aggiornato regolarmente) elenco delle norme applicabili all'aviazione civile
Il disegno di legge si compone di 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.