provvedimento 26 giugno 2025
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

Il disegno di legge A.C. 1585, di iniziativa Governativa e già approvato dal Senato, reca l' autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo Sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

L'intesa regola le relazioni aereonautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti.

L'obiettivo è quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.

In particolare, l'Accordo mira:

  • all'apertura graduale del mercato per i voli diretti per tutti i vettori aerei dell'Unione europea (Unione) e dell'Armenia tra l'Unione e l'Armenia.
  • alla fornitura di un quadro normativo e alla definizione di norme per una vasta gamma di questioni relative al trasporto aereo con cui la legge armena sarà gradualmente allineata,
  • non discriminazione e parità di condizioni per le imprese.
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L'accordo copre le seguenti  tre principali aree di cooperazione.

  • 1)

    Norme economiche

    L'accordo stabilisce norme su una serie di aspetti legati alla cooperazione economica tra l'Unione e l'Armenia, che comprendono:

    • diritti di traffico, tra cui il diritto illimitato di volare tra l'Unione e l'Armenia o di sorvolare il territorio dell'altra parte o di effettuare scali nel territorio dell'altra parte per scopi non commerciali;
    • flessibilità operativa, che contempla l'esecuzione del traffico di transito attraverso il territorio dell'altra parte, combinando il traffico sullo stesso aeromobile indipendentemente dall'origine di tale traffico e servendo più di un punto durante lo stesso servizio;
    • autorizzazioni per i vettori aerei di ciascuna parte a operare nel territorio dell'altra parte;
    • opportunità commerciali, per garantire a tutti i vettori aerei dell'Unione l'accesso alle opportunità commerciali, quali l'assistenza a terra, la condivisione dei codici* e l'intermodalità* e la possibilità di fissare liberamente un prezzo;
    • norme per garantire una concorrenza leale e facilitare le attività commerciali;
    • norme sui diritti di utenza per le infrastrutture e i servizi aeroportuali e aerei.
  • 2)

    Cooperazione regolamentare (comprese la sicurezza aerea, la protezione del trasporto aereo e la gestione del traffico aereo, l'ambiente, la tutela dei consumatori e gli aspetti sociali).

    Entrambe le parti devono:

    • rispettare determinate disposizioni in materia di sicurezza dell'Unione, elencate in un allegato all'accordo;
    • riconoscere i rispettivi certificati di sicurezza;
    • cooperare sulla protezione e per il riconoscimento reciproco delle rispettive norme di protezione;
    • cooperare nella gestione del traffico aereo al fine di estendere il cielo unico europeo all'Armenia e incentivare il rispetto delle disposizioni dell'Unione sulla gestione del traffico aereo, come elencato in un allegato all'accordo;
    • cooperare in materia di ambiente, tutela dei consumatori e aspetti sociali: l'Armenia ha inoltre accettato di attuare determinate norme e misure specifiche per l'ambito dell'aviazione dell'Unione in materia di protezione ambientale, sociale e di tutela dei consumatori.

  • 3)

    Norme istituzionali (gestione e attuazione)

    • Ciascuna parte è responsabile dell'attuazione delle norme dell'accordo sul proprio territorio.
    • Un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe le parti, che si incontra almeno annualmente, è responsabile della gestione dell'accordo e di garantirne la corretta attuazione.
    • L'accordo comprende un meccanismo di risoluzione delle controversie e prevede la possibilità per entrambe le parti di adottare misure di salvaguardia nel caso in cui l'altra non adempia ai propri obblighi.

    Nel dettaglio:

    L'accordo si compone di 31 articoli e di due allegati.

    L'articolo 1 individua l'obiettivo dell'accordo nella creazione di uno spazio aereo comune tra le parti, basato sulla graduale apertura dei mercati, sulla liberalizzazione della proprietà e del controllo dei vettori aerei, su condizioni concorrenziali eque e paritarie, sulla non discriminazione e su regole comuni, anche in relazione alla sicurezza, alla protezione, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente.

    L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini usati.

    L'articolo 3 definisce la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra per sviluppare i servizi aerei concordati.

    L'articolo 4 illustra i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate.

    L'articolo 5 disciplina il rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici

    L'articolo 6 regola le modalità con cui le parti possono consentire che un vettore aereo dell'Armenia sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'UE o da loro cittadini, o che un vettore aereo dell'Unione europea sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato dall'Armenia.

    L'articolo 7 contiene disposizioni generali di rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio, degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale.

    L'articolo 8 regola, anche al livello procedurale, tutti gli aspetti relativi alla tutela della concorrenza.

    L'articolo 9 prescrive che le parti adottino una serie di norme contenute nella normativa comunitaria citata nell'allegato 2.

    L'articolo 10 descrive il regime e i casi di reciproca esenzione doganale e fiscale concernenti il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, ecc.

    L'articolo 11 stabilisce le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate, secondo il principio di non discriminazione tra i vettori delle due Parti.

    L'articolo 12 prescrive che ciascuna parte consenta ai vettori aerei delle parti di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.

    L'articolo 13 disciplina lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori.

    Gli articoli 14 e 15 definiscono le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti.

    In un quadro di progressiva convergenza regolamentare, gli articoli 16 e 17 prescrivono che le parti si impegnino a garantire che le rispettive legislazioni, disposizioni regolamentari o procedure applicabili rispettino requisiti normativi e delle norme relativi al trasporto aereo di cui all'allegato II.

    Con gli articolo 18 e 19 le parti ribadiscono i loro obblighi ai sensi delle convenzioni internazionali ratificate dalle due parti e all'attuazione e l'applicazione dei requisiti normativi e delle norme relative al trasporto aereo di cui all'allegato 2, parte F.

    L'articolo 20 riguarda i sistemi telematici di prenotazione.

    L'articolo 21 gli aspetti sociali, di cui all'allegato II, parte G.

    L'articolo 22 contiene disposizioni che impegnano le parti ad una corretta attuazione dell'accordo e l'articolo 23 istituisce un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione del presente accordo.

    L'articolo 24 regola, anche negli aspetti procedurali, la composizione delle eventuali controversie.

    L'articolo 25 disciplina l'eventuale applicazione di misure di salvaguardia adottabili da una Parte, e il 26 descrive i rapporti tra questo accordo e i precedenti accordi bilaterali tra Armenia e ciascuno Stato membro.

    Gli articoli da 27 a 31 regolano le procedure di modifica dell'accordo, la procedura per porre fine, le modalità di registrazione dell'accordo presso l'ICAO, entrata in vigore ed applicazione provvisoria, i testi facenti fede

    L'allegato 1 disciplina le modalità della progressiva convergenza regolamentare dell'Armenia rispetto all'Unione europea.

    L'allegato 2 (aggiornato regolarmente) elenco delle norme applicabili all'aviazione civile

ultimo aggiornamento: 26 giugno 2025

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 26 giugno 2025
 
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