provvedimento 26 giugno 2025
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni
Il disegno di legge A.C.  2029, approvato dal Senato l'11 settembre 2024 (A.S.  1089), reca la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021.

La Convenzione risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione concorrenziale rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.

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L'intesa si compone di 30 articoli (suddivisi in VI Capitoli) e di un Protocollo.

Segue il modello di convenzione fiscale dell'OCSE e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti (art. 1), limitatamente all'imposizione sui redditi (art. 2), e - per la parte italiana - all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Si ricorda che l'Italia ha attualmente stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni con oltre 80 Stati esteri,  utilizzando, di massima, lo schema del Modello OCSE; tutti gli atti convenzionali sottoscritti dal nostro Paese contengono previsioni destinate ad evitare l'insorgere di rischi di reiterazione dell'imposizione sul reddito e, in taluni casi, sul patrimonio, mentre non tutti contengono disposizioni dirette a regolamentare lo scambio di informazioni e la reciproca assistenza amministrativa per prevenire e reprimere l'evasione e l'elusione fiscale internazionale.
il Modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE, periodicamente rivisitato ed integrato, rappresenta, nello svolgimento delle attività di redazione e negoziazione dei trattati bilaterali, il punto di riferimento per tutti gli Stati membri e, talvolta, anche per i Paesi non aderenti all'Organizzazione.

L'accordo definisce il concetto di residenza (art. 4), di stabile organizzazione (art. 5) e di utili di impresa (art. 7), accogliendo il principio generale in base al quale gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Il testo disciplina quindi le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (art. 6) e degli utili derivanti da navigazione marittima e aerea (art. 8). Con riferimento alle imposizioni sui dividendi (art. 10), sugli interessi (art. 11), sui canoni (art. 12), sugli utili di capitale (art. 13), la Convenzione stabilisce un criterio impositivo concorrente fra lo Stato di residenza e quello della fonte, fissando un'aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo al 5 per cento per i dividendi e i canoni, al 10 per cento per gli interessi.

Quanto alle plusvalenze, l'articolo 13 della Convenzione prevede diversi criteri impositivi, ovvero tassazione concorrente o esclusiva nello Stato di residenza, a seconda delle fattispecie (fra cui alienazione di beni immobili, mobili, navi o aeromobili, azioni o partecipazioni).

I successivi articoli disciplinano quindi il trattamento fiscale sui redditi dei professionisti (art. 14), da lavoro subordinato (art. 15), sui compensi degli amministratori (art. 16) e da attività di artisti e sportivi (art. 17). In materia di pensioni, la Convenzione (art. 18) prevede in linea di principio la tassazione soltanto nello Stato di residenza del percettore, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte (art. 19). Per i pagamenti in favore di studenti e apprendisti, l'articolo 20 dispone una esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgano attività di ricerca o insegnamento e ciò al fine di facilitare gli scambi culturali, mentre per quanto concerne i redditi non riconducibili alle categorie già individuate, il criterio stabilito dalla Convenzione è quello della tassazione esclusiva nello Stato di residenza (art. 21). Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede (art. 22) per l'Italia il ricorso al metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Kosovo. I successivi articoli dispongono quindi un principio di non discriminazione (art. 23), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla Convenzione (art. 24), lo scambio di informazioni fra le autorità per l'applicazione dell'intesa bilaterale (art. 25), la reciproca assistenza nella riscossione dei crediti di natura tributaria (art. 26), l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari (art. 27) e una disposizione obbligatoria anti-abuso nei confronti di soggetti che abbiano posto in essere transazioni finalizzate ad ottenere benefici convenzionali (art. 28).

ultimo aggiornamento: 26 giugno 2025

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si segnala che la Commissione bilancio del Senato ha espresso in data  11 settembre 2024 parere non ostativo nel presupposto che da quanto previsto agli articoli 10 (dividendi), 11 (interessi), 16 (compensi degli amministratori) e 20 (studenti) della Convenzione non derivino perdite di gettito per l'erario.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 26 giugno 2025
 
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