Nel corso della seduta della Commissione Affari Esteri dell'11 giugno 2025 è iniziato l'esame del disegno di legge di iniziativa governativa "Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese", (A.C. 2369).
Il provvedimento è composto da sette articoli divisi in tre Capi ed è collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025 (cfr.infra)
Il provvedimento è composto da sette articoli divisi in tre Capi.
Il Capo I (articoli da 1 a 3) detta disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme, al fine di introdurre innovazioni procedurali che "consentano di rendere più efficienti i processi e di adeguare alcune discipline alle evoluzioni normative intervenute nel corso del tempo all'estero" (cfr. Relazione illustrativa allegata al disegno di legge).
In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge contiene disposizioni volte all'istituzione di un nuovo ufficio dirigenziale generale presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dedicato alla gestione centralizzata dei procedimenti di ricostruzione della cittadinanza italiana iure sanguinis ora affidati agli Uffici consolari.
L'articolo 2 introduce una modifica di carattere procedurale alla disciplina in materia di legalizzazione delle firme degli atti esteri da far valere in Italia, mentre l'articolo 3 introduce numerose modifiche alla Legge n. 470/1988, riguardante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" e al relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323), al fine di abrogare procedure superate e adeguarle ai cambiamenti normativi intervenuti nella materia dell'anagrafe, tra cui l'istituzione, ad opera del Codice dell'amministrazione digitale, dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (subentrata all'Indice nazionale delle anagrafi-INA e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero-AIRE).
Il Capo II (articoli 4 e 5) detta disposizioni per l'adeguamento della normativa in materia di passaporti e di validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio.
In particolare, l'articolo 4 introduce modifiche di carattere procedurale, al fine di aggiornarne la disciplina tenendo conto delle evoluzioni intercorse nel tempo.
L'articolo 5 introduce con norma ordinaria la previsione, già disposta a livello regolamentare, che la carta d'identità è titolo valido per l'espatrio se non sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto e che, in tal caso, sulla carta d'identità è apposta l'annotazione "Documento non valido ai fini dell'espatrio".
Il Capo III (articoli 6 e 7) contiene le disposizioni organizzative, finali e finanziarie.
In particolare l'articolo 6 contiene disposizioni di natura organizzativa, al fine di rendere l'ordinamento del personale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale più rispondente all'esigenza di fornire a cittadini e imprese servizi adeguati.
L'articolo 7 reca la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.
Al provvedimento in esame è allegata la Relazione illustrativa, la Relazione tecnica, l'Analisi tecnica normativa e l'Analisi dell'impatto della regolamentazione.