provvedimento 10 giugno 2025
Studi - Affari esteri Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero

Nel corso della seduta della Commissione Affari Esteri dell'11 giugno 2025 è iniziato l'esame del disegno di legge di iniziativa governativa "Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese", (A.C. 2369).

Il provvedimento è composto da sette articoli divisi in tre Capi ed è collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025 (cfr.infra)

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Il provvedimento è composto da sette articoli divisi in tre Capi.

Il Capo I (articoli da 1 a 3) detta disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme, al fine di introdurre innovazioni procedurali che "consentano di rendere più efficienti i processi e di adeguare alcune discipline alle evoluzioni normative intervenute nel corso del tempo all'estero" (cfr. Relazione illustrativa allegata al disegno di legge).

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge contiene disposizioni volte all'istituzione di un nuovo ufficio dirigenziale generale presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dedicato alla gestione centralizzata dei procedimenti di ricostruzione della cittadinanza italiana iure sanguinis ora affidati agli Uffici consolari.

L'articolo 2 introduce una modifica di carattere procedurale alla disciplina in materia di legalizzazione delle firme degli atti esteri da far valere in Italia, mentre l'articolo 3 introduce numerose modifiche alla Legge n. 470/1988, riguardante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" e al relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323), al fine di abrogare procedure superate e adeguarle ai cambiamenti normativi intervenuti nella materia dell'anagrafe, tra cui l'istituzione, ad opera del Codice dell'amministrazione digitale, dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (subentrata all'Indice nazionale delle anagrafi-INA e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero-AIRE).

Il Capo II (articoli 4 e 5) detta disposizioni per l'adeguamento della normativa in materia di passaporti e di validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio.

In particolare, l'articolo 4 introduce modifiche di carattere procedurale, al fine di aggiornarne la disciplina tenendo conto delle evoluzioni intercorse nel tempo. 

L'articolo 5 introduce con norma ordinaria la previsione, già disposta a livello regolamentare, che la carta d'identità è titolo valido per l'espatrio se non sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto e che, in tal caso, sulla carta d'identità è apposta l'annotazione "Documento non valido ai fini dell'espatrio".

Il Capo III (articoli 6 e 7) contiene le disposizioni organizzative, finali e finanziarie.

In particolare l'articolo 6 contiene disposizioni di natura organizzativa, al fine di rendere l'ordinamento del personale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale più rispondente all'esigenza di fornire a cittadini e imprese servizi adeguati.

L'articolo 7 reca la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

Al provvedimento in esame è allegata la Relazione illustrativa, la Relazione tecnica, l'Analisi tecnica normativa e l'Analisi dell'impatto della regolamentazione.

ultimo aggiornamento: 10 giugno 2025
In via estremamente sintetica, si ricorda che i c.d. "disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica" sono provvedimenti che contengono misure connesse alla legge di bilancio o comunque tese a realizzare quanto prescritto dalla manovra di bilancio. Essi vengono presentati e descritti nel documento di programmazione economico-finanziaria (ex Def) o, in maniera più specifica, nella nota di aggiornamento (ex NaDef). Anche le risoluzioni parlamentari che approvano i suddetti documenti di programmazione possono inserire ulteriori disegni di legge "collegati" (art. 123-bis R.C.). Ciascun disegno di legge collegato reca disposizioni omogenee per materia e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia (art. 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009). I Regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati. Il regime procedurale previsto per l'esame dei provvedimenti collegati coincide con quello dei comuni disegni di legge salvo precise deroghe previste dal Regolamento, volte in particolare a garantire il rispetto dei limiti di contenuto proprio e la coerenza sotto il profilo economico-finanziario, in analogia a quanto previsto per l'esame del disegno di legge di bilancio. In particolare, alla Camera, le principali deroghe alla disciplina ordinaria sono costituite da:
- la possibilità che venga stabilito, su richiesta del Governo, un termine massimo per la conclusione dell'esame del provvedimento (articolo 123-bis, commi 2 e 3 R.C);
- la possibilità per il Presidente della Camera di disporre lo stralcio delle disposizioni estranee al contenuto proprio del provvedimento (articolo 123-bis, comma 1 R.C);
- la presenza di un regime di ammissibilità e di presentazione delle proposte emendative analogo a quello previsto per il disegno di legge di bilancio (articolo 123-bis, comma 3-bis R.C);
- la facoltà, prevista come deroga al divieto di carattere generale, di proseguire l'esame dei provvedimenti collegati durante la sessione di bilancio anche qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate (articolo 119, comma 4 R.C).
ultimo aggiornamento: 16 giugno 2025
 
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