provvedimento 26 giugno 2025
Studi - Affari esteri
Ratifica del Protocollo relativo alla Convenzione dell'OIL n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio

Il disegno di legge A.C. 1539 reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione del  Protocollo relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930 (P 29), unitamente alla Raccomandazione (R 203), che è stato adottato dalla Conferenza internazionale del lavoro, nella sua 103° sessione, l'11 giugno 2014. 

Il Protocollo stabilisce per tutti gli Stati membri nuovi obblighi per prevenire il ricorso al lavoro forzato e contrastare la tratta degli esseri umani, nonché per migliorare la protezione delle vittime e prevedere misure di risarcimento per i danni materiali e fisici da esse subiti.

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Il Protocollo è composto da 12 articoli:

   

  L'articolo 1 stabilisce l'obbligo degli Stati membri di adottare misure efficaci per prevenire ed eliminare l'utilizzo del lavoro forzato, per assicurare alle vittime protezione e l'accesso ad azioni adeguate ed efficaci di ricorso e risarcimento (indennizzo), nonché per sanzionare i responsabili dei reati connessi al lavoro forzato o obbligatorio. Prevede, altresì, l'obbligo di elaborare, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, una politica nazionale e un piano d'azione nazionale per l'eliminazione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio, in cui siano previste azioni sistematiche adottate dalle Autorità competenti, eventualmente in coordinamento con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché con altri gruppi interessati.
  Ribadisce, inoltre, la definizione di lavoro forzato o obbligatorio riportata nella Convenzione n. 29/1930, in base alla quale le misure di cui al presente Protocollo devono comprendere specifiche azioni contro la tratta di persone finalizzata al lavoro forzato o obbligatorio.
  L'articolo 2 specifica le misure per prevenire il lavoro forzato o obbligatorio, di seguito indicate:

  1.    istruzione e informazione delle persone, soprattutto a quelle considerate più vulnerabili, per evitare che diventino vittime di lavoro forzato o obbligatorio;
  2.    istruzione e informazione dei datori di lavoro, per evitare che vengano coinvolti in situazioni di lavoro forzato o obbligatorio;
  3.    azioni per garantire che il campo di applicazione della legislazione sulla prevenzione del lavoro forzato o obbligatorio e il controllo della sua applicazione, inclusa, eventualmente, la normativa del lavoro, copra tutti i lavoratori e i settori dell'economia e che siano rafforzati i servizi dell'ispezione del lavoro e degli altri soggetti responsabili dell'applicazione di questa legislazione;
  4.    protezione delle persone, in particolare dei lavoratori migranti, contro eventuali pratiche abusive o fraudolenti durante le procedure di reclutamento e collocamento al lavoro;
  5.    sostegno ai settori pubblico e privato, per prevenire e affrontare i rischi di lavoro forzato o obbligatorio;
  6.    azioni per affrontare le cause che determinano il rischio di lavoro forzato o obbligatorio e i fattori che lo aumentano.

  L'articolo 3 prevede l'obbligo degli Stati membri di adottare misure efficaci per identificare, liberare e proteggere tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, consentire il loro recupero e la loro riabilitazione, così come altre forme di assistenza e sostegno.
  L'articolo 4 prevede che ogni Stato membro garantisca a tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, a prescindere dalla loro presenza o dal loro status giuridico nel territorio nazionale, l'accesso a rimedi adeguati ed efficaci di risarcimento, come l'indennizzo.
  Prevede, altresì, l'obbligo di ogni Stato membro, conformemente ai princìpi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, di adottare le misure necessarie per assicurare che le Autorità competenti non siano tenute a perseguire o imporre sanzioni alle vittime del lavoro forzato o obbligatorio per la loro partecipazione ad attività illecite, che sono costrette a compiere come conseguenza diretta della sottomissione al lavoro forzato o obbligatorio.
  L'articolo 5 prevede l'obbligo degli Stati membri di cooperare tra di loro per garantire la prevenzione e l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio.
  L'articolo 6 stabilisce che le misure adottate per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo e della Convenzione n. 29 devono essere previste dalla legislazione nazionale o dall'Autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.
  L'articolo 7 prevede l'abrogazione delle disposizioni transitorie dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, nonché degli articoli da 3 a 24 della Convenzione n. 29, mentre i successivi articoli, dall'8 al 12, prevedono le condizioni necessarie per l'entrata in vigore del Protocollo, nonché le procedure per la ratifica e la denuncia da parte dei singoli Stati membri.

ultimo aggiornamento: 26 giugno 2025

L'articolo 1 del disegno di legge di ratifica autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL.

L'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione del Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 26 giugno 2025
 
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