È all'esame dell'Assemblea il disegno di legge di iniziativa governativa recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. Il testo, che si compone di 28 articoli, è teso a introdurre una normativa nazionale, in armonia con il quadro regolamentare europeo, che predisponga un sistema di principi di governance e misure specifiche adatte al contesto italiano per mitigare i rischi e cogliere le opportunità dell'intelligenza artificiale.
Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica in data 20 maggio 2024, approvato in prima lettura, con modifiche, il 20 marzo 2025 e quindi trasmesso alla Camera dei deputati, dove è stato assegnato alle Commissioni riunite IX Trasporti e Telecomunicazioni e X Attività produttive, che ne hanno concluso l'esame in sede referente nella seduta del 17 giugno con il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo modificato dalle citate Commissioni. Pertanto, successivamente all'esame in Assemblea, il testo verrà trasmesso nuovamente al Senato e si procederà con un'ulteriore lettura dell'articolato da parte del Parlamento.
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Il provvedimento in esame si compone di 28 articoli, atti a sostenere e promuovere lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale che, in armonia con l'AI Act (Regolamento (UE) 2024/1689) e gli indirizzi governativi e parlamentari nazionali, siano basati su una visione antropocentrica, nonché su principi di trasparenza, responsabilità, equità e rispetto per i diritti fondamentali, che garantiscono un equilibrio tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro impiego dannoso e anche al loro sottoutilizzo.
In particolare, le norme si articolano in cinque capi:
Nel dettaglio, l'articolo 1, nell'enunciare le finalità e l'ambito di applicazione del disegno di legge in esame, pone l'accento sulla dimensione antropocentrica dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e sulla necessità di vigilanza in merito ai rischi economici e sociali, nonché sull'impatto in ordine ai diritti fondamentali. In merito all'ambito di applicazione, la disciplina si concentra sulla ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Si tratta di modelli di intelligenza artificiale "per finalità generali".
L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, fornisce le definizioni dei principali termini impiegati, fra cui: "sistemi di intelligenza artificiale", "dato" e "modelli di intelligenza artificiale" e rinvia per le ulteriori definizioni non menzionate all'AI Act.
L'articolo 3, emendato sia al Senato sia alla Camera in sede referente, individua i principi generali alla base della disciplina, tra cui il rispetto dei diritti fondamentali, delle libertà e dei principi democratici nello svolgimento della vita istituzionale e politica. A tale riguardo, nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, è stata aggiunta la previsione che l'utilizzo di sistemi di IA non debba altresì pregiudicare la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranità dello Stato nonché i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dall'ordinamento nazionale ed europeo.
L'articolo 4, anch'esso modificato sia al Senato sia in sede referente alla Camera, reca i principi specifici concernenti la tutela delle informazioni e della riservatezza dei dati personali. Vi sono incluse inoltre disposizioni sull'accesso dei minori alle tecnologie di intelligenza artificiale, con distinzione in base all'età. Nel dettaglio, per i minori infra-quattordicenni si prescrive il consenso di chi eserciti la responsabilità genitoriale sia per garantirne l'accesso a tali sistemi, sia per consentire il trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti europei in materia (specifica, quest'ultima, introdotta nel corso dell'esame in sede referente alla Camera).
L'articolo 5, emendato sia al Senato sia alla Camera in sede referente, promuove il ruolo attivo dello Stato e delle autorità pubbliche nello stimolare l'utilizzo dell'IA, stabilendo una serie di linee strategiche che tali soggetti sono tenuti a porre in essere, tra cui:
L'articolo 6, a seguito delle modifiche apportate da entrambi i rami nel corso dell'esame parlamentare, esclude dal campo di applicazione del provvedimento le attività inerenti la sicurezza nazionale, la cybersicurezza e la difesa, pur mantenendo alcuni obblighi in materia di protezione dei dati personali. Una più analitica disciplina di rango applicativo è demandata a successivi D.P.C.M.
L'articolo 7, modificato al Senato, enuncia i principi per regolare l'uso dell'IA in ambito sanitario, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità, tra cui: il rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, il divieto di discriminazioni nell'accesso alle cure, l'obbligo di informare l'interessato sull'utilizzo di tali tecnologie, la previsione che le decisioni finali, seppur supportate dall'IA, restino in capo ai professionisti sanitari, nonché l'obbligo di adottare sistemi di IA affidabili, che siano periodicamente aggiornati e verificati, al fine di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti.
L'articolo 8, modificato sia al Senato sia alla Camera in sede referente, riconosce l'interesse pubblico del trattamento dei dati, anche personali, per finalità di ricerca, nonché terapeutiche e farmacologiche, regolando l'uso secondario dei dati anonimi e semplificando le informative. Nello specifico, nel corso dell'esame ins sede referente presso la Camera, è stato rimosso l'obbligo di approvazione dei trattamenti dei dati, anche secondari, per le citate finalità, da parte dei comitati etici interessati (comma 5). Resta fermo che i trattamenti in questione devono essere comunicati al Garante Privacy.
L'articolo 9, introdotto al Senato, demanda a un decreto del Ministero della Salute - da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge - la definizione di una disciplina semplificata del trattamento dei dati personali, anche particolari, per finalità di ricerca e sperimentazione.
L'articolo 10, modificato al Senato, apporta modifiche alla disciplina del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), dei sistemi di sorveglianza del settore sanitario e del governo della sanità digitale, inserendo l'articolo 12-bis nel D.L. n. 179 del 2012 (conv. con mod. dalla L. n. 221 del 2012) per promuovere l'utilizzo di soluzioni di IA a supporto del FSE e, più in generale, dell'assistenza territoriale. A tale riguardo, si prevede l'istituzione di una piattaforma di intelligenza artificiale da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale.
L'articolo 11 disciplina l'uso dell'IA nel mondo del lavoro, individuando, tra gli obiettivi che si intendono perseguire mediate l'impiego di tale tecnologia, il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, l'incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone, rispettando la dignità umana, la riservatezza dei dati personali e i diritti inviolabili dei prestatori.
L'articolo 12 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, al fine di contenere i rischi derivanti dall'impiego dei sistemi di IA in ambito lavorativo, massimizzando i benefici.
L'articolo 13, la cui formulazione letterale è stata modificata dal Senato, limita l'uso dell'IA nelle professioni intellettuali a funzioni strumentali e richiede che l'eventuale utilizzo dei medesimi sistemi sia oggetto di informativa ai clienti da parte dei professionisti.
L'articolo 14 stabilisce principi generali per l'uso dell'IA nei procedimenti della pubblica amministrazione, quali la conoscibilità, la tracciabilità e la strumentalità rispetto alla decisione spettante comunque alla persona responsabile dell'agire amministrativo.
L'articolo 15, integralmente sostituito nel corso dell'esame in Senato, detta norme generali per l'utilizzo dei sistemi di IA in ambito giudiziario. Si specifica, in particolare, che, anche in caso di uso di sistemi di IA, al magistrato sono sempre riservate le decisioni concernenti l'interpretazione e applicazione della lege, la valutazione dei fatti e delle prove, nonché l'adozione di provvedimenti. Viene consentito il ricorso a sistemi di IA per ciò che riguarda l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, la semplificazione del lavoro giudiziario, le attività amministrative accessorie. in proposito, si prevedono attività di formazione per i magistrati e del personale amministrativo della giustizia.
L'articolo 16, modificato nel corso dell'esame al Senato e, poi, in sede referente alla Camera, reca una delega al Governo, indicandone i principi e criteri direttivi, per la definizione organica di una disciplina relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di IA, affidando le controversie in materia alle sezioni specializzate in materia d'impresa. Come specificato a seguito di un emendamento approvato in sede referente alla Camera, tale delega deve essere esercitata senza ulteriori obblighi rispetto a quanto già stabilito a livello di UE e garantendo la protezione del segreto industriale delle imprese.
L'articolo 17 reca modifiche al codice di procedura civile, al fine di introdurre, tra le materie di esclusiva competenza del tribunale, i procedimenti che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale, escludendo pertanto la competenza del giudice di pace in tali materie.
L'articolo 18 attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) l'ulteriore compito di promuovere e sviluppare ogni iniziativa finalizzata a valorizzare l'IA come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.
L'articolo 19, modificato al Senato, detta le disposizioni inerenti alla redazione e aggiornamento della Strategia nazionale per l'IA, identificando i soggetti chiamati a predisporla, aggiornarla e monitorarne l'attuazione, specificando che essa deve favorire le collaborazioni pubblico-private e promuovere la ricerca e la formazione.
L'articolo 20, emendato al Senato, designa l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'ACN quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale. Nello specifico, la norma qualifica rispettivamente l'AgID come autorità di notifica e l'ACN come autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea. In entrambi i casi, l'articolato tiene ferma l'attribuzione a Banca d'Italia, CONSOB e IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato. Si istituisce, inoltre, un Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio, per agevolare la collaborazione delle due Agenzie tra loro e con le pubbliche amministrazioni.
L'articolo 21 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'IA ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e a imprese.
L'articolo 22, modificato al Senato, introduce iniziative specifiche, anche con natura di agevolazione fiscale, in ambiti quali il rientro in Italia dei lavoratori, i giovani e lo sport, al fine di favorire lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale anche nell'attività educativa e sportiva. L'articolo prevede agevolazioni fiscali per rimpatriati impegnati in ricerca sull'intelligenza artificiale, percorsi personalizzati per studenti ad alto potenziale con riconoscimento dei crediti, e l'uso dell'IA nello sport per migliorare il benessere psicofisico, promuovendo inclusione delle persone con disabilità e innovazione nell'organizzazione di attività sportive.
L'articolo 23 consente a CdP Venture Capital Srl di effettuare investimenti sotto forma di equity e quasi equity fino a un miliardo di euro nel capitale di rischio di imprese che operano in Italia nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, delle tecnologie quantistiche e dei sistemi di telecomunicazioni. Per la misura, si utilizzano le risorse del Fondo di sostegno al venture capital.
L'articolo 24, emendato nel corso dell'esame al Senato, reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale all'AI Act e una delega per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di IA per finalità illecite.
L'articolo 25, modificato al Senato, intervenendo sulla legge sul diritto d'autore, precisa che anche le opere realizzate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale sono tutelate dal diritto d'autore, ma solo a condizione che la loro creazione derivi del lavoro intellettuale dell'autore. È inoltre consentito l'uso di IA per riprodurre o estrarre contenuti da fonti accessibili legittimamente, nel rispetto della normativa vigente.
L'articolo 26, così come modificato nel corso dell'esame al Senato, introduce una nuova circostanza aggravante comune per i reati commessi mediante intelligenza artificiale e un'aggravante ad effetto speciale per i delitti contro i diritti politici del cittadino, quando perpetrati con tali sistemi; si dispone poi l'introduzione del reato autonomo di diffusione illecita di contenuti generati o alterati tramite intelligenza artificiale. Inoltre, stabilisce ulteriori specifiche circostanze aggravanti per i reati di aggiotaggio e di manipolazione del mercato quando i fatti sono commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, sanzionano anche le condotte di plagio commesse attraverso sistemi di intelligenza artificiale.
L'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 28, che è stato emendato nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, prevede che l'ACN, nello svolgimento delle proprie funzioni, possa concludere accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati e possa partecipare a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati di Paesi appartenenti all'UE e, solo sulla base dell'interesse nazionale e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di Paesi della NATO, ovvero di Paesi extraeuropei con i quali siano stati sottoscritti accordi di cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale. Sono introdotte altresì disposizioni di coordinamento in materia di notifica di incidenti.