La tecnologia 5G, la quinta generazione di connessione radiomobile, consente un forte miglioramento della qualità della connettività rispetto agli standard precedenti e permette interazioni che richiedono tempi di latenza ridottissimi. E' una tecnologia il cui sviluppo è considerato strategico, sin dalla XVII legislatura, per le innumerevoli possibilità e applicazioni operative che offre, non soltanto sul terreno delle comunicazioni strettamente intese: consente, a esempio, nuovi servizi quali l'Internet of Things (IoT), le c.d. comunicazioni M2M (Machine to Machine), nonché i servizi di trasmissione e comunicazione in situazioni di emergenza e di pubblica sicurezza. Di qui la necessità dell'intervento pubblico.
Preliminare allo sviluppo del 5G è quello della banda ultralarga. In Italia si sono già svolte e concluse le gare per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il 5G (legge di bilancio per il 2018). Ciò è avvenuto nel quadro della Strategia per la crescita digitale 2014-2020, della Strategia italiana per la banda ultralarga e della nuova Strategia italiana per la banda ultralarga "Verso la Gigabit Society" con risorse sia nazionali sia dell'UE.
In tale ambito è stato anche istituito il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) e sono state semplificate le procedure per la realizzazione delle infrastrutture per le reti in fibra ottica. E' anche in corso di sviluppo una rete pubblica di wi-fi diffuso.
In materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione europea, nella XVIII legislatura è stata attuata la direttiva UE 2016/1148 con il decreto legislativo n. 65 del 2018.
E' stato pubblicato il decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, correttivo del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. n. 259 del 2003), entrato in vigore il 28 aprile 2024, su cui la IX Commissione della Camera ha espresso, il 21 febbraio 2024, il parere parlamentare (A.G. 108).
La legge 30 dicembre 2023, n. 214 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, art. 18), prevede misure per l'attuazione del regolamento 2022/1925/Ue sul Digital Market Act, in particolare designa l'AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) quale autorità preposta all'esecuzione in Italia del Digital Market Act, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale.
Nell'ambito del PNRR sono previsti rilevanti investimenti per interventi sulle reti a banda ultra larga e per il 5G (Missione 1, componente 2, Investimento 3). Per approfondimenti si rinvia alla sezione del Portale di documentazione della Camera dedicata al PNRR.
Interventi in materia di Banda ultra larga e per il raggiungimento dei target del PNRR sono contenuti nella legge di Bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024).
E' in corso di esame, presso le Commissioni XI e X della Camera, la proposta di legge "Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale" (A.C. 1084) relativa alla creazione e alla disciplina di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo (c.d. sandbox) per soggetti che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale (IA).
E' stato assegnato il 29 maggio 2024, ed è in corso presso le Commissioni riunite 8a e 10a del Senato, il disegno di legge governativo "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" (AS 1146).
La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022) ha previsto semplificazioni delle procedure per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione di nuova generazione e il coordinamento degli operatori per gli interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica, nonché procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori, tramite l'ART.
Ulteriori semplificazioni per favorire la realizzazione delle infrastrutture per le telecomunicazioni sono state introdotte dall'art. 18 del D.L. n. 13 del 2023 (conv. dalla legge n. 41 del 2023).
In materia di tutela degli utenti, il Regolamento attuativo del registro delle opposizioni è stato emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 (G.U. 29 marzo 2022) entrato in vigore il 13 aprile 2022. Il Registro è operativo dal 27 luglio 2022 a seguito dell'approvazione della legge n. 5 del 2018.
La legge 30 dicembre 2023, n. 214 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, art. 13) a tutela dei clienti dei servizi di comunicazione mobile, ha previsto che i fornitori di reti e servizi non possano utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi ad oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza.
Le politica pubblica nella materia della banda ultra larga e 5G è inserita negli obiettivi fissati in sede europea con la Bussola digitale 2030, pubblicata con la Comunicazione della Commissione COM (2021)118 final, vale a dire:
1. connettività di almeno 1 Gbps per tutte le famiglie europee;
2. copertura 5G in tutte le aree popolate.
Il 23 febbraio 2023 la Commissione UE ha quindi presentato le seguenti proposte per rendere la connettività Gigabit disponibile per tutti i cittadini e le imprese in tutta l'UE entro il 2030:
La proposta di regolamento sull'infrastruttura Gigabit (Gigabit infrastructure act) intende accelerare il dispiegamento delle reti ad altissima capacità fisse e senza fili/mobili (VHCN, Very High Capacity Network), o Gigabit, come la fibra ottica e il 5G, in tutti gli Stati membri.
La proposta (COM (2023)94) fa parte del c.d. "pacchetto connettività" ed è stata trasmessa al Parlamento italiano. La IX Commissione della Camera ne ha iniziato l'esame il 27 aprile 2023.
Con la finalità di consentire misure di sostegno compatibili con il mercato unico per il conseguimento degli obiettivi di connettività 2030 del programma strategico europeo per il decennio digitale, la Commissione europea ha pubblicato a gennaio 2023 gli orientamenti riveduti sugli aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga, che consentono agli Stati membri di sostenere gli investimenti in reti fisse in settori in cui non è probabile che il mercato fornisca agli utenti finali una velocità di download di almeno 1 Gbps e una velocità di caricamento di almeno 150 Mbps, nonché forniscono un quadro di riferimento per la valutazione degli aiuti alla diffusione delle reti mobili (compreso il 5G) e alle misure di adozione.
I dati sullo stato di avanzamento del Piano Banda Ultralarga sono disponibili nella Relazione al 31 gennaio 2025, pubblicata sul sito internet dedicato.
Da tale Relazione risulta che dall'avvio operativo del Piano BUL sono in totale 6.633 i comuni in commercializzazione, 4.630 i comuni collaudati positivamente e 10.407 i cantieri aperti.
Al 31 gennaio 2025 Infratel Italia ha collaudato positivamente 4.630 comuni FTTH e altri 243 con prescrizioni. Sono stati inoltre collaudati positivamente 2.485 siti FWA ed altri 43 con prescrizioni. I comuni completati con CUIR sono stati 24.
Al 31 gennaio 2025 l'importo cumulato dei lavori ordinati al Concessionario da inizio Piano è pari a 2.627.325.134,18
Le azioni per il raggiungimento degli obiettivi della Bussola digitale sono state individuate dall'apposito Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), il 25 maggio 2021, con la Strategia italiana per la banda ultralarga "Verso la Gigabit Society".
La Strategia è connessa con la realizzazione degli interventi finanziati con il PNRR.
Da un punto di vista degli obiettivi nella Strategia sono indicati:
La Strategia si compone di sette interventi, due dei quali già in corso e previsti dalla Strategia del 2015 (Piano aree bianche e Piano voucher) e cinque Piani approvati dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 nel PNRR. Questi ultimi sono:
1) Piano "Italia a 1 Giga";
2) Piano "Italia 5G";
3) Piano "Scuole connesse";
4) Piano "Sanità connessa";
5) Piano "Isole Minori".
Per approfondimenti sullo stato di attuazione del PNRR si rinvia all'apposita sezione del Portale di Documentazione della Camera dei deputati.
L'investimento è accompagnato da un percorso di semplificazione dei processi autorizzativi per velocizzare la diffusione delle infrastrutture sul territorio e da aggiornamenti della normativa che riconoscano le infrastrutture ad altissima velocità fisse e mobili come strategiche.
Altri interventi normativi , di seguito indicati, hanno riguardato la materia, sia sotto il profilo delle procedure che sotto quello dei finanziamenti.
Il DL n. 13 del 2023 (art. 18, co. 11-ter) ha esteso l'applicazione dell'anticipo del 20 per cento del prezzo in favore dell'appaltatore (art. 35, comma 18, del vigente codice degli appalti) ai seguenti piani:
Lo stesso decreto (art. 18, comma 11-quater) ha consentito inoltre l'anticipo di spesa per 100 milioni di euro per il 2023 per il «Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga — Aree Bianche», incluso nei fondi strutturali 2014-2020, onde consentire al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (sulle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'UE) di anticipare al Ministero delle imprese e del Made in Italy le somme necessarie a proseguire la realizzazione del progetto. In sede rendicontazione con la Commissione europea, il Fondo recupererà la somma.
Il D.L. n. 19 del 2024 (convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), in relazione all'attuazione del Piano Italia a 1 Giga, ha disposto che sia consentito ai beneficiari (TIM e Openfiber) dei fondi PNRR afferenti alla Missione 1, Componente 2, Investimento 3, di calcolare come raggiunto il traguardo della copertura territoriale con la fibra ottica o con il FWA, se in questa sono inseriti numeri civici diversi da quelli individuati in precedenza dalla mappatura prevista, purché a essi omogenei.
Il D.L. n. 60/2024 (conv. dalla legge 4 luglio 2024 n. 95- art. 4, comma 7-bis), stabilisce che nelle aree bianche – anche in deroga alla legge n. 36 del 2001 – gli impianti volti alla diffusione del 5G sono ubicati, fino al 31 dicembre 2026, sul territorio secondo la posizione dei pixel.
La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024) contiene una serie di disposizioni per la realizzazione delle infrastrutture a banda ultra larga nelle aree bianche e grigie del territorio nazionale: prevede in particolare (art. 1, comma 482) la facoltà, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concedere contributi, fino al limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 210 milioni di euro per il 2029, al soggetto attuatore per consentire il riequilibrio dei piani economici e finanziari delle concessioni per la progettazione, costruzione e gestione della infrastruttura a banda ultra-larga nelle aree bianche. Inoltre, i commi 483 e 484, a seguito della riprogrammazione del PNRR, prevedono specifiche misure per il raggiungimento dei target e obiettivi del Piano Italia a 1 Giga, in particolare, si autorizza il soggetto attuatore ad aggiornare il numero dei civici da collegare, e ad erogare in favore dei beneficiari le quote di contributo di spettanza al raggiungimento di una soglia pari al 80 per cento dei civici abilitati al servizio per i Comuni inclusi nel Piano.
Per ulteriori approfondimenti, si può fare riferimento anche al relativo Tema di documentazione sul sito internet dei Temi dell'attività parlamentare della XVIII legislatura.
Sono stati definitivamente approvati in sede europea i due regolamenti sul mercato unico dei servizi digitali (Digital Services Act- regolamento (UE) 2022/2065) e sulla realizzazione di mercati equi e contendibili nel settore digitale (Digital Markets Act- regolamento UE 2022/1925), che disciplinano le modalità operative delle grandi piattaforme e intendono migliorare le possibilità di accesso ai mercati digitali degli operatori più piccoli, nonché contrastare la diffusione di contenuti dannosi online e rendere il funzionamento delle piattaforme più trasparente.
La nuova normativa europea sui servizi digitali (Digital Services Act o Regolamento DSA), definitivamente approvata con il regolamento (UE) 2022/2065 del 19 ottobre 2022, si applica dal 17 febbraio 2024 a tutti i fornitori di servizi intermediari online (servizi di semplice trasporto «mere conduit», servizi di memorizzazione temporanea «caching» e servizi di memorizzazione di informazioni «hosting»), che prestano i loro servizi nel mercato unico, con sede o meno nell'UE.
Essa è volta a rafforzare la sicurezza dell'ambiente online per utenti e imprese digitali, con particolare riguardo alla protezione dei diritti fondamentali nello spazio digitale.
Le disposizioni includono, tra l'altro:
- strumenti per il contrasto dei contenuti illegali online, compresi beni, servizi e informazioni; trasparenza nella moderazione dei contenuti e nuovi strumenti per le segnalazioni;
- norme per la tracciabilità degli operatori commerciali nei mercati online;
- misure di trasparenza per le piattaforme online, tra cui trasparenza sulla pubblicità online e divieti specifici nel caso di utilizzo di dati sensibili o di minori;
- la definizione di piattaforme di dimensioni molto grandi (VLOP) e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE);
- un sistema di vigilanza rafforzata.
L'AGCOM è stata designata come Coordinatore dei Servizi digitali (DSC) per l'Italia ed è responsabile della vigilanza, dell'applicazione del Regolamento DSA in Italia ed esercita funzioni di coordinamento delle altre autorità nazionali competenti. Alla Commissione europea è riservata la competenza esclusiva sull'applicazione del DSA e la vigilanza sulle piattaforme di dimensioni molto grandi (VLOP) e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE), con oltre 45 milioni di utenti attivi nell'UE, ai quali il DSA è già applicabile dal 25 agosto 2023 e in relazione agli obblighi supplementari ad essi imposti.
Si ricorda altresì che il Regolamento (UE) 2019/1150 del 20 giugno 2019 (Regolamento Platform to Business o P2B) ha introdotto nell'ordinamento europeo un insieme di norme, armonizzate, a tutela degli utenti commerciali e dei titolari di sito web aziendale che si servono dei fornitori di servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online per offrire beni e servizi ai consumatori.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) esercita le competenze in materia di platform to business in base a quanto previsto dall'art.1, comma 515, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178. L'Autorità ha adottato nel 2022 le "Linee guida per l'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) n. 2019/1150" (Linee guida P2B) e ha istituito un "Tavolo tecnico per l'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150" (Tavolo tecnico P2B) e nei primi mesi del 2024 ha effettuato un monitoraggio sullo stato di applicazione del Regolamento P2B da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online e motori di ricerca che offrono servizi in Italia.
La nuova normativa europea sui mercati digitali (Digital Markets Act o Regolamento DMA) definitivamente emanata con il regolamento UE 2022/1925 del 14 settembre 2022, si applica a decorrere dal 2 maggio 2023 (salvo alcune disposizioni la cui applicazione è stata fissata al 1° novembre 2022). Essa regola la competizione nel settore, tra l'altro:
- vietando le pratiche sleali delle piattaforme online che detengono la quota maggiore del mercato;
- riconoscendo agli utenti commerciali una serie di facoltà che ampliano la possibilità di scelta dei consumatori;
- imponendo diritti e obblighi alle piattaforme online di grandi dimensioni ; promuovendo l'innovazione e un ambiente di piattaforma online più equo per le start-up tecnologiche.
La legge 30 dicembre 2023, n. 214 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, art. 18), ha previsto prevede misure per l'attuazione del regolamento 2022/1925/UE sul Digital Market Act, in particolare designando l'AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) quale autorità preposta all'esecuzione in Italia del Digital Market Act, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale.
In ambito nazionale, il 24 novembre 2021 è stato emanato il Programma Strategico Intelligenza Artificiale 2022-2024, e, il 22 luglio 2024, è stato pubblicato il documento completo della Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024-2026.
Il testo è stato redatto da un Comitato di esperti per supportare il Governo nella definizione di una normativa nazionale e delle strategie relative a questa tecnologia. In particolare, dopo un'analisi del contesto globale e del posizionamento italiano, il documento identifica tre macro-obiettivi strategici per valorizzare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, quali: i) sostenere la realizzazione e l'adozione di applicazioni di IA per supportare pratiche gestionali, modelli produttivi e progetti di innovazione; ii) promuovere le attività di ricerca scientifica funzionale e applicata; iii) valorizzare il capitale umano attraverso la formazione e la crescita di talenti in possesso delle necessarie competenze. Inoltre, delinea le azioni strategiche in materia, raggruppate in quattro macroaree: Ricerca, Pubblica Amministrazione, Imprese e Formazione. La strategia propone, inoltre, un sistema di monitoraggio della relativa attuazione e un'analisi del contesto regolativo che traccia la cornice entro cui dovrà essere dispiegata.
Con decreto ministeriale del 21 novembre 2022 il Ministero ha avviato la promozione sul territorio nazionale di progetti di sperimentazione, in continuità con quanto previsto dal decreto ministeriale del 26 marzo 2019 di approvazione del Programma di supporto alle tecnologie emergenti, rivolti allo sviluppo di prodotti, processi, servizi o modelli di business e organizzativi innovativi realizzati attraverso le tecnologie emergenti, grazie all'uso e allo sviluppo delle reti mobili ultra veloci (5G) e alla ricerca sulle reti mobili di nuova generazione (6G).
E' stata trasmessa al Parlamento, il 5 aprile 2024, la prima relazione sull'attività svolta dalla Commissione intelligenza artificiale per l'informazione, istituita presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria alla Presidenza del Consiglio dei ministri - aggiornata al 25 marzo 2024.
Il Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione della Camera dei deputati ha presentato il 14 febbraio 2024, il report Utilizzare l'intelligenza artificiale a supporto del lavoro parlamentare.
La IX Commissione, congiuntamente alla X Commissione, ha successivamente esaminato la proposta di regolamento , del 21 aprile 2021 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Legge sull'intelligenza artificiale) COM 2021(206), svolgendo un ciclo di audizioni informali a partire dal 13 gennaio 2022 e approvando il 13 aprile 2022 un documento finale nell'ambito della procedura di dialogo politico, recante una valutazione favorevole con una serie di osservazioni. Qui il link al ciclo di audizioni.
Il Consiglio dell'UE ha quindi definitivamente approvato, il 21 maggio 2024, l'Artificial intelligence (AI) act. Il nuovo Regolamento europeo 2024/1689 sull'intelligenza artificiale è stato quindi pubblicato il 12 luglio 2024 e si applicherà a decorrere dal 2 agosto 2026.
La nuova legge adotta un approccio "basato sul rischio": maggiore è il rischio di causare danni alla società, più severe sono le regole. Essa mira a promuovere lo sviluppo e l'adozione di sistemi di IA sicuri e affidabili nel mercato unico dell'UE da parte di attori sia pubblici che privati. Allo stesso tempo, mira a garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE e a stimolare gli investimenti e l'innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale in Europa. La legge sull'IA si applica solo ad ambiti soggetti al diritto dell'UE e prevede esenzioni, ad esempio, per i sistemi utilizzati esclusivamente per scopi militari e di difesa, nonché per scopi di ricerca.
La nuova legge classifica diversi tipi di intelligenza artificiale in base al rischio. I sistemi di IA che presentano solo un rischio limitato sarebbero soggetti a obblighi di trasparenza molto leggeri, mentre i sistemi di IA ad alto rischio sarebbero autorizzati, ma soggetti a una serie di requisiti e obblighi per ottenere l'accesso al mercato dell'UE. I sistemi di intelligenza artificiale come, ad esempio, la manipolazione cognitivo comportamentale e il punteggio sociale saranno banditi dall'UE perché il loro rischio è ritenuto inaccettabile. La legge vieta inoltre l'uso dell'intelligenza artificiale per politiche predittive basate sulla profilazione e sistemi che utilizzano dati biometrici per classificare le persone in base a categorie specifiche come razza, religione o orientamento sessuale.
La legge sull'IA affronta anche l'uso di modelli di intelligenza artificiale per scopi generali (GPAI). I modelli GPAI che non presentano rischi sistemici saranno soggetti ad alcuni requisiti limitati, ad esempio per quanto riguarda la trasparenza, ma quelli con rischi sistemici dovranno rispettare regole più severe.
L'atto legislativo dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue ed entrerà in vigore venti giorni dopo tale pubblicazione. Il nuovo regolamento si applicherà due anni dopo la sua entrata in vigore, con alcune eccezioni per disposizioni specifiche.
In materia si segnala che la Commissione X Attività produttive, commercio e turismo, ha svolto un'indagine conoscitiva su: "Iintelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano", approvando un documento conclusivo nella seduta del 24 aprile 2024. Anche la Commissione XI Lavoro pubblico e privato ha a sua volta avviato, il 26 ottobre 2023, un'indagine conoscitiva sugli aspetti di propria competenza relativi all'intelligenza artificiale (Indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro").
Il Programma di supporto alle tecnologie emergenti nell'ambito del 5G promuove il miglioramento dei servizi attraverso l'adozione di nuove tecnologie quali Blockchain, Intelligenza Artificiale, Internet delle cose (IoT), Edge computing e Tecnologie quantistiche, attraverso centri di trasferimento tecnologico (le "Case delle tecnologie emergenti") per far confluire le competenze delle università con le richieste del mercato.
La legge 27 dicembre 2023, n. 206 "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy", prevede (art. 47) disposizioni in materia di blockchain, autorizzando la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024 affinché il MIMIT promuova e sostenga la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT) per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy. Si istituisce inoltre presso il MIMIT un catalogo nazionale per il censimento delle tecnologie basate su registri distribuiti e si consente al MIMIT di concedere alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per:
a) progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del made in Italy;
b) la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.
L'art. 48 della stessa legge dispone il sostegno alla transizione digitale delle piccole e medie imprese industriali e artigianali, autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per il 2024 per la concessione di un contributo agli investimenti in progetti per ambienti virtuali immersivi e interattivi, da inserire all'interno dello specifico sistema aziendale.
Lo spettro radioelettrico, che per convenzione è la parte dello spettro elettromagnetico con frequenze da 0 kHz a 3000 GHz che viene utilizzato per le telecomunicazioni, è una risorsa naturale (si tratta di onde elettromagnetiche che si propagano naturalmente nello spazio alla velocità della luce con caratteristiche diverse a seconda della frequenza), comune a tutti Paesi e di importanza fondamentale per lo sviluppo tecnologico e delle radiocomunicazioni. Quale risorsa limitata e di crescente importanza per lo sviluppo tecnologico e delle telecomunicazioni, lo spettro radio è oggetto di intervento pubblico e di regolamentazione in sede internazionale ed europea: la stessa frequenza può essere usata infatti da soggetti diversi solo ad una congrua distanza spaziale, oppure in tempi differenti, e pertanto è indispensabile coordinarne e regolamentarne l'utilizzo a livello internazionale per evitare le interferenze. Le comunicazioni radio usate nell'aviazione civile e quelle satellitari, che includono i sistemi di posizionamento GNSS (GPS, Galileo, etc..), sono altresì influenzate dalle perturbazioni solari (Space Weather o Metorologia Spaziale) che alterano lo stato della ionosfera causando una serie di fenomeni avversi alle telecomunicazioni, con effetti che vanno dall'interferenza fino alla perdita completa di segnale, attraverso molte importanti bande dello spettro radio.
L'organismo internazionale competente per la regolazione dello spettro radio è l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), che opera sotto l'egida dell'ONU e alla quale aderiscono 193 Paesi membri e più di 900 membri di settore (compagnie private, l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile-ICAO, etc.). L'UIT ha emanato il Regolamento delle Radiocomunicazioni (approvato dalla World Radiocommunication Conference del 1995 e successivamente aggiornato, da ultimo, dalla WRC del 2019 di Sharm el-Sheick) il quale rappresenta il piano regolatore mondiale delle radiocomunicazioni, disciplinando sia l'impiego dello spettro di frequenze che l'orbita dei satelliti geostazionari, e costituisce un Trattato internazionale vincolante per i Paesi membri.
In sede europea, già dalla decisione 243/2012/UE è stato definito un programma pluriennale europeo in materia di spettro radio (Radio Spectrum Policy Programme-RSPP). E' seguita la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 A Digital Single Market Strategy for Europe e la successiva la comunicazione, c.d "Gigabit Society" del 14 settembre 2016 (COM(2016) 587 final), le quali hanno evidenziato che disponibilità di un idoneo quantitativo di spettro radio rappresenta uno dei presupposti essenziali per la fornitura e diffusione dei servizi wireless a banda larga e ultra-larga, insieme ad adeguati standard a garanzia di una comunicazione efficiente tra i vari componenti digitali (quali dispositivi, reti e archivi di dati), sottolineando l'importanza delle reti di telecomunicazione ad alta capacità, ritenute un asset fondamentale affinché l'Unione europea possa competere nel mercato globale. La comunicazione relativa alla società dei Gigabit fissa l'obiettivo che sia possibile accedere ovunque alla connettività mobile dei dati, anche nelle zone rurali e periferiche.
Le tecnologie che utilizzano lo spettro radio sono quelle cellulari a banda larga wireless, ad esempio basate sullo standard tecnologico di quarta (4G) o quinta generazione (5G) e i sistemi WiFi. A queste si aggiungono una serie di tecnologie innovative (es. per servizi di trasporto intelligenti, reti di comunicazione di emergenza, per l'Internet of Things, la blockchain, il metaverso, etc.).
A livello nazionale, il Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. n. 259/2003, nel testo novellato nel 2021) prevede all'articolo 5, che il Ministero (MIMIT), sentite l'AGCOM e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza, cooperi con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione europea per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. A tal fine il Ministero prende in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, alla libertà di espressione, gli aspetti culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.
Il Testo Unico dei Servizi di media Audiovisivi (TUSMA), approvato con decreto legislativo n. 208 del 2021 e modificato nel 2004, reca all'art. 50 i principi dell'uso efficiente dello spettro elettromagnetico e della pianificazione delle frequenze, prevedendo l'emanazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze
La pianificazione dello spettro radio definita a livello internazionale dal Regolamento delle Radiocomunicazioni è stata quindi recepita in Italia nel Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze -PNRF-2022, di cui al decreto MISE 31 agosto 2022 (per il quale si rinvia ai successivi paragrafi).
I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre, sono fissati con decreto del MISE (art. 42, comma 6, del novellato Codice delle comunicazioni elettroniche), in modo da ottenere entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni (comma 174 dell'art. 1 della legge di Stabilità 2016). Il contributo per gli anni 2020 e 2021 è stato fissato con decreto MISE 24 marzo 2022. Il contributo per gli anni 2022 e 2023 è stato fissato con decreto ministeriale 17 aprile 2023 (GU 10.07.2023).
L'obiettivo dell'UE è far sì che l'Europa sia il continente più connesso entro il 2030.
Le politiche europee per lo sviluppo del 5G sono state quindi esposte nel "Piano di azione per il 5G" della Commissione europea (COM(2016) 588 final).
La Comunicazione prevede azioni mirate alla realizzazione tempestiva e coordinata in Europa delle reti 5G. In particolare, obiettivo della Comunicazione è di assicurare l'allineamento delle tabelle di marcia e delle priorità per il dispiegamento coordinato delle reti 5G volto a garantire che l'Unione disponga delle infrastrutture di connettività necessarie per la sua trasformazione digitale a partire dal 2020 e per il dispiegamento completo nelle aree urbane e lungo i principali assi di trasporto entro il 2025.
Per approfondimenti sugli interventi per il 5G previsti nel PNRR si rinvia all'apposita sezione del Portale di Documentazione della Camera dei deputati.
L'11 dicembre 2018 è stato approvato il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva 2018/1972/UE), che aggiorna le regole per la gestione dello spettro radio per creare un ambiente normativo stabile, migliorare il coordinamento dello spettro, facilitare lo sviluppo di reti 5G e ridurre le divergenze tra le pratiche normative in tutta l'UE.
Il nuovo Codice è stato recepito in Italia con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, al cui art. 13 si rinvia per la disciplina delle condizioni per l'autorizzazione e dei diritti d'uso dello spettro.
La delega per le successive modifiche a tale codice è stata prevista nell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) e l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, consente di emanare decreti legislativi correttivi entro i successivi 24 mesi.
Pertanto, con il decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, che entra in vigore il 28 aprile 2024, sono state apportate misure correttive al codice delle comunicazioni elettroniche: sul relativo schema di decreto la IX Commissione della Camera ha espresso, il 21 febbraio 2024, il parere parlamentare (A.G. 108).
Tra le principali modifiche del decreto correttivo si ricordano le seguenti:
- viene soppressa la parola «servizi», sicché il codice medesimo si applica alle reti private ma non anche ai servizi meramente privati; le radio e le TV digitali sono ricomprese nell'ambito di applicazione del codice; la parola «dichiarazione» viene sostituita con «segnalazione», onde richiamare esplicitamente il regime giuridico applicabile che è quello della SCIA;
- tra le definizioni, viene inserita la menzione espressa delle torri come infrastruttura fisica delle comunicazioni elettroniche;
- raddoppiano i termini a disposizione del MIMIT per l'assegnazione delle frequenze o delle risorse di numerazione all'impresa segnalante: da 2 a 4 settimane il periodo per dare la numerazione e da 4 a 8 settimane il periodo per assegnare le frequenze;
- viene modificato l'articolo 13 del codice, a proposito delle condizioni per l'autorizzazione generale, i diritti d'uso dello spettro radio e le risorse di numerazione e obblighi specifici, prevedendo che il MIMIT acquisisca non solo il parere dell'Agenzia delle cyber sicurezza ma anche quello dell'AGCOM;
- novellando l'articolo 43 del codice, si prevede che l'autorizzazione all'installazione di una rete pubblica comprenda la valutazione di compatibilità dell'opera con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisca titolo unico per l'installazione (al proposito si tenga presente che – a differenza che nell'articolo 11 inerente all'avvio dell'attività di fornitura e di prestazione di servizi di comunicazione elettronica, soggetta a SCIA – l'installazione di infrastrutture è soggetta a vera e propria autorizzazione amministrativa, sia pure con la procedura del silenzio-assenso);
- novellando l'art. 44 del codice, si prevede che l'istanza di autorizzazione all'installazione di infrastrutture sia presentata tramite portale telematico all'ente locale, da parte dei titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11. In mancanza di tale portale l'istanza, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, ai modelli di cui all'allegato 12-bis, deve essere inviata mediante PEC; si prevede inoltre l'obbligatoria comunicazione del rilascio dell'autorizzazione all'organismo competente a effettuare i controlli sull'esposizione ai campi elettromagnetici;
- per gli impianti minori volti alla diffusione della banda ultralarga viene stabilito che quando si tratti di impianti radio-elettrici punto-punto o punto-multipunto o impianti di accesso con potenza massima al connettore d'antenna fino a 10 watt e con area radiante non superiore a mezzo metro quadrato, l'installazione e la comunicazione alle autorità competenti per i controlli sui campi elettromagnetici si ha con autocertificazione di attivazione. Inoltre, nessuna comunicazione è dovuta se si tratti d'installare e attivare apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri.
Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), adottato sulla base della legge n. 205 del 2017 con decreto MISE del 5 ottobre 2018,è stato aggiornato con decreto MISE 31 agosto 2022 .
Il nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF-2022) regola l'utilizzo dello spettro radioelettrico in Italia per tutte le bande di frequenze comprese tra 0 e 3000 GHz, attribuendo ciascuna banda di frequenza ai vari servizi e alle diverse utilizzazioni. Le telecomunicazioni radiomobili, televisive e satellitari utilizzano le frequenze da 300MHz a 300 GHz.
Lo spettro radio costituisce la base per le tutte le comunicazioni wireless (come il Wi-Fi o i telefoni cellulari): è pertanto fondamentale per settori come la radiodiffusione, i trasporti, la sicurezza, e per tutti gli altri settori chiave. In tal senso ne viene definito a livello internazionale un utilizzo coordinato stabilito dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), che opera sotto l'egida dell'ONU e alla quale aderiscono 193 Paesi membri e più di 900 membri di settore (compagnie private, l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile-ICAO, etc.).
Nel PNRF è contenuta la tabella di ripartizione delle frequenze tra i diversi utilizzi.
La concreta assegnazione delle diverse bande dello spettro radioelettrico è oggetto di un complessivo intervento normativo di riordino, operato a partire dalla legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), che ha previsto un calendario di adempimenti nel quadriennio 2018-2022 per arrivare innanzitutto alla riassegnazione (c.d. refarmig) delle frequenze della banda dei 700 Mhz, che erano in uso per le televisioni digitali terrestri (broadcasting), ai sistemi di comunicazione mobile in banda larga senza fili (5G), secondo l'obiettivo stabilito a livello internazionale ed europeo di ridurre la banda assegnata alle trasmissioni televisive per destinarla ai nuovi sviluppi di comunicazione mobile senza fili. La legge ha previsto conseguentemente l'aggiornamento del Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze (PNAF): con la Delibera AGCOM n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, è stato quindi aggiornato il Piano di assegnazione delle frequenze ( PNAF) per le frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (in DVB-T2), in attuazione dell'art. 1, comma 1103 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), che ha previsto che un terzo delle frequenze disponibili venisse assegnato per la diffusione di contenuti in ambito locale.
Per quanto riguarda il programma di liberazione e redistribuzione delle frequenze (c.d. refarming), il rilascio definitivo della banda 700 Mhz da parte degli operatori televisivi e la sua riassegnazione agli operatori di banda larga mobile, fissata al 1° luglio 2022, si è quindi conclusa.
La legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022, art. 1, co. 422, è intervenuta su alcune misure già previste nella legge di bilancio per il 2018 (n. 205 del 2017, articolo 1, commi da 1026 a 1046) per la riassegnazione delle frequenze, onde consentire l'accesso e lo sviluppo del 5G, rifinanziando per il triennio 2023-2025 tali interventi, con importi pari a 4,5 di euro per il 2023 di 6 di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al contempo ha precisato che tali risorse sono destinate anche all'attuazione del Piano radio digitale DAB e alla funzionalità della task force del MISE (oggi MIMI), costituita per amministrare le risorse per le compensazioni per operatori e utenti conseguenti al riordino delle frequenze.
Oltre alla banda dei 700 Mhz (banda 694-790 Mhz), vi sono altre bande di frequenza interessate allo sviluppo della tecnologia 5G, definite a livello europeo come "bande pioniere". Si tratta della banda 3,6-3,8 GHz e di quella 26,5-27,5 GHz, quest'ultima già assegnata per l'utilizzo 5G con le procedure di cui alla delibera n. 231/18/CONS (la liberazione è stata fissata dal 1° dicembre 2018).
Vi è poi l'intera banda 24.25-27.5 GHz (c.d. banda dei 26 Ghz), che è stata interessata da un processo di armonizzazione comunitaria finalizzato all'utilizzo con tecnologia 5G, con modalità tecniche di impiego previste dalle nuove norme europee, differenti da quelle originarie WLL utilizzate nella porzione bassa 24.5-26.5 GHz.
Con la delibera n. 103/22/CONS, l'AGCOM ha disposto una consultazione pubblica sulle regole per l'utilizzo delle frequenze armonizzate nella banda 24.25-26.5 GHz per servizi di comunicazione elettronica e sulla proroga della durata dei diritti d'uso esistenti per servizi WLL. Qui la sintesi dei contributi.
Il D.L. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15/2022, ha quindi prorogato (art.1, comma 11), al 31 dicembre 2024, a richiesta dei titolari e previo versamento di un contributo annuo fissato dall'AGCOM, la titolarità dei diritti d'uso delle frequenze in banda 26 Ghz.
IL DL n. 228/2021 ha inoltre stabilito (comma 11-ter ) quanto alle condizioni di utilizzo delle frequenze della banda 26 Ghz in epoca successiva al 2024, che queste siano definite da un tavolo tecnico istituito presso il MISE, nel rispetto della decisione 2020/590/UE della Commissione europea.
Su tale proroga si è espressa l'AGCOM il 27 luglio 2022 con un parere al MISE sulla la valutazione delle istanze di proroga dei diritti d'uso per servizi WLL nella banda 24.5-26.5 GHz, ai sensi della legge n. 15/2022 (Delibera n. 285/22/CONS).
Il D.L. n. 13 del 2023 (art. 18, comma 4-bis) ha quindi consentito un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2026, dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz.
Si ricorda altresì che con la delibera n. 426/21/CONS del 22 dicembre 2021, l'AGCOM ha fornito un parere favorevole al MISE sulle condizioni generali per l'autorizzazione della proroga dei diritti d'uso WLL (wireless local loop) in banda 28 GHz, che non è stata armonizzata a livello europeo in quanto ospitante, tra l'altro, alcune applicazioni satellitari.
Nella delibera l'Autorità ricorda che "il quadro regolatorio delle due bande 26 e 28 GHz è oggi differenziato, alla luce del fatto che, negli ultimi anni, l'intera banda 26 GHz (24.25-27.5 GHz) è stata interessata da un processo di armonizzazione comunitaria finalizzato all'utilizzo con tecnologia 5G, con modalità tecniche di impiego differenti da quelle originarie WLL utilizzate nella porzione bassa 24.5-26.5 GHz3. Inoltre la parte alta della banda (26.5-27.5 GHz) è già stata assegnata per l'utilizzo 5G con le procedure di cui alla delibera n. 231/18/CONS, con condizioni tecniche conformi a quelle armonizzate".
Dalla Relazione annuale AGCOM 2023 risulta che "per quanto attiene allo sviluppo dei settori verticali (c.d. vertical), quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli automobilistico, del trasporto, della salute, dell'agricoltura, dell'intrattenimento e dell'energia, l'Autorità ha disposto la chiusura dell'indagine conoscitiva su possibili nuove modalità di utilizzo dello spettro radio al servizio di tali settori (delibera n. 164/22/CONS)".
Con la delibera n. 286/22/CONS, l'AGCOM ha definito il Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ (PNAF-DAB).
Il PNAF-DAB pianifica le frequenze per le seguenti reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale:
- n. 3 reti in ambito nazionale con struttura isofrequenziale per macroaree di diffusione;
- n. 54 reti in ambito locale con copertura regionale, di cui 27 decomponibili in sub-bacini;
- n. 36 reti in ambito locale con copertura pluri-provinciale o provinciale.
Dall'attribuzione di risorse frequenziali agli operatori, tramite la gara nel 2018, per la realizzazione del 5G erano previsti in legge di Bilancio proventi in misura non inferiore a 2.500 milioni di euro (comma 1045), poi ampiamente superati dall'ammontare totale delle offerte per le bande messe a gara, che sono state pari a 6.550.422.258 euro.
La procedura di assegnazione agli operatori di comunicazione a banda larga per le bande di frequenza 694-790 Mhz, 3,7 GHz e quella 26,5-27,5 GHz è stata effettuata con la delibera 231/18/CONS. A seguito di tale delibera, il Ministero dello sviluppo economico ha avviato l'11 luglio 2018 (con relativo avviso pubblico e disciplinare di gara) la procedura di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobile terrestri bidirezionali nelle seguenti bande:
- banda 694-790 MHz (c.d banda dei 700 Mhz);
- banda 3,6-3,8 GHz;
- banda 26.5-27.5 GHz.
Con l'asta sono stati messi a gara 1275 MHz di spettro nelle bande pioniere per il 5G attuando il 5G Action Plan europeo. Più precisamente:
La determina direttoriale di aggiudicazione delle frequenze ed i relativi importi di aggiudicazione degli operatori, nelle bande dei 700 Mhz, dei 3600-3800 MHz e dei 26.5-27.5 GHz, è stata emanata il 9 ottobre 2018.
Il Decreto legge n. 13 del 2023 (art. 18, commi da 3 a 10), convertito dalla legge 41 del 2023, in vigore dal 21 aprile 2021, prevede ulteriori semplificazioni in materia di installazione di infrastrutture per le telecomunicazioni, con lo scopo di accelerare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e di semplificare l'attività dei soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi inerenti al potenziamento delle infrastrutture digitali del Paese.
Per approfondimenti sul PNRR si rinvia all'apposita sezione del Portale di Documentazione della Camera dei deputati.
Per la realizzazione delle infrastrutture per la banda ultra larga il decreto stabilisce che gli operatori – una volta ottenuta l'autorizzazione prevista dal codice delle comunicazioni elettroniche – avanzino richiesta agli enti proprietari delle strade di emanare gli appositi provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale, i quali devono essere emanati entro 10 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali gli operatori – previa comunicazione ai medesimi enti proprietari che sia di almeno 5 giorni precedente all'avvio dei lavori - procedono senz'altro all'avvio dei lavori medesimi nel rispetto del codice della strada e secondo le specifiche tecniche definite nella comunicazione. Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione, gli enti proprietari delle strade possono comunicare la necessità di osservare ulteriori prescrizioni o di differire l'inizio delle attività, per un tempo comunque non superiore a 5 giorni.
E' inoltre prorogata di 24 mesi la validità dei titoli abilitativi per le operazioni di realizzazione delle infrastrutture di rete per la banda ultra larga fissa e mobile, rilasciati ai sensi del codice e vengono esentati dall'autorizzazione di tutela artistica e culturale (di cui al codice dei beni culturali) – non solo gli interventi di posa per la banda larga effettuati con la metodologia di microtrincea e quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea – ma anche quelli per la realizzazione di pozzetti accessori.
Vengono inoltre semplificati i procedimenti autorizzativi relativi all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, tra l'altro estendendo agli enti pubblici non economici nonché a ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici il divieto di imporre ulteriori oneri o canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
Per ulteriori dettagli si rinvia al relativo dossier di documentazione.
Lo stesso D.L. n. 13/2023 ha previsto (art. 18, commi da 11-bis a 11-quater) che:
- per l'attuazione degli interventi per la banda ultra larga sia consentita l'anticipazione del 20 per cento del prezzo all'appaltatore (di cui all'art. 35, comma 18, del codice degli appalti);
- per l'attuazione dei progetti Italia a 1 Giga e Italia 5G previsto dal PNRR, siano stanziati 100 milioni di euro per il 2023, per un anticipo al MIMIt da parte del Fondo di rotazione per le politiche UE, che il medesimo Fondo potrà recuperare dalla Commissione europea in sede di rendicontazione.
Si ricorda che numerose disposizioni erano già state introdotte nella XVIII legislatura per agevolare il dispiegamento delle reti a banda ultralarga. In sintesi, si ricordano i seguenti interventi:
Lo sviluppo di una rete pubblica wi-fi diffusa e gratuita di accesso a Internet è stata oggetto di diverse iniziative dirette, come risulta dal Documento di economia e finanza del 2019, a "stimolare la domanda di servizi digitali".
Il CIPE (oggi CIPESS), nella seduta del 25 ottobre 2018 (Delibera n. 61/2018), ha assegnato 100 milioni di euro per lo sviluppo del Wi-Fi e le tecnologie emergenti (Intelligenza artificiale, blockchain, Internet delle cose) a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 con contestuale rifinalizzazione delle risorse già assegnate con le delibere CIPE n. 65/2015, n. 71/2017 e successivamente con la delibera n. 105/2017 relative al piano banda ultra larga.
Nel quadro del progetto già esistente WiFi.Italia.it e nel corso della XVIII legislatura sono state adottate plurime iniziative volte a consentire e potenziare una connessione wifi libera nei comuni italiani.
Per informazioni più dettagliate, si rinvia al sito della scorsa legislatura.